Decreto cautelare 9 marzo 2023
Ordinanza cautelare 6 aprile 2023
Sentenza breve 15 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 15/05/2023, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/05/2023
N. 00644/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00267/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 267 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Menegatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di -OMISSIS-, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
per l'accertamento
previa adozione di misure cautelari provvisorie, anche inaudita altera parte
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di -OMISSIS- - Ufficio Territoriale del Governo sull’istanza del ricorrente di erogazione delle misure di accoglienza ai sensi del D.Lgs. 142/2015,
nonché per l’accertamento dell’obbligo della P.A. di provvedere sulla richiesta di accoglienza dell’odierno istante
e per la condanna del Ministero dell’Interno e della Prefettura di -OMISSIS- a pronunciarsi sulla citata richiesta di accoglienza e riconoscere al ricorrente le tutele di cui al D. Lgs. 142/2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Espone il ricorrente, cittadino di origine-OMISSIS- di aver manifestato sin dal suo ingresso in Italia, avvenuto nell’estate 2022, la volontà di richiedere la protezione internazionale, istanza successivamente formalizzata in data 13/12/22 presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di -OMISSIS-, dichiarandosi in stato di indigenza, così da poter essere ammesso al sistema di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale, ai sensi del D.lgs. 142/2015.
Non avendo ricevuto alcun riscontro in ordine alla richiesta di ammissione alle misure di accoglienza, la richiesta veniva sollecitata da successiva missiva inviata a mezzo PEC dall’attuale difensore, cui tuttavia non veniva dato alcun riscontro.
Persistendo l’inerzia dell’amministrazione, il ricorrente, ritenuta la giurisdizione del giudice adito, provvedeva a notificare il gravame in oggetto, lamentando per i motivi in esso dedotti l’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’amministrazione, chiedendo la declaratoria dell’obbligo di provvedere sull’istanza presentata ai sensi degli artt. 1, 14 e 15 del D.lgs. 142/15, contestualmente formulando istanza cautelare, anche ai sensi dell’art. 56 c.p.a., al fine dell’ottenimento di immediata tutela onde ovviare allo stato di disagio e difficoltà, anche di carattere sanitario, nel quale il richiedente si trova.
Respinta con decreto presidenziale n. 122/23 la richiesta di tutela inaudita altera parte, con successiva ordinanza n. 16/2023 veniva accolta la richiesta di misure cautelari provvisorie, nelle more della definizione del giudizio proposto avverso il silenzio.
L’amministrazione intimata non si costituiva in giudizio.
Il ricorso veniva quindi chiamato alla Camera di Consiglio del 10 maggio 2023.
Come da dichiarazione resa a verbale dal procuratore di parte istante, è stato dato atto dell’avvenuta ammissione del ricorrente al sistema di accoglienza, da cui la cessazione della materia del contendere.
Il Collegio, preso atto della suddetta dichiarazione, non può che dichiarare cessata la materia del contendere, essendo sopravvenuto il provvedimento espresso che ha posto fine all’inerzia dell’amministrazione e ha consentito al ricorrente di conseguire il bene della vita cui aspirava.
Le spese di lite, considerata la peculiarità in fatto della vicenda, possono essere compensate tra le parti.
Con separato decreto si provvederà alla liquidazione del compenso a favore del difensore del ricorrente, essendo stata accolta l’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, come da decisione della competente commissione (decreto n. 16/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.