Sentenza 3 agosto 1999
Massime • 1
Non integra gli estremi della cessione della locazione il mero adempimento del terzo dell'obbligo di pagare il canone, pur se il locatore risulti a conoscenza della provenienza del pagamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/1999, n. 8389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8389 |
| Data del deposito : | 3 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Rel. Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SA SI, ANTEPRIMA DESIGN SRL, con sede in Casalnuovo in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI S MARIA MAGGIORE 112, presso lo studio dell'avvocato ALDO DI LAURO, difesi anche disgiuntamente dagli avvocati INNOCENZO MILITERNI, ERNESTO PROCACCINI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ZI MA, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato FRANCESCO MAGLIONE con studio in 80133 NAPOLI PIAZZA G. BOVIO 14, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 419/97 del Tribunale di NOLA, emessa il 26/03/97 e depositata il 03/04/97 (R.G. 2042/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/99 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito l'Avvocato Ernesto PROCACCINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1°) Con sentenza resa in data 26/3/1997, il Tribunale di Nola, decidendo in grado di appello una controversia insorta tra la locatrice ZI AL e il suo conduttore SA SI, ha stabilito, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) il contratto di locazione era stato stipulato tra la locatrice e il SA e questo restava obbligato per il pagamento dell'intero canone locativo, compresi gli aggiornamenti ISTAT;
b)anche se il SA avesse stipulato il contratto per conto della costituenda (al momento della stipula) ANEPRIMA DESIGN s.r.l. e questa avesse pagato i canoni, entrambi i predetti elementi sarebbero rimasti irrilevanti, dato che: tale è il motivo individuale (destinare l'immobile locato alla costituenda società) per cui il conduttore contraente aveva stipulato;
l'adempimento (del canone, da parte) del terzo non determina una modificazione soggettiva del rapporto locativo.
2°) Di tale sentenza il SA ha chiesto la cassazione con ricorso al quale la ZI resiste con controricorso. Il SA ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1°) Con unico motivo - formulato per violazione e falsa applicazione degli artt. 1180, 1751 c.c. e 36 L. 329/1978 nonché per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione - il ricorrente prospetta molteplici censure.
L'adempimento del terzo dà vita ad un contratto, costituito dall'incontro tra la volontà del solvens di pagare con effetto liberatorio per il debitore e quella del creditore, di ricevere il pagamento con l'effetto indicato dal solvens.
"Tanto puntualizzato", si deve aggiungere che la cessione del contratto produce effetto nei confronti del locatore dal momento in cui lo stesso, venutane a conoscenza vi acconsente, anche per facta concludentia. Pertanto erroneamente la sentenza impugnata ha omesso di valutare che, avendo al locatrice accettato i pagamenti da parte della società, aveva inequivocabilmente acconsentito alla cessione in favore di quest'ultima ( cessione pienamente legittima a norma del citato art. 36 L. 392/1978). 2°) Contrariamente a quanto eccepito nel controricorso, le censure sono ammissibili, avendo il SA anche nei gradi di merito contestato la propria legittimazione passiva sostenendo la sua estraneità al rapporto locativo ceduto alla società. Esse però sono infondate.
Infatti, come risulta anche dalla lettura del ricorso, la asserita natura contrattuale del pagamento del canone locativo da parte del terzo solvens si esaurisce nell'ambito dell'operazione, appunto, di pagamento, dato che le parti si accordano nel senso che il terzo solvens imputa il pagamento in favore del conduttore- debitore e il locatore-creditore accetta la imputazione indicata. La cessione del contratto di locazione è fattispecie del tutto diversa e autonoma dall'adempimento del terzo.
Certamente, la cessione della locazione si può perfezionare in due fasi successive - la prima consistente nell'accordo con il quale il terzo subentra al conduttore nel rapporto locativo;
la seconda che determina l'efficacia della cessione anche nei confronti del locatore che scientemente vi acconsenta, anche accettando di ricevere i canoni dal cessionario -. Ma l'imputazione, da parte del locatore, del pagamento eseguito dal terzo in favore del conduttore esaurisce la sua efficacia soltanto nell'ambito, appunto, della imputazione del pagamento.
Per le indicate distinzioni, non si può desumere (come sembra ritenere il ricorrente) dall'adempimento del terzo, ne' dalla sua (peraltro non del tutto pacifica) natura negoziale (accordo, come si è osservato fra terzo e creditore sulla imputazione del pagamento) alcuna indicazione sulla esistenza di un procedimento di cessione in itinere o già perfezionatosi.
Pertanto, la sentenza impugnata ha motivato correttamente nel senso che "il mero adempimento di un terzo" non poteva mutare la situazione (originaria), anche se la locatrice fosse stata a conoscenza della provenienza del pagamento.
Ne deriva ulteriormente che risultano irrilevanti tutti gli argomenti ulteriormente svolti dal ricorrente per dimostrare che il locatore, accettando i pagamenti eseguiti dalla società, li imputava a favore del SA.
3°) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese da liquidare come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione in £. 188.500 e dei relativi onorari che liquida in L. 100.000 (un milione).
Così deciso in Roma il 12/4/1999.
Depositata in cancelleria il 3 agosto 1999.