Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 6325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6325 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, all'udienza del 23/06/2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 26779/2024 del R.G.A.C., pendente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Emilia Parte_1
Santagata, Email_1
Ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Patrizio Di Letto e dall'avv. Controparte_1
Vincenzo Granato, e Email_2 Email_3
Resistente
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
DECISIONE
– premesso di essere proprietaria dell'immobile facente parte del fabbricato sito in Parte_1
Frattamaggiore, alla Via G. Mazzini n. 172, piano 4°, int. n. 12, riportato al N.C.E.U. del Comune di
Frattamaggiore al foglio 1, particella 327, sub. 34, per averlo acquistato da con Parte_2
atto di compravendita del 22.06.2024 e che l'immobile era stato concesso in locazione dalla a Pt_2
, in virtù di contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 01.10.2015, per Controparte_1
la durata di anni quattro, con decorrenza dal 01.10.2015, con rinnovo tacito per un periodo di anni 4
– ha rappresentato che , con comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R Parte_2
datata 26.05.2022, ricevuta il 04-06.2022, aveva manifestato alla conduttrice, , la Controparte_1
propria intenzione di non rinnovare il contratto di locazione, diffidandola a rilasciare libero da persone e cose l'immobile dalla stessa condotto in locazione per la data di scadenza naturale del contratto del
l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale di Napoli Nord e, nel merito, l'infondatezza della pretesa, non avendo mai ricevuto la disdetta dedotta in giudizio. Con ordinanza del 13/12/2014, vista l'eccezione d'incompetenza per territorio e la mancanza di prova sulla ricezione della disdetta, è stata rigettata l'istanza di emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio e disposto il mutamento del rito.
Nel giudizio a cognizione piena ha depositato memoria integrativa affermando di Parte_1
rinunciare alla intimazione di sfratto per finita locazione, prestando acquiescenza al rinnovo del contratto per un altro quadriennio, anche in considerazione della morosità della conduttrice, che avrebbe legittimato la diversa azione per convalida di sfratto per morosità. Ha chiesto, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Nella propria memoria integrativa ha chiesto accertarsi l'incompetenza del Controparte_1
tribunale adito e, comunque, dichiarare la cessazione della materia del contendere, con condanna della parte avversa al pagamento delle spese di lite, in ragione della totale infondatezza di quanto affermato nella memoria integrativa.
La causa è stata istruita documentalmente e viene decisa all'esito dell'odierna udienza del 23/6/2025, con lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
In via preliminare, va affermata la procedibilità della domanda, avendo la parte onerata esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010 (come novellato dal D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013), come documentato in atti (cfr. verbale negativo del 5 febbraio 2025).
Ancora in via preliminare, va evidenziato che l'immobile è stato rilasciato dalla conduttrice, come da verbale di rilascio esibito da parte ricorrente nel corso dell'odierna udienza, verificato da questo giudice e non contestato dalla parte resistente.
Sempre preliminarmente, va dato atto della cessazione della materia del contendere, in quanto Pt_1
[... ha rinunciato all'azione di risoluzione del contratto per intervenuta scadenza del rapporto, prestando acquiescenza alla proroga per un ulteriore quadriennio. ha aderito alla Controparte_1
declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Con riguardo al regime delle spese, deve essere accolta la domanda di parte resistente di condanna della intimante al pagamento delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Dal combinato disposto degli artt. 21, 447 bis e 661 c.p.c. emerge, infatti, che la competenza per territorio nelle cause aventi ad oggetto rapporti di locazione appartiene al giudice ove è ubicato l'immobile. In particolare, per i procedimenti per convalida l'art. 661 c.p.c. prevede espressamente che la citazione a comparire deve farsi “inderogabilmente” davanti al tribunale “del luogo in cui si trova la cosa locata”. Rilevato che nella fattispecie in esame l'immobile oggetto di locazione e di intimazione di sfratto per finita locazione si trova in Frattamaggiore, che rientra nel circondario del
Tribunale di Napoli Nord, si è rivelata fondata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla conduttrice, quindi, in forza del principio della soccombenza Controparte_1 Parte_1
virtuale, deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, con compensazione per un terzo, in ragione della rinuncia all'azione comunque formulata dall'intimante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sulla domanda proposta da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna a pagare le spese di giudizio in favore di , liquidandole Parte_1 Controparte_1
in euro 1.100,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge, somma così già compensata per un terzo, con attribuzione ai difensori, dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in Napoli il 23/06/2025.
Il giudice
dott. Enrico Ardituro