Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 giugno 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 14 giugno 1990 |
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Giurisprudenza • 9
- 1. Corte d'Appello Milano, sentenza 07/11/2024, n. 2974Provvedimento: N. 882/2024 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE composta dai magistrati Dott. Laura Sara Tragni Presidente Dott. Antonio Corte Consigliere rel. Dott. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino di Villachiara Ragazzoni Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 19.3.2024 da (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Auricchio Parte_1 C.F._1 Eduardo, con elezione di domicilio in Via vecchia di Grottaferrata n. 15, 00047 Marino, presso e nello studio del difensore; appellante CONTRO (C.F. ) con il …Leggi di più...
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- 2. Corte d'Appello Cagliari, sentenza 25/10/2024, n. 141Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE CIVILE In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE dott.ssa Maria Luisa Scarpa CONSIGLIERA dott.ssa Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE in esito all'udienza del 12 giugno 2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 135 dell'anno 2021, proposta da: , in persona del Sindaco in carica, elettivamente AR domiciliato in , presso lo studio dell'avv. Anna Rita Piludu, che lo rappresenta AR e difende, giusta procura …Leggi di più...
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- 3. Trib. Napoli Nord, sentenza 14/11/2023, n. 4595Provvedimento: N. …….................sent. N………………….R.G. N………………….cron. N…………………...rep. OGGETTO…………….... …………………………. REPUBBLICA ITALIANA …………………………. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente …………………………. NOTIF. APPELLO SENTENZA nella causa iscritta al n. 2482/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto SUBFORNITURA, …………………………. pendente TRA C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torre Annunziata (NA), al Corso Umberto I n. 93, elettivamente domiciliata in Frattamaggiore (NA), alla Via Vittorio Emanuele n. 66, presso lo studio dell'Avv. Castelluccio …Leggi di più...
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- 4. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 08/11/2023, n. 6085Provvedimento: Sentenza n. 6085/2023 Depositato il 08/11/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 06/07/2023 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: BARBARO CARMELO, Presidente CREAZZO GIUSEPPE, Relatore PETRONE FRANCESCO, Giudice in data 06/07/2023 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 4587/2022 depositato il 06/10/2022 proposto da RI - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Caulonia - Via Roma 89040 Caulonia RC elettivamente domiciliato presso Email_2 Societa' Gestione …Leggi di più...
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- 5. Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2016, n. 23236Provvedimento: 23236/ 1 6 23236 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE M composta da Sent. n. sez. 249 Giacomo Paoloni Presidente Maurizio Gianesini P.U. 17/2/2016 Angelo Costanzo Relatore Pierluigi Di AN R.G.N.7357/15 Anna Criscuolo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1. ER BI, nato a [...] l'[...]; 2. VI DI, nato a [...] l'[...]; 3. IG AR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della seconda sezione penale della Corte d'Appello di RO n.2550/2014 del 24/03/2014 emessa nel procedimento n.1596/2012; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Definizioni 1. Ai sensi della presente legge si intende per:
a) "Comitato" il Comitato di cui all' articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640 ;
b) "fondo" il fondo di cui all'articolo 13 della medesima legge. AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 12 della legge n. 640/1950 (Disciplina delle bombole per metano) e' il seguente:
"Art. 12. - I corrispettivi previsti dagli articoli 9 e 10 sono determinati da un Comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, composto di:
1) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
2) un rappresentante del Ministero del tesoro;
3) un rappresentante del Ministero delle finanze;
4) un rappresentante del Ministero dei trasporti;
5) un rappresentante del Comitato interministeriale dei prezzi;
6) due rappresentanti dell'Ente nazionale metano;
7) un produttore di gas metano;
8) un distributore o trasportatore di gas metano;
9) due proprietari di bombole.
Il decreto di nomina designa il presidente che e' scelto fra i membri di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) del comma precedente".
- Per il testo dell'art. 13 della stessa legge n. 640/1950 si veda nelle note all'art. 4. - Art. 2. Campo di applicazione 1. Sono soggette alle disposizioni della presente legge, nonche' della legge 8 luglio 1950, n. 640 , come da questa modificata, le bombole per metano la cui capacita' non sia superiore a litri 150.
Tale limite puo' essere aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei trasporti. - Art. 3. Alimentazione del fondo 1. Al fine di assicurare i servizi di promozione della sicurezza nell'uso delle bombole per gas metano e razionalizzare il sistema di alimentazione del fondo, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione sono tenuti a versare al fondo un contributo proporzionale alle quantita' di gas per uso autotrazione fornito alle stazioni stesse e da determinarsi da parte del Comitato. Tale contributo e' considerato a tutti gli effetti costo inerente alla attivita' di vendita del gas metano per autotrazione.
2. Per le stesse finalita' di cui al comma 1, i proprietari di "carri bombolai" destinati al trasporto di gas metano sono tenuti a versare al fondo un contributo proporzionale al numero ed al tipo delle bombole su di essi installate.
3. L'Ente nazionale idrocarburi (ENI), sotto la sorveglianza del Comitato, provvede alla tenuta del libro dei proprietari dei "carri bombolai", con le modalita' stabilite nel regolamento di cui all'articolo 5.
4. Per le bombole di importazione, che non siano di nuova fabbricazione, nonche' per le altre bombole non punzonate all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, al momento della punzonatura e' dovuto al fondo un contributo speciale.
5. Al fondo affluisce altresi' il corrispettivo di punzonatura di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 1950, n. 640 .
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 3 della legge n. 640/1950 si veda nelle note all'art. 4.