Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 585/2022 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella all'esito dell'udienza cartolare del 28.11.2024 ; viste la nota scritta depositata dalla parte attrice Parte_1 contenente le seguenti conclusioni: “Per i suesposti motivi, alla luce della ulteriore documentazione prodotta dalla parte resistente, si chiede di voler dichiarare la cessata materia del contendere, con condanna della sia per lite Controparte_1 temeraria ex art. 96 c.p.c., sia al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza virtuale”.
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 429 e ss c.p.c.- Cassino, 13/01/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 585/2022, avente ad oggetto
Opposizione all' ordinanza di ingiunzione, riservata in decisione all'udienza del
…promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Ivan Santopietro con studio in Pontecorvo (Fr) alla Via Aloisi Masella n. 27
(C.F. , presso il quale elegge domicilio. C.F._2
RICORRENTE
CONTRO in persona del Controparte_2
Prefetto pro tempore, con sede in , Piazza della Libertà n.14. CP_1
RESISTENTE
NONCHÉ
pagina 2 di 7 , in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma Controparte_3
(FR) – Piazza del Viminale n. 1.
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: come da verbale dell'udienza del 28.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, il Sig. proponeva opposizione Parte_1
all'ordinanza di ingiunzione n.81595 del 31.12.2021 emessa dalla CP_1
al fine di ottenere l'annullamento della stessa, poiché illegittima, in quanto
[...]
emessa senza aver tenuto in considerazione l'avvenuto pagamento della sanzione irrogata.
A fondamento delle proprie ragioni, il deduceva quanto segue: Parte_1
- il giudizio promosso nasceva a seguito dell'emissione da parte della CP_1
di un'ordinanza di ingiunzione nei confronti del in qualità di
[...] Parte_1
proprietario dell'esercizio pubblico all'insegna commerciale “Civico 39”, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 410,69 e la chiusura per giorni 5 dell'esercizio commerciale;
- l'opponente nello specifico, aveva ricevuto in data 16.02.2021 il Verbale di
Contestazione n. 22/200-62 del 12.02.2021 redatto dai militari del Comando Compagnia
Carabinieri Aliquota Radiomobile di Pontecorvo per violazione di norme anticovid;
- nel verbale di contestazione veniva evidenziato il mancato rispetto della misura di cui pagina 3 di 7 all'art 1, co 10 lett. ff) e Allegati 10 e 11 del D.P.C.M. 3 dic. 2020 (Aree gialle), in quanto all'interno del locale “Civico 29” erano presenti più di 4 persone sedute nei vari tavoli;
per tale ragione veniva irrogata la sanzione amministrativa di € 400,00 nonché la sanzione accessoria che dispone la chiusura del locale per giorni 5;
- il aveva provveduto al pagamento della sanzione irrogata in data Parte_1
08.04.2021, entro il termine di 60 giorni previsto dalla legge, dando notizia dell'avvenuto pagamento ai Carabinieri tramite pec;
tuttavia, in data 12.01.2022 veniva notificata all'odierno opponente l'ordinanza di ingiunzione della;
CP_1
- l'istante presentava pertanto un'istanza di annullamento dell'ordinanza impugnata in autotutela alla , senza però ricevere risposta alcuna. Controparte_1
Per tali ragioni il proponeva opposizione al fine di ottenere l'annullamento Parte_1
dell'ordinanza di ingiunzione, con contestuale estinzione del procedimento sanzionatorio.
Si costituiva in giudizio la specificando di aver provveduto Controparte_1
all'annullamento del provvedimento impugnato. Deduceva inoltre di essere venuta a conoscenza dell'avvenuto pagamento soltanto in data 23.01.2022 con pec dei
Carabinieri di Pontecorvo. Chiedeva pertanto di dichiarare cassata la materia del contendere.
Il si opponeva a tali deduzioni sostenendo che la era a Parte_1 Controparte_1
conoscenza dell'avvenuto pagamento e che aveva disposto l'annullamento soltanto dopo pagina 4 di 7 il deposito del ricorso, ponendo in essere un comportamento connotato da negligenza.
Nello specifico, il presente ricorso veniva depositato in data 14.02.2022, pertanto la avrebbe avuto il tempo necessario per annullare l'ordinanza impugnata. CP_1
In virtù di tanto chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con contestuale condanna della al pagamento delle spese di lite in applicazione del principio CP_1
della soccombenza virtuale.
Orbene, alla luce di quanto dedotto in giudizio dalle parti, risultano fondate le doglianze del Sig. Parte_1
Infatti l'opponente aveva provveduto al pagamento della sanzione amministrativa irrogata entro il termine di legge. Da ciò deriva l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione emessa dalla . Controparte_1
Con riguardo alla sanzione accessoria relativa alla chiusura dell'esercizio commerciale per giorni 5, giova ricordare che il Consiglio di Stato ha stabilito che la sanzione accessoria si aggiunge alla sanzione principale e generalmente ne segue le sorti,
pertanto, l'estinzione del procedimento che riguarda la prima, in assenza di esplicite indicazioni di senso opposto da parte del legislatore, incide anche sulla seconda.
Alla luce delle deduzioni esposte, va pronunciata declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Giova precisare che la cessazione della materia del contendere è una causa di estinzione del processo che consegue al venir meno dell'interesse delle parti alla naturale pagina 5 di 7 conclusione del giudizio. In merito alle spese di giudizio “il Giudice che dichiara
cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il
principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente,
sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento
della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (Cassazione civile sez. VI, del
11/08/2022 n.24714). Orbene, la soccombenza virtuale si determina in base alla ragionevole probabilità di accoglimento della pretesa dedotta in giudizio.
Generalmente è colui che ha reso necessario il giudizio, proponendolo ingiustamente o resistendo indebitamente, a dover sostenere i costi di giustizia.
Nel caso di specie, essendo l'annullamento in via di autotutela avvenuto dopo l'introduzione del giudizio sulla base di un pagamento eseguito prima della pendenza della lite, il ricorrente avrebbe visto accogliere le proprie ragioni stante la linea difensiva della opposta che non ha rilevato alcuna circostanza paralizzante tale eccezione di pagamento.
Le spese del giudizio seguono quindi la soccombenza virtuale della opposta e sono liquidate come da dispositivo, applicando secondo lo scaglione di riferimento di cui al
D.M. n. 55/2014 con distrazione in favore dell'avv.to Ivan Santopietro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, pronunziando sulla domanda di appello avanzata da contro la , così provvede: Parte_1 Controparte_1
pagina 6 di 7 - Dichiara cessata la materia del contendere;
- per l'effetto condanna la , alla refusione delle spese di lite Controparte_1
in favore di parte opponente che si liquidano in complessivi euro 761,00 per compensi professionali ed in euro 43,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore dell'avv.to Ivan
Santopietro .
Così deciso, Cassino, 13.1.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
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