Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6804/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
I SEZIONE
In persona del Giudice Dott.ssa Francesca Lippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6804/2022 promossa da
E , rappresentati e difesi dagli Avv. MILANI LUCA e Parte_1 Parte_2
CARBONARO ALBERTO
ATTORI contro e , CP_1 E_
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe le pronunce e le declaratorie tutte meglio viste e ritenute;
previi gli incombenti istruttori necessari:
- accertare e dichiarare che, quantomeno a partire dall'11.6.2014, cioè da quando si è E_ iscritta alla CCIAA di GE quale titolare di impresa individuale, tra la stessa e è CP_1 stata costituita una società di fatto avente ad oggetto la vendita, l'installazione e la manutenzione di serramenti, infissi, porte, pavimenti, grate di sicurezza, tende da sole e simili;
- accertare e dichiarare che la società di fatto tra e avente ad oggetto E_ CP_1
l'attività imprenditoriale di cui sopra, ha svolto la propria attività dall'1.6.2014 nei locali di Corso
Sardegna 260 rosso in GE e dal 17.5.2018 nei locali di Via Cagliari 4 rosso in GE, dove continua, ancora oggi, a svolgere la propria attività imprenditoriale;
- accertare e dichiarare che i debiti contratti da in proprio, quale titolare della Ditta CP_1
EFFE A RISTRUTTRAZIONI DI ANDREA FRONGIA, per aver sottoscritto il 29.5.2014 il contratto di locazione ad uso commerciale dell'immobile di Corso Sardegna 260 rosso in GE, e per essersi reso inadempiente alle obbligazioni nascenti dallo stesso contratto e quindi moroso nel pagamento dei canoni di loc Zappia Alfredo azione, sono debiti della società di fatto e quindi anche di
; E_
- conseguentemente condannare nata a [...] il [...], C.F.: E_
, quale socia della società di fatto tra la stessa e gestita in C.F._1 CP_1 pagina 1 di 6
Cagliari 4 rosso, occorrendo, in solido con a pagare ai conchiudenti e CP_1 Parte_1 la somma di € 40.439,69 di cui al precetto in rinnovazione notificato il 14-17/2/2022 o quella Pt_2 somma maggiore o minore che risulterà accertata all'esito del giudizio, in ogni caso con rivalutazione ed interessi legali ex art. 1284 IV comma cc;
- condannare i convenuti al pagamento delle spese e compensi di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori hanno agito in giudizio per ottenere una pronuncia di accertamento dell'esistenza della società di fatto tra i coniugi e a far data dall'1.6.2014 e la E_ CP_1 condanna della socia di fatto , in solido con al pagamento E_ CP_1 della somma dovuta a titolo di canoni in virtù del contratto di locazione ad uso commerciale dell'immobile di Corso Sardegna 260 rosso in GE stipulato con la
[...]
in data l 29.5.2014. Controparte_3
All'esito dell'udienza del 07.02.2023, alla quale non comparivano i convenuti, il Giudice, su richiesta di parte attrice, concedeva i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., fissando al
27.06.2023 l'udienza per le decisioni istruttorie.
All'udienza del 27.06.2023 il Giudice, verificata la ritualità della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, dichiarava la contumacia dei convenuti e ammetteva le prove dedotte dalla parte attrice per interrogatorio formale dei convenuti contumaci e testi, fissando per l'assunzione della prova l'udienza del 20.09.2023.
All'udienza del 20.9.2023 i convenuti non comparivano e il Giudice delegato assumeva le testimonianze di , e . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione e fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 28.05.2024 la parte attrice depositava le note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni riportate in epigrafe e il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 190 comma 1c.p.c., allo spirare dei quali la causa veniva trattenuta in decisione.
Gli attori hanno allegato e dedotto i seguenti fatti.
e sono fratelli, entrambi eredi dei genitori e , Parte_2 Pt_1 Persona_1 Persona_2 deceduti prima dell'avvio della presente causa (Prod. n. 2 e 3 Attori), i quali, con contratto di locazione del 29.05.2014, avevano concesso in locazione commerciale alla “Effea
Ristrutturazioni di Andrea RO” l'immobile sito in GE, Corso Sardegna 260 rosso, a far data dal 01.09.2014 (Prod n. 1 Attori), con divieto di sublocazione (Prod. n. 9 Attori).
A seguito di morosità nel pagamento dei canoni di locazione, riscontrate fin dal luglio 2015, la ditta veniva sfrattata in data 22.11.2018. Controparte_4
Inoltre, nei confronti della stessa venivano emessi due decreti ingiuntivi, rispettivamente in data 18.04.2018 per € 20.150,16 ed in data 14.02.2019 per € 5.600,00 (Prod. n. 4 e 5).
Tuttavia, i tentativi attorei di riscuotere i crediti nei confronti della debitrice risultavano infruttuoso per incapienza (Prod. n. 6 – 8 e n. 11).
pagina 2 di 6 In occasione dell'ultimo tentativo di pignoramento, l'odierna convenuta , nella sua CP_2 qualità di moglie di , dichiarava di essere coniugata con questi in regime di separazione Pt_3 dei beni, e di essere lei stessa la proprietaria di tutti i beni pignorabili.
Successivamente, spontaneamente dichiarava ex art. 492 c.p.c. di non essere Pt_3 proprietario di alcun bene di rilevante valore economico (Prod. n. 9).
In data 13.11.2019, scriveva agli attori per offrire il versamento rateale di € 10.000,00 CP_1
(Prod. n. 10), senza però poi dare seguito a tale offerta.
Gli attori appuravano che:
- in data 15.01.2014 era stata costituita dai coniugi la “Effea S.r.l.s.”, Persona_3 peraltro inattiva, con quale amministratrice unica e socia al 50%, socio al CP_2 CP_1
40% e al 10% (Prod. n. 12); Persona_4
- a far data dal 11.06.2014, presso la CCIAA di GE risulta iscritta l'impresa individuale
“Servizi e serramenti di ”, che dal 01.02.2015 ha avuto sede nella stessa E_ unità immobiliare, sita in GE Corso Sardegna 260 rosso (Prod. n. 13, pag. 5, ultime due righe), che la debitrice “Effea Ristrutturazioni di Andrea RO” conduceva in locazione con divieto di sub-locazione, fino allo sfratto subito da quest'ultima;
- alle date del 01.02.2022 e del 23.06.2022, entrambe le ditte individuali risultano iscritte presso la CCIAA di GE con diversa sede legale, ma l'iscrizione della ditta debitrice è stata sospesa dal 15.06.2022 per mancato pagamento dei diritti annui (Prod. n. 14 – 15).
Gli attori hanno evidenziato di aver commissionato delle indagini ad una agenzia investigativa come risulta dalla documentazione versata in atti (Prod. n. 16 Relazione studio investigativo e Prod. n. 19 – 77 fotografie).
Hanno inoltre evidenziato che:
- durante l'intero svolgimento del rapporto locatizio e quindi per circa quattro anni, le due ditte individuali in discorso hanno operato solo formalmente in maniera separata e distinta, agendo nei fatti come un unico apparato di mezzi e persone;
- ha continuato a esercitare la propria attività anche dopo lo sfratto e la sospensione CP_1 dell'iscrizione CCIAA della propria ditta.
Secondo la prospettazione degli attori, dunque, ancora prima che venisse stipulato il contratto di locazione, tra i coniugi sarebbe stata costituita una società di fatto e il Persona_3 debito dedotto in causa benché derivante da un contratto stipulato formalmente da CP_1 sarebbe riconducibile a tale società.
[...]
Tanto premesso ritiene il Giudicante che la domanda attorea sia fondata e meriti accoglimento.
La mancata risposta dei convenuti contumaci all'interrogatorio formale valutata unitamente agli elementi emersi dall'istruttoria testimoniale e ai documenti versati in atti forniscono la prova dell'esercizio da parte dei coniugi e di un'attività imprenditoriale CP_1 CP_2 comune.
In particolare il testimone , interrogato sul cap.27 di parte attrice circa la Testimone_1 gestione nel periodo ha dichiarato: “dall'1/2/2015 al 21-11-2018 da parte dei coniugi e dell' l'attività di CP_1 CP_2
pagina 3 di 6 vendita e installazione di serramenti in GE Corso Sardegna 260 rosso, sede della impresa del RO, che conduceva in locazione
l'immobile di proprietà dei signori ha dichiarato: Pt_1
“e'vero. Ricordo che nel 2016 mi fu consigliato come serramentista il dal signor In primavera- estate andai in CP_1 Parte_2 Corso Sardegna per farmi fare dei preventivi. Era quasi ora di chiusura e con la macchina sono sceso davanti al negozio;
la GN era già fuori, pronta per andarsene. Le ho chiesto per avere un preventivo. Lei mi ha risposto “mi lasci un biglietto, che la contatto, io o mio marito “. A fianco all'ingresso del negozio c'era un locale con la saracinesca già abbassata, mi pareva un magazzino, e davanti vi era un furgone accostato con un signore che stava lavorando. La GN ha indicato l'uomo come “suo marito”.
I due collaboratori dell' agenzia hanno accertato, su incarico degli Controparte_5 attori, che l'attività economica svolta dai coniugi e dopo lo sfratto è CP_1 CP_2 proseguita presso la sede dell'impresa di cui risulta titolare la dall'11.6.2014. CP_2
Il teste ha dichiarato: “Ho svolto personalmente, insieme ad a due altri colleghi il servizio. Mi sono Testimone_2 occupato della parte del movimento. Controllavo il signor quanto lavorava. Lo vedevo arrivare in via Cagliari, dove hanno la CP_1 sede, caricare e scaricare il furgone, controllavo gli spostamenti e ho scattato delle fotografie.
1) e' vero. Passato il cancello vi é una discesa dove c'è un ufficio. Dopo l'ufficio, intervallato dalla saracinesca vi era un locale tipo magazzino dove vedevo RO caricare materiale e metterlo all'interno.
2) e' vero. arrivava con il furgone bianco e poi ripartiva dal magazzino, di regola arrivava in moto e il furgone era parcheggiato CP_1 all'interno della strada che porta al magazzino.
Esibite foto Prod. n. 19-20.
3) Confermo le fotografie. Piu volte è capitato di vedere del materiale da serramentista (telai vetri finestre) fuori del locale di via Cagliari 4
r.
Esibite foto Prod. n. 21-22.
Confermo che la sede di è presso il commercialista che ha indirizzo nei locali di riprodotti. CP_1 Parte_4 4) Confermo che arrivava la mattina in via Cagliari con la moto fotografata. Ricordo che la moto, nella visura Aci risultava CP_1 intestata alla moglie.
Esibite foto Prod. n. 24 – 26. Controparte_
5) Confermo. Nella foto doc 24 si vede che apre l'ufficio sede dell'azienda della moglie . Nelle foto 25 e 26) si vede CP_1 il furgone di davanti al magazzino, che è posizionato nel locale adiacente all'ufficio della . CP_1 CP_2
6) e' vero. Confermo di aver scattato io le foto. è arrivato con il furgone, e ha scaricato un pannello che ha depositato nel CP_1 magazzino adiacente.
ADR: Il 10 maggio ricordo che era arrivato in moto e aveva aperto con le chiavi sia l'ufficio della moglie sia il magazzino
7- 8 -9-10 -11) mi stato riferito, l'accesso l'ha fatto la mia collega . Testimone_3 Esibite foto Prod. 27 – 34.
12- 13 -14-15) Confermo che il giorno 16 maggio ero presente a quel controllo con il collega Dopo che Parte_5 CP_1 accompagnato da un ragazzo sudamericano è arrivato in via Cagliari entrambi si sono recati in via Modigliani. Hanno parcheggiato il furgone, e li abbiamo poi visti comparire sul poggiolo dell'appartamento del 1 piano dove vi erano delle finestre appoggiate al muro.
L'appartamento era in ristrutturazione. Entrambi sono rientrati in via Cagliari verso le 9.
Al teste vengono mostrate le fotografie Prod. n. 35 – 45.
16-17) Confermo, ho personalmente eseguito il controllo con Abbiamo fatto noi le fotografie. Parte_5 Esibite foto Prod. n. 46 – 54.
18) Confermo le fotografie e le circostanze. Nella foto 46 si vede con la moto con cui arriva regolarmente al lavoro. CP_1 Esibite foto Prod. n. 55 – 64.
Capo 19) Confermo le circostanze, ho personalmente effettuato quel controllo.
ADR: ha le chiavi del cancello di via Cagliari e le chiavi di entrambi i locali, sia quello della moglie sia del magazzino CP_1 CP_2 accanto.
Esibita foto Prod. n. 70.
20 e 22) e' vero ho effettuato io il controllo e la fotografia. e il ragazzo sono andati in Turati, ma non abbiamo seguito esattamente CP_1 dove si sono recati, e poi sono andati in via Geirato dove sono stati un po' di tempo.
ADR: si tratta di un capannone delimitato da un cancello. Abbiamo fotografato il piazzale retrostante dove era presenti molti infissi imballati.
Il magazzino presentava un cartello all'ingresso con indicazione “MAEP s.r.l.” al controllo è risultato essere un grande magazzino dove ricevono merce per gli installatori.
Capo 21) E' vero, confermo che e l'operaio hanno scaricato materiale e sono poi entrati al civico 4. CP_1 Esibite foto Prod. n. 71 – 72.
23) E' vero, confermo la circostanza e la data.
Esibite foto Prod. n. 73 – 77. pagina 4 di 6 24) E' vero ero presente. Ricordo che erano tre persone, il ragazzo sudamericano ed un altro. Hanno scaricato del materiale che CP_1 hanno portato all'interno del civico 7
25) posso confermarlo per il periodo relativo alla durata del nostro servizio che è durato dal 4 maggio del 22 a fine giugno 2022.
26) Posso confermare che nel periodo delle indagini era il che dava istruzioni ed ordini agli operai.” CP_1
La teste ha dichiarato: Testimone_3
“7 - 11) Io sono andata il giorno 10 maggio 2022 in via Cagliari e ho trovato un uomo che stava chiudendo il cancello. Ho chiesto se era lì la ditta che faceva serramenti.
L'uomo mi ha detto di essere un vicino e mi ha risposto “Sì, sono marito e moglie che lavorano insieme. Il marito è andato via, aveva urgenza e mi ha chiesto di chiudere il cancello.” Controparte_ Siamo ritornate con la collega il giorno 11 maggio 2022 e abbiamo incontrato la GN . Ho chiesto se potevamo CP_6 avere alcune informazioni. La GN, spontaneamente mi ha detto “Se ha bisogno di un preventivo tenga conto che io ho ordini da consegnare fino a fine giugno.”
Sulla scrivania aveva tante buste aperte: la GN me le ha fatte notare per dirmi “Vede, queste sono tutti crediti da esigere, ma il pagamento noi lo vogliamo solo con bonifico bancario. Le operazioni le facciamo con il Banco di Sardegna con cui ho un rapporto piu' confidenziale.”
Io ho fatto notare che il giorno prima ero venuta e il vicino mi aveva detto che il marito era appena andato via.
La mi ha confermato che il marito era andato ad Imperia per tre giorni per lavoro. e mi ha precisato “Io mi occupo della parte CP_2 burocratica mentre mio marito si occupa della parte operativa. E' lui che tiene il contatto coi clienti “
Prima di andarmene la GN mi ha dato un biglietto da vista con un due cellulari. Su uno ha scritto di suo pugno , sull'altro c' CP_2 è scritto tecnico.
Preciso che per tutta la conversazione la GN ha usato il plurale “noi”. CP_2 Il 23 maggio abbiamo telefonato al n. di cellulare indicato da come “tecnico” 335232097 e risponde un uomo che si qualifica come CP_2
“signor . Io ho chiesto se era una ditta, lui mi ha risposto che erano una ditta che faceva serramenti e servizi. CP_1 In relazione al doc. 16) -relazione - che mi si mostra confermo la relazione come responsabile operativo.”
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità la mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una società di fatto o irregolare, non richiesta dalla legge ai fini della sua validità, non impedisce al giudice del merito l'accertamento aliunde, mediante ogni mezzo di prova previsto dall'ordinamento, ivi comprese le presunzioni semplici, dell'esistenza di una struttura societaria, all'esito di una rigorosa valutazione
(quanto ai rapporti tra soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di una attività imprenditoriale, quali il fondo comune costituito dai conferimenti finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite e l'affectio societatis, cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 33230 del 2019; Cass. n. 8981 del 2016; Cass.
n. 5961 del 2010).
Le allegazioni attoree hanno trovato dunque riscontro nelle prove testimoniali assunte e nelle produzioni documentali.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di condanna dei convenuti, in solido tra loro, in qualità di soci di fatto al pagamento della somma di € 40.439,69 di cui al precetto in rinnovazione notificato il 14-17/2/2022.
Le spese processuali seguono la soccombenza secondo i valori medi del D.M. 147 del 2022.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00 pagina 5 di 6 Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00 oltre accessori di legge
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone
- accerta e dichiara, a partire dall'11.6.2014, data di iscrizione di titolare di E_ impresa individuale alla CCIAA di GE, l'esistenza tra e E_ CP_1 di una società di fatto avente ad oggetto la vendita, l'installazione e la manutenzione di serramenti, infissi, porte, pavimenti, grate di sicurezza, tende da sole e simili;
- accerta e dichiara che la società di fatto tra e ha svolto la E_ CP_1 propria attività dall'1.6.2014 nei locali di Corso Sardegna 260 rosso in GE e dal 17.5.2018 nei locali di Via Cagliari 4 rosso in GE , dove continua a tutt'oggi a svolgerla;
- accerta e dichiara che i debiti di assunti in proprio, quale titolare della CP_1
Ditta EFFE A RISTRUTTRAZIONI DI ANDREA FRONGIA, derivanti dal contratto di locazione ad uso commerciale del 29.5.2014 avente ad oggetto l'immobile di Corso Sardegna
260 rosso in GE sono riconducibili alla suddetta società di fatto tra e CP_1
; E_
- conseguentemente condanna , quale socia della società di fatto tra la stessa E_
e gestita in GE Corso Sardegna 260 rosso fino al 17.5.2018 e, CP_1 successivamente e tuttora, in GE Via Cagliari 4 rosso, in solido con al CP_1 pagamento in favore di e della somma di € 40.439,69 di cui al Parte_1 Parte_2 precetto in rinnovazione notificato il 14-17/2/2022 oltre ad accessori di legge;
-dichiara tenuti e condanna e , in solido tra loro, a rimborsare E_ CP_1 agli attori e le spese del giudizio che liquida in € 7.616,00 oltre Parte_1 Parte_2 accessori di legge ed esborsi.
GE, 31.12.2024
IL
Giudice
Francesca Lippi
pagina 6 di 6