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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/07/2025, n. 3070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3070 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Palermo in persona del giudice dott.ssa Silvia Ingrassia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 8948 del Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022, pendente tra
nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliata in Partinico nella Via P.pe Umberto, 39 presso lo studio
[...] dell'Avv. Giacomo Cannizzo, che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura in atti;
attore
e
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Partinico, via Aldo Moro n. 1, presso lo studio dell'avv. Angelo
Coppolino che lo rappresenta e difende in giudizio giusta procura in atti;
convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
, proponendo opposizione, ex art. 615 c.p.c., all'atto di precetto, notificato in Controparte_1 data 31.5.2022, a mezzo del quale quest'ultimo le aveva intimato il rilascio – entro giorni 10 dalla notifica del precetto – di un immobile ad uso abitativo sito in Partinico, nella contrada Ramo snc, piano I (identificato in catasto in catasto al foglio n. 40, part. 3415, sub. 6, cat. A/2), unitamente al locale box al piano seminterrato (identificato in catasto al foglio n. 40, part. 3415, sub. 16).
Premesso che il titolo esecutivo su cui si fondava l'atto di precetto era un decreto di trasferimento (n. 389/2018) emesso dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Palermo in data
14.6.2018, divenuto esecutivo in data 31.10.2018, l'opponente deduceva di avere il legittimo godimento dell'immobile in questione in ragione della successiva stipula con lo stesso CP_2
[..
[...] [...]
, in data 27.5.2019, di un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto
[...]
l'immobile di cui si tratta, ove era stato convenuto: - il pagamento di € 10.000 a titolo di caparra confirmatoria da versare contestualmente alla sottoscrizione del preliminare;
- il pagamento dell'ulteriore somma di € 15.000 da versare entro il 31.10.2019; - il pagamento del saldo di €
90.000 contestualmente alla stipula del contratto definitivo, da effettuare entro il 30.5.2020; la consegna e “l'immissione in possesso” dell'immobile contestuale alla sottoscrizione del contratto preliminare.
E poiché tale titolo giustificativo della detenzione dell'immobile costituiva un fatto modificativo o estintivo delle statuizioni contenute nel decreto di trasferimento (che, alla luce dei fatti sopravvenuti, dovevano ritenentesi superate da quanto stabilito nel preliminare di compravendita), chiedeva all'intestato Tribunale di:
“Accogliere per la forma la presente opposizione, e facendovi diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'atto di precetto impugnato e notificato all'odierna attrice in data 31/05/2022 e ciò ai sensi dell'art. 615 c.p.c. comma 1;
Ritenere e dichiarare che la Sig.ra detiene, l'appartamento nonché il locale box siti in Parte_1
Partinico Contrada Ramo s.n.c., meglio descritti in narrativa, legittimamente e ciò in forza della scrittura privata avente ad oggetto la compravendita immobiliare del 27/05/2019”.
Si costituiva in giudizio , affermando la perdurante efficacia del titolo Controparte_1 esecutivo azionato (ossia il decreto di trasferimento n. 389/2018) in ragione dell'intervenuta risoluzione del contratto preliminare intercorso tra le parti, stante il mancato rispetto del termine essenziale del 30.5.2020, previsto nella stessa scrittura privata per la stipula del contratto definitivo, a ciò aggiungendo il tardivo pagamento degli acconti ivi concordati, sicché, proponendo domande riconvenzionali, chiedeva di:
“- ritenere e dichiarare, infondata in fatto ed in diritto l'eccezione ex adverso formulata in seno all'atto di opposizione ex art. 615 c.p.c.;
- in via riconvenzionale ritenere e dichiarare a far data dal 31/05/2020 la risoluzione di diritto ex art. 1457
c.c. del contratto preliminare stipulato tra le parti in data 27/05/2019 avente ad oggetto la compravendita dell'immobile di proprietà del convenuto sito a Partinico (PA) in C/da Ramo snc. Piano primo, identificato in catasto al foglio di mappa 40 part 3415 sub 6 ct A/2 nonché il locale box sito nel piano seminterrato del predetto fabbricato, identificato in catasto al foglio di mappa 40 particella 3415 sub 16;
- per l'effetto ritenere e dichiarare a decorrere dal 31/05/2020, la detenzione sine titulo dell'immobile anzidetto da parte della opponente;
- per l'effetto condannare, la stessa, al pagamento dell'indennità di occupazione a decorrere dal 31/05/2020 ad oggi maturata e quantificata in complessive € 14.000,00 (500,00 x 28 mesi) ovvero nell'altra maggiore o
2 minore somma che si riterrà dovuta ad esito dell'espletanda attività istruttoria, il tutto maggiorato degli interessi maturati e maturandi dalla data della risoluzione del contratto all'effettivo rilascio dell'immobile;
-ritenere e dichiarare il diritto del convenuto a trattenere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1385 c.c. la caparra confirmatoria di € 10.000,00 versata dall'inadempiente opponente;
- disporre, in subordine, la compensazione in tutto o in parte della somma dovuta dall'opponente per le causali di cui in premessa con gli acconti dalla stessa versati al convenuto;
- condannare l'opponente al rilascio dell'immobile libero da persone e cose”.
Tali, in breve, i fatti controversi, la causa veniva istruita in via documentale e mediante consulenza tecnica d'ufficio e, all'udienza del 25.3.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni, sicché la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
*****
1. Venendo al merito della lite, la domanda ex art. 615 c.p.c. proposta da parte attrice merita accoglimento.
Com'è noto, colui che, a seguito della notifica di un atto di precetto di cui all'art. 480 c.p.c., sia stato intimato di adempiere un obbligo risultante da un titolo esecutivo, può proporre opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c. al fine di contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Il giudizio così instaurato ha ad oggetto la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione esecutiva, ossia l'esistenza del titolo esecutivo, la sua idoneità soggettiva ed oggettiva a fondare l'esecuzione e la pignorabilità dei beni.
Nel caso di specie, deve invero rilevarsi che, sebbene il decreto n. 389/2018, emesso dal
Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Palermo in data 14.6.2018, disponendo il trasferimento in favore dell'appartamento sito in Partinico in c.da Ramo snc e del locale box Controparte_1 di proprietà dell'esecutata (v. “decreto di trasferimento” e “atto di Parte_1 precetto” depositati da parte convenuta), abbia espressamente ingiunto a quest'ultima il rilascio di tali beni “nella piena disponibilità dell'acquirente” , la pacifica stipula tra le stesse parti del CP_1 successivo contratto preliminare di compravendita del 27.5.2019 prova che la stessa esecutata abbia già spontaneamente adempiuto all'obbligo a lei impartito con il suddetto decreto. Pt_1
Ed infatti, se non avesse ottenuto la disponibilità dei beni acquistati Controparte_1 all'esito della procedura esecutiva suddetta - e se non ne avesse, dunque, conseguito il dominio di diritto e di fatto - non avrebbero, di certo, potuto promettere gli stessi beni in vendita alla medesima esecutata con il menzionato contratto preliminare, essendo, peraltro, ben Pt_1 noto, che il promissario acquirente cui venga attribuito il diritto di godere, in via anticipata, dei
3 beni oggetto del contratto preliminare acquista esclusivamente la detenzione dell'immobile, restando il possesso (mediato) dei beni in capo al promittente venditore.
Dunque, l'intervenuta stipula tra le parti (in data 27.5.2019) del contratto preliminare di cui si tratta dopo l'emissione (in data 14.6.2018) del menzionato decreto di trasferimento prova che la odierna opponente abbia già adempiuto all'ordine di assicurare all'acquirente la “piena Pt_1 disponibilità dei beni”, a lei impartito con lo stesso decreto, ancor prima della notifica (il 31.5.2022) dell'atto di precetto.
E la prova di tale “fatto estintivo” fa venir meno l'idoneità (oggettiva) del titolo esecutivo azionato dall'opposto a fondare l'esecuzione da lui minacciata con l'atto di precetto CP_1 oggetto di opposizione.
*****
2.1. Procedendo, adesso, all'esame delle domande proposte, in via riconvenzionale, dal convenuto , risulta, in primo luogo, infondata la richiesta di accertamento Controparte_1 dell'avvenuta risoluzione, ai sensi dell'art. 1457 c.c., del contratto preliminare sottoscritto dalle parti in data 27.5.2019 per mancata stipula del contratto definitivo entro il “termine essenziale” del 30.5.2020 ivi previsto.
È noto, in punto di diritto, che, ai fini dell'applicazione dell'art. 1457 c.c., il termine può essere
“oggettivamente” o “soggettivamente” essenziale.
Nel primo caso, il termine può definirsi “oggettivamente essenziale” quando, alla luce della prestazione dedotta in obbligazione, l'interesse creditorio è suscettibile di essere soddisfatto solo con un adempimento tempestivo nel termine desumibile obiettivamente dalla natura dell'obbligazione.
Il termine può, invece, definirsi “soggettivamente essenziale” quando è rappresentato come tale dalle parti nell'esercizio della loro autonomia privata.
Sul punto, occorre, tuttavia, rammentare che, pacificamente, ai fini dell'essenzialità soggettiva del termine, non è sufficiente che le parti si limitino ad indicare un termine elevandolo ad
“essenziale”, essendo invece necessario che l'essenzialità trovi una giustificazione ulteriore nell'economia dell'affare e nell'equilibrio contrattuale.
In caso contrario, si ritiene che l'apposizione di un termine e la sua qualificazione come
“essenziale” integri una mera clausola di stile, che non comporta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1457 c.c., trattandosi di un'espressione comunemente usata – senza un rigoroso significato – al sol fine di sollecitare la puntualità dell'adempimento (sul punto v. ex multis Cass. n.
21587/2007: “In tema di contratto preliminare di compravendita, l'essenzialità del termine per la stipula del definitivo va desunta non già da mera formula di stile ma dalla volontà delle parti come emergente da specifiche
4 espressioni adoperate dai contraenti dalle quali desumere l'intenzione di considerare ormai venuta meno l'utilità perseguita nel caso di conclusione del contratto definitivo oltre la data stabilita”; Cass. Civ. n. 3645/2007,
Cass. Civ. n. 5797/2005 e altresì Cass. Civ. n. 14426/2016: “In tema di contratto preliminare di compravendita, il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo non costituisce normalmente un termine essenziale, il cui mancato rispetto legittima la dichiarazione di scioglimento del contratto. Tale termine può ritenersi essenziale, ai sensi dell'art. 1457 cod. civ., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto e, quindi, insindacabile in sede di legittimità se logicamente ed adeguatamente motivata in relazione a siffatti criteri, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di considerare ormai perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine”).
Ebbene, nel caso di specie, nel contratto preliminare di compravendita di cui si tratta, le parti si sono limitate a prevedere che “L'atto notarile di trasferimento verrà stipulato entro il 30/05/2020 termine essenziale, previo accordo tra le parti o a semplice richiesta dei promittenti venditori con preavviso di giorno
30, presso il notaio di gradimento del promissario acquirente” (v. “scrittura privata” prodotta da entrambe le parti) e dall'esame complessivo della scrittura, unito alla natura dell'atto finalizzato al trasferimento di beni immobili, non si ricava alcun elemento che consenta di ritenere che, trascorsa tale data, le parti, inequivocabilmente, avrebbero perso l'utilità economica del contratto.
Al contrario, il richiamo alla natura “essenziale” del termine del 30.5.2020 ivi previsto risulta una mera clausola di stile, priva di qualsivoglia rilevanza giuridica ai sensi dell'art. 1457 c.c., non emergendo alcuna ulteriore volontà di subordinare il rapporto contrattuale al necessario rispetto del termine indicato dalle parti.
Per quanto finora detto, la domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1457 c.c. del contratto di cui si tratta risulta infondata.
2.2. Il convenuto ha, altresì, chiesto di accertare il suo diritto a trattenere, ai sensi dell'art. 1385
c.c., la caparra confirmatoria di euro 10.000,00 versata dalla promissaria acquirente (odierna opponente), rimasta inadempiente agli obblighi assunti con il contratto preliminare di cui si tratta.
Ricordato che rientra nella sfera di discrezionalità tecnica del giudice interpretare le domande proposte, individuando, mediante l'analisi delle allegazioni e delle affermazioni della parte, i suoi elementi costituitivi (personae, petitum e causa petendi), senza essere a ciò vincolato (in virtù del principio iura novit curia sancito dall'art 113 c.p.c.) né alla qualificazione giuridica dei fatti allegati data dalle parti (sul punto ex multis Cass. n 2669/2018; Cass. n 9590/2013; Cass. n 6757/2011;
Cass. n 5442/2006; Cass. n 9570/2005), né alle argomentazioni giuridiche dalle stesse parti impiegate (Cass. n. 6891/2005), la richiesta del promittente venditore di accertare il proprio diritto di ritenere le somme ricevute a titolo di caparra deve ritenersi come domanda art. 1385,
5 comma 2, c.c. (subordinata rispetto a quella di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare) diretta ad accertare il suo legittimo esercizio (con la proposizione della domanda riconvenzionale in commento) del diritto di recesso dal contratto preliminare sottoscritto con per grave inadempimento a quest'ultima imputabile, Parte_1 con conseguente diritto alla ritenzione della caparra ricevuta alla stipula del medesimo contratto.
È noto, infatti, che, nel caso in cui alla conclusione di un contratto acceda la dazione di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, l'ordinamento assicura alla parte non inadempiente il diritto di agire in giudizio – nelle forme ordinarie – per la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, ovvero di recedere dal contratto ex art. 1385, comma 2, c.c.,
e – conseguentemente all'esercizio del diritto recesso – di ritenere o ottenere la restituzione del doppio della caparra, a seconda che sia inadempiente la parte che ha dato la caparra o quella che la riceve.
Parimenti noto è che la disciplina dettata dal secondo comma dell'art. 1385 c.c. in tema di recesso per inadempimento nell'ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria non deroga ai principi generali sulla gravità e l'imputabilità dell'inadempimento, consentendo, dunque, il recesso di solo quando l'inadempimento della controparte sia a quest'ultima imputabile e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente.
Il recesso previsto dal secondo comma dell'art. 1385 c.c., presupponendo l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale, configura, infatti, uno strumento speciale di risoluzione di diritto del contratto, da affiancare a quelle di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, intesa come determinazione convenzionale del danno risarcibile. Al fenomeno risolutivo, infatti, lo collegano sia i presupposti, rappresentati dall'inadempimento dell'altro contraente, che deve essere gravemente colpevole e di non scarsa importanza, sia le conseguenze, ravvisabili nella caducazione ex tunc degli effetti del contratto (così, per tutti, Cass. n. 1980/2021).
Ebbene, nel caso di specie, risulta provato in via documentale che, nel contratto preliminare di compravendita di cui si tratta, sottoscritto il 27.5.2019, le parti avevano:
- concordato il trasferimento in favore dell'attrice dell'immobile ad Parte_1 uso abitativo sito in Partinico, nella contrada Ramo snc, piano I (identificato in catasto in catasto al foglio n. 40, part. 3415, sub. 6, cat. A/2, cl. 4, consistenza 7,5), unitamente al locale box al piano seminterrato (composto da un unico vano esteso mq. 22,80 identificato in catasto al foglio n. 40, part. 3415, sub. 16, categoria C/6 cl. 5, consistenza mq. 21) al prezzo di euro 115.000,00;
- dato atto del contestuale pagamento da parte della promissaria acquirente dell'importo di
6 euro 10.000,00, a titolo di caparra confirmatoria, al momento della sottoscrizione della scrittura privata;
- stabilito che la rimanente somma pattuita a titolo di prezzo sarebbe stata corrisposta con il versamento di un ulteriore acconto di euro 15.000,00 entro il 31.10.2019 e con il pagamento del saldo di euro 90.000,00 alla stipula dell'atto pubblico di compravendita, entro il 30.5.2020.
A sostegno della domanda ex art. 1385, comma 2, c.c., così proposta, il promittente venditore ha, dunque, lamentato l'inadempimento da parte della promissaria acquirente agli obblighi contrattualmente assunti, avendo ella corrisposto in ritardo – e in particolare 15.000,00 il
16.1.2020 e 4.000,00 il 14.12.2020 - gli acconti che avrebbero dovuto essere corrisposti nella complessiva misura di euro 25.000,00 entro il 31.10.2019 e non avendo ella consentito di addivenire alla stipula del contratto definitivo entro il termine del 30.5.2020 “nonostante reiterati solleciti a tal fine oralmente avanzati dal convenuto”.
Ebbene, quanto da lui dedotto in ordine alla riconducibilità alla promissaria acquirente della mancata stipula del contratto di compravendita entro la data del 30.5.2020 e in merito ai “reiterati solleciti” in tal senso a lei, vanamente, indirizzati dal promittente venditore non è stato oggetto di contestazione alcuna da parte della promissaria acquirente e, in applicazione del principio della relevatio ad onere probandi, risulta, dunque, provato ex art. 115 c.p.c.
Peraltro, a fronte delle doglianze in tal senso mosse nei suoi confronti da parte del promittente venditore in comparsa di costituzione, la promissaria acquirente (oltre a non aver contestato gli addebiti a lei specificamente rivolti) non ha replicato alcunché, non manifestando in alcun modo né la sua volontà di dare esecuzione all'obbligo di acquisto assunto nel contratto preliminare, né di sciogliere il vincolo contrattuale per eventuali inadempimenti imputabili alla controparte.
Ed è evidente che, a fronte dei solleciti alla stipula del contratto di compravendita ricevuti dal promittente venditore, la perdurante inerzia della promissaria acquirente, protrattasi prima e dopo il decorso del termine (come detto, non essenziale) del 30.5.2020, integra un grave inadempimento degli obblighi assunti con il contratto preliminare del 27.5.2019, che (idoneo alla risoluzione ex art. 1455 c.c.) legittima l'esercizio da parte del promittente venditore del diritto di recesso ex art. 1385, comma 2, c.c.
Sicché, in accoglimento della richiesta in tal senso formulata, va riconosciuto il diritto del convenuto di ritenere la somma di € 10.000,00 corrisposta – a titolo di caparra CP_1 confirmatoria – dall'attrice contestualmente alla conclusione della scrittura privata Pt_1 preliminare di compravendita.
2.3. In ragione dell'accoglimento della domanda ex art. 1385, comma 2, c.c. proposta dal
7 convenuto e dell'accertamento della intervenuta caducazione del contratto preliminare, è altresì venuto meno il titolo che legittimava la detenzione degli immobili promessi in vendita da parte dell'odierna attrice Pt_1
In punto di diritto, la promessa di vendita di un immobile con consegna anticipata non comporta un'anticipazione degli effetti traslativi, ma integra un contratto misto, la cui causa è data dalla fusione di cause di due contratti tipici, ossia il preliminare di compravendita e il comodato precario funzionalmente collegato al primo. Da ciò discende, da un lato, che la relazione della cosa da parte del promissario acquirente è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata (per tutti, Cass. Sez. Un. n. 7930/2008) e, dall'altro, che, in ragione dell'unitarietà funzionale che contraddistingue il collegamento negoziale, tale contratto di comodato trova la sua disciplina in quella prevalente del preliminare di compravendita, con conseguente applicazione degli effetti restitutori ex art. 1458 c.c. (in questi termini, da ultimo, Cass. n. 9480/2025; conf.
Cass. n. 5891/2024).
E poiché l'efficacia retroattiva della risoluzione, per inadempimento, di un contratto preliminare (anche in ipotesi di risoluzione del contratto in forza del secondo comma dell'art. 1385 c.c.) comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi sulla ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., ciò implica che il promissario acquirente che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipata del bene promesso in vendita debba non solo restituirlo al promittente alienante, ma altresì corrispondere a quest'ultimo i frutti per l'anticipato godimento dello stesso, atteso che la sentenza di risoluzione per inadempimento produce un effetto recuperatorio ex tunc, dalla data in cui è sorta l'obbligazione, con riferimento alle prestazioni già eseguite (in questo senso, già cit.
Cass. n. 9480/2025; Cass. n. 6575/2017; Cass. n. 35280 /2022).
Applicando tali assunti al caso di specie, discende che, venuto meno, con effetti ex nunc, il contratto preliminare di compravendita con effetti anticipati sottoscritto tra le parti del giudizio, è altresì venuto meno il titolo che consentiva alla odierna attrice la detenzione degli Pt_1 immobili che le erano stati promessi in vendita, sicché, in accoglimento della domanda in tal senso svolta da parte convenuta, va a quest'ultima ordinato, ex art. 2033 c.c., il rilascio in favore del convenuto degli immobili di cui si tratta.
Per le medesime ragioni, parimenti meritevole di accoglimento è la richiesta del convenuto di condanna della promissaria acquirente al pagamento in suo favore di una somma connessa al godimento dell'appartamento di cui ha avuto la detenzione in forza del contratto preliminare del
27.5.2019 venuto meno, trattandosi di richiesta da ricondurre, anch'essa, ex art. 2033 c.c., al regime delle restituzioni delle prestazioni ricevute rimaste prive di causa in ragione dello
8 scioglimento del vincolo contrattuale.
In considerazione della portata retroattiva della pronuncia risolutoria, la promissaria acquirente dovrebbe, invero, corrispondere i frutti per l'anticipato godimento del bene a far data dalla data di consegna.
Tuttavia, il promittente venditore ha limitato la richiesta in tal senso svolta al periodo CP_1 successivo al 30.5.2020, sicché, avendo riguardo agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa dall'arch. – pienamente condivisi dal giudicante Persona_1 poiché basati su dati obiettivi e riscontrabili – utilizzando, quale parametro per la quantificazione dei frutti civili, il valore locativo medio del bene, pari ad euro 412,16, anche per le mensilità successive al deposito (in data 16.1.2024) della relazione tecnica e fino alla data odierna, si perviene a un complessivo importo di euro 25.348,00 (calcolato moltiplicando per 412,16 le 61,5 mensilità intercorse tra il 30.5.2020 e la data di deposito della presente sentenza), oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento, alla cui corresponsione è tenuta l'odierna attrice nei confronti del convenuto.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e, sebbene l'attrice sia risultata vittoriosa rispetto all'opposizione a precetto proposta, ella è rimasta soccombente rispetto alle domande proposte in via riconvenzionale dal convenuto, sicché si rende opportuno compensare le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3, con condanna dell'attrice al pagamento in favore del convenuto dei restanti 2/3, liquidati, come da dispositivo, secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (scaglione di valore da euro 26.001,00 a euro 52.000,00, parametri medi per tutte le fasi, per un ammontare di euro 7.616,00, da ridurre di 1/3 in ragione della disposta compensazione, fino a un ammontare di euro 5.077,00).
Anche le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
Si provvede, dunque, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
1- ACCOGLIE l'opposizione proposta, ex art. 615, comma 1, c.p.c. da Parte_1
avverso il precetto notificatole da in data 31.5.2022 e, per
[...] Controparte_1
l'effetto, ACCERTA l'insussistenza del diritto di quest'ultimo a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della prima in forza del titolo esecutivo ivi azionato;
2- RIGETTA la domanda di parte convenuta intesa all'accertamento dell'intervenuta
9 risoluzione, ex art. 1457 c.c., del contratto preliminare di compravendita stipulato tra e in data 27.5.2019; Parte_1 Controparte_1
3- DICHIARA legittimo il diritto di recesso dal contratto preliminare di compravendita stipulato tra e in data 27.5.2019, esercitato, ex Parte_1 Controparte_1 art. 1385, comma 2, c.c., da e, per l'effetto, DICHIARA legittima la Controparte_1 ritenzione da parte di quest'ultimo della somma di euro 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria;
4- CONDANNA al rilascio immediato in favore di Parte_1 CP_1
dell'immobile di proprietà del convenuto sito a Partinico (PA) in C/da Ramo snc.
[...] piano primo (identificato in catasto al foglio di mappa 40 part 3415 sub 6 ct A/2), nonché del locale box sito nel piano seminterrato del medesimo fabbricato (identificato in catasto al foglio di mappa 40 particella 3415 sub 16);
5- CONDANNA al pagamento in favore di di Parte_1 Controparte_1
25.348,00, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della sentenza alla data di effettivo pagamento;
6- COMPENSA nella misura di 1/3 le spese di lite tra le parti e PONE a carico di parte convenuta i restanti 2/3 delle spese di lite;
7- per l'effetto, CONDANNA al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di parte convenuta, liquidate in euro 5.077,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura di legge;
8- PONE definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo il 10.7.2025.
Il Giudice
Silvia Ingrassia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Gianluca Prosperini, Magistrato
Ordinario in Tirocinio.
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