Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 09/04/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE UNICA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Gabriella Canto Presidente dr. Marcello Testaquatra Giudice dr. Alessandra Frasca Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1773 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 promossa congiuntamente
DA
, nata a [...], in data [...], (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Viale della C.F._1
Regione n. 45, presso lo studio dell'Avv. Antonio Asaro (pec:
, che la rappresenta e difende giusta Email_1
procura in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via C.F._2
Amico Valenti n. 22, presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Milia (pec:
, che lo rappresenta e difende giusta Email_2
procura in atti;
– interveniente necessario –
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su figlio nato fuori dal matrimonio
Conclusioni delle parti: con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 12.3.2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato l'8.11.2024, e Parte_1
premesso di avere instaurato una convivenza more uxorio Parte_2
dal mese di marzo 2021 al mese di giugno 2024 dalla quale era nato il figlio il 20.3.2021, regolarmente riconosciuto, hanno dedotto che la sig.ra Per_1
era disoccupata e non percepiva alcun reddito, ma soltanto Parte_1
l'assegno unico erogato dall'INPS per il figlio di importo pari ad € Per_2
199,00, mentre il sig. dal mese di settembre 2024 era stato Parte_2
assunto come pizzaiolo- cuoco dalla ditta individuale DO LV che gestiva un'attività di preparazione e somministrazione di cibi da asporto, per cui percepiva una retribuzione mensile pari ad € 1.000,00.
Hanno concluso pertanto chiedendo di omologare gli accordi intervenuti tra gli stessi alle condizioni riportate in ricorso.
Con decreto del 13.11.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza in presenza con il deposito di note scritte per il giorno 21.1.2025, con cui le parti hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso ai punti a,
- 2 - b, c, d ed e.
Rilevata l'assenza nel ricorso di una clausola identificata con la lettera c e invitate le parti a chiarire la discrasia tra il ricorso e le conclusioni rassegnata, , con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
12.3.2025 le parti hanno insistito nell'accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso alle lettere a, b, d ed e.
Ebbene, tenuto conto che le condizioni contenute nel ricorso risultano conformi all'interesse del figlio minore della coppia, gli accordi intervenuti tra le parti possono essere omologati.
Nessuna disposizione deve essere adottata in relazione alle spese di lite, stante la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1773/2024 R.G.V.G.: omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso depositato l'8.11.2024; nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del Tribunale di Caltanissetta in data 28.3.2025
Il Presidente
Il Giudice Estensore Gabriella Canto
Alessandra Frasca
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