Articolo 8 della Legge 29 giugno 1951, n. 489
Articolo 7Articolo 9
Versione
22 luglio 1951
Art. 8.
Per i viaggi inerenti alle missioni o trasferte e' ammesso l'uso dei treni rapidi che abbiano la classe spettante a norma del successivo art. 9.
Per i viaggi sulle ferrovie dello Stato inerenti alle missioni o ai trasferimenti sono ammesse le deviazioni risultanti dall'orario ufficiale.
Entrata in vigore il 22 luglio 1951