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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/10/2025, n. 7477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7477 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29590/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa SC VA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29590/2023 promossa da:
(C.F. e P.IVA ) in persona della legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.
GE IO del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Milano, Via Fontana n. 18; opponente contro
(P.IVA per mezzo Controparte_1 P.IVA_2 della società mandataria (C.F. e P.IVA ) in Parte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante p.t., giusta procura rilasciata in data
24.03.2023, per rogito AR (Rep n. 67691 – Racc. n. 3022), Persona_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Roberta Costanzo del
Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio della predetta difenditrice sito in Milano, Via Vincenzo Monti n. 2; opposta
Oggetto: somministrazione;
Conclusioni:
pagina 1 di 9 Per parte opponente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria difesa ed eccezione, così giudicare: I) IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE: - rigettare
l'eventuale richiesta di parte opposta di provvisoria esecuzione ex art. 648
c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 10074/2023 per i motivi in premessa ed essendo l'opposizione fondata su prova scritta. - in accoglimento dell'eccezione di prescrizione biennale o, in subordine eventuale, quinquennale, accertare e dichiarare prescritto il credito ingiunto e, per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 10074/2023 emesso dal
Tribunale di Milano in data 05.06.2023 nel procedimento R.G. n. 20895/2023
e notificato all'esponente in data 19.06.2023. II) IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO: - accertata, per le ragioni esposte in atti, l'insussistenza del credito azionato dalla ricorrente in sede monitoria per l'importo di Euro 50.121,33, revocare il decreto ingiuntivo n. 10074/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 05.06.2023 nel procedimento R.G. n. 20895/2023 e notificato all'esponente in data 19.06.2023, dichiarandolo privo di qualsivoglia effetto, ovvero rigettare, comunque e in ogni caso, tutte le domande dell'opposta. - per
i motivi esposti in narrativa, non provata la debenza dei relativi importi ingiunti e\o illegittima la domanda di pagamento per violazione degli obblighi di trasparenza e chiarezza imposti dalla legge e, per l'effetto rigettare la domanda di pagamento in quanto infondata sotto tutti i profili, accogliere
l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto. III) IN VIA ISTRUTTORIA: senza inversione dell'onere probatorio e fatto salvo l'onere probatorio a carico di si richiama quanto dedotto nella Controparte_1 memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del 29.03.2024. IV) IN OGNI CASO: con vittoria delle spese e dei compensi e le spese di giudizio.”
Per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: in via preliminare: - rigettare tutte le domande “in via preliminare”
pagina 2 di 9 svolte dalla parte opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
- rigettare tutte le eccezioni svolte e le domande avanzate dalla parte opponente, perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi già esposti in narrativa;
nel merito in via principale: - accertare e dichiarare che, ad oggi, l'importo dovuto dalla società (P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla società P.IVA_1
(Già , in Controparte_1 Controparte_2 conseguenza dell'avvenuta erogazione di energia elettrica da parte di quest'ultima presso il locale sito in CSN GIROLA N. 17, 21040 UBOLDO (VA) ed identificato dal punto di prelievo contraddistinto dal codice alfanumerico:
IT001E15300508, per tutto il periodo di competenza dell'odierna opposta, oggetto di fatturazione con i documenti contabili azionati nel procedimento monitorio, è pari ad Euro 8.375,20 e, per l'effetto, condannare l'opponente all'immediato pagamento della predetta somma ovvero della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, foss'anche in virtù di indebito arricchimento ex art. 2041 codice civile;
in ogni caso: - condannare
l'attrice opponente al pagamento di tutte le spese e competenze legali del presente giudizio, nonché di quelle relative al procedimento monitorio, già liquidate, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 14 L.P. (15%), ad I.V.A., al contributo previdenziale forense ed alle successive occorrenti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta, con ricorso per decreto ingiuntivo, dalla società la quale, sul Controparte_1 presupposto dell'esistenza di un rapporto di somministrazione di energia elettrica con la società ha instato per la condanna di quest'ultima Parte_1 al pagamento, in proprio favore, della somma di € 50.121,33 a titolo di corrispettivi contrattuali, oltre agli interessi moratori e alle spese di lite.
Avverso il decreto ingiuntivo conseguentemente emesso dal Tribunale, ha proposto opposizione la società chiedendone la revoca. Al Parte_1
pagina 3 di 9 riguardo, parte opponente ha, in sintesi, dedotto: a) l'avvenuta estinzione per il decorso del termine biennale di prescrizione ex art. 1, comma 4, l.
205/2017, del diritto di credito azionato dall'opposta con il ricorso monitorio;
b) che, in particolare, le fatture n. 012917012730603A del
19/01/2023 di € 41.746,13 e n. 012917012730603A del 20/01/2023 di €
7.139,90, seppure “emesse e comunicate” ad essa opponente nel mese di gennaio del 2023, si riferivano a consumi effettuati tra il 2018 e il gennaio del 2021, di guisa che il periodo prescrizionale era interamente decorso prima della trasmissione a essa opponente delle su menzionate richieste di pagamento;
c) che anche il credito indicato nella fattura n.
0129170127306039 del 11/02/2021 di € 1.235,30, ancorché già pagato da essa opponente, era, in ogni caso, estinto per prescrizione, in quanto relativo a consumi del gennaio 2021; d) che, in particolare, la su menzionata fattura era stata pagata il 28.2.2021 così come risultava dai “partitari di contabilità” di essa opponente;
e) che, comunque, il credito vantato dall'opposta era sfornito di prova.
Parte opposta, costituitasi in giudizio, ha in estrema sintesi dedotto: a) che, effettivamente, il credito di € 41.746,13 richiesto con la fattura di conguaglio n. 12917012730603A risultava prescritto;
b) che, invece, gli ulteriori crediti richiesti in monitorio non erano prescritti, atteso che non si trattava di fatture di conguaglio, ossia delle uniche fatture in relazione alle quali, secondo la prospettazione, era applicabile il regime di prescrizione breve introdotto con la l. n. 205/2017; c) che l'eccezione di pagamento della somma di € 1.235,30 sollevata da parte opponente era infondata, non avendo quest'ultima effettuato il relativo pagamento;
d) che, pertanto, il credito spettante ad essa opposta era pari ad € 8.375,20; e) che la fattura n.
012917012730603A del 20/01/2023 di € 7.139,90 conteneva la rettifica dei consumi così come operata dalla distributrice a seguito della verifica, effettuata in data 27.1.2021, del malfunzionamento del misuratore intestato pagina 4 di 9 all'opponente (IT001E15300508), il quale applicava un coefficiente di misurazione diverso da quello corretto (costante 5.0 in luogo della costante
25.0), di guisa che la predetta distributrice aveva provveduto alla ricostruzione dei consumi applicando il coefficiente corretto per il periodo dal 14.2.2018 al 13.4.2021. Pertanto, sulla scorta di tali allegazioni, parte opposta ha domandato al Tribunale, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, di condannare l'opponente al pagamento in proprio favore della somma di € 8.375,20 “ovvero della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, foss'anche in virtù di indebito arricchimento ex art.
2041 codice civile”.
La causa, senza assunzione di prove costituende, è stata trattenuta in decisione, previo deposito ad opera delle parti delle memorie conclusionali ai sensi dell'art. 189 c.p.c., all'udienza del 24 settembre 2025.
Tanto premesso, deve, in primo luogo, darsi atto dell'avvenuta riduzione della pretesa creditoria dell'opposta, la quale, come sopra visto, ha insistito per il pagamento della minor somma di € 8.375,20, risultante dalle fatture n. 012917012730603A del 20/01/2023 di € 7.139,90 e n.
0129170127306039 del 11/02/2021 di € 1.235, 30, di guisa che deve, in ogni caso, disporsi fin da ora la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Venendo ora ad esaminare i motivi di opposizione svolti dall'opponente rispetto alle due fatture su indicate, deve osservarsi quanto segue.
Per quanto attiene alla fattura n. 0129170127306039 del 11/02/2021 di €
1.235, 30, merita accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
Giova, infatti, al riguardo, rilevare che il credito in parola, relativo a consumi di energia elettrica effettuati nel mese di gennaio del 2021, è stato richiesto all'utente con la fattura emessa in data 11.2.2021, data che costituisce, dunque, in quanto afferente ai consumi effettuati il mese precedente, il dies
a quo del termine di prescrizione.
pagina 5 di 9 Per quanto attiene, poi, al termine prescrizionale applicabile, deve osservarsi che, trattandosi di fatture emesse successivamente al 1° marzo del 2018, trova applicazione l'art. 1, comma 4, l. n. 205/2017, il quale prevede un termine di prescrizione biennale1.
Pertanto, in assenza di atti interruttivi del decorso della prescrizione, nella specie neppure allegati (oltre che provati dall'opposta), deve ritenersi che, alla data di notifica del ricorso per decreto ingiuntivo2, avvenuta il 27 giugno
2023, il diritto di credito in parola era oramai estinto per prescrizione.
Né può accogliersi l'assunto difensivo di parte opposta volto a restringere l'ambito di applicazione della norma contenuta nell'art. 1, comma 4, l. n.
205/2017 su citato alle sole fatture di conguaglio, trattandosi di interpretazione che non trova alcun supporto nella lettera della legge, la quale fa mero riferimento alla tipologia contrattuale (“nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo di prescrive in due anni”) senza prevedere alcuna distinzione ulteriore in relazione alle ragioni 1 L'art. 1, comma 4, l. n. 205/2017 così dispone: “Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo. Nei contratti di cui al primo e al secondo periodo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al quarto periodo, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio”. 2 Cfr. da ultimo Cass. n. 27944/2022.
pagina 6 di 9 sottese alla richiesta di pagamento (fattura ordinaria, fattura di rettifica, fattura di conguaglio). E dovendosi, peraltro, ancora osservare che l'interpretazione suggerita dall'opposta, come detto volta a limitare l'ambito di applicazione della norma sulla prescrizione in esame, alle sole “fatture di conguaglio”, se sotto il profilo teleologico potrebbe spiegarsi in un'ottica di favore dell'utente finale, non troverebbe eguale spiegazione nei rapporti di somministrazione, pure espressamente contemplati dalla legge su menzionata, intercorrenti “tra il distributore e il venditore” e in quelli “con
l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera”.
Neppure, infine, può condurre ad accogliere la tesi ermeneutica proposta dall'opposta la considerazione per la quale, il terzo e il quarto periodo del comma 4 dell'art. 1 in commento, fanno riferimento all'emissione di “fatture
a debito nei riguardi dell'utente per conguaglio riferiti a periodi maggiori di due anni”, costituendo le disposizioni in parola non già l'espressione di una limitazione della portata della norma sulla durata del termine prescrizionale, come detto avente portata generale, contenuta nel primo periodo, bensì una ulteriore disciplina riguardante il caso specifico in cui siano state emesse fatture di conguaglio riferite a periodi superiori a due anni nei confronti dell'utente e l'autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo in relazione alle modalità di “rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguaglio e di fatturazione adottate dall'operatore interessato”, prevedendo in tal caso, per l'utente che abbia presentato apposito reclamo, la sospensione del l'obbligo di pagamento della fattura sino all'accertamento della legittimità della condotta dell'operatore.
Merita, invece, accoglimento la pretesa dell'opposta di conseguire la restante somma di € 7.139,90 richiesta con la fattura n. 012917012730603A del
20/01/2023. Ferma, infatti, l'applicabilità anche in questo caso del regime di prescrizione sopra esaminato, ritiene il Tribunale che, nella specie, il dies
pagina 7 di 9 a quo, trattandosi di consumi rettificati a seguito dell'accertato malfunzionamento del misuratore, non possa che coincidere con la data di emissione/comunicazione della fattura, pacificamente avvenuta nel gennaio del 20233, costituente il momento in cui il credito è stato determinato nel suo esatto ammontare in seguito alla rideterminazione dei consumi ed è stato comunicato al debitore.
Deve, infine, rilevarsi l'irrimediabile genericità delle contestazioni relative all'asserita mancanza di prova del credito de quo. Infatti, premesso che, com'è noto, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115
c.p.c.4 deve osservarsi come, rispetto ai consumi così come ricostruiti dalla distributrice5, ossia utilizzando, rispetto ai consumi rilevati, il moltiplicatore corretto indicato nel verbale di verifica6, parte opponente non abbia invero sollevato alcuna specifica contestazione, non avendo, in particolare, la predetta opponente contestato, né la correttezza del dato relativo al coefficiente indicato nel suddetto verbale di verifica (neppure avendo chiesto di esaminare il misuratore), né i dati di consumo sui quali era stato applicato il nuovo coefficiente, né l'esattezza dei calcoli effettuati dal distributore, né, infine, le tariffe applicate in fattura dal venditore.
Pertanto, per tutto quanto detto, la domanda di pagamento avanzata dall'opposta con il ricorso monitorio va in parte qua accolta e, per l'effetto, va condannata al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 7.139,90, oltre agli interessi di mora ex
[...]
d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dalla scadenza della fattura n.
012917012730603A sino al soddisfo.
pagina 8 di 9 Per quanto attiene alle spese di lite, considerato, da un lato, l'accoglimento della domanda di pagamento avanzata dall'opposta con il ricorso monitorio in misura di gran lunga inferiore rispetto al domandato e, da altro lato,
l'atteggiamento processuale dell'opposta, la quale, già con la comparsa di costituzione e risposta aveva, in relazione all'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, ridotto notevolmente il petitum della sua domanda e, successivamente, aveva accettato la proposta conciliativa del Tribunale, sussistano i presupposti per la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di metà, con condanna dell'opponente, da considerarsi quale parte soccombente in misura comunque prevalente, alla rifusione in favore dell'opposta della restante metà, liquidata come in dispositivo tenuto conto del valore della domanda accolta e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 7.139,90, oltre agli interessi di mora conteggiati al
[...] saggio di cui al d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dalla scadenza della fattura n. 012917012730603A sino al soddisfo;
- compensa parzialmente tra le parti le spese di lite nella misura di metà e condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 della restante metà, liquidata in € 1.950,00 per compensi
[...] professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Milano, 7 ottobre 2025
La Giudice
SC VA
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cfr. atto di citazione, pag. 6 (“… sono state emesse e comunicate a nel mese di CP_3 gennaio 2023…”). 4 Cass. n. 17889/2020. 5 Cfr. la tabella di ricostruzione dei consumi sub doc. 11 di parte opposta e la missiva di E- Distribuzione sub doc. 10 sempre di parte opposta. 6 Cfr. verbale di verifica sub doc. 9 di parte opposta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa SC VA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29590/2023 promossa da:
(C.F. e P.IVA ) in persona della legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.
GE IO del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Milano, Via Fontana n. 18; opponente contro
(P.IVA per mezzo Controparte_1 P.IVA_2 della società mandataria (C.F. e P.IVA ) in Parte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante p.t., giusta procura rilasciata in data
24.03.2023, per rogito AR (Rep n. 67691 – Racc. n. 3022), Persona_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Roberta Costanzo del
Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio della predetta difenditrice sito in Milano, Via Vincenzo Monti n. 2; opposta
Oggetto: somministrazione;
Conclusioni:
pagina 1 di 9 Per parte opponente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria difesa ed eccezione, così giudicare: I) IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE: - rigettare
l'eventuale richiesta di parte opposta di provvisoria esecuzione ex art. 648
c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 10074/2023 per i motivi in premessa ed essendo l'opposizione fondata su prova scritta. - in accoglimento dell'eccezione di prescrizione biennale o, in subordine eventuale, quinquennale, accertare e dichiarare prescritto il credito ingiunto e, per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 10074/2023 emesso dal
Tribunale di Milano in data 05.06.2023 nel procedimento R.G. n. 20895/2023
e notificato all'esponente in data 19.06.2023. II) IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO: - accertata, per le ragioni esposte in atti, l'insussistenza del credito azionato dalla ricorrente in sede monitoria per l'importo di Euro 50.121,33, revocare il decreto ingiuntivo n. 10074/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 05.06.2023 nel procedimento R.G. n. 20895/2023 e notificato all'esponente in data 19.06.2023, dichiarandolo privo di qualsivoglia effetto, ovvero rigettare, comunque e in ogni caso, tutte le domande dell'opposta. - per
i motivi esposti in narrativa, non provata la debenza dei relativi importi ingiunti e\o illegittima la domanda di pagamento per violazione degli obblighi di trasparenza e chiarezza imposti dalla legge e, per l'effetto rigettare la domanda di pagamento in quanto infondata sotto tutti i profili, accogliere
l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto. III) IN VIA ISTRUTTORIA: senza inversione dell'onere probatorio e fatto salvo l'onere probatorio a carico di si richiama quanto dedotto nella Controparte_1 memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del 29.03.2024. IV) IN OGNI CASO: con vittoria delle spese e dei compensi e le spese di giudizio.”
Per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: in via preliminare: - rigettare tutte le domande “in via preliminare”
pagina 2 di 9 svolte dalla parte opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
- rigettare tutte le eccezioni svolte e le domande avanzate dalla parte opponente, perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi già esposti in narrativa;
nel merito in via principale: - accertare e dichiarare che, ad oggi, l'importo dovuto dalla società (P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla società P.IVA_1
(Già , in Controparte_1 Controparte_2 conseguenza dell'avvenuta erogazione di energia elettrica da parte di quest'ultima presso il locale sito in CSN GIROLA N. 17, 21040 UBOLDO (VA) ed identificato dal punto di prelievo contraddistinto dal codice alfanumerico:
IT001E15300508, per tutto il periodo di competenza dell'odierna opposta, oggetto di fatturazione con i documenti contabili azionati nel procedimento monitorio, è pari ad Euro 8.375,20 e, per l'effetto, condannare l'opponente all'immediato pagamento della predetta somma ovvero della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, foss'anche in virtù di indebito arricchimento ex art. 2041 codice civile;
in ogni caso: - condannare
l'attrice opponente al pagamento di tutte le spese e competenze legali del presente giudizio, nonché di quelle relative al procedimento monitorio, già liquidate, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 14 L.P. (15%), ad I.V.A., al contributo previdenziale forense ed alle successive occorrenti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta, con ricorso per decreto ingiuntivo, dalla società la quale, sul Controparte_1 presupposto dell'esistenza di un rapporto di somministrazione di energia elettrica con la società ha instato per la condanna di quest'ultima Parte_1 al pagamento, in proprio favore, della somma di € 50.121,33 a titolo di corrispettivi contrattuali, oltre agli interessi moratori e alle spese di lite.
Avverso il decreto ingiuntivo conseguentemente emesso dal Tribunale, ha proposto opposizione la società chiedendone la revoca. Al Parte_1
pagina 3 di 9 riguardo, parte opponente ha, in sintesi, dedotto: a) l'avvenuta estinzione per il decorso del termine biennale di prescrizione ex art. 1, comma 4, l.
205/2017, del diritto di credito azionato dall'opposta con il ricorso monitorio;
b) che, in particolare, le fatture n. 012917012730603A del
19/01/2023 di € 41.746,13 e n. 012917012730603A del 20/01/2023 di €
7.139,90, seppure “emesse e comunicate” ad essa opponente nel mese di gennaio del 2023, si riferivano a consumi effettuati tra il 2018 e il gennaio del 2021, di guisa che il periodo prescrizionale era interamente decorso prima della trasmissione a essa opponente delle su menzionate richieste di pagamento;
c) che anche il credito indicato nella fattura n.
0129170127306039 del 11/02/2021 di € 1.235,30, ancorché già pagato da essa opponente, era, in ogni caso, estinto per prescrizione, in quanto relativo a consumi del gennaio 2021; d) che, in particolare, la su menzionata fattura era stata pagata il 28.2.2021 così come risultava dai “partitari di contabilità” di essa opponente;
e) che, comunque, il credito vantato dall'opposta era sfornito di prova.
Parte opposta, costituitasi in giudizio, ha in estrema sintesi dedotto: a) che, effettivamente, il credito di € 41.746,13 richiesto con la fattura di conguaglio n. 12917012730603A risultava prescritto;
b) che, invece, gli ulteriori crediti richiesti in monitorio non erano prescritti, atteso che non si trattava di fatture di conguaglio, ossia delle uniche fatture in relazione alle quali, secondo la prospettazione, era applicabile il regime di prescrizione breve introdotto con la l. n. 205/2017; c) che l'eccezione di pagamento della somma di € 1.235,30 sollevata da parte opponente era infondata, non avendo quest'ultima effettuato il relativo pagamento;
d) che, pertanto, il credito spettante ad essa opposta era pari ad € 8.375,20; e) che la fattura n.
012917012730603A del 20/01/2023 di € 7.139,90 conteneva la rettifica dei consumi così come operata dalla distributrice a seguito della verifica, effettuata in data 27.1.2021, del malfunzionamento del misuratore intestato pagina 4 di 9 all'opponente (IT001E15300508), il quale applicava un coefficiente di misurazione diverso da quello corretto (costante 5.0 in luogo della costante
25.0), di guisa che la predetta distributrice aveva provveduto alla ricostruzione dei consumi applicando il coefficiente corretto per il periodo dal 14.2.2018 al 13.4.2021. Pertanto, sulla scorta di tali allegazioni, parte opposta ha domandato al Tribunale, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, di condannare l'opponente al pagamento in proprio favore della somma di € 8.375,20 “ovvero della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, foss'anche in virtù di indebito arricchimento ex art.
2041 codice civile”.
La causa, senza assunzione di prove costituende, è stata trattenuta in decisione, previo deposito ad opera delle parti delle memorie conclusionali ai sensi dell'art. 189 c.p.c., all'udienza del 24 settembre 2025.
Tanto premesso, deve, in primo luogo, darsi atto dell'avvenuta riduzione della pretesa creditoria dell'opposta, la quale, come sopra visto, ha insistito per il pagamento della minor somma di € 8.375,20, risultante dalle fatture n. 012917012730603A del 20/01/2023 di € 7.139,90 e n.
0129170127306039 del 11/02/2021 di € 1.235, 30, di guisa che deve, in ogni caso, disporsi fin da ora la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Venendo ora ad esaminare i motivi di opposizione svolti dall'opponente rispetto alle due fatture su indicate, deve osservarsi quanto segue.
Per quanto attiene alla fattura n. 0129170127306039 del 11/02/2021 di €
1.235, 30, merita accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
Giova, infatti, al riguardo, rilevare che il credito in parola, relativo a consumi di energia elettrica effettuati nel mese di gennaio del 2021, è stato richiesto all'utente con la fattura emessa in data 11.2.2021, data che costituisce, dunque, in quanto afferente ai consumi effettuati il mese precedente, il dies
a quo del termine di prescrizione.
pagina 5 di 9 Per quanto attiene, poi, al termine prescrizionale applicabile, deve osservarsi che, trattandosi di fatture emesse successivamente al 1° marzo del 2018, trova applicazione l'art. 1, comma 4, l. n. 205/2017, il quale prevede un termine di prescrizione biennale1.
Pertanto, in assenza di atti interruttivi del decorso della prescrizione, nella specie neppure allegati (oltre che provati dall'opposta), deve ritenersi che, alla data di notifica del ricorso per decreto ingiuntivo2, avvenuta il 27 giugno
2023, il diritto di credito in parola era oramai estinto per prescrizione.
Né può accogliersi l'assunto difensivo di parte opposta volto a restringere l'ambito di applicazione della norma contenuta nell'art. 1, comma 4, l. n.
205/2017 su citato alle sole fatture di conguaglio, trattandosi di interpretazione che non trova alcun supporto nella lettera della legge, la quale fa mero riferimento alla tipologia contrattuale (“nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo di prescrive in due anni”) senza prevedere alcuna distinzione ulteriore in relazione alle ragioni 1 L'art. 1, comma 4, l. n. 205/2017 così dispone: “Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo. Nei contratti di cui al primo e al secondo periodo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al quarto periodo, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio”. 2 Cfr. da ultimo Cass. n. 27944/2022.
pagina 6 di 9 sottese alla richiesta di pagamento (fattura ordinaria, fattura di rettifica, fattura di conguaglio). E dovendosi, peraltro, ancora osservare che l'interpretazione suggerita dall'opposta, come detto volta a limitare l'ambito di applicazione della norma sulla prescrizione in esame, alle sole “fatture di conguaglio”, se sotto il profilo teleologico potrebbe spiegarsi in un'ottica di favore dell'utente finale, non troverebbe eguale spiegazione nei rapporti di somministrazione, pure espressamente contemplati dalla legge su menzionata, intercorrenti “tra il distributore e il venditore” e in quelli “con
l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera”.
Neppure, infine, può condurre ad accogliere la tesi ermeneutica proposta dall'opposta la considerazione per la quale, il terzo e il quarto periodo del comma 4 dell'art. 1 in commento, fanno riferimento all'emissione di “fatture
a debito nei riguardi dell'utente per conguaglio riferiti a periodi maggiori di due anni”, costituendo le disposizioni in parola non già l'espressione di una limitazione della portata della norma sulla durata del termine prescrizionale, come detto avente portata generale, contenuta nel primo periodo, bensì una ulteriore disciplina riguardante il caso specifico in cui siano state emesse fatture di conguaglio riferite a periodi superiori a due anni nei confronti dell'utente e l'autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo in relazione alle modalità di “rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguaglio e di fatturazione adottate dall'operatore interessato”, prevedendo in tal caso, per l'utente che abbia presentato apposito reclamo, la sospensione del l'obbligo di pagamento della fattura sino all'accertamento della legittimità della condotta dell'operatore.
Merita, invece, accoglimento la pretesa dell'opposta di conseguire la restante somma di € 7.139,90 richiesta con la fattura n. 012917012730603A del
20/01/2023. Ferma, infatti, l'applicabilità anche in questo caso del regime di prescrizione sopra esaminato, ritiene il Tribunale che, nella specie, il dies
pagina 7 di 9 a quo, trattandosi di consumi rettificati a seguito dell'accertato malfunzionamento del misuratore, non possa che coincidere con la data di emissione/comunicazione della fattura, pacificamente avvenuta nel gennaio del 20233, costituente il momento in cui il credito è stato determinato nel suo esatto ammontare in seguito alla rideterminazione dei consumi ed è stato comunicato al debitore.
Deve, infine, rilevarsi l'irrimediabile genericità delle contestazioni relative all'asserita mancanza di prova del credito de quo. Infatti, premesso che, com'è noto, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115
c.p.c.4 deve osservarsi come, rispetto ai consumi così come ricostruiti dalla distributrice5, ossia utilizzando, rispetto ai consumi rilevati, il moltiplicatore corretto indicato nel verbale di verifica6, parte opponente non abbia invero sollevato alcuna specifica contestazione, non avendo, in particolare, la predetta opponente contestato, né la correttezza del dato relativo al coefficiente indicato nel suddetto verbale di verifica (neppure avendo chiesto di esaminare il misuratore), né i dati di consumo sui quali era stato applicato il nuovo coefficiente, né l'esattezza dei calcoli effettuati dal distributore, né, infine, le tariffe applicate in fattura dal venditore.
Pertanto, per tutto quanto detto, la domanda di pagamento avanzata dall'opposta con il ricorso monitorio va in parte qua accolta e, per l'effetto, va condannata al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 7.139,90, oltre agli interessi di mora ex
[...]
d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dalla scadenza della fattura n.
012917012730603A sino al soddisfo.
pagina 8 di 9 Per quanto attiene alle spese di lite, considerato, da un lato, l'accoglimento della domanda di pagamento avanzata dall'opposta con il ricorso monitorio in misura di gran lunga inferiore rispetto al domandato e, da altro lato,
l'atteggiamento processuale dell'opposta, la quale, già con la comparsa di costituzione e risposta aveva, in relazione all'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, ridotto notevolmente il petitum della sua domanda e, successivamente, aveva accettato la proposta conciliativa del Tribunale, sussistano i presupposti per la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di metà, con condanna dell'opponente, da considerarsi quale parte soccombente in misura comunque prevalente, alla rifusione in favore dell'opposta della restante metà, liquidata come in dispositivo tenuto conto del valore della domanda accolta e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 7.139,90, oltre agli interessi di mora conteggiati al
[...] saggio di cui al d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dalla scadenza della fattura n. 012917012730603A sino al soddisfo;
- compensa parzialmente tra le parti le spese di lite nella misura di metà e condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 della restante metà, liquidata in € 1.950,00 per compensi
[...] professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Milano, 7 ottobre 2025
La Giudice
SC VA
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cfr. atto di citazione, pag. 6 (“… sono state emesse e comunicate a nel mese di CP_3 gennaio 2023…”). 4 Cass. n. 17889/2020. 5 Cfr. la tabella di ricostruzione dei consumi sub doc. 11 di parte opposta e la missiva di E- Distribuzione sub doc. 10 sempre di parte opposta. 6 Cfr. verbale di verifica sub doc. 9 di parte opposta.