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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 29/05/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
n. 61/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott.ssa Luciana Nicolì, decorso il termine del 28 maggio 2025 per il deposito di note scritte ex art. 127ter cpc, viste le note scritte in sostituzione di udienza depositate da parte ricorrente in data 23 maggio 2025 e preso atto del mancato deposito di note da parte dell'amministrazione convenuta, rimasta contumace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 61/2025 R.G. promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , Parte_4 Parte_5 Parte_6
rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Amici e Chiara Egle Orsini, come da mandato in atti;
RICORRENTI contro
, in persona del ministro pro tempore Controparte_1
in carica;
CONVENUTO CONTUMACE
Motivazione in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24 gennaio 2025, le parti ricorrenti, dopo aver premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del come in forza di contratti Controparte_1 CP_2
a tempo determinato, hanno dedotto, rispettivamente, quanto segue:
1 : - di aver svolto attività di docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Parte_1
2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 e di svolgerla per l'anno scolastico in corso, 2024/2025, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato;
: - di aver svolto attività di docente a tempo determinato per le annualità scolastiche Parte_2
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e, dall'a.s. 2023/2024, di essere stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
: - di aver svolto l'attività di docente a tempo determinato per le annualità Parte_3
scolastiche 2023/2024 e per quella in corso, al momento della presentazione del ricorso,
2024/2025;
- di aver svolto l'attività di docente a tempo determinato per le Parte_4
annualità scolastiche 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024/ e per l'annualità scolastica in corso 2024/2025;
Testi - di aver svolto l'attività di docente a tempo determinato per le annualità scolastiche Pt_5
2020/2021, 2021/2022 e, dall'a.s. 2023/2024, di essere stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
infine, ha dedotto: - di aver svolto l'attività di docente per le annualità Parte_6
2022/2023, 2023/2024 e di svolgerla per quella in corso, 2024/2025, in virtù di contratti a tempo determinato.
Tutti i ricorrenti hanno, inoltre, dedotto: - che il non ha mai accordato loro il CP_1 contributo annuale di € 500 previsto, invece, in favore del personale docente di ruolo, come sostegno all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali
(fruibile mediante la cosiddetta “Carta Elettronica del Docente”); - che la legge n. 107/2015 e i
DPCM 24.09.2015 e D.P.C.M. 28.11.2016, di essa attuativi, sono illegittimi nella parte in cui introducono un discrimen tra personale di ruolo e non di ruolo ai fini della individuazione dei destinatari del beneficio;
- che tale trattamento viola sia la normativa costituzionale (artt. 3, 11,
35, 97, 117 cost.) sia la normativa comunitaria (clausola 4 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a tempo determinato allegato dalla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 nonché l'art.14 della
CDFUE, l'art. 10 della Carta Sociale Europea e la clausola 6 dell'accordo quadro sul diritto dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio); - che il diritto al contributo trova fondamento nell'obbligo di formazione che, nella contrattazione collettiva, è posto a carico di tutto il personale docente, senza distinzione;
- che i DPCM sopra richiamati sono stati annullati dal CdS, che con sentenza n. 1842/2022 ne ha dichiarato l'illegittimità per contrasto con le norme costituzionali in tema di buon andamento della
2 pubblica amministrazione e di non discriminazione;
ha concluso chiedendo la condanna dell'amministrazione all'attribuzione del beneficio.
Nessuno si è costituito per l'amministrazione convenuta per cui il giudice, verificata la regolarità delle notifiche nei confronti della stessa, perfezionatesi a mezzo pec in data
08.02.2025, ne dichiara in questa sede la contumacia.
La domanda, istruita in via documentale, è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Il contributo di cui qui si discute è stato introdotto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 secondo cui “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi …. Omissis…”.
Le concrete modalità attuative sono state poi disciplinate dai DPCM 24.09.2015 e D.P.C.M.
28.11.2016, sui quali si è pronunciato il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842/2022, ha accertato e dichiarato l'illegittimità dell'art. 2 del DPCM del 2015 nella parte in cui ha limitato il beneficio in discussione ai soli docenti di ruolo.
Lamentano i ricorrenti che, pur avendo svolto attività didattica del tutto sovrapponibile a quella di un docente in ruolo, non hanno avuto il riconoscimento dello strumento formativo in discussione, esclusivamente in ragione della natura “a tempo determinato” dei contratti da loro, rispettivamente, sottoscritti.
L'operato dell'amministrazione è stato stigmatizzato dal Consiglio di Stato nella sopra citata sentenza, in quanto il sistema così delineato introduce un trattamento “a doppia trazione”, che viola il principio costituzionale di buon andamento della Pubblica Amministrazione;
invero, dice il giudice amministrativo, “la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti…. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per
3 conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.”.
Da ultimo, la stessa Corte di Cassazione è intervenuta sulla questione con la sentenza n.
29961/2023, nella quale ha affermato i seguenti principi di diritto, che sono condivisi da questo
Giudice e posti alla base della presente decisione:
1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma
1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui
4 il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Applicando tali principi al caso di specie e vista l'allegata documentazione probatoria (Cfr. contratti allegati al ricorso), deve osservarsi, con riferimento alle singole posizioni dei ricorrenti, quanto segue: - la ricorrente , come docente di Scienze giuridiche ed Parte_1
economiche, ha lavorato nell'anno scolastico 2018/2019, dal 19/09/2018 al 12/06/2019, per 9 ore settimanali, presso la scuola secondaria I.I.S. Scientifico e Tecnico di Orvieto;
nell'anno scolastico 2019/2020, ha lavorato dal 16/09/2019 al 30/06/2020 per 9 ore settimanali, presso
I.I.S. Artistico, Classico e Professionale di Orvieto;
nell'anno scolastico 2020/2021, ha lavorato dal 7/10/2020 al 30/06/2021, per 9 ore settimanali, presso il medesimo I.I.S. Artistico, Classico
e Professionale di Orvieto;
nell'anno scolastico 2021/2022, ha lavorato dal 29/09/2021 fino al
30.06.2022, per 12 ore settimanali, presso il medesimo istituto;
nell'annualità scolastica
2022/2023, ha lavorato dal 02.09.2022 al 30.06.2023, per 9 ore settimanali, su posto per sostegno, presso I.I.S. Artistico, Classico e Professionale di Orvieto;
nell'annualità scolastica
2023/2024 ha lavorato dal 01.09.2023 al 30.06.2024, per 18 ore settimanali, presso il medesimo
Istituto; infine, per l'annualità scolastica 2024/2025, sempre presso l'I.I.S. Artistico, Classico e
Professionale di Orvieto, dal 01.09.2024 al 30.06.2025, per 18 ore settimanali;
- il ricorrente , docente di Scienze motorie e sportive, nell'anno scolastico Parte_2
2020/2021 ha lavorato dal 7/10/2020 al 30/06/2021, per 10 ore settimanali, presso l'I.C. La
Porta di Fabro;
per l'anno scolastico 2021/2022, ha lavorato in forza di due contratti stipulati in data 07/09/2021 (Prot. 4935 e Prot. 6834), entrambi dal 07/09/2021 al 30/06/2022, presso la
S.S. Secondaria Ten. di Montecastrilli e presso la Scuola Secondaria G. Canini di Persona_1
Fabro, entrambi per 8 ore settimanali e, quindi, complessivamente per 16/18 ore settimanali;
per l'anno scolastico 2022/2023 ha lavorato dal 28/09/2022 al 30/08/2023, per 22 ore settimanali, presso l'I.C. Attigliano-Guardea;
- il ricorrente , come docente di scienze motorie, nell'anno scolastico Parte_3
2023/2024, ha lavorato dall'11/09/2023 al 30/06/2024, per 22 ore settimanali, presso la D.D.
“A. Moro” di Terni;
- la ricorrente , come docente supplente per l'insegnamento di Scienze Parte_4
giuridiche ed economiche, nell'annualità scolastica 2018/2019, ha lavorato dal 19/09/2018
5 all'08/06/2019, per 9 ore settimanali, presso l'Istituto Tecnico e Scientifico di Orvieto;
nell'anno scolastico 2019/2020, ha lavorato, presso il medesimo Istituto, dal 16/09/2019 al
30/06/2020, per 9 ore settimanali così come per l'annualità scolastica 2020/2021; per l'anno scolastico 2021/2022 ha lavorato sino al termine dell'annualità scolastica, per 18 ore settimanali sempre presso l'Istituto Tecnico e Scientifico di Orvieto;
per l'anno scolastico 2022/2023 ha lavorato dal 02/09/2022 al 30/06/2023, per 13 ore settimanali;
nell'anno scolastico 2023/2024, dal 01/09/2023 al 30/06/2024, per 13 ore settimanali, sempre presso l'Istituto Tecnico e
Scientifico di Orvieto;
infine, per l'anno scolastico 2024/2025, con contratto dal 01/09/2024 al
30/06/2025, per 13 ore settimanali;
- la ricorrente come docente supplente per l'insegnamento della lingua inglese, Parte_5 nell'annualità scolastica 2020/2021, ha lavorato dal 15/10/2020 fino al termine dell'anno scolastico, ovvero sino al 30/08/2021, presso la scuola secondaria di I grado, per 12 ore settimanali e nell'anno scolastico 2021/2022, ha lavorato presso l'ITAS Giordano Bruno di
Perugia, per 11 ore settimanali;
- infine, il ricorrente , in qualità di docente supplente per l'insegnamento di Parte_6 educazione motoria nell'annualità scolastica 2022/2023 ha lavorato in forza di due distinti contratti a tempo determinato (Prot. 5229 e Prot. 4270), dal 05/09/2022 al 30/06/2023, presso l' e I.C. Attigliano-Guardea, ciascuno per 9 ore settimanali;
per Controparte_3
l'annualità scolastica 2023/2024, ha lavorato in forza di due distinti contratti a tempo determinato, dal 01/09/2023 al 30/06/2024, presso l'I.C. Acquasparta e I.S. Scientifico e
Tecnico di Orvieto, rispettivamente per 8 e per 10 ore settimanali;
per l'annualità scolastica
2024/2025, presso l'IPSIA di Terni, dal 01/09/2024 al 30/06/2025, per 16 ore settimanali.
Si ritiene sul punto di condividere quanto sostenuto dalla Corte d'Appello di Perugia, sentenza n. 65/2024, ove si legge che, per valutare la legittimità del diniego della carta docente a personale precario, che abbia però prestato servizio ad orario ridotto, occorre esaminare la fattispecie alla luce del principio di non discriminazione di cui all'art. 4 dell'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999 in tema di lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999, n. 70, il quale prevede: “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non esistano ragioni oggettive”. Per valutare la ricorrenza della comparabilità, si deve considerare che, per i
6 docenti in ruolo, il part time non può essere inferiore al 50% del tempo pieno, per cui questo può costituire un parametro di comparabilità con il lavoratore assunto a tempo determinato.
I docenti odierni ricorrenti, come visto sopra, hanno svolto attività di docenza sulla base di incarichi almeno fino al termine delle attività didattiche, presso istituti di istruzione secondaria e con orario comparabile a quello dei docenti a tempo indeterminato, ovvero pari al 50% dell'orario di lavoro settimanale di un docente a tempo pieno (25 ore per i docenti della scuola dell'infanzia, 24 ore per i docenti della scuola primaria e 18 per quelli della scuola secondaria).
Inoltre, per quanto riguarda la condizione delle parti ricorrenti di “interni” o “esterni” al sistema delle docenze scolastiche - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di
Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla carta (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) – i ricorrenti sono attualmente in servizio.
In particolare, è attualmente in servizio in forza di contratto di lavoro a tempo Parte_1 determinato per l'insegnamento di Scienze Giuridiche ed Economiche, con decorrenza
1/09/2024 e cessazione 30/06/2025, presso l'Istituto Superiore I.I.S. Artistico, Classico e
Professionale di Orvieto.
è stato assunto con contratto a tempo indeterminato, per l'insegnamento di scienze Parte_2 motorie, dall'a.s. 2023/2024.
, al momento della presentazione della domanda, era in servizio in forza di Parte_3 contratto di lavoro a tempo determinato per l'insegnamento di scienze dell'educazione motoria, con decorrenza dal 20/09/2024 al 07/02/2025, presso l'I.C. di;
in pendenza Controparte_3
del giudizio, ha stipulato ulteriori contratti di lavoro, in particolare: dall'8/2/205 al 9/3/2025 per
12 ore settimanali;
, dal 10/3/2025 al 17/4/2025 per 12 ore settimanali, dal 28/4/2025 al
3/05/2025 per 12 ore settimanali, e da ultimo dal 4/05/2025 al 26/05/2025 presso il medesimo istituto (I.C. Orvieto – Montecchio Orvieto Terni) sempre per 12 ore settimanali. Tali circostanze, sopravvenute in corso di causa, rendono la prestazione del ricorrente Parte_7
assimilabile a quella di un lavoratore di ruolo, anche sotto il profilo della durata, in quanto
[...]
la sua prestazione professionale ha nella sostanza coperto quasi tutto l'anno scolastico.
, è attualmente in servizio in forza di contratto a tempo determinato per Parte_4
l'insegnamento di Scienze giuridiche ed Economiche presso l'Istituto Tecnico e Scientifico di
Orvieto, dal 01/09/2024 al 30/06/2025.
7 è in servizio in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato per Parte_5
l'insegnamento di Scienze Giuridiche ed Economiche presso l'I.C. F. Petrucci di Montecastrilli, dall'a.s. 2023/2024.
Infine, , è parimenti in servizio in forza di contratto a tempo determinato, con Parte_6
decorrenza dal 02/09/2024 al 30/06/2025, per l'insegnamento di Scienze motorie presso l'I.O.
IPSIA di Terni.
Alla luce di ciò, considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente per i periodi prospettati in ricorso e documentato come in atti dai singoli ricorrenti, deve dichiararsi il loro diritto ad ottenere il beneficio economico richiesto, con conseguente condanna del all'attribuzione in loro favore della c.d. Carta docente secondo il sistema CP_1
proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto e di seguito specificato: - sette annualità per (aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_1
2023/2024, 2024/2025); - tre annualità per (aa.ss. 2021/2022, 2021/2022 e Parte_2
2022/2023); - una annualità per (a.s. 2023/2024); - sette annualità Parte_3
per (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_4
2023/2024 e 2024/2025); - due annualità per (aa.ss. 2020/2021, 2021/2022); - infine, Parte_5
tre annualità per (aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025). Parte_6
Va tuttavia precisato che l'importo di € 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
Segue la pronuncia di cui in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi previsti, dal D.M. n. 55/2014, per le cause di valore compreso tra € 5201,00 ed € 26.000,00 tenuto conto del basso livello di difficoltà della controversia e della serialità del contenzioso.
PQM
Il Tribunale di Terni, pronunciando sul ricorso promosso da , Parte_8 Pt_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Pt_5
e , nei confronti del
[...] Parte_6 Controparte_1
, così provvede:
[...]
- dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1 comma 121 della l. n. 107 del 2015 e, per l'effetto, condanna parte
8 resistente al riconoscimento del predetto beneficio, rispettivamente, a: - Parte_1
per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025, per il valore complessivo di € 3.500,00; - per gli anni scolastici Parte_2
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per il valore complessivo di € 1.500,00; - Parte_4
per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
[...]
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per il valore complessivo di € 3.500,00; - Parte_5 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per il valore complessivo di € 1.000,00; -
per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per il Parte_6
valore complessivo di € 1.500,00;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore delle parti ricorrenti, delle spese di lite che si liquidano nel complessivo importo di € 2.500,00 per onorari oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cassa come per legge e della somma di € 118,50 per rimborso per dichiarato anticipo.
Terni, 29 maggio 2025
Il giudice dott.ssa Luciana Nicolì
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