Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/08/2006, n. 18709
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Sentenza 30 agosto 2006

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In tema di compensi dovuti agli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari a titolo di percentuale sui crediti recuperati dall'Erario sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'Erario per la vendita dei corpi di reato, nel sistema delineato dal d.P.R. n. 1229 del 1959 - vigente prima delle modifiche introdotto in tema di spese di giustizia dal d.lgs. n. 113 del 2002 e dal d.P.R. n. 115 del 2002 -, l'art. 122, n. 2 ne determina l'importo nella percentuale del 15 per cento dei crediti recuperati dall'erario, indicati dalla norma (percentuale comprensiva anche della quota spettante agli ufficiali giudiziari); alla stregua dell'art. 147 del medesimo testo normativo, come risultante dalla modifica ex art. 18 della legge n. 546 del 1962, gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro in quote uguali la citata percentuale; infine, l'art. 140, secondo cui l'importo dei diritti e delle indennità recuperati, trasmesso dall'Ufficio del Registro, deve essere ripartito con gli altri proventi riscossi nel mese, stabilisce anche la percentuale di cui al citato art. 122, n. 2 spetta all'ufficiale giudiziario che presti effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre a cui si riferisce la percentuale stessa. Il legislatore del 2001, allo scopo di definire le questioni sorte a causa della mancata liquidazione dei compensi ai singoli dipendenti, ha quindi introdotto uno strumento transattivo, di carattere alternativo della corresponsione delle somme determinate ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge n. 11 del 2001 - "nella misura già corrisposta al medesimo titolo nell'anno 1997" -, i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, aventi ad oggetto il riconoscimento della percentuale relativa agli anni 1998 e 1999, sono dichiarati estinti d'ufficio. Né la disposizione introdotta nel 2001 è suscettibile di censure di disparità di trattamento per il singolo addetto (derivanti dalla determinazione del compenso nella stessa misura dell'anno di riferimento) atteso che lo strumento transattivo rappresenta una tutela alternativa all'attribuzione del compenso alla stregua dei normali criteri di ripartizione, restando riservata al soggetto destinatario l'opzione tra le due possibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/08/2006, n. 18709
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18709
    Data del deposito : 30 agosto 2006

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