Sentenza 8 gennaio 2010
Massime • 1
Il controllo del giudice dell'esecuzione sull'esistenza del titolo esecutivo coinvolge, oltre alla legittimità, anche l'esistenza dell'avvenuta notificazione in conformità alle previsioni di legge, mentre l'indagine sull'effettiva conoscenza che l'imputato abbia avuto del titolo rileva soltanto ai fini dell'eventuale istanza di restituzione del termine per impugnare un valido titolo esecutivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2010, n. 5781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5781 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 08/01/2010
Dott. SIOTTO Maria C. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 65
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 38263/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SS IC N. IL 21/08/1978;
avverso l'ordinanza n. 25/2009 GIP TRIBUNALE di LUCERA, del 09/09/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del PG Dott. GALASSO Aurelio, che ha chiesto l'annullamento c. r. dell'ordinanza impugnata.
RILEVA IN FATTO
Con ordinanza del 9/9/2009 il GIP presso il Tribunale di Lucera, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata da LA SA volta ad ottenere la declaratoria di nullità/inesistenza della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza 27/5/2009 del GUP del Tribunale di Lucera, con conseguente scarcerazione dell'impugnante, nonché la rimessione nel termine per proporre impugnazione avverso la detta sentenza, non ritenendo che fossero sussistenti i presupposti per il suo accoglimento. Il GIP ha rilevato che la notifica dell'estratto contumaciale era stata effettuata in data 26/6/2009 presso il difensore di fiducia del SA presso il quale quest'ultimo aveva eletto domicilio e che, inoltre, la richiesta di rimessione in termini risultava tardiva non avendo l'impugnante fornito la prova circa il momento in cui aveva avuto contezza del provvedimento di condanna. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il SA con atto del 22/11/2009 lamentando violazione di legge commessa con l'indebita inversione dell'ordine logico della questioni ad esso giudice sottoposte. Il ricorrente ha infatti rilevato che il Giudice dell'esecuzione aveva preso in esame solo la domanda subordinata di rimessione in termini senza esaminare la preliminare questione della validità del titolo esecutivo ritenuta erroneamente preclusa dalla asserita infondatezza e tardività della richiesta di rimessione in termini.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto per la evidente fondatezza della censura proposta. Come emerge dagli atti il SA aveva proposto istanza al Giudice dell'esecuzione prospettando in primo luogo l'assenza della corretta formazione del titolo esecutivo cagionata da una notificazione inesistente dell'estratto contumaciale ad esso imputato (esponeva infatti che la sottoscrizione SA LA in calce all'avviso di ricevimento dell'estratto fosse palesemente apocrifa, come emergente dal raffronto con firme offerte in comparazione e reso evidente dall'essere egli, alla data di notifica, ristretto agli arresti domiciliari e quindi impossibilitato a ricevere personalmente, nello studio del suo difensore, l'atto in questione). Tanto premesso, il SA aveva anche richiesto rimessione in termini ai sensi e per gli effetti degli artt. 175 e 585 c.p.p.. Orbene il Giudice dell'esecuzione, esaminando l'istanza, ha ritenuto che l'istanza di rimessione, a suo avviso non correttamente proposta, fosse logicamente antecedente alla questione della regolarità della notificazione dell'estratto contumaciale, sicché, rigettata la prima per la tardività della proposizione della istanza ai sensi dell'art.175 c.p.p., comma 2, ha dichiarato l'assorbimento della questione stessa per la avverata preclusione al suo esame. L'errore commesso dal Giudice dell'esecuzione, rettamente denunziato, è stato certamente indotto dalla proposizione di una questione di conoscenza del titolo per difetto di notifica dell'estratto contumaciale e non, come più direttamente e chiaramente si sarebbe dovuto fare, di inesistenza del titolo esecutivo, in tal caso restando assorbita proprio la istanza di remissione in termini (proponibile nei soli confronti di un titolo esecutivo valido ma non impugnato per caso fortuito o per forza maggiore). Al proposito non può che richiamarsi il principio anche di recente riaffermato da questa Corte, ed ignorato dal Giudice del merito, per il quale il controllo del Giudice dell'esecuzione sulla esistenza del titolo esecutivo coinvolge certamente oltre alla legittimità della sua emissione anche l'esistenza della sua notificazione conformemente alle previsioni di legge, nel mentre l'indagine sulla effettiva conoscenza che l'imputato abbia avuto del titolo rileva soltanto per la richiesta di restituzione del termine per impugnare un valido titolo esecutivo (cfr. Cass. sent. n. 29363/2009). Ma al di là della impropria quanto irrilevante qualificazione data dal SA alla sua richiesta, al Giudice dell'esecuzione incombeva di esaminare in via preliminare proprio la questione della inesistenza del titolo esecutivo correlata alla affermata inesistenza della notificazione dell'estratto contumaciale, in tale questione restando certamente assorbita quella afferente l'istanza di rimessione in termini sulla quale quel Giudice si è, quindi, indebitamente pronunziato.
Alla stregua di quanto sopra si impone, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata nonché il rinvio allo stesso Ufficio perché prenda in nuovo esame l'istanza facendo applicazione del testè formulato principio di diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Lucera.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010