Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 214
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Omessa pronuncia sulla regolare notifica delle cartelle presupposte

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello, accertando la corretta notifica delle cartelle di pagamento e di un atto interruttivo della prescrizione (intimazione di pagamento). Ha inoltre affermato che la mancata impugnazione delle cartelle, regolarmente notificate, comporta la preclusione delle eccezioni relative alle stesse. Infine, ha applicato la sospensione dei termini disposta dall'art. 68 del D.Lgs. 18/2020.

  • Rigettato
    Contestazione della prescrizione e nullità delle cartelle

    La Corte ha rigettato le argomentazioni della contribuente, ritenendo provata la corretta notifica delle cartelle e dell'atto interruttivo della prescrizione, e la preclusione delle eccezioni sul merito per mancata impugnazione delle cartelle.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 214
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 214
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo