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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/05/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1531/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1531/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. VERILE FABIO
ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
L ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di euro 19.800,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo di indennizzo del danno subito in conseguenza del furto di strumenti musicali verificatosi presso la sede dell' sita in Foggia al viale Ofanto n. 136, in forza della Parte_1 polizza contro il rischio furto n. 03600348713 stipulata tra le parti. A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto in fatto che “in data 30 luglio 2018, alle ore 10.00 circa, la sig.ra , rappresentante legale della società istante, si recava in compagnia Parte_2 del marito presso la sede dell' , a quel tempo sita in Foggia, al Viale Controparte_2 Parte_1
Ofanto n. 136, per terminare il trasloco degli strumenti musicali, iniziato nei giorni precedenti, presso la nuova sede dell' , in via Brindisi n. 24. Giunti sul posto, i coniugi si avvedevano che era Parte_1 stata forzata la serranda dell'ingresso posteriore, con affaccio sul cortile interno e che erano stati sottratti i seguenti strumenti musicali: 1) un violoncello marca Yamaha;
2) un sassofono marca
Wisemann; 3) tre violini marca Clement;
4) quattro casse marca Yamaha;
5) un mixer marca Yamaha;
6) un violoncello marca Comet;
7) una chitarra elettrica marca Classic Vibe, 8) una chitarra acustica marca Yamaha;
9) un amplificatore marca Classic 30; 10) una batteria marca Tama Silvestar;
11) una
pagina 1 di 2 lavagna interattiva comprensiva di videoproiettore;
12) un pianoforte marca Kawai con matricola 2672323; 13) una tastiera marca Yamaha P115”; che “prontamente veniva presentata denuncia di furto presso la Stazione dei Carabinieri di Foggia e successivamente denuncia alla compagnia di assicurazioni ; che “..Trascorsi due mesi dall'accaduto, la compagnia di Controparte_1 assicurazioni, con il proprio fiduciario , sulla base delle fatture di acquisto degli CP_3 strumenti musicali oggetto di furto, mostrate dalla società istante, ne ha determinato il valore in € 19.800,00”, ma poi ha negato il pagamento dell'indennizzo.
La società assicuratrice, pur ritualmente citata, è rimasta contumace.
Orbene, rileva questo giudicante che l'attrice ha prodotto il titolo contrattuale costitutivo del credito azionato, vale a dire la polizza contro il rischio furto n. 03600348713 stipulata con l'assicurazione in data 23.10.2015. CP_1 Inoltre, l'attrice ha allegato la denuncia di furto presentata presso la Stazione Carabinieri San Lorenzo di Foggia in data 30.7.2018 e l'atto di accertamento conservativo del danno redatto dal perito fiduciario della compagnia assicuratrice in data 24.9.2018, con il quale il perito assicurativo e la società attrice hanno concordato sulla quantificazione del danno nella misura di euro 19.800,00.
I testi escussi hanno concordemente confermato la preesistenza dei predetti strumenti musicali nella sede dell'accademia la sera del 29.7.2018 ed il mancato ritrovamento degli stessi la mattina seguente, allorquando recandosi in sede hanno constatato che la serranda della porta posteriore era stata forzata e che gli strumenti musicali ivi presenti il giorno prima erano stati sottratti da ignoti.
Risulta pertanto provato il diritto all'indennizzo assicurativo, il cui ammontare è stato fissato in modo vincolante dalle parti con l'atto di accertamento conservativo redatto in sede stragiudiziale.
Sull'importo dell'indennizzo, che ha natura di debito di valore, va riconosciuta la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat a decorrere dalla data del furto, oltre agli interessi legali da computare anno per anno sulla somma via via rivalutata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la società convenuta a pagare in favore della parte attrice la somma di euro 19.800,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come indicato nella parte motiva;
condanna la società convenuta a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese ed € 5000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 22.5.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1531/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. VERILE FABIO
ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
L ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di euro 19.800,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo di indennizzo del danno subito in conseguenza del furto di strumenti musicali verificatosi presso la sede dell' sita in Foggia al viale Ofanto n. 136, in forza della Parte_1 polizza contro il rischio furto n. 03600348713 stipulata tra le parti. A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto in fatto che “in data 30 luglio 2018, alle ore 10.00 circa, la sig.ra , rappresentante legale della società istante, si recava in compagnia Parte_2 del marito presso la sede dell' , a quel tempo sita in Foggia, al Viale Controparte_2 Parte_1
Ofanto n. 136, per terminare il trasloco degli strumenti musicali, iniziato nei giorni precedenti, presso la nuova sede dell' , in via Brindisi n. 24. Giunti sul posto, i coniugi si avvedevano che era Parte_1 stata forzata la serranda dell'ingresso posteriore, con affaccio sul cortile interno e che erano stati sottratti i seguenti strumenti musicali: 1) un violoncello marca Yamaha;
2) un sassofono marca
Wisemann; 3) tre violini marca Clement;
4) quattro casse marca Yamaha;
5) un mixer marca Yamaha;
6) un violoncello marca Comet;
7) una chitarra elettrica marca Classic Vibe, 8) una chitarra acustica marca Yamaha;
9) un amplificatore marca Classic 30; 10) una batteria marca Tama Silvestar;
11) una
pagina 1 di 2 lavagna interattiva comprensiva di videoproiettore;
12) un pianoforte marca Kawai con matricola 2672323; 13) una tastiera marca Yamaha P115”; che “prontamente veniva presentata denuncia di furto presso la Stazione dei Carabinieri di Foggia e successivamente denuncia alla compagnia di assicurazioni ; che “..Trascorsi due mesi dall'accaduto, la compagnia di Controparte_1 assicurazioni, con il proprio fiduciario , sulla base delle fatture di acquisto degli CP_3 strumenti musicali oggetto di furto, mostrate dalla società istante, ne ha determinato il valore in € 19.800,00”, ma poi ha negato il pagamento dell'indennizzo.
La società assicuratrice, pur ritualmente citata, è rimasta contumace.
Orbene, rileva questo giudicante che l'attrice ha prodotto il titolo contrattuale costitutivo del credito azionato, vale a dire la polizza contro il rischio furto n. 03600348713 stipulata con l'assicurazione in data 23.10.2015. CP_1 Inoltre, l'attrice ha allegato la denuncia di furto presentata presso la Stazione Carabinieri San Lorenzo di Foggia in data 30.7.2018 e l'atto di accertamento conservativo del danno redatto dal perito fiduciario della compagnia assicuratrice in data 24.9.2018, con il quale il perito assicurativo e la società attrice hanno concordato sulla quantificazione del danno nella misura di euro 19.800,00.
I testi escussi hanno concordemente confermato la preesistenza dei predetti strumenti musicali nella sede dell'accademia la sera del 29.7.2018 ed il mancato ritrovamento degli stessi la mattina seguente, allorquando recandosi in sede hanno constatato che la serranda della porta posteriore era stata forzata e che gli strumenti musicali ivi presenti il giorno prima erano stati sottratti da ignoti.
Risulta pertanto provato il diritto all'indennizzo assicurativo, il cui ammontare è stato fissato in modo vincolante dalle parti con l'atto di accertamento conservativo redatto in sede stragiudiziale.
Sull'importo dell'indennizzo, che ha natura di debito di valore, va riconosciuta la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat a decorrere dalla data del furto, oltre agli interessi legali da computare anno per anno sulla somma via via rivalutata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la società convenuta a pagare in favore della parte attrice la somma di euro 19.800,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come indicato nella parte motiva;
condanna la società convenuta a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese ed € 5000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 22.5.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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