Sentenza 30 agosto 2006
Massime • 1
In tema di compensi dovuti agli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari a titolo di percentuale sui crediti recuperati dall'Erario sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'Erario per la vendita dei corpi di reato, nel sistema delineato dal d.P.R. n. 1229 del 1959 - vigente prima delle modifiche introdotto in tema di spese di giustizia dal d.lgs. n. 113 del 2002 e dal d.P.R. n. 115 del 2002 -, l'art. 122, n. 2 ne determina l'importo nella percentuale del 15 per cento dei crediti recuperati dall'erario, indicati dalla norma (percentuale comprensiva anche della quota spettante agli ufficiali giudiziari); alla stregua dell'art. 147 del medesimo testo normativo, come risultante dalla modifica ex art. 18 della legge n. 546 del 1962, gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro in quote uguali la citata percentuale; infine, l'art. 140, secondo cui l'importo dei diritti e delle indennità recuperati, trasmesso dall'Ufficio del Registro, deve essere ripartito con gli altri proventi riscossi nel mese, stabilisce anche la percentuale di cui al citato art. 122, n. 2 spetta all'ufficiale giudiziario che presti effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre a cui si riferisce la percentuale stessa. Il legislatore del 2001, allo scopo di definire le questioni sorte a causa della mancata liquidazione dei compensi ai singoli dipendenti, ha quindi introdotto uno strumento transattivo, di carattere alternativo della corresponsione delle somme determinate ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge n. 11 del 2001 - "nella misura già corrisposta al medesimo titolo nell'anno 1997" -, i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, aventi ad oggetto il riconoscimento della percentuale relativa agli anni 1998 e 1999, sono dichiarati estinti d'ufficio. Né la disposizione introdotta nel 2001 è suscettibile di censure di disparità di trattamento per il singolo addetto (derivanti dalla determinazione del compenso nella stessa misura dell'anno di riferimento) atteso che lo strumento transattivo rappresenta una tutela alternativa all'attribuzione del compenso alla stregua dei normali criteri di ripartizione, restando riservata al soggetto destinatario l'opzione tra le due possibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/08/2006, n. 18709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18709 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO ZO - Presidente -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AN VI, ST VI, DE AR NO, IO FR, RI IT, EN NE, NI LE TO, DE OI ST, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE ANGELICO 92, presso lo studio dell'Avvocato ST RADICIONI, che li rappresenta e difende unitamente agli Avvocati GUIDO BUFFONI, TOMMASO CIVITELLI, LUCIA GIAMMARCO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 300/03 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 28/04/03 R.G.N. 992/02, 993/02, 994/02, 995/02, 996/02, 997/02, 998/02, 999/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/06 dal Consigliere Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI ZO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi il Ministero della Giustizia ha proposto appello avverso le decisioni del Tribunale di Milano con cui l'amministrazione era stata condannata al pagamento in favore di ZO AN, ZO ES, CI De RT, NC IO, IO AR, IO EN, RI LI BE, TE De NO, ufficiali giudiziali e aiutanti ufficiali giudiziali presso la Corte di Appello di Milano, al pagamento di compensi dovuti a titolo di percentuale sui crediti recuperati dall'Erario sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'Erario per la vendita dei corpi di reato, secondo la previsione del D.P.R. n. 1229 del 1959. A sostegno delle pretese creditorie era stata invocata la disposizione della L. 13 febbraio 2001, n. 11 (Disposizioni in materia di forfetizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari) in base alla quale "agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari è riconosciuto il pagamento, relativo agli anni 1998 e 1999, della percentuale del 15 per cento di cui al D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 122, n. 2), dell'ordinamento approvato con D.P.R 15 dicembre 1959, n. 1229, calcolato per ciascun anno, nella misura già corrisposta al medesimo titolo per l'anno 1997".
Riuniti i procedimenti, con la sentenza oggi impugnata la Corte di Appello ha confermato le decisioni del Tribunale, affermando che la suddetta norma conferisce un diritto di credito direttamente al soggetto interessato, e non presuppone (come sostenuto dall'amministrazione appellante) l'attribuzione della percentuale all'ufficio di appartenenza e la successiva ripartizione dell'importo tra gli addetti, da compiersi a cura del dirigente dell'ufficio, come stabilito dalla disciplina del citato D.P.R. Avverso questa sentenza il Ministero della Giustizia propone ricorso per cassazione con unico motivo. ZO AN e litisconsorti resistono con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso si denunciano i vizi di violazione ed erronea interpretazione dell'art. 12 preleggi, parte 1, del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1228, art. 122, n. 2, art. 139, comma 3, art. 147, comma 2, artt. 140, 146, 167, 168, del D.P.R. n. 237 del 1997 e della L. 13 dicembre 2001, n. 11, art. 1, commi 1 e 4,
nonché difetto di motivazione.
L'amministrazione ripropone la sua critica della interpretazione della normativa esaminata dai giudici di merito, sostenendo che il riferimento, contenuto nella L. n. 11 del 2001, art. 1, comma 1, nel D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 122, rinvia implicitamente alle regole stabilite da quest'ultimo testo normativo per la ripartizione delle somme da erogare agli interessati. Si sostiene che la stessa struttura sintattica della proposizione contenuta nella suddetta disposizione della legge del 2001, riportata in narrativa, fornisce argomenti a sostegno di questa ricostruzione dell'assetto normativo;
che a tal fine non può attribuirsi rilievo al riferimento del quarto comma dello stesso articolo alla accettatone della somma da parte del singolo ufficiale giudiziario o aiutante ufficiale giudiziario, che riguarda un momento successivo alla quantificazione della somma;
che la norma del primo comma, quando indica la misura alla quale ragguagliare la percentuale dovuta per gli anni 1998 e 1999, non può far riferimento ad altro che alla percentuale destinata a ciascun ufficio NEP nell'anno 1997.
Alla stessa soluzione si giunge, secondo la parte, anche tenendo conto dei lavori preparatori della legge del 2001, e in particolare del passo della relazione introduttiva alla stessa legge, ove si precisa che nello stesso non sono previste clausole di coordinamento con la normativa preesistente perché il provvedimento è di natura provvisoria, valevole solo per gli anni 1998 e 1999; tale riferimento non riguarda le modalità di ripartizione della percentuale, ma le modalità di determinazione della stessa.
Si afferma che l'interpretazione seguita dalla Corte territoriale comporta gravi sperequazioni, perché in base ad essa agli ufficiali giudiziali che hanno prestato servizio nel medesimo ufficio e negli stessi anni 1998 e 1999 verrebbe attribuita una percentuale diversa, indipendentemente dal riferimento all'effettiva presenza in ufficio nell'ultimo giorno del bimestre, secondo i criteri previsti dal D.P.R. n. 1229 del 1959 (si fa anche l'esempio dell'ufficiale giudiziario assente dal servizio per l'intero anno 1997, al quale non potrebbe essere liquidato alcun compenso per gli anni 1998 e 1999).
Il motivo è infondato. Nel sistema delineato dal citato D.P.R. n.1229 del 1959 (vigente prima delle modifiche introdotte con le nuove disposizioni in tema di spese di giustizia, di cui al D.Lgs.30 maggio 2002, n. 113, e al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) l'art. 122, n. 2, determina il compenso in questione nella percentuale del 15% dei crediti recuperati dall'erario, indicati dalla norma (percentuale comprensiva anche della quota spettante agli aiutanti ufficiali giudiziali: ultimo comma). Ai sensi dell'art. 147 dello stesso testo normativo (risultante dalla modifica di cui alla L.11 giugno 1962, n. 546, art. 18) gli ufficiali giudiziali addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro in quote uguali la percentuale di cui al richiamato D.P.R. n. 1222 del 1959, art.122, n. 2; la disposizione dell'art. 140, secondo cui l'importo dei diritti e delle indennità recuperati, trasmesso dall'Ufficio del Registro, deve essere ripartito con gli altri proventi riscossi nel mese, stabilisce anche che la percentuale di cui al richiamato D.P.R. n. 1222 del 1959, art. 122, n. 2, spetta all'ufficiale giudiziario che presti effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre a cui si riferisce la percentuale stessa.
Lo stesso art. 140 prevede che l'ufficiale giudiziario dirigente mensilmente determina l'importo delle quote spettanti a ciascun addetto, procedendo alle operazioni di riparto.
Come rilevato dalla sentenza impugnata, le innovazioni della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237, con la soppressione del Servizio Cassa dell'Ufficio del Registro e l'accentramento dei servizi di riscossione e pagamento presso i concessionari del servizio riscossione tributi, hanno determinato, per la mancata trasmissione degli elenchi delle somme riscosse sulle quali dovevano essere calcolate le percentuali, la mancata erogazione per un certo periodo dei compensi spettanti agli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari. In tale quadro, l'intervento legislativo del 2001 risulta finalizzato alla definizione delle questioni sorte a causa della mancata liquidazione dei compensi ai singoli dipendenti, mediante uno strumento transattivo di carattere alternativo rispetto all'espletamento della procedura delineata dal D.P.R. n. 1222 del 1959; ed infatti l'ultimo comma dell'articolo unico della L. n. 11 del 2001 prevede che in caso di accettazione della corresponsione delle somme determinate ai sensi del primo comma dello stesso articolo i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, aventi ad oggetto il riconoscimento della percentuale in questione relativamente agli anni 1998 e 1999 sono dichiarati estinti d'ufficio.
Tale carattere del provvedimento normativo è confermato dai lavori parlamentari, richiamati da entrambe le parti con riferimento alla relazione introduttiva alla legge, che qualifica tale intervento come una "deroga transitoria alle ordinarie modalità di determinazione del compenso spettante agli Ufficiali giudiziari" tale da non richiedere, per la sua natura, clausole di coordinamento con la normativa vigente.
Risulta così, proprio per il riconoscimento della deroga alle suddette modalità di determinazione del compenso spettante ai singoli dipendenti interessati, stabilite dal sistema del D.P.R. n. 1229 del 1959, che tale previsione si pone come tutela alternativa accordata ai medesimi soggetti, indipendentemente dall'espletamento della procedura di ripartizione prevista dalla precedente disciplina, con l'attribuzione di un emolumento forfetizzato (come dice il titolo della legge) "nella misura già corrisposta al medesimo titolo per l'anno 1997".
Contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione ricorrente, la formulazione letterale del primo comma della legge del 2001 non somministra validi argomenti a sostegno dell'interpretazione qui confutata.
Infatti, la struttura sintattica del periodo - nel quale le virgole seguenti alla parola "pagamento" racchiudono successivi incisi - consente di riferire il termine "calcolato" alla medesima parola della proposizione principale, anziché al termine "15%" contenuta nel secondo inciso. Del resto l'espressione "percentuale del 15%" vale solo - come quella del successivo terzo comma - ad identificare il compenso, così come definito dal richiamato D.P.R. n. 1222 del 1959, art. 122; ma non implica affatto un rinvio alle successive disposizioni del medesimo testo normativo, che disciplinano le modalità di ripartizione delle somme tra gli addetti all'ufficio. Invece, l'espressione "misura già corrisposta per l'anno 1997" appare sicuramente riferibile al risultato finale di liquidazione del compenso al singolo addetto, e una conferma in questo senso si trae dal terzo comma dello stesso articolo, che contempla direttamente questo risultato quando stabilisce che "le somme già percepite dagli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari... a titolo di percentuale... sono considerate a titolo di acconto..." Oltre al dato del mancato rinvio alle suddette regole di determinazione delle quote spettante ai singoli addetti (e quindi dell'assenza delle "clausole di coordinamento" di cui parla la citata relazione alla legge), appare significativa l'omissione nel testo della legge di ogni riferimento all'ufficio di appartenenza del singolo ufficiale giudiziario, presso il quale dovrebbe operarsi la ripartizione delle quote secondo la previsione dell'art. 147 del D.P.R. del 1959.
Un elemento rilevante, sul piano dell'interpretazione sistematica, è fornito dalla disciplina dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge del 2001 relativa all'accettazione delle somme da parte del singolo addetto. Come osserva parte resistente, questa previsione segna la diversità della norma transitoria rispetto al regime preesistente, nel quale il Ministero richiedeva all'ufficiale giudiziario dirigente una dichiarazione liberatoria per le somme attribuite e destinate alla ripartizione: a questa dichiarazione corrisponde ora l'accettazione del singolo interessato, che evidentemente non avrebbe alcun significato se dovesse riguardare l'importo complessivo trasferito all'ufficio per la ripartizione.
Per confutare l'argomento relativo alle prospettate disparità di trattamento per il singolo addetto (derivanti dalla determinazione del compenso nella stessa misura dell'anno di riferimento) è sufficiente osservare che lo strumento transattivo previsto dalla legge in esame rappresenta una tutela alternativa rispetto alla attribuzione del compenso secondo i normali criteri di ripartizione, restando riservata al soggetto destinatario l'opzione tra le due possibilità.
La sentenza impugnata, che ha riconosciuto la sussistenza del credito degli appellati nello stesso importo loro attribuiti personalmente per l'anno 1997, risulta quindi conforme a diritto. Il ricorso deve essere respinto con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 25,00 oltre Euro 1.500 per onorari, spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2006