Decreto cautelare 30 settembre 2021
Ordinanza cautelare 3 novembre 2021
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 19/03/2025, n. 5586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5586 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05586/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09440/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9440 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Federica Moschini e Chiara Casadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del d.m. n. -OMISSIS- del Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, inerente il Bando VI ciclo di ammissione ai “Percorsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico degli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria e della scuola secondaria di I grado e di II grado (TFA sostegno)” , previo superamento di prove preselettive e selettive (art. 1, comma 4 DM n. -OMISSIS-) mediante valutazione dei titoli secondo i requisiti di partecipazione indicati dal d.m. n. 92/2019 all’art. 3, comma 1, che ha impartito “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni” ;
- di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e conseguente a quelli di cui sopra, anche se non conosciuto al ricorrente;
- per il riconoscimento del diritto all’acceso diretto al corso TFA sostegno VI ciclo rivolto ai docenti con reiterato servizio sul sostegno “non specializzati”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 21 febbraio 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del d.m. n. -OMISSIS- inerente il Bando VI ciclo di ammissione ai “Percorsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico degli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria e della scuola secondaria di I grado e di II grado (TFA sostegno)” , nella parte in cui obbliga i candidati in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 1 (Requisiti di ammissione e articolazione del percorso) e all’art. 5, comma 2 (Disposizioni transitorie e finali) del d.m. n. 92/2019 - ovvero: abilitazione specifica sulla classe di concorso o analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA (acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropopsicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche) oltre a vantare n. 3 anni di servizio (anche NON consecutivi) negli ultimi 8 anni - a sostenere prove preselettive e selettive in violazione del principio del ragionevole affidamento per esperienza collaudata sul campo, che invece rende idoneo il docente sine titulo ma con a carico n. 3 anni o più di servizio, ad accedere legittimamente e direttamente al corso di specializzazione senza alcun tipo di prove di accesso.
Sostiene infatti l’odierno ricorrente di detenere tutti i requisiti previsti per poter accedere direttamente al corso di specializzazione TFA, avendo conseguito una Laurea Magistrale in Conservazione dei Beni Culturali nel mese di -OMISSIS-, con votazione -OMISSIS-, presso -OMISSIS-, laurea riconosciuta ovvero equiparata alle Lauree Specialistiche della classe 95/S ed alle Lauree Magistrali della classe LM-89 ai fini della partecipazione dei concorsi pubblici, corsi di specializzazione, nonché per l’insegnamento stesso, oltre a detenere, altresì, i 24 CFU (CS24), nonché i crediti formativi previsti all’art. 5 del D.Lgs. 59/17, nelle materie indicate dal DM n. 616 del 10 agosto 2017, al fine di poter accedere ai ruoli di docente.
L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di diritto:
I. Violazione del d.m. n. 249 del 10.09.2010 e dell’art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, violazione delle pronunce del Consiglio di Stato n. 6158/17 e n. 5923/17, violazione del precedente giuridico della magistratura del lavoro, (accoglimento accolto ex art. 669 octies cpc, il ricorso ex art. 669 bis ss., 700 cpc) , atteso che se viene riconosciuto ad un insegnante che ha superato una preselezione, una prova scritta ed una orale, la possibilità di accedere ad un corso di specializzazione, a maggior ragione si deve riconoscere tale possibilità a chi ha acquisito un’idoneità realizzata sul campo.
II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 33 e 97 della Cost., e violazione degli artt. 14 e 15 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea , atteso che nella vicenda oggetto di causa, non si evince alcuna disposizione normativa di rango legislativo che autorizzi il Ministero ad introdurre il contingentamento degli accessi.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di mera forma.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 21 febbraio 2025 la causa è passata in decisione.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dovendo ritenersi chiaramente discriminatorio ovvero in contrasto con i principi fondamentali di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento, previsti agli artt. 3 e 97 Cost., il vincolo indotto dal bando che obbliga a sostenere prove preselettive e selettive per accedere al corso di specializzazione anche nei confronti di chi, come il ricorrente sia in possesso di tutti i requisiti idonei ai fini di un accesso diretto a predetto corso, secondo la normativa vigente.
Le considerazioni che precedono impongono l’accoglimento del ricorso.
Tenuto conto della novità della questione trattata si rinvengono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enrico Mattei | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.