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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 110/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
28/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3449/2023 depositato il 05/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rosolini - Via Tobruk, 47 96019 Rosolini SR
elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Rosolini 96019 Rosolini SR
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4073/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 06/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16584 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di II grado la sentenza n. 4073 del 22 pronunciata dalla Commissione Tributaria provinciale di Siracusa, sezione I.
Il primo Giudice ha rigettato il ricorso della contribuente la quale aveva dedotto l'illegittimità della sottoscrizione dell'Avviso di accertamento per Imu 2014 del Comune di Rosolini (cfr. sentenza di I grado in atti).
Ha dedotto che già nel ricorso introduttivo aveva eccepito la mancata indicazione della Determina dirigenziale che legittima la sostituzione della firma del funzionario con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto sottoscrittore (cfr. appello in atti).
Il Comune di Rosolini non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
1.- L'art. 1, c. 87 legge n. 549/1995 dispone che “ … la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati..”.
2.- La giurisprudenza territoriale ha ritenuto “legittimamente sottoscritto” (legge 549/95) dal funzionario comunale, l'avviso di accertamento recante il nominativo a stampa del soggetto responsabile, essendo lo stesso, frutto di un sistema informatizzato, comunque riconducibile all'Amministrazione di appartenenza nella quale sia specificata la sua qualifica (Commissione tributaria provinciale di Frosinone, sentenza n.
656/02/2019).
3.- La Corte di legittimità (Cassazione, sentenza n. 8814/2019), ha ritenuto che ” … non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione del c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l'emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (Cass. 20/6/2011, n. 13512) e che individuino il soggetto delegato attraverso l'indicazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato...”
4.- Con altra pronuncia di legittimità (sentenza n. 8814/2019) è stato affermato che “… in relazione agli oneri probatori in capo all'amministrazione in caso di contestazione della sottoscrizione dell'avviso di accertamento, deve affermarsi che non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione del c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l'emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (Cassazione, 20 giugno 2011, n. 13512) e che individuino il soggetto delegato attraverso l'indicazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa…”.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
Nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione del Comune appellato.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese.
Palermo, 28 Ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ AR
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
28/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3449/2023 depositato il 05/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rosolini - Via Tobruk, 47 96019 Rosolini SR
elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Rosolini 96019 Rosolini SR
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4073/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 06/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16584 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di II grado la sentenza n. 4073 del 22 pronunciata dalla Commissione Tributaria provinciale di Siracusa, sezione I.
Il primo Giudice ha rigettato il ricorso della contribuente la quale aveva dedotto l'illegittimità della sottoscrizione dell'Avviso di accertamento per Imu 2014 del Comune di Rosolini (cfr. sentenza di I grado in atti).
Ha dedotto che già nel ricorso introduttivo aveva eccepito la mancata indicazione della Determina dirigenziale che legittima la sostituzione della firma del funzionario con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto sottoscrittore (cfr. appello in atti).
Il Comune di Rosolini non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
1.- L'art. 1, c. 87 legge n. 549/1995 dispone che “ … la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati..”.
2.- La giurisprudenza territoriale ha ritenuto “legittimamente sottoscritto” (legge 549/95) dal funzionario comunale, l'avviso di accertamento recante il nominativo a stampa del soggetto responsabile, essendo lo stesso, frutto di un sistema informatizzato, comunque riconducibile all'Amministrazione di appartenenza nella quale sia specificata la sua qualifica (Commissione tributaria provinciale di Frosinone, sentenza n.
656/02/2019).
3.- La Corte di legittimità (Cassazione, sentenza n. 8814/2019), ha ritenuto che ” … non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione del c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l'emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (Cass. 20/6/2011, n. 13512) e che individuino il soggetto delegato attraverso l'indicazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato...”
4.- Con altra pronuncia di legittimità (sentenza n. 8814/2019) è stato affermato che “… in relazione agli oneri probatori in capo all'amministrazione in caso di contestazione della sottoscrizione dell'avviso di accertamento, deve affermarsi che non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione del c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l'emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (Cassazione, 20 giugno 2011, n. 13512) e che individuino il soggetto delegato attraverso l'indicazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa…”.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
Nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione del Comune appellato.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese.
Palermo, 28 Ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ AR