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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/03/2024, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE di PATTI
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 8 del mese di marzo dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Patti, sezione civile, dott. EL Proiti, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 740 2021 R.G.
E' comparso, per la parte ricorrente, l'avv. ARACA per delega dell'Avv. GULLIA
ROSANNA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Chiede l'accoglimento delle domande con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore distrattario.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
Tribunale di Patti SEZIONE CIVILE Il Giudice Istruttore, dott. EL Proiti, in funzione di Giudice NI, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 740/2021 R.G., a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e promossa
D A
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
), nella qualità di titolare pro tempore dell'omonima ditta C.F._1
individuale, elettivamente domiciliata in Ficarra (ME), Via Matini n. 213, nello studio dell'Avv. Rosanna Gullia che la rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTE
C O N T R O
[...]
[...]
CO
[...]
, Cod. Fisc. in persona del suo legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, rappresentato dal Dirigente dell Ing. CO [...]
giusta delega in atti Per_1
2 TRIBUNALE di PATTI OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a ordinanza ingiunzione n. 20/0661, prot. Nr. 2020/17088 del 01 ottobre 2020, notificata in data 13 ottobre 2020.
CONCLUSIONI
All'udienza del 01.03.2024 le parti hanno concluso come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 25.05.2021, nella qualità di titolare pro Parte_1 tempore dell'omonima ditta individuale, conveniva in giudizio l CO
, proponendo opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione n. 20/0661, prot. n.
[...]
2020/17088 del 1° ottobre 2020, notificata in data 13 ottobre 2020, con cui era stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di euro 6.000,00, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 D.L. n. 12/2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1 del Decreto Legislativo 14/09/2015, n. 151.
L'opponente rappresentava che la detta ordinanza prendeva le mosse dal verbale NI di
Accertamento e Notificazione n. 81/744/069 Bis, redatto dall' CO
di in data del 15.09.2016 e notificato in data 27.09.2016; rappresentava,
[...] CP_1
altresì, che il detto verbale era stato emesso a conclusione degli accertamenti intrapresi il
20.07.2016, su richiesta di intervento presentata, in data 27.04.2016, dal lavoratore
, in relazione all'infortunio sul lavoro occorso allo stesso il 30.01.2016, Parte_2 durante l'espletamento della propria attività lavorativa, quale operaio agricolo addetto alla potatura degli ulivi, nel terreno di proprietà della ditta ubicato in C/da Castrisi, del Comune di Ficarra;
di essere stata diffidata all'esibizione della documentazione relativa ai rapporti di lavoro intercorsi con i Sigg.ri e , occupati dal Parte_2 Controparte_2
27.01.2016 al 30.01.2016; di aver esibito in data 24.08.2016, entro il termine assegnato, all'Autorità competente sia la Comunicazione obbligatoria Unificata UNILAV, trasmessa in sanatoria in data 4.05.2016 per entrambi i lavoratori, sia la copia dei cedolini paga di gennaio 2016; che, nonostante ciò, gli Ispettori avevano emesso il verbale, per violazione dell'art. 3, comma 3, come sostituito dall'art. 22, comma 1 del Decreto Legislativo
14/09/2015, n. 151, diffidandola al pagamento della sanzione di euro 3.000,00, determinata
3 TRIBUNALE di PATTI al minimo edittale;
di aver presentato, in data 30.09.2016, scritti difensivi rimasti privi di riscontro.
Lamentava l'illegittimità dell'ordinanza per carenza di motivazione, per violazione dell'art. 18 L. 689/1981 e dell'art. 3 L. 241/1990, eccependo che l'Autorità procedente aveva omesso ogni tipo di valutazione in ordine agli scritti difensivi fatti pervenire dalla stessa;
nel merito contestava l'insussistenza del fatto costitutivo dell'illecito amministrativo, giacché, alla data di inizio degli accertamenti ispettivi, 20 luglio 2016, ed in occasione del primo accesso, 29 luglio 2016, la posizione di entrambi i lavoratori era già stata regolarizzata, quali operai agricoli, nel terreno di proprietà della ditta, dal 26 al 31 gennaio
2016, con comunicazione del Mod. Unificato Lav., inviata il 04.05.2016, nonché con registrazioni sui libri Matricola e Presenze e trasmissione dei DMAG;
l'insufficienza di prove ai sensi dell'art. 6, 11° co., d.lgs.
1.9.2011 n. 150, nonché ai sensi degli artt. 2697 e
2700 c.c.
La ricorrente concludeva chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza impugnata, nel merito la dichiarazione di nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato e di quello presupposto;
in via subordinata la rideterminazione della sanzione irrogata al minimo edittale. Il tutto con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore.
La causa veniva assegnata al Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro (n.
3600/2020 R.G.) e, successivamente, all'esito della trasmissione degli atti al Presidente, la stessa veniva iscritta al n. 740/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi.
Si costituiva in giudizio l' di contestando CO CP_1 interamente quanto dedotto ed eccepito da parte ricorrente;
l'Ente sosteneva l'infondatezza di tutte le eccezioni preliminari sollevate da parte ricorrente, facendo rilevare, quanto all'eccezione di violazione della L. 241/90 che la stessa, per giurisprudenza consolidata, è inapplicabile alle sanzioni amministrative, trovando applicazione invece la L 689/81; quanto alla carenza di motivazione degli atti impugnati, che gli stessi sono validamente motivati, anche per relationem, recando dettagliata indicazione della normativa violata, della condotta contestata e contenendo tutti gli elementi necessari al privato per opporsi alla sanzione esercitando il diritto alla difesa, ed al Giudice per effettuare il controllo giurisdizionale;
4 TRIBUNALE di PATTI quanto all'obbligo di motivazione in relazione all'art.18 L. 689/81, che lo stesso è soddisfatto con la sola dichiarazione dell'autorità di aver preso in esame gli scritti difensivi ed i documenti prodotti, senza la necessità di esplicite ragioni di dissenso;
nel merito che la prova della effettiva commissione della condotta sanzionata risiedeva nella documentazione versata in atti, ed in particolare, nella denuncia d'infortunio presentata il 27.04.2016 dal lavoratore nel conseguente accesso ispettivo effettuato in data Parte_2
29.07.2016, e nei successivi accertamenti completati in data 15.09.2016.
Concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie, ivi compresa quella cautelare di sospensione dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
La stessa veniva riassegnata allo scrivente che ha preso servizio presso questo Ufficio in data 30 novembre 2022 ed DP 50/2022, e veniva chiamata per la discussione e decisione all'udienza del 1° marzo 2024.
In premessa occorre dare atto che la mancata comparizione all'udienza di precisazione delle conclusioni del difensore di una parte precedentemente costituita comporta la presunzione che quest'ultima abbia voluto tenere ferme le conclusioni già formulate (v.,
e.g., Cass., n. 11222/2018) e che ciò vale a fortiori anche laddove la parte sia abilitata dalla legge a stare in giudizio a mezzo di propri funzionari.
Passando all'esame delle doglianze dell'opponente si osserva quanto segue.
Sono infondate le eccezioni preliminari sulla regolarità del procedimento per carenza di motivazione e per omessa valutazione degli scritti difensivi.
Invero, l'ordinanza – ingiunzione opposta contiene la motivazione della sanzione applicata;
inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, nella fattispecie è stato consentito all'opponente il pieno svolgimento del diritto di difesa, esercitato con la proposizione di scritti difensivi datati 30.09.2016, nel contesto della fase amministrativa conclusasi con la conferma degli atti dell'accertamento ed emissione dell'ordinanza oggi opposta.
Né vi è prova che l'ordinanza impugnata sia stata emessa prima della comunicazione degli scritti difensivi, come asserito dalla ricorrente, ma, a prescindere da ciò, l'asserita mancata valutazione degli scritti difensivi non può determinare la nullità dell'ordinanza - 5 TRIBUNALE di PATTI ingiunzione in oggetto, non essendo idonea a determinare l'accoglimento del ricorso in via amministrativa.
Al riguardo la Suprema Corte ha fissato il principio secondo cui nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa non hanno rilievo i vizi di motivazione dell'ordinanza ingiunzione consistenti nel fatto che l'autorità ingiungente non abbia, o non abbia adeguatamente valutato le deduzioni difensive dell'incolpato formulate in sede amministrativa (Cass. Civ. Sez. I n. 5884 del 01/07/1997).
Inoltre, nell'ordinanza impugnata si legge, comunque, un riferimento agli scritti difensivi trasmessi in data 30 settembre 2016.
La giurisprudenza, nel ribadire - poi - l'ammissibilità della motivazione per relationem dell'ordinanza ingiunzione anche a fronte di scritti difensivi ex art. 18 della Legge n. 689/1981, ha affermato che “l'obbligo di motivazione si deve ritenere assolto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtu' della obbligatoria preventiva contestazione” (cfr. Cass. Lav. n. 3488 del 21/02/05, Cass. Lav. 3489 del 21/02/05, Cass. civ. n. 519/05).
Inoltre, non è necessario che la motivazione illustri anche l'iter logico giuridico seguito per giustificare l'an ed il quantum della sanzione irrogata, ben potendo tale iter essere esposto in sede di giudizio di opposizione (Cass. 17/6/1997 n. 5425). Ed infine, in ogni caso, anche se l'ordinanza ingiunzione fosse carente sul piano della motivazione, ciò non può costituire motivo per l'annullamento ope iudicis a seguito di opposizione ex artt. 22 ss.
L. 689/1981, in quanto con detta opposizione si apre un giudizio di cognizione pieno, teso a verificare la validità sostanziale del provvedimento, attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione; sicchè non hanno rilievo i vizi di motivazione dell'ordinanza ingiunzione connessi al fatto che l'autorità ingiungente non abbia, o non abbia adeguatamente valutato le deduzioni difensive dell'incolpato, formulate in sede amministrativa.
6 TRIBUNALE di PATTI
In ogni caso, parte opponente ha comunque dimostrato di aver avuto modo di potersi difendere nonché di avere accesso e conoscenza agli atti presupposti richiamati nell'ordinanza impugnata.
Ne discende il rigetto delle eccezioni formali.
Passando al merito va evidenziato come sia oramai ius receptum che “con l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente”, così che “ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito”, “l'opposizione deve essere accolta” (Cass. n. 5095/1999 e, nello stesso senso,
Cass., n. 1122/1999; Cass. n. 1531/1996; Cass., n. 3741/1999 che, tra l'altro, precisa come
“in tema di opposizione all'ordinanza ingiunzione di irrogazione della sanzione amministrativa, l'art. 23, comma 12, della l. n. 689 del 1981, a norma del quale il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato”).
Tale criterio di riparto dell'onere probatorio – elaborato dalla giurisprudenza nella vigenza dell'art. 23 L. n. 689/1981 – è pacificamente applicabile anche nel regime di impugnazione delineato dall'art. 6 d. lgs. n. 150/2011, non avendo il legislatore mutato la struttura bifasica del procedimento: come del resto dimostra l'art. 6, comma 11, d. lgs. n.
150/2011 alla cui stregua, sulla falsariga dell'art. 23, comma 12, L. n. 689/1981 abrogato,
“il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”; prove che – come detto – vanno fornite dall'Amministrazione procedente giacché, come nella materia penale strettamente intesa, anche nell'ambito del diritto punitivo-amministrativo vige il divieto di auto-incriminazione (nemo tenetur se detegere).
Dunque, nel giudizio di opposizione avverso sanzione amministrativa, in cui le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione Pubblica e dal soggetto sanzionato, grava sulla prima 7 TRIBUNALE di PATTI l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito amministrativo e, quindi, la responsabilità dell'opponente, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare gli eventuali fatti impediti o estintivi (Cass., Sez. II, n. 5122/11).
Nella specie il resistente ha allegato, quali atti sui quali si fonda la pretesa creditoria e dai quali poter evincere i fatti costitutivi dell'illecito contestato, la denuncia presentata dal
Sig. , le dichiarazioni rese dallo stesso e dal , ed il Parte_2 Controparte_2
verbale unico di accertamento e notificazione.
Gli ispettori hanno accertato, e ciò è confermato pure da parte ricorrente, che la stessa ha impiegato i detti lavoratori, per il periodo dal 27.01.2016 al 30.01.2016, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto. Risulta, inoltre, che la ricorrente ha provveduto alla spontanea regolarizzazione dei rapporti intrattenuti con i Sigg.ri e , in data antecedente all'accesso ispettivo eseguito il 29.07.2016, ma Parte_2 CP_2 molto tempo dopo l'effettivo svolgimento dell'attività (ossia in data 04.05.2016), e comunque solo dopo aver ricevuto la richiesta di regolarizzazione della posizione lavorativa, inviata dall' in data 27.04.2016. Parte_2
Invero, va innanzitutto verificato che tale regolarizzazione non appare, comunque, rientrare nelle ipotesi di cui al comma 3 ter del DL 12/2002, trattandosi di lavoratori comunque impegnati per un massimo di 5 giorni.
Ancora, la non applicazione della sanzione potrebbe essere possibile in caso di una spontanea regolarizzazione che non fosse conseguente a qualsiasi accertamento da parte di organismi di vigilanza in materia giuslavoristica, previdenziale o fiscale o prima dell'eventuale convocazione per espletamento del tentativo di conciliazione monocratica.
Nel caso di specie, l'opponente ha dichiarato, nel verbale di primo accesso ispettivo presente in atti del 29 luglio 2016 (n. 81/744-069): Da quel giorno non ho avuto più notizie in merito, sino a quando non ho ricevuto da parte dell' di Milazzo, nei primi giorni di Org_1
Maggio 2016, una richiesta di notizie circa il predetto infortunio. Solo dopo questa richiesta mi sono attivata tramite la CONF agricoltura per la regolarizzazione dei predetti lavoratori e per effettuare gli adempimenti connessi all'infortunio. Orbene, nulla parte opponente ha contestato o dedotto su tale prima comunicazione né sulla Org_1
ricostruzione della vicenda come appena riportata tramite le sue dichiarazioni. 8 TRIBUNALE di PATTI
Infine, la regolarizzazione del rapporto di lavoro successivamente ad un accertamento di un organismo di vigilanza, non comporta un annullamento della sanzione, ma la possibilità
– entro il termine ivi indicato – di procedere al pagamento nel minimo.
Effettivamente, parte opponente era stata ammessa al pagamento della sanzione nella misura minima, cosa che tuttavia non appare essere avvenuta nei termini sopra prescritti.
Tanto basta per rigettare l'opposizione.
Sulle spese di lite, tuttavia, si osserva quanto segue. La giurisprudenza ha affermato che
«l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, comma 4, della legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota» (Cass 9900 del 2021 che richiama Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11389 del
24/05/2011, Rv. 618099 - 01; nel medesimo senso, con riferimento a diversi casi in cui la pubblica amministrazione o altri enti siano autorizzati a stare in giudizio personalmente o a mezzo di un funzionario delegato: Sez. 6 - 2, Sentenza n. 20980 del 17/10/2016, Rv. 641525
- 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15706 del 23/06/2017, Rv. 644731 - 01; Sez. 2 -, Sentenza n.
30597 del 20/12/2017, Rv. 647064 - 02). Non può, invero, farsi applicazione dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. relativo alle ipotesi di cui all'art. 417 bis c.p.c. e non anche a quelle di cui all'art. 23 della L 689/1981 ed art. 6 d.lgs. D.lgs. 150 del 2011.
Nulla, tuttavia, ha dedotto l'Amministrazione opposta in merito alle spese effettivamente affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo sulla domanda proposta nel procedimento R.G.
740/2021 e rigettata ogni contraria domanda ed istanza, così provvede
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma l'ordinanza-ingiunzione n. 20/0661, prot. Nr. 2020/17088 del 01 ottobre 2020, notificata in data 13 ottobre 2020; 9 TRIBUNALE di PATTI 2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Patti, 08.03.2024
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice NI
(dott. EL Proiti)
10
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 8 del mese di marzo dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Patti, sezione civile, dott. EL Proiti, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 740 2021 R.G.
E' comparso, per la parte ricorrente, l'avv. ARACA per delega dell'Avv. GULLIA
ROSANNA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Chiede l'accoglimento delle domande con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore distrattario.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
Tribunale di Patti SEZIONE CIVILE Il Giudice Istruttore, dott. EL Proiti, in funzione di Giudice NI, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 740/2021 R.G., a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e promossa
D A
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
), nella qualità di titolare pro tempore dell'omonima ditta C.F._1
individuale, elettivamente domiciliata in Ficarra (ME), Via Matini n. 213, nello studio dell'Avv. Rosanna Gullia che la rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTE
C O N T R O
[...]
[...]
CO
[...]
, Cod. Fisc. in persona del suo legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, rappresentato dal Dirigente dell Ing. CO [...]
giusta delega in atti Per_1
2 TRIBUNALE di PATTI OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a ordinanza ingiunzione n. 20/0661, prot. Nr. 2020/17088 del 01 ottobre 2020, notificata in data 13 ottobre 2020.
CONCLUSIONI
All'udienza del 01.03.2024 le parti hanno concluso come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 25.05.2021, nella qualità di titolare pro Parte_1 tempore dell'omonima ditta individuale, conveniva in giudizio l CO
, proponendo opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione n. 20/0661, prot. n.
[...]
2020/17088 del 1° ottobre 2020, notificata in data 13 ottobre 2020, con cui era stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di euro 6.000,00, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 D.L. n. 12/2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1 del Decreto Legislativo 14/09/2015, n. 151.
L'opponente rappresentava che la detta ordinanza prendeva le mosse dal verbale NI di
Accertamento e Notificazione n. 81/744/069 Bis, redatto dall' CO
di in data del 15.09.2016 e notificato in data 27.09.2016; rappresentava,
[...] CP_1
altresì, che il detto verbale era stato emesso a conclusione degli accertamenti intrapresi il
20.07.2016, su richiesta di intervento presentata, in data 27.04.2016, dal lavoratore
, in relazione all'infortunio sul lavoro occorso allo stesso il 30.01.2016, Parte_2 durante l'espletamento della propria attività lavorativa, quale operaio agricolo addetto alla potatura degli ulivi, nel terreno di proprietà della ditta ubicato in C/da Castrisi, del Comune di Ficarra;
di essere stata diffidata all'esibizione della documentazione relativa ai rapporti di lavoro intercorsi con i Sigg.ri e , occupati dal Parte_2 Controparte_2
27.01.2016 al 30.01.2016; di aver esibito in data 24.08.2016, entro il termine assegnato, all'Autorità competente sia la Comunicazione obbligatoria Unificata UNILAV, trasmessa in sanatoria in data 4.05.2016 per entrambi i lavoratori, sia la copia dei cedolini paga di gennaio 2016; che, nonostante ciò, gli Ispettori avevano emesso il verbale, per violazione dell'art. 3, comma 3, come sostituito dall'art. 22, comma 1 del Decreto Legislativo
14/09/2015, n. 151, diffidandola al pagamento della sanzione di euro 3.000,00, determinata
3 TRIBUNALE di PATTI al minimo edittale;
di aver presentato, in data 30.09.2016, scritti difensivi rimasti privi di riscontro.
Lamentava l'illegittimità dell'ordinanza per carenza di motivazione, per violazione dell'art. 18 L. 689/1981 e dell'art. 3 L. 241/1990, eccependo che l'Autorità procedente aveva omesso ogni tipo di valutazione in ordine agli scritti difensivi fatti pervenire dalla stessa;
nel merito contestava l'insussistenza del fatto costitutivo dell'illecito amministrativo, giacché, alla data di inizio degli accertamenti ispettivi, 20 luglio 2016, ed in occasione del primo accesso, 29 luglio 2016, la posizione di entrambi i lavoratori era già stata regolarizzata, quali operai agricoli, nel terreno di proprietà della ditta, dal 26 al 31 gennaio
2016, con comunicazione del Mod. Unificato Lav., inviata il 04.05.2016, nonché con registrazioni sui libri Matricola e Presenze e trasmissione dei DMAG;
l'insufficienza di prove ai sensi dell'art. 6, 11° co., d.lgs.
1.9.2011 n. 150, nonché ai sensi degli artt. 2697 e
2700 c.c.
La ricorrente concludeva chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza impugnata, nel merito la dichiarazione di nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato e di quello presupposto;
in via subordinata la rideterminazione della sanzione irrogata al minimo edittale. Il tutto con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore.
La causa veniva assegnata al Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro (n.
3600/2020 R.G.) e, successivamente, all'esito della trasmissione degli atti al Presidente, la stessa veniva iscritta al n. 740/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi.
Si costituiva in giudizio l' di contestando CO CP_1 interamente quanto dedotto ed eccepito da parte ricorrente;
l'Ente sosteneva l'infondatezza di tutte le eccezioni preliminari sollevate da parte ricorrente, facendo rilevare, quanto all'eccezione di violazione della L. 241/90 che la stessa, per giurisprudenza consolidata, è inapplicabile alle sanzioni amministrative, trovando applicazione invece la L 689/81; quanto alla carenza di motivazione degli atti impugnati, che gli stessi sono validamente motivati, anche per relationem, recando dettagliata indicazione della normativa violata, della condotta contestata e contenendo tutti gli elementi necessari al privato per opporsi alla sanzione esercitando il diritto alla difesa, ed al Giudice per effettuare il controllo giurisdizionale;
4 TRIBUNALE di PATTI quanto all'obbligo di motivazione in relazione all'art.18 L. 689/81, che lo stesso è soddisfatto con la sola dichiarazione dell'autorità di aver preso in esame gli scritti difensivi ed i documenti prodotti, senza la necessità di esplicite ragioni di dissenso;
nel merito che la prova della effettiva commissione della condotta sanzionata risiedeva nella documentazione versata in atti, ed in particolare, nella denuncia d'infortunio presentata il 27.04.2016 dal lavoratore nel conseguente accesso ispettivo effettuato in data Parte_2
29.07.2016, e nei successivi accertamenti completati in data 15.09.2016.
Concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie, ivi compresa quella cautelare di sospensione dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
La stessa veniva riassegnata allo scrivente che ha preso servizio presso questo Ufficio in data 30 novembre 2022 ed DP 50/2022, e veniva chiamata per la discussione e decisione all'udienza del 1° marzo 2024.
In premessa occorre dare atto che la mancata comparizione all'udienza di precisazione delle conclusioni del difensore di una parte precedentemente costituita comporta la presunzione che quest'ultima abbia voluto tenere ferme le conclusioni già formulate (v.,
e.g., Cass., n. 11222/2018) e che ciò vale a fortiori anche laddove la parte sia abilitata dalla legge a stare in giudizio a mezzo di propri funzionari.
Passando all'esame delle doglianze dell'opponente si osserva quanto segue.
Sono infondate le eccezioni preliminari sulla regolarità del procedimento per carenza di motivazione e per omessa valutazione degli scritti difensivi.
Invero, l'ordinanza – ingiunzione opposta contiene la motivazione della sanzione applicata;
inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, nella fattispecie è stato consentito all'opponente il pieno svolgimento del diritto di difesa, esercitato con la proposizione di scritti difensivi datati 30.09.2016, nel contesto della fase amministrativa conclusasi con la conferma degli atti dell'accertamento ed emissione dell'ordinanza oggi opposta.
Né vi è prova che l'ordinanza impugnata sia stata emessa prima della comunicazione degli scritti difensivi, come asserito dalla ricorrente, ma, a prescindere da ciò, l'asserita mancata valutazione degli scritti difensivi non può determinare la nullità dell'ordinanza - 5 TRIBUNALE di PATTI ingiunzione in oggetto, non essendo idonea a determinare l'accoglimento del ricorso in via amministrativa.
Al riguardo la Suprema Corte ha fissato il principio secondo cui nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa non hanno rilievo i vizi di motivazione dell'ordinanza ingiunzione consistenti nel fatto che l'autorità ingiungente non abbia, o non abbia adeguatamente valutato le deduzioni difensive dell'incolpato formulate in sede amministrativa (Cass. Civ. Sez. I n. 5884 del 01/07/1997).
Inoltre, nell'ordinanza impugnata si legge, comunque, un riferimento agli scritti difensivi trasmessi in data 30 settembre 2016.
La giurisprudenza, nel ribadire - poi - l'ammissibilità della motivazione per relationem dell'ordinanza ingiunzione anche a fronte di scritti difensivi ex art. 18 della Legge n. 689/1981, ha affermato che “l'obbligo di motivazione si deve ritenere assolto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtu' della obbligatoria preventiva contestazione” (cfr. Cass. Lav. n. 3488 del 21/02/05, Cass. Lav. 3489 del 21/02/05, Cass. civ. n. 519/05).
Inoltre, non è necessario che la motivazione illustri anche l'iter logico giuridico seguito per giustificare l'an ed il quantum della sanzione irrogata, ben potendo tale iter essere esposto in sede di giudizio di opposizione (Cass. 17/6/1997 n. 5425). Ed infine, in ogni caso, anche se l'ordinanza ingiunzione fosse carente sul piano della motivazione, ciò non può costituire motivo per l'annullamento ope iudicis a seguito di opposizione ex artt. 22 ss.
L. 689/1981, in quanto con detta opposizione si apre un giudizio di cognizione pieno, teso a verificare la validità sostanziale del provvedimento, attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione; sicchè non hanno rilievo i vizi di motivazione dell'ordinanza ingiunzione connessi al fatto che l'autorità ingiungente non abbia, o non abbia adeguatamente valutato le deduzioni difensive dell'incolpato, formulate in sede amministrativa.
6 TRIBUNALE di PATTI
In ogni caso, parte opponente ha comunque dimostrato di aver avuto modo di potersi difendere nonché di avere accesso e conoscenza agli atti presupposti richiamati nell'ordinanza impugnata.
Ne discende il rigetto delle eccezioni formali.
Passando al merito va evidenziato come sia oramai ius receptum che “con l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente”, così che “ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito”, “l'opposizione deve essere accolta” (Cass. n. 5095/1999 e, nello stesso senso,
Cass., n. 1122/1999; Cass. n. 1531/1996; Cass., n. 3741/1999 che, tra l'altro, precisa come
“in tema di opposizione all'ordinanza ingiunzione di irrogazione della sanzione amministrativa, l'art. 23, comma 12, della l. n. 689 del 1981, a norma del quale il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato”).
Tale criterio di riparto dell'onere probatorio – elaborato dalla giurisprudenza nella vigenza dell'art. 23 L. n. 689/1981 – è pacificamente applicabile anche nel regime di impugnazione delineato dall'art. 6 d. lgs. n. 150/2011, non avendo il legislatore mutato la struttura bifasica del procedimento: come del resto dimostra l'art. 6, comma 11, d. lgs. n.
150/2011 alla cui stregua, sulla falsariga dell'art. 23, comma 12, L. n. 689/1981 abrogato,
“il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”; prove che – come detto – vanno fornite dall'Amministrazione procedente giacché, come nella materia penale strettamente intesa, anche nell'ambito del diritto punitivo-amministrativo vige il divieto di auto-incriminazione (nemo tenetur se detegere).
Dunque, nel giudizio di opposizione avverso sanzione amministrativa, in cui le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione Pubblica e dal soggetto sanzionato, grava sulla prima 7 TRIBUNALE di PATTI l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito amministrativo e, quindi, la responsabilità dell'opponente, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare gli eventuali fatti impediti o estintivi (Cass., Sez. II, n. 5122/11).
Nella specie il resistente ha allegato, quali atti sui quali si fonda la pretesa creditoria e dai quali poter evincere i fatti costitutivi dell'illecito contestato, la denuncia presentata dal
Sig. , le dichiarazioni rese dallo stesso e dal , ed il Parte_2 Controparte_2
verbale unico di accertamento e notificazione.
Gli ispettori hanno accertato, e ciò è confermato pure da parte ricorrente, che la stessa ha impiegato i detti lavoratori, per il periodo dal 27.01.2016 al 30.01.2016, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto. Risulta, inoltre, che la ricorrente ha provveduto alla spontanea regolarizzazione dei rapporti intrattenuti con i Sigg.ri e , in data antecedente all'accesso ispettivo eseguito il 29.07.2016, ma Parte_2 CP_2 molto tempo dopo l'effettivo svolgimento dell'attività (ossia in data 04.05.2016), e comunque solo dopo aver ricevuto la richiesta di regolarizzazione della posizione lavorativa, inviata dall' in data 27.04.2016. Parte_2
Invero, va innanzitutto verificato che tale regolarizzazione non appare, comunque, rientrare nelle ipotesi di cui al comma 3 ter del DL 12/2002, trattandosi di lavoratori comunque impegnati per un massimo di 5 giorni.
Ancora, la non applicazione della sanzione potrebbe essere possibile in caso di una spontanea regolarizzazione che non fosse conseguente a qualsiasi accertamento da parte di organismi di vigilanza in materia giuslavoristica, previdenziale o fiscale o prima dell'eventuale convocazione per espletamento del tentativo di conciliazione monocratica.
Nel caso di specie, l'opponente ha dichiarato, nel verbale di primo accesso ispettivo presente in atti del 29 luglio 2016 (n. 81/744-069): Da quel giorno non ho avuto più notizie in merito, sino a quando non ho ricevuto da parte dell' di Milazzo, nei primi giorni di Org_1
Maggio 2016, una richiesta di notizie circa il predetto infortunio. Solo dopo questa richiesta mi sono attivata tramite la CONF agricoltura per la regolarizzazione dei predetti lavoratori e per effettuare gli adempimenti connessi all'infortunio. Orbene, nulla parte opponente ha contestato o dedotto su tale prima comunicazione né sulla Org_1
ricostruzione della vicenda come appena riportata tramite le sue dichiarazioni. 8 TRIBUNALE di PATTI
Infine, la regolarizzazione del rapporto di lavoro successivamente ad un accertamento di un organismo di vigilanza, non comporta un annullamento della sanzione, ma la possibilità
– entro il termine ivi indicato – di procedere al pagamento nel minimo.
Effettivamente, parte opponente era stata ammessa al pagamento della sanzione nella misura minima, cosa che tuttavia non appare essere avvenuta nei termini sopra prescritti.
Tanto basta per rigettare l'opposizione.
Sulle spese di lite, tuttavia, si osserva quanto segue. La giurisprudenza ha affermato che
«l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, comma 4, della legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota» (Cass 9900 del 2021 che richiama Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11389 del
24/05/2011, Rv. 618099 - 01; nel medesimo senso, con riferimento a diversi casi in cui la pubblica amministrazione o altri enti siano autorizzati a stare in giudizio personalmente o a mezzo di un funzionario delegato: Sez. 6 - 2, Sentenza n. 20980 del 17/10/2016, Rv. 641525
- 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15706 del 23/06/2017, Rv. 644731 - 01; Sez. 2 -, Sentenza n.
30597 del 20/12/2017, Rv. 647064 - 02). Non può, invero, farsi applicazione dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. relativo alle ipotesi di cui all'art. 417 bis c.p.c. e non anche a quelle di cui all'art. 23 della L 689/1981 ed art. 6 d.lgs. D.lgs. 150 del 2011.
Nulla, tuttavia, ha dedotto l'Amministrazione opposta in merito alle spese effettivamente affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo sulla domanda proposta nel procedimento R.G.
740/2021 e rigettata ogni contraria domanda ed istanza, così provvede
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma l'ordinanza-ingiunzione n. 20/0661, prot. Nr. 2020/17088 del 01 ottobre 2020, notificata in data 13 ottobre 2020; 9 TRIBUNALE di PATTI 2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Patti, 08.03.2024
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice NI
(dott. EL Proiti)
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