Articolo 310 quinquies del Codice delle assicurazioni private
Articolo 310 quaterArticolo 311
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1 ottobre 2018
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16 giugno 2023
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12 marzo 2025
Art. 310-quinquies. (( (Inosservanza dei provvedimenti cautelari e interdittivi). )) ((1. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi degli articoli 182 e 184 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro al dieci per cento del fatturato. La misura della sanzione puo' essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.)) ((45)) ------------ AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio , che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
Entrata in vigore il 12 marzo 2025