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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 214/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente COSCARELLA FRANCESCO, Relatore SARACO ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2019/2024 depositato il 29/06/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
RE - CF_RE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 733/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 3 e pubblicata il 09/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229001162355000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150004575992000 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150004575992000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170003610475000 TICKET - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180004973215000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180004973215000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Riscossione impugnava la sentenza n.733/2024, emessa il 14/02/2024 e depositata il 09/04/2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catanzaro aveva accolto il ricorso, proposto da RE , avverso l'intimazione di pagamento
03020229001162355000 e le sottese cartelle n.03020150004575992000, n.03020170003610475000 e n.03020180004973215000.
L'appellante eccepiva erroneità della sentenza per omessa pronuncia sulla provata regolare notifica delle cartelle presupposte e la conseguente inammissibilità delle eccezioni sul merito della pretesa.
Si costituiva la contribuente appellata per chiedere il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. la Corte di primo grado aveva ritenuto che fosse decorso il termine triennale di prescrizione del credito contenuto nelle cartelle di pagamento, sottese all'atto impugnato.
In realtà l'ADER ha provato di aver, correttamente, notificato le cartelle impugnate, in modo particolare la cartella n.03020150004575992000 è stata notificata in data 04.12.2015, la cartella n.03020170003610475000 è stata notificata in data 11.02.2018 e la cartella n.03020180004973215000
è stata notificata in data 31.10.2018.
Relativamente alla cartella n.03020150004575992000, successivamente alla sua notifica, è stato notificata alla contribuente, in data 08/06/2018, l'intimazione di pagamento n.03020189001064878000.
L'atto è idoneo ad interrompere la prescrizione del credito.
I crediti di tutte le cartelle sottese all'atto impugnato, tenuto conto dell'atto interruttivo , non possono essere considerati prescritti alla data della notifica dell'intimazione impugnata, giusta la sospensione dei termini disposta dall'art.68 del D.Lgs.18/2020. È inammissibile la doglianza di parte appellata che ritiene nulle le cartelle in quanto non precedute dal un avviso di accertamento.
La mancata impugnazione delle cartelle, regolarmente notificate, comporta la preclusione delle eccezioni riferite alle stesse. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
RELa Corte accoglie l'appello. Condanna la parte appellata al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, delle competenze di lite relative al doppio grado di giudizio, liquidate in euro 1915,00, oltre accessori come per legge, con distrazione se richiesta.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente COSCARELLA FRANCESCO, Relatore SARACO ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2019/2024 depositato il 29/06/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
RE - CF_RE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 733/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 3 e pubblicata il 09/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229001162355000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150004575992000 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150004575992000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170003610475000 TICKET - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180004973215000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180004973215000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Riscossione impugnava la sentenza n.733/2024, emessa il 14/02/2024 e depositata il 09/04/2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catanzaro aveva accolto il ricorso, proposto da RE , avverso l'intimazione di pagamento
03020229001162355000 e le sottese cartelle n.03020150004575992000, n.03020170003610475000 e n.03020180004973215000.
L'appellante eccepiva erroneità della sentenza per omessa pronuncia sulla provata regolare notifica delle cartelle presupposte e la conseguente inammissibilità delle eccezioni sul merito della pretesa.
Si costituiva la contribuente appellata per chiedere il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. la Corte di primo grado aveva ritenuto che fosse decorso il termine triennale di prescrizione del credito contenuto nelle cartelle di pagamento, sottese all'atto impugnato.
In realtà l'ADER ha provato di aver, correttamente, notificato le cartelle impugnate, in modo particolare la cartella n.03020150004575992000 è stata notificata in data 04.12.2015, la cartella n.03020170003610475000 è stata notificata in data 11.02.2018 e la cartella n.03020180004973215000
è stata notificata in data 31.10.2018.
Relativamente alla cartella n.03020150004575992000, successivamente alla sua notifica, è stato notificata alla contribuente, in data 08/06/2018, l'intimazione di pagamento n.03020189001064878000.
L'atto è idoneo ad interrompere la prescrizione del credito.
I crediti di tutte le cartelle sottese all'atto impugnato, tenuto conto dell'atto interruttivo , non possono essere considerati prescritti alla data della notifica dell'intimazione impugnata, giusta la sospensione dei termini disposta dall'art.68 del D.Lgs.18/2020. È inammissibile la doglianza di parte appellata che ritiene nulle le cartelle in quanto non precedute dal un avviso di accertamento.
La mancata impugnazione delle cartelle, regolarmente notificate, comporta la preclusione delle eccezioni riferite alle stesse. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
RELa Corte accoglie l'appello. Condanna la parte appellata al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, delle competenze di lite relative al doppio grado di giudizio, liquidate in euro 1915,00, oltre accessori come per legge, con distrazione se richiesta.