Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 1904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1904 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza dell' 11.03.2025, svolta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3859/2024
TRA
Il sig. ato a Resina (NA) il 01/06/1956 CF , e Parte_1 C.F._1 residente in Ercolano (NA) al Corso Italia n. 107, rappresentato e difeso dall'Avv. Ugo Ignorato, presso il cui studio sito in Sirignano (AV), alla Via Caravaggio n. 4, è elettivamente domiciliato, come in atti
Ricorrente
E
(C.F. , in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore Avv. , con sede in Ercolano (NA) al Corso CP_2
Resina n. 39, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Castelluccio e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza dei Martiri – Vico S. Maria a Cappella
Vecchia 8/b come in atti
Resistente
S E N T E N Z A
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.02.2024 il sig. esponeva di essere stato Parte_1
dipendente del Comune di Ercolano, in servizio di ruolo ed a tempo indeterminato dal
Ercolano al fine di ricevere il pagamento delle ferie maturate e non godute, permessi compensativi maturati e non goduti e dei giorni festivi lavorati non retribuiti.
Il sig. affermava che lo svolgimento delle funzioni e dei turni di esercizio a lui Pt_1
assegnati, avevano comportato l'impossibilità dello stesso a godere dei propri turni di riposo e dei giorni di ferie, nonché dei giorni festivi, il tutto senza che gli venisse corrisposta nessuna indennità sostitutiva all'atto del congedo.
Al sig. nessun invito/diffida, da parte del dirigente del settore di Parte_1
competenza, veniva notificato con intimazione allo stesso per la fruizione delle ferie e riposi compensativi maturati e non goduti, informandolo in modo curato e in tempo utile al diritto delle fruizioni delle stesse ferie e riposi, garantendo in tal modo che esse rispondessero all'effettivo scopo, cui sono preposti, e cioè quello di apportare all'interessato riposo e relax.
Concludeva pertanto chiedendo: accertare e dichiarare che il ricorrente deve vedersi riconosciuti ai fini della monetizzazione e liquidazione giorni di ferie maturate e non godute pari a numero 46 giorni di ferie maturate e non godute degli anni precedenti e n. 15 giorni di ferie maturate e non godute per l'annualità 2022, infine n. 2 giorni festivi lavorati per un importo pari a 4.505,76 € lordi o il differente numero che dovesse emergere in corso di causa a seguito dell'istruttoria. Per l'effetto, condannare il in Controparte_1
persona del sig. Sindaco p.t., quale effetto della monetizzazione e liquidazione delle ferie
e riposi compensativi maturati e non goduti, alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di € 4.505,76 a lordo delle ritenute, così come per legge o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c.,. Il tutto oltre rivalutazione, ex art.429
c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate e fino al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre oneri fiscali, e rimborso spese forfettario.>>
Il si costituiva in giudizio con memoria del 06.09.2024 instando Controparte_1
per il rigetto del relativo ricorso. In particolare, eccepiva la nullità e/o inammissibilità dello stesso atteso che lo stesso ricorrente ometteva di indicare con precisione in quali periodi egli avrebbe lavorato senza godere dei giorni di ferie. Eccepiva, inoltre,
l'intervenuta prescrizione del credito fatto valere, essendo decorso il termine prescrizionale senza che il relativo diritto fosse stato esercitato secondo le norme di legge e di contratto.
Il Comune di Ercolano nel riscontrare la richiesta relativa alle ferie maturate e non godute riteneva che le stesse fossero monetizzabili solo nei casi di cessazione del servizio in cui l'impossibilità di fruire le ferie non era imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta e congedo obbligatorio per maternità, oltre che, per esigenze di servizio opportunamente documentate.
L'ente convenuto deduceva di aver posto il lavoratore nelle condizioni di fruire delle ferie, con la predisposizione di idoneo piano di ferie;
di non aver mai negato al ricorrente la possibilità di usufruire delle stesse;
di avere informato il sig. circa Pt_1
l'impossibilità della monetizzazione delle ferie. Ebbene, il lavoratore, nonostante ciò, decideva comunque di non fruire delle stesse.
Concludeva pertanto, chiedendo: funzione di Giudice del Lavoro, così provvedere: In via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione, quanto meno parziale, del diritto all'indennizzo finanziario sostitutivo e/o monetizzazione delle ferie del sig. ; In via principale, rigettare il Pt_1
ricorso notificato al , in persona del Sindaco p.t., ad istanza del sig. Controparte_1
perché inammissibile, nullo, improcedibile e, comunque, infondato in fatto ed Pt_1
in diritto, oltre, che non provato per le suesposte causali;
Nel merito, dichiarare non dovute da parte del le somme richieste dal sig. . Nella Controparte_1 Pt_1 denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, anche parziale, ridurre il quantum debeatur per le motivazioni esposte in narrativa. In ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento delle spese, degli onorari e dei diritti di giudizio da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara anticipatario>>.
All'udienza odierna la causa è quindi decisa dal giudice, come da sentenza contestuale.
Il ricorso può essere parzialmente accolto.
Va innanzitutto respinta l' eccezione di nullità del ricorso posto che dalla lettura complessiva dello stesso si ricava con chiarezza sia il petitum che la causa petendi dell' azione.
L'eccezione di prescrizione è priva di fondamento, come rimarcato anche da recente giurisprudenza di merito “il diritto del lavoratore di richiedere la monetizzazione delle ferie maturate e non godute non sorge in costanza di rapporto, anche con riferimento alle ferie non godute degli anni passati, ma può essere rivendicato unicamente in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro” (cfr Corte di Appello di Bari n. 1568/21). In ordine al termine applicabile, come osservato dalla Suprema Corte “l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (Cass civ 3021/20). Nella specie dunque, considerando che il rapporto di lavoro del ricorrente è cessato per collocamento a riposo in data 1.6.2022, non risulta maturata alcuna prescrizione Risulta pacifico tra le parti la mancata fruizione da parte del ricorrente di alcuni giorni di ferie alla data del collocamento in quiescenza anche se, relativamente al calcolo dei giorni residui di ferie non godute, sussiste contrasto tra i contendenti. La richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute va esaminata alla stregua della normativa interna e della normativa eurounitaria, secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione nonché della Corte di Giustizia Europea. Ritiene, invero, il tribunale di doversi uniformare all'orientamento formatosi in sede di giurisprudenza di legittimità e che tiene conto della interpretazione giurisprudenziale della normativa sovranazionale, oltre che di quella interna, anche con specifico riguardo alle disposizioni in materia di divieto di monetizzazione delle ferie per il rapporto di pubblico impiego di cui all'art. 5 comma 8 del decreto legge n. 95 del 2012, convertito in legge n. 137\2012. Si deve in particolare fare riferimento alle recenti sentenze della Corte di Cassazione ( sentenza n.14268/2022, n. 18140/2022) nonché alle precedenti Cass. sentenza n. 13860/2000 e alla più recente Cass. n. 21780/2022 , alle cui motivazioni si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp att c.p.c. In diritto, va osservato che la disciplina in materia di ferie è dettata in primo luogo nell'art. 36 Cost., che tutela il diritto del lavoratore a godere di un periodo annuale e retribuito di ferie, al quale non può rinunciare. L'art. 2019 c.c. fissa altri fondamentali principi generali disponendo, in particolare, che la durata delle ferie è fissata dalla legge, dalla contrattazione collettiva, dagli usi ed in mancanza secondo equità; che il momento di godimento delle ferie è stabilito dal datore di lavoro, il quale deve tenere conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore;
che il periodo feriale deve essere possibilmente continuativo e retribuito. Inoltre, la convenzione OIL n. 132 del 24 giugno 1970 - ratificata con L. 10 aprile 1981, n. 157- prevede un periodo di ferie minimo di tre settimane di cui due da godere ininterrottamente;
dispone, altresì, che la fruizione del periodo bisettimanale "dovrà essere accordata ed usufruita entro il termine di un anno al massimo e il resto del congedo annuale pagato entro il termine di diciotto mesi, al massimo, a partire dalla fine dell'anno che dà diritto al congedo" e che "ogni parte di congedo annuale che superi un minimo stabilito potrà, con il consenso della persona impiegata interessata, essere rinviata, per un periodo limitato, oltre i limiti indicati in precedenza". Una volta consolidato il mancato godimento delle ferie per effetto del decorso del tempo, la monetizzazione della mancata fruizione delle ferie, è una indennità con funzione riparatoria e solo lato sensu retributiva, in quanto è volta a ricostituire la contropartita economica della prestazione lavorativa illegittimamente resa in un giorno destinato al riposo annuale. Come noto in materia è intervenuto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8, (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, art. 1, comma 1), il quale ha stabilito che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche "sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi", aggiungendo che "la presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età" e che
"eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile". La Corte costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8, (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, art. 1, comma 1), in riferimento all'art. 3 Cost., art. 36 Cost., commi 1 e 3, e art. 117 Cost., comma 1, in quanto vieterebbe, nell'ambito del lavoro pubblico, di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute anche quando la mancata fruizione non sia imputabile alla volontà del lavoratore, ha affermato che la norma introdotta dal legislatore si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla "monetizzazione" delle ferie non godute, contrastandone gli abusi, e di "riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole". Ha altresì richiamato la giurisprudenza di legittimità, ordinaria e amministrativa, che riconosce al lavoratore il diritto ad un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti un'esplicita previsione negoziale in tal senso, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di "monetizzazione". In particolare la Corte Costituzionale ha affermato che il diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore (C. cost. n. 95 del 2016). Con la sentenza n. 13860 del 2000 la Corte di Cassazione (menzionata anche dalla Corte costituzionale nella citata pronuncia) ha osservato che "... il mancato godimento delle ferie costituisce non solo un fatto negativo, bensì, quale complementare aspetto, un fatto positivo. Ed invero, il godimento delle ferie ha il proprio arco temporale di attuazione (l'anno), nel cui ambito, il mancato godimento delle ferie (alle quali il lavoratore aveva diritto), quando diventa irreversibile, si risolve in un lavoro ininterrottamente protratto. E questo lavoro, che si è svolto in luogo del non lavoro (le ferie), assume (nella dimensione corrispondente alla misura temporale delle ferie) la consistenza di una prestazione che non avrebbe dovuto aver luogo;
il fatto negativo, costituito dall'assenza di ferie, letto positivamente è (come lavoro in luogo delle ferie) prestazione contrattualmente non dovuta. Questa prestazione, di per sé (nella sua genesi), non è stata resa in violazione della legge: costituisce un adempimento contrattuale. L'impossibilità dell'obbligazione del datore (obbligazione costituita dal consentire il godimento delle ferie), anche ove egli ne fosse liberato, esigerebbe (ex art. 1463 c.c., nei limiti di questa obbligazione) la "restituzione" della prestazione (che il datore ha ricevuto, e che non era dovuta): l'impossibilità di questa "restituzione"
(causata dall'irreversibilità della prestazione lavorativa) determina, nei confronti del datore, il sorgere dell'obbligazione al pagamento di una somma che (per gli art. 1463 c.c., e art. 2037 c.c., commi 2 e 3, ivi richiamato) corrisponde, in ogni caso, alla retribuzione della prestazione: l'indennità sostitutiva delle ferie. La relativa obbligazione ha pertanto fondamento e natura contrattuale. E sorge per il solo fatto del mancato godimento delle ferie..... E poiché il godimento delle ferie costituisce un obbligo contrattuale del datore, è il datore che ha l'onere di provare (art. 2697 c.c., comma 2) l'adempimento ovvero l'offerta di adempimento (artt. 1207 e 1217c.c.)". Sulla base di tali argomenti la Suprema Corte di Cassazione, ha,poi, affermato il seguente principio di diritto: "Dal mancato godimento delle ferie deriva - una volta divenuto impossibile per l'imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligazione di consentire la loro fruizione - il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt.1463e 2037c.c., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica. L'assenza di un'espressa previsione contrattuale non esclude l'esistenza del diritto a detta indennità sostitutiva, che peraltro non sussiste se il datore di lavoro dimostra di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito. Lo stesso diritto, costituendo un riflesso contrattuale del diritto alle ferie, non può essere condizionato, nella sua esistenza, alle esigenze aziendali".(cfr.: Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 04 aprile 2018) 14-06-2018, n. 15652; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 26 ottobre 2017) 01-02-2018, n. 2496 ). Ne consegue che qualora il lavoratore che richieda l'indennità sostitutiva abbia provato il mancato godimento delle ferie, spetta al datore di lavoro l'onere di provare di aver corrisposto la relativa indennità, ovvero che la mancata fruizione sia dipesa da un fatto dipendente esclusivamente dalla volontà del lavoratore (cfr. C.d.S., sez. V, 30 giugno 1998 n. 985; 30 marzo 1998 n. 374 e 10 luglio 2000 n. 3847; sez. VI, 5 gennaio 2001, n.8; analogamente 29 giugno 2002 n. 3200; 21 Controparte_3 Controparte_3 ottobre 2002 n. 4634).
Ciò in quanto la programmazione del periodo di fruizione delle ferie è rimessa al datore di lavoro, rientrando nel suo potere quello di organizzare l'attività di impresa e, pertanto, la prestazione di lavoro dei propri dipendenti. Il datore di lavoro, atteso il diritto del lavoratore alle ferie retribuite, che costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza CGUE Maschek, del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25), è tenuto a regolare la fruizione delle ferie attraverso la tempestiva programmazione delle stesse. (Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 28 novembre 2019) 12-02-2020, n. 3476). Ed infatti, l'art. 2109 c.c., espressamente stabilisce che le ferie sono assegnate dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore. Nel caso di specie, è pacifica la data di collocamento in quiescenza : quindi ricorre una delle ipotesi configurate dalla Corte Costituzionale che consentono il diritto all'erogazione dell'indennità sostitutiva delle ferie, in quanto il diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore. (cfr.: anche Cons. Stato Sez. II, Sent., (ud. 09 febbraio 2021) 26-03-2021, n. 2555). Non appare poi condivisibile l'assunto dell'amministrazione secondo la quale il lavoratore avrebbe potuto godere dei giorni di ferie e che sarebbe stata una sua scelta non farlo. Invero Parte resistente non ha fornito adeguata prova di avere invitato il lavoratore alla fruizione delle ferie in tempo utile a garantire la funzione di ristoro delle energie psico - fisiche e in riferimento ai successivi momenti di maturazione del diritto
- anno per anno - né di averlo tempestivamente e formalmente informato che la mancata fruizione delle ferie successiva all'invito avrebbe determinato l'estinzione del diritto stesso nonché l'estinzione del diritto alla relativa indennità sostitutiva. ( Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento Cass. civ. 18140/2022 e “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” Cass. civ.21780/2022 )
La parte ricorrente ,inoltre, ha sul punto fornito prova contraria ,quantomeno indiziaria, dell' impossibilità per il dipendente di poter consumare ogni anno tutte le ferie residue e ciò a causa della particolare sofferenza di organico del settore a cui egli era assegnato, l' Ufficio Tecnico del Traffico segnaletica. Invero, dalla nota del 20.2.2021 prot. N. 11873/21 ( c.f.r. doc. n. 6 di parte ricorrente) si ricava che “”....che nel corso degli ultimi anni, il personale dell'ufficio tecnico del traffico (che funziona su due turni, coprendo l'intera giornata lavorativa) ha subito a seguito delle intervenute cessazioni del servizio e mobilità presso altri uffici, una drastica riduzione numerica, sei unità, di cui quattro esecutori alla viabilità e solo negli ultimi cinque anni, ciò nonostante più volte verbalmente e per iscritto, (lo scrivente funzionario) le avesse evidenziato la grave carenza di personale, carenza che è arrivata a veri e propri livelli di insostenibilità, sta di fatto che da oltre tre mesi i servizi dell'ufficio tecnico del traffico e segnaletica vengono erogati da solo tre lavoratori, (n.1 Istruttore amministrativo, n.1 esecutore amministrativo e n. 1 esecutore alla viabilità) che avvicendandosi in turni antimeridiani e meridiani, dal lunedì alla domenica si vedono costretti non solo a rinunciare ai propri turni di riposo ma anche a trattenersi in servizio quotidianamente oltre l'orario di lavoro ordinario, senza rivendicazione alcuna…. Pertanto, alla luce degli elementi in fascicolo, può dirsi raggiunta la prova che, all' atto del collocamento a riposo, il non avesse potuto fruire di alcuni giorni di ferie Pt_1 residui e festività lavorate e ciò per esigenze del servizio a cui era destinato. Venendo alla quantificazione, va tuttavia ridotto il credito vantato dal ricorrente. L' amministrazione convenuta infatti ha attestato, con una analitica relazione proveniente dall' Ufficio del Personale del Comune di Ercolano, fondata sulle risultanze del sistema storico di rilevazione delle presenze, ed a rettifica di quanto inizialmente comunicato al dipendente, che quest' ultimo, alla data di collocamento a riposo ( 31.5.2022) aveva maturato n. 333 giorni di ferie godendone di 346, considerati gli ultimi dieci anni di servizio e tenuto conto che, in base al contratto collettivo di settore, ogni anno si maturavano 32 giorni di ferie. La dirigente del settore ( si veda doc. n.6 di parte convenuta) ha chiarito l' errore in cui era inizialmente incorsa precisando che il sistema interno al Comune di Ercolano, fino almeno al 2022, non distingueva all' interno delle licenze tra ferie e festività soppresse ( queste ultime, com' è noto, in numero di 4 per ciascun anno di servizio, non possono essere recuperate l' anno successivo) come si deduce dal prospetto iniziale allegato all' atto introduttivo laddove per il 2022 si attestavano n. 36 ferie residue ( 32 ferie e 4 festività soppresse). Dunque, è condivisibile il calcolo effettuato nella nota allegata alla memoria difensiva dell' nella parte in cui ha sottratto dal conteggio delle ferie non godute le festività CP_4 soppresse ( in numero totale su 11 anni di 44). Non va invece sottratto né il giorno 16 maggio 2022 non trattandosi, come sostenuto dalla parte datrice, di assenza ingiustificata dal lavoro posto che il ricorrente ha documentato che proprio quel giorno rientrava in un periodo di ferie regolarmente autorizzato ( c.f.r. congedo autorizzato in allegato alle note scritte depositate in data 16.9.2024) né le festività lavorate in numero di due giorni che pure rientrano nelle ferie non godute da recuperare. In conclusione, va riconosciuto al ricorrente un credito, a titolo di indennità per ferie residue non godute in numero di giorni 21 ( 5 ferie anni precedenti;
13 ferie anno 2022, 2 ferie a titolo di recupero festività lavorate, 1 giorno di assenza giustificata da regolare congedo). Il calcolo del dovuto, indicato esattamente dalla parte ricorrente, si ottiene moltiplicando tale dato contabile con la paga giornaliera di euro 71,52, elemento non contestato dalla resistente. Conseguentemente, deve ritenersi fondata la pretesa attorea nei termini sopra specificati, con il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute per complessivi 21 giorni, con la condanna del resistente di Ercolano CP_1 al pagamento a tale titolo della somma di euro 1.501,92. Sulla somma spettante vanno riconosciuti i soli interessi legali dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi della L. n. 724 del 1994. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione, stante la dichiarazione di resa anticipazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, Dott.ssa Clara Ruggiero, definitivamente pronunciando così provvede :
1. in parziale accoglimento del ricorso, condanna il , in persona Controparte_1 del Sindaco pro tempore, a pagare in favore di a somma di Euro Parte_1
1.501,92 per ferie non godute, oltre interessi legali come indicato in parte motiva fino al saldo;
2. condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro 1200,00 ,di cui €.130,00 per spese non imponibili, oltre spese forfettarie, iva e cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, l' 11.3.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero