Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 giugno 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 14 giugno 1990 |
Commentario • 1
- 1. Decreto legislativo, 01/06/2011 n° 93Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 giugno 2011
Giurisprudenza • 9
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Versioni del testo
- Art. 1. Definizioni 1. Ai sensi della presente legge si intende per:
a) "Comitato" il Comitato di cui all' articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640 ;
b) "fondo" il fondo di cui all'articolo 13 della medesima legge. AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 12 della legge n. 640/1950 (Disciplina delle bombole per metano) e' il seguente:
"Art. 12. - I corrispettivi previsti dagli articoli 9 e 10 sono determinati da un Comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, composto di:
1) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
2) un rappresentante del Ministero del tesoro;
3) un rappresentante del Ministero delle finanze;
4) un rappresentante del Ministero dei trasporti;
5) un rappresentante del Comitato interministeriale dei prezzi;
6) due rappresentanti dell'Ente nazionale metano;
7) un produttore di gas metano;
8) un distributore o trasportatore di gas metano;
9) due proprietari di bombole.
Il decreto di nomina designa il presidente che e' scelto fra i membri di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) del comma precedente".
- Per il testo dell'art. 13 della stessa legge n. 640/1950 si veda nelle note all'art. 4. - Art. 2. Campo di applicazione 1. Sono soggette alle disposizioni della presente legge, nonche' della legge 8 luglio 1950, n. 640 , come da questa modificata, le bombole per metano la cui capacita' non sia superiore a litri 150.
Tale limite puo' essere aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei trasporti. - Art. 3. Alimentazione del fondo 1. Al fine di assicurare i servizi di promozione della sicurezza nell'uso delle bombole per gas metano e razionalizzare il sistema di alimentazione del fondo, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione sono tenuti a versare al fondo un contributo proporzionale alle quantita' di gas per uso autotrazione fornito alle stazioni stesse e da determinarsi da parte del Comitato. Tale contributo e' considerato a tutti gli effetti costo inerente alla attivita' di vendita del gas metano per autotrazione.
2. Per le stesse finalita' di cui al comma 1, i proprietari di "carri bombolai" destinati al trasporto di gas metano sono tenuti a versare al fondo un contributo proporzionale al numero ed al tipo delle bombole su di essi installate.
3. L'Ente nazionale idrocarburi (ENI), sotto la sorveglianza del Comitato, provvede alla tenuta del libro dei proprietari dei "carri bombolai", con le modalita' stabilite nel regolamento di cui all'articolo 5.
4. Per le bombole di importazione, che non siano di nuova fabbricazione, nonche' per le altre bombole non punzonate all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, al momento della punzonatura e' dovuto al fondo un contributo speciale.
5. Al fondo affluisce altresi' il corrispettivo di punzonatura di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 1950, n. 640 .
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 3 della legge n. 640/1950 si veda nelle note all'art. 4.