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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 20/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3098/2023
Udienza “cartolare” del 10.1.2025
Il Giudice, viste le conclusioni di ambo le parti di cui alle memorie e note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3098/2023 R.G. avente ad oggetto opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 2023/279 del 4.9.2023, assunta dal
[...]
Controparte_1
- con atto Prot. n. 0466958 del 11.9.2023 e
[...]
notificata in data 11.9.2023 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 C.F._1
della società (P.I. ) rappresentati e difesi, anche Parte_2 P.IVA_1
disgiuntamente, dall'avv. Lorenzo Tizi (C.F. ) e dall'avv. Tommaso Tossani C.F._2
(C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Firenze, C.F._3
via Leonardo Da Vinci n. 4/A, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTI
CONTRO
[...]
Controparte_2
, in persona del
[...]
Direttore, rappresentato e difeso in giudizio dal funzionario delegato Alfredo Titta e domiciliato presso la sede dell'Ufficio in Firenze;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti:
Per i ricorrenti: “Che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia annullare il provvedimento impugnato ed ogni atto conseguente e presupposto per i motivi elencati nelle premesse dello stesso ricorso e delle precisazioni di cui agli ulteriori scritti di parte ricorrente. In via estremamente subordinata,
Voglia, comunque, ridurre la sanzione, ove non ritenga di disapplicarla come da apposito motivo di ricorso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”
Per il resistente: “Per quanto sopra esposto, si insiste per il rigetto del ricorso in quanto infondato in tutti i suoi motivi con conseguente conferma del provvedimento impugnato.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011 e convenivano Parte_1 Parte_2
in giudizio il
[...]
Controparte_1
per ottenere l'annullamento dell'ordinanza-
[...]
ingiunzione n. 2023/279 del 4.9.2023 assunta con atto Prot. n. 0466958 del 11.9.2023 e notificata a mezzo pec in data 11.9.2023.
L'ordinanza opposta, richiamando l'attività di controllo e di prelevamento di un campione di “olio extravergine di oliva” della ditta svolta dai funzionari dell' Parte_2 CP_1
in data 14.1.2021, l'esito sfavorevole delle analisi condotte sullo stesso, la comunicazione
[...]
di tale esito e la notifica degli estremi della violazione inviata con prot. n. 165059 del 12.4.2021 al legale rappresentante della ditta, nonché l'esito delle analisi di revisione che confermava i risultati di prima istanza, accertava in capo agli opponenti la violazione dell'art. 5 della legge 1407/60 sanzionabile a norma dell'art. 8 della medesima legge per aver commercializzato un quantitativo di kg. 4.396,80 (arrotondati a 44 q.li) di olio vergine di oliva dichiarato, invece, in etichetta “olio extravergine di oliva” che presentava difetti organolettici e ingiungeva agli stessi il pagamento della somma complessiva di € 17.993,19.
Con il primo motivo i ricorrenti sostenevano che l'ordinanza-ingiunzione era invalida per mancata applicazione dell'art. 1 co. 3 D.L. 91/2014, che prevede la possibilità di estinzione della contestazione prima dell'irrogazione della sanzione.
Con il secondo, l'insussistenza di responsabilità a carico dei ricorrenti per assenza di colpevolezza.
Con il terzo e il quarto motivo evidenziavano l'insussistenza della violazione per l'incertezza e l'erroneità che caratterizzano il tipo di analisi condotto dalla P.A. e, inoltre, per il mancato rispetto della procedura prevista dalla legge nell'effettuare tali analisi. Con il quinto, lamentavano l'insussistenza della violazione perché il fatto non costituisce violazione in base al disposto degli artt. 5 e 8 l. 1407/1960; infine, con il sesto motivo di ricorso, contestavano l'eccessività e la sproporzione della sanzione irrogata.
Congiuntamente all'opposizione, i ricorrenti avanzavano istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione impugnata ex art. 5 del D. Lgs. 150/2011 che veniva respinta con provvedimento del 26.1.2024.
Si costituiva il resistente, contestando puntualmente tutte le rimostranze degli opponenti e concludendo per il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
La causa veniva istruita con sole produzioni documentali.
All'udienza del 26.1.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per la decisione l'udienza del 13.12.2024, poi rinviata al 10.1.2025 da tenersi con modalità “cartolari”, con termine per memorie e note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'applicazione dell'art. 1 co. 3 D.L. 91/2014
Il primo motivo di opposizione riguardante l'asserita invalidità del provvedimento impugnato per mancata applicazione dell'art. 1 co. 3 D.L. 91/2014 non merita accoglimento.
La norma, nella versione vigente al momento della notifica della contestazione, prevedeva che l'organo di controllo, accertata l'esistenza di violazioni sanabili, dovesse procedere, prima della contestazione, alla diffida dell'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo entro un certo termine, comunque non superiore a novanta giorni.
Il menzionato art. 1 co. 3 precisava, inoltre, ciò che si intende per “violazioni sanabili” e, cioè:
“errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili anche tramite comunicazione al consumatore”.
Il caso di specie riguarda la commercializzazione di olio vergine di oliva dichiarato, invece, olio extravergine di oliva in etichetta;
in particolare, con riguardo ai campioni di olio prelevati e analizzati, l'amministrazione riscontrava la mancata rispondenza alle caratteristiche organolettiche stabilite dalla normativa per la categoria merceologica dell'olio extravergine di oliva.
Tale violazione non può esser ricondotta entro la definizione normativa di violazione sanabile in quanto presenta carattere sostanziale, attenendo alla natura intrinseca del prodotto, e poiché, in ogni caso, le sue conseguenze dannose o pericolose non risultano eliminabili. A conferma di ciò si osserva che, peraltro, con la Circolare prot. n. 9197662 del 1/10/2020 (all. 9 della comparsa) l'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, nell'individuazione dei casi in cui trova applicazione l'istituto della diffida, ha escluso che la stessa possa operare nel caso di violazioni in materia di requisiti intrinseci dei prodotti (non rispondenza ai parametri legali di composizione e alle caratteristiche chimico-fisiche, cambio di categoria).
Sull'elemento soggettivo
Con il secondo motivo di opposizione i ricorrenti sostengono di aver agito con diligenza e in buona fede e che, di conseguenza, difetta del tutto l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 3 della L.
689/81.
Affermano che la società è dotata di un adeguato sistema di autocontrollo degli oli commercializzati che, rispetto al lotto in questione, si è tradotto nell'esame della documentazione del fornitore, nell'invio di un campione della merce sfusa al Laboratorio Chemiservice di Monopoli (BA) al fine della verifica anche dei parametri organolettici (doc. 6 del ricorso) e in un controllo ulteriore su di un campione confezionato presso il Laboratorio di Albenga – della Camera di Commercio delle
Riviere di Liguria (SV) per l'effettuazione di un nuovo panel test (doc. 8 del ricorso).
Evidenziano, in particolare, che da entrambi i controlli risultava che il campione rispondeva alla categoria di olio extravergine di oliva, ma quanto dedotto risulta privo di pregio.
Secondo la giurisprudenza riportata da parte ricorrente (Consiglio di Stato, sentenza n. 7566 del
30/11/2020), nel settore alimentare le misure di autocontrollo rappresentano uno strumento idoneo a garantire la salute umana e, per questo, le risultanze di tale autocontrollo non possono ritenersi inattendibili soltanto perché provenienti dallo stesso professionista interessato ma devono essere comunque valutate.
Nel caso di specie, quanto al primo controllo, è documentalmente emerso che il Laboratorio
Chemiservice di Monopoli (BA) non è compreso nell'elenco dei laboratori d'analisi sensoriali
(analisi organolettiche) degli oli di oliva vergini riconosciuti dal Controparte_3
(C.O.I.) per il periodo dal 1-12-2020 al 30-11-2021 ma soltanto per le analisi fisico-chimiche (all.
10 della comparsa); inoltre, tale Laboratorio risulta accreditato con Decreto 15/11/2019 del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.
290 del 11/12/2019, solo al rilascio di certificati inerenti alle caratteristiche chimico-fisiche e non a quelle sensoriali. Infine, che A.M.E.D.O.O., laboratorio di cui si avvale Chemiservice, è un gruppo panel professionale inserito nell'elenco dei panel di assaggiatori che non risulta accreditato da parte di
Per_1
Con riguardo al secondo controllo, va evidenziato che il campione è stato inviato al laboratorio dalla ricorrente dopo il prelevamento e, per questo, le risultanze del controllo non possono rilevare in questa sede;
ad ogni modo, neppure il Laboratorio Chimico Merceologico di Albenga – Camera di Commercio Riviere di Liguria (SV) è riconosciuto dal C.O.I. per le analisi sensoriali.
Il mancato riconoscimento di tali laboratori da parte del C.O.I., la massima organizzazione intergovernativa mondiale nel settore, conduce a ritenere che i controlli effettuati dall'
[...]
non siano esenti da criticità. Parte_2
In più, prova del fatto che il sistema di autocontrollo di cui si è dotata parte ricorrente non è efficace si ricava anche dalle numerose contestazioni per la violazione della Legge 1470/1960 che sono state formalizzate nei confronti della Parte_3
circostanza non contestata che la stessa, dall'anno 2018, è stata destinataria di
[...]
molteplici accertamenti da parte di diversi uffici dell' che si sono conclusi con ordinanza- CP_1
ingiunzione.
A fronte degli elementi sopra esposti va esclusa l'assenza di colpevolezza di parte ricorrente.
Il terzo e il quarto motivo di opposizione attengono al profilo oggettivo della sanzione.
Sui presupposti analitici
Con il terzo, parte ricorrente afferma che il metodo del panel test utilizzato per il declassamento dell'olio da extra vergine a vergine di oliva è ritenuto inaffidabile sia dagli studiosi della materia che dalla giurisprudenza di merito e di legittimità e che, per questo, manca la prova della commessa violazione, ma anche tale motivo di opposizione non risulta fondato.
Il panel test è un metodo di assaggio dell'olio previsto e riconosciuto a livello comunitario dal Reg.
CE 2568/1991 e s.m.i.: la valutazione organolettica degli oli di oliva rappresenta un'analisi di qualità indispensabile per poter procedere alla classificazione degli oli nelle diverse categorie previste nell'allegato I del Regolamento.
Lo stesso regolamento sottolinea, infatti, che “le caratteristiche organolettiche di un olio si considerano conformi alla categoria di olio di oliva dichiarata se il Panel di assaggiatori riconosciuto ne conferma la classificazione”.
Viceversa, sempre ai sensi dello stesso regolamento, “qualora il panel non confermi la categoria dichiarata, sotto il profilo delle sue caratteristiche organolettiche, a richiesta dell'interessato le
autorità nazionali o i loro rappresentanti incaricano altri panel riconosciuti di effettuare quanto prima due controanalisi. Le caratteristiche in questione sono considerate conformi a quelle dichiarate se le due controanalisi confermano la classificazione dichiarata”.
La Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. V, Ord. n. 13081/2020; cfr. anche Cass. pen., Sez. III,
Sent., n. 17123/2015) afferma che: “affinchè in ambito UE, una partita di olio d'oliva possa fregiarsi della qualità extravergine, occorre non soltanto che essa rispetti i parametri fisico-chimici di cui all'All. I, punto 1) del Regolamento in discorso (Reg. CE n. 2568/91 ndr.), ma che essa superi anche l'analisi organolettica di cui all'Allegato XII dello stesso. L'esito negativo anche solo di tale ultima indagine è sufficiente a catalogare il prodotto come non conforme alla categoria dichiarata”.
In merito alla valutazione organolettica, poi, il Consiglio di Stato ha osservato che: “Benché
l'analisi organolettica risenta della soggettività del suo autore, essendo fondata su esperienze sensoriali provocate dall'assaggio del prodotto, la normativa di riferimento limita la discrezionalità dell'organo accertatore, prevedendo: a) metodi di valutazione comuni (incentrati su un comune vocabolario specifico, nonché su previsioni tecniche regolanti il bicchiere per l'assaggio, la sala di assaggio e le condizioni della prova - cfr. all. XII reg. n. 2568 del 1991 cit.), b) una qualificata formazione di comitati di assaggiatori selezionati ed esperti (art. 4 reg. n. 2568 del 1991 cit.), c) lo svolgimento di controanalisi per assicurare la convergenza dei risultati della relativa prova organolettica (art. 2, par. 2, reg. n. 2568 del 1991 cit.). Alla stregua del quadro regolatorio di riferimento, la valutazione organolettica, dunque: da un lato, è essenziale per la corretta classificazione dell'olio e, come tale, non può prescindersi dal suo svolgimento quando occorra verificare (come nella specie) se un olio pubblicizzato come extravergine di oliva possieda effettivamente la qualità e la purezza vantate (cfr. Cass., Sez. V, 2 luglio 2020, n. 13474); dall'altro, non si traduce in decisioni arbitrarie, non verificabili, ma implica l'esercizio di una discrezionalità tecnica limitata, governata da stringenti parametri normativi predeterminati, suscettibili di sindacato giurisdizionale” (Sent. n. 7566/2020).
Nel caso di specie, il declassamento è avvenuto a seguito di panel test per cui l'olio in questione risultava non appartenere alla categoria merceologica assegnata dal confezionamento.
Le analisi organolettiche sono state svolte dai comitati di assaggio che operano presso l'ICQRF -
Laboratorio di PE, presso il Laboratorio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e presso il
CREA di Pescara. Tali laboratori sono riconosciuti dal Consiglio Oleicolo Internazionale (COI) e lo erano anche per il periodo dal 1-12-2020 al 30-11-2021. Per i motivi sopra esposti, le analisi di declassamento operate dall'amministrazione devono ritenersi basate su presupposti affidabili e attendibili.
Sul rispetto della procedura prevista dalla legge
Con il quarto motivo parte opponente lamenta il mancato rispetto della procedura prevista dalla legge da parte dell'amministrazione accertatrice quanto alle regole di campionamento, di conservazione del campione, di verbalizzazione, di affidamento delle controanalisi nel paese di origine dell'olio, di accreditamento del laboratorio CREA in sede di controanalisi e di rilevamento del difetto.
Quanto al campionamento, la tesi di parte ricorrente è smentita, anzitutto, dal fatto che, nel caso di specie, l'autorità competente non si è avvalsa della possibilità di aumentare il numero di campioni elementari, e per costituire il “campione elementare” di cui al Reg. CEE n. 2568/1991 – All. I bis ha prelevato 6 imballaggi immediati (costituiti da bottiglie aventi capacità di 1 litro) come previsto dal
D.P.R. n. 327/1980.
L'individuazione di questi è avvenuta in modo casuale all'interno della stessa partita (individuata dal lotto di confezionamento indicato in etichetta), che per definizione è omogenea, come riportato al secondo capoverso dell'allegato 1 bis del Regolamento CEE n. 2568/1991.
Priva di pregio risulta anche l'affermazione per cui i risultati analitici ottenuti dall'analisi di una bottiglia non potranno riferirsi all'intera partita dal momento che la singola confezione, etichettata e analizzata come campione di laboratorio, costituisce un'unità di vendita e che, ai sensi del Reg.
CEE n. 2568/1991 e s.m.i. – All. I bis “si intende per «partita» un insieme di unità di vendita prodotte, fabbricate e condizionate in circostanze tali che l'olio contenuto in ciascuna di queste unità di vendita è considerato omogeneo per tutte le caratteristiche analitiche”.
Peraltro, come fa notare parte resistente, la proposta di miscelare tutte le bottiglie prelevate in sede di analisi di prima istanza, avrebbe privato i ricorrenti della possibilità di usufruire del diritto di revisione, non potendo più disporre di aliquote integre su cui effettuare le controanalisi.
Quanto alla conservazione del campione, l'art. 2 par. 3) Reg. CE n. 2568/91 stabilisce che i campioni prelevati sono messi quanto prima al riparo dalla luce e da fonti di calore elevato e sono inviati al laboratorio per le analisi entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello del prelievo.
Nel caso in oggetto il prelevamento è avvenuto in data 14-1-2021 e l'invio del campione al laboratorio è avvenuto in data 19-1-2021 come risulta dalla lista movimenti dei campioni estratto dalla procedura informatica SIAN (all. 11 della comparsa). Dal verbale di prelevamento (all. 1 della comparsa) emerge che i campioni elementari sono stati posti in sacchetti singoli di polietilene nero contenente ciascuno una bottiglia.
Dal verbale n. 2125 del 26-5-2021 del CREA (doc. 2 del ricorso) risulta che il campione di olio analizzato è stato conservato dal momento della sua ricezione al 25-5-2021 in frigorifero alla temperatura di 5° C.
Inoltre, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel verbale n. 47/2021 del 21-10-2021 (doc. 2 del ricorso) afferma che il campione di olio è stato conservato, dal momento della ricezione e fino alla data dell'analisi, al riparo dalla luce e fonti di calore ed in condizioni adeguate, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.
In merito alla lamentata mancata verbalizzazione in sede analitica, parte resistente ha prodotto in giudizio il verbale interno delle operazioni di campionamento effettuate dall'ICQRF Laboratorio di
PE (verbale di riunione n. 8/2021 del 12/03/2021 - allegato 12 alla comparsa).
Quanto alla lamentata violazione dell'art. 2 par. 2) Reg. CE n. 2568/91 nella parte in cui dispone che, su richiesta dell'interessato, una delle due controanalisi deve essere effettuata nel paese di origine dell'olio, si osserva, anzitutto, che il luogo di origine indicato sull'etichetta è “Unione europea” e non “Spagna” e che anche le informazioni disponibili sul registro telematico SIAN (all.
13 della comparsa) non consentivano di stabilire con esattezza quale fosse lo Stato effettivo di produzione dell'olio; solo in sede di presentazione di scritti difensivi (il 25-11-2021) da parte dei ricorrenti, infatti, è stato attestata la provenienza esatta dell'olio (Spagna e Grecia).
Di conseguenza, la scelta delle strutture in cui svolgere le analisi di seconda istanza è ricaduta su due panel riconosciuti dall'Italia.
Ad ogni modo, niente sarebbe cambiato neppure se una delle due controanalisi fosse stata effettuata da un panel riconosciuto dalla Spagna poiché l'art. 2, paragrafo 2, del Reg. (CEE) n. 2568/1991 e s.m.i. dispone che: “le caratteristiche in questione sono considerate conformi a quelle dichiarate se le due controanalisi confermano la classificazione dichiarata”. Infatti, il declassamento dell'olio in esame da parte del Laboratorio chimico di Roma dell'Agenzia delle Dogane sarebbe stato, comunque, sufficiente per confermare il risultato dell'analisi di prima istanza.
Quale ulteriore vizio procedurale, parte opponente lamenta che il laboratorio CREA che ha svolto le controanalisi non risulta legittimato a compierle validamente perché non accreditato.
Come indicato anche nel testo dell'ordinanza-ingiunzione opposta, il laboratorio del CREA, riconosciuto ai sensi del DPR 22 luglio 1982 n. 571 e del D.M. 18 giugno 2014, non è accreditato ai sensi dell'art. 37 par. 4) lett. e) Reg. UE n. 625/2017. Risulta, però, che il CREA esercita la propria attività in deroga all'obbligo di accreditamento perché rientra nelle fattispecie disciplinate dall'art. 40 lett. b) punti i), ii), iii) e iv) stesso regolamento.
Il punto 2) dell'art. 40 prevede che: “Se i metodi impiegati dai laboratori di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo richiedono una conferma dei risultati delle analisi, prove o diagnosi di laboratorio, le necessarie analisi, prove o diagnosi di conferma sono effettuate da un laboratorio ufficiale che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 37, paragrafo 4, lettera e)”.
La disposizione prescrive testualmente che una controanalisi deve essere effettuata necessariamente da un laboratorio accreditato se il laboratorio di prima istanza rientra nella previsione di cui all'art. 40 lett. b) (cioè, non sia accreditato).
Nel caso in questione, invece, le analisi di prima istanza sono state svolte dall'ICQRF Laboratorio di PE che rientra nella previsione dell'art. 37 par. 4) lett. e), poiché è un laboratorio accreditato;
in quanto tale, le controanalisi non devono essere svolte necessariamente da un laboratorio che soddisfa i requisiti di cui all'art. 37 par. 4) lett. e), ma possono essere svolte correttamente anche dal
CREA che invece rientra nella previsione dell'art. 40 lettera b) punti i, ii, iii, iv del Regolamento sopra citato.
Infine, parte ricorrente lamenta la discordanza dei difetti rilevati facendone derivare l'incertezza e l'inattendibilità della prova ottenuta.
In realtà, come emerge dalla documentazione relativa alla prova organolettica effettuata presso il
CREA di Pescare (all. 15 della comparsa), sono stati rilevati nell'olio in esame sia il difetto di
“riscaldo-morchia”, difetto riscontrato come prevalente nell'analisi di prima istanza e nell'analisi di revisione svolta dal gruppo di assaggio dell' sia il difetto di Parte_4
“rancido”. Quest'ultimo, però, avendo ottenuto una mediana più alta (2.20 contro 1.70), è stato l'unico ad essere riportato sul rapporto di prova, in conformità alle previsioni del Reg. CEE n.
2568/91 in tema di mediana dei difetti.
Attesa l'insussistenza della lamentata discordanza tra i risultati di prima e di seconda istanza, la doglianza di parte ricorrente risulta infondata.
Sulla sussistenza della violazione
Anche il quinto motivo con cui parte ricorrente lamenta che il fatto delineato nell'ordinanza- ingiunzione non costituisce violazione amministrativa alla luce degli artt. 5 e 8 L. 1407/1960 non merita accoglimento.
L'art. 5 della menzionata legge dispone che: “È vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio, per il consumo alimentare, gli olii che non posseggano le caratteristiche
prescritte dagli articoli 1, 2 e 3 o che all'analisi rivelino la presenza di sostanze estranee, Ovvero diano reazioni o posseggano costanti chimico-fisiche atte ad indicare la presenza di olio estraneo o di composizione anomala. […] E altresì vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare gli olii di cui agli articoli 1, 2 e 3 con denominazione diversa da quella in essi prescritta”.
L'art. 1 stessa legge descrive le caratteristiche che un olio deve possedere per essere denominato
“olio extravergine di oliva” senza far esplicito riferimento a requisiti organolettici perché tale tipologia di analisi è stata introdotta per gli oli d'oliva vergini dal Reg. CE n. 2568/91.
Il Reg. CE n. 2568/91 stabilisce nei suoi allegati i parametri chimico-fisici nonché i requisiti di qualità organolettica che un olio extravergine di oliva deve avere.
Il regolamento europeo, come noto, è una fonte del diritto europeo derivato che, ai sensi dell'art. 288 co. 2 TFUE, ha portata generale, è dotato di integrale obbligatorietà ed è direttamente applicabile negli Stati membri, senza che sia necessario l'intervento di una norma interna di recepimento o di riproduzione.
L'efficacia diretta del regolamento europeo è conseguenza immediata della natura di strumento di normazione piena e compiuta attribuitagli dai Trattati istitutivi.
Come tale, il regolamento è automaticamente applicabile senza l'intermediazione del legislatore nazionale una volta entrato in vigore sul piano europeo (cioè, nella data stabilita dal regolamento stesso o venti giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea).
L'idoneità del regolamento UE a produrre effetti diretti all'interno degli ordinamenti nazionali fa sì che lo stesso possa affiancare, integrare o sostituire il diritto interno (preesistente o successivo); ciò conformemente al principio di primazia del diritto europeo su quello nazionale riconosciuto come principio fondamentale dell'ordinamento europeo dalla Corte di Giustizia e dalla Corte costituzionale a partire dagli anni Settanta del secolo scorso (v. sentenza Frontini n.183/1973).
Le prescrizioni del regolamento CE n. 2568/91, quindi, vanno ad integrare (e, talvolta, a superare) le previsioni della legislazione nazionale e, per quanto oggetto del presente giudizio, i criteri di classificazione di un olio come “olio extra vergine di oliva” espressi dall'art. 1 comma 2 punto 1) della legge 1407/60.
Nel caso in questione, l'olio analizzato ha evidenziato un valore della mediana del difetto Parte_5 superiore al limite previsto per un olio della categoria dichiarata dall'All. I Reg. CEE n.
[...]
2568/91 e, per questo, non possedeva i requisiti per essere denominato “olio extravergine di oliva”. Di conseguenza, tale fattispecie è stata correttamente sanzionata richiamando gli artt. 5 e 8 della legge 1407/60 nonché il Reg. CE n. 2568/91 e s.m.i.
Sulla sanzione
Da ultimo, con il sesto motivo di opposizione, parte ricorrente lamenta la sproporzione e l'illegittimità della sanzione applicata.
Anzitutto, si osserva che la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 8 comma 1 della legge 1407/1960
è fissata dalla legge in € 400,00 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare. La legge non attribuisce all'amministrazione alcuna discrezionalità nella determinazione della stessa, salvo la possibilità di diminuire la sanzione fino alla metà se il fatto è ritenuto di lieve entità.
La sanzione prevista dalla legge non risulta in alcun modo sproporzionata poiché risponde alla violazione di prescrizioni dettate per il commercio di prodotti alimentari, poste a tutela di un bene fondamentale della persona, quale la salute;
in ogni caso, tale sanzione risulta effettiva, proporzionata e dissuasiva rispetto alla gravità dell'irregolarità accertata essendo suscettibile di riduzione (fino alla metà) nei casi giudicati come lievi.
Nel caso di specie, deve ritenersi che il fatto non possa dirsi di lieve entità per la non irrisoria quantità di olio difforme riscontrato (44 quintali) nonché in considerazione del fatto che l'opponente si è rivolta a laboratori non accreditati per le sue procedure di autocontrollo.
In ragione di ciò, la sanzione applicata deve essere confermata.
In conclusione, deve essere rigettata integralmente l'opposizione e confermata l'ordinanza- ingiunzione opposta;
nulla per le spese, attesa la costituzione tramite funzionario, e la mancata produzione di nota delle spese effettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione e conferma integralmente l'ordinanza-ingiunzione n. 2023/279 del 4.9.2023; nulla per le spese.
Il Giudice
Giacomo Lucente