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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/05/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11730/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 15/05/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11730/2024, promossa da
( ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avvocata Federica Anzalone;
-ricorrente- contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
- , - Controparte_3 [...]
, rappresentati e difesi ex art. 417 Controparte_4
bis c.p.c. dal funzionario dott. Alessio Mario Riccobene;
-resistente -
e nei confronti di soggetti controinteressati inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per i profili AA (assistente amministrativo), AT (assistente tecnico) e CS
(collaboratore scolastico), valide per il triennio 2021/2024 e 2024/2027, della provincia di
; CP_4
- litisconsorti necessari contumaci-
Oggetto: Riconoscimento del punteggio derivante dal servizio civile/di leva reso non in costanza di rapporto;
Conclusioni: come da ricorso e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 13.12.2024 e contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. , parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “-in via principale e cautelare, per i gravissimi pregiudizi subiti e subendi, anche inaudita altera parte, avuto riguardo alle ragioni d'urgenza di cui al presente ricorso, in conseguenza del pregiudizio grave ed irreparabile prospettabile e derivante alla ricorrente, o in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. del fumus boni iuris e del periculum in mora:
a) ritenere, accertare e dichiarare, per ogni singolo profilo di pertinenza della ricorrente indicato nel ricorso, il diritto al maggior punteggio spettante per il titolo di servizio svolto come indicato in parte narrativa;
e per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente,
[...]
ed uffici periferici interessati, , Controparte_1 Controparte_5 [...]
, nonché le PP.AA. resistenti ciascuna per quanto di competenza, di porre Controparte_4
in essere/adottare tutti i provvedimenti volti a rettificare il punteggio integrale erroneamente riconosciuto e conseguentemente ad attribuire alla ricorrente, nelle graduatorie valide per il
2024/2027 e successive, il corretto punteggio come specificato in parte narrativa, tale da consentirle di essere assunta negli istituti indicati in domanda per l'anno scolastico in corso e per quelli successivi;
- nel merito, e nella denegata ipotesi in cui il Giudice non accolga la domanda cautelare per difetto dei presupposti di legge, ritenere, accertare e dichiarare, per ogni singolo profilo di pertinenza della ricorrente come in parte motiva, il diritto al maggior punteggio spettante per il titolo di servizio svolto come indicato in parte narrativa;
correggendo, di conseguenza, il punteggio nella graduatoria 2024- 2027 e successive;
- e per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente, ed Controparte_1
uffici periferici interessati, , Controparte_5 Controparte_4
, nonché le PP.AA. resistenti ciascuna per quanto di competenza, di porre in
[...]
essere/adottare tutti i provvedimenti volti a rettificare il punteggio integrale erroneamente riconosciutogli e conseguentemente ad attribuire alla ricorrente, nelle graduatorie valide per il 2024/2027 e successive, il corretto punteggio come specificato in parte narrativa, tale da consentirgli di essere assunto - con il nuovo punteggio ottenuto - negli istituti indicati in domanda per l'anno scolastico in corso e per quelli successivi;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c. ”.
2 A fondamento delle proprie ragioni, parte ricorrente ha dedotto di avere tempestivamente presentato tramite il portale telematico, ai sensi del DM n. 50 del 03.03.2021 e del successivo
DM n. 89 del 21.5.2024, domanda di aggiornamento della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA - profilo operatore scolastico e collaboratore scolastico, valide per il triennio 2021/2024 e 2024/2027; che nelle graduatorie definitive pubblicate dai singoli istituti scolastici le era stato riconosciuto, per il servizio civile prestato non in costanza di nomina, un punteggio inferiore a quello previsto per chi abbia prestato il medesimo servizio in costanza di nomina, in violazione della normativa di rango primario e, in particolare, del disposto dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994, che prevede la validità del servizio di leva e del servizio civile sostitutivo “a tutti gli effetti”; che, pertanto, doveva esserle riconosciuto il diritto all'attribuzione di un maggior punteggio e conseguentemente la rideterminazione del punteggio totale assegnato in graduatoria.
Con memoria difensiva depositata in data 12.02.2025 si è tempestivamente costituito in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso e della Controparte_1
domanda cautelare ove proposta. In particolare, il convenuto, eccepita CP_1 preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, ha, nel merito, evidenziato l'insussistenza del diritto alla valutazione piena del servizio civile non in costanza di rapporto, atteso che al servizio militare/civile viene conferito punteggio pieno solo quando prestato in costanza di rapporto, onde evitare che il pubblico impiegato impegnato ad assolvere l'obbligo militare/civile venga penalizzato dall'adempimento del dovere poiché impossibilitato a fruire del punteggio pieno.
Tanto premesso ha formulato le seguenti conclusioni: “Preliminarmente dichiarare inammissibile il ricorso. Nel merito, rigettare il ricorso, siccome infondato in fatto ed in diritto, oltreché perché carente di prova. Ove formulata, rigettare l'istanza cautelare.
Vittoria di spese, competenze ed onorari di causa ai sensi di Legge ex. art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis c.p.c.”
I controinteressati, nonostante la regolare integrazione del contraddittorio a mezzo di notifica per pubblici proclami, non si sono costituiti in giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 28.2.2025 è stata rigettata la domanda cautelare per insussistenza del periculum in mora.
3 L'udienza del 15.05.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; all'esito, sulle note di trattazione scritta depositate dalla sola parte ricorrente, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, condividendosi al riguardo le motivazioni già espresse da questo Tribunale in fattispecie di analogo contenuto, che vengono in questa sede richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. sentenza n. 5230/2023 resa nel procedimento R.G. n. 4632/2021; sentenza n. 1869/2024 resa nel procedimento R.G. n.
1045/2022).
2.1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di parte ricorrente all'attribuzione del maggior punteggio per il servizio civile reso, non in costanza di nomina, ai fini dell'aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di istituto previste per il personale
ATA.
Al riguardo, risulta comprovato che la ricorrente ha svolto il servizio civile dal 1° ottobre
2007 al 30 settembre 2008 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso) e che, nell'ambito dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto di terza fascia personale ATA per il triennio 2024/2027, le è stato riconosciuto un punteggio pari a 0,65 per ciascuno dei profili professionali (cfr. doc. 1 allegato al ricorso).
2.2. Ciò posto, ritiene il Tribunale che non possa essere accolta la pretesa di attribuzione di un punteggio pari a quello riconosciuto a chi abbia prestato servizio di leva o servizio civile in costanza di nomina, apparendo, invece, giustificata e conforme alla normativa di rango primario l'attribuzione di un punteggio differenziato.
2.3. Dalla lettura della lettera A) dell'Allegato A del D.M. 89/2024 del 21.5.2024 (cfr. doc. 3 fasc. ricorrente) risulta che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Il successivo Allegato A/1 definisce i criteri di attribuzione dei punti per i titoli e, al punto
B) prevede siano attribuiti 6 punti annuali al servizio prestato in scuole dell'infanzia, primarie e secondarie statali – che perciò resta considerato come servizio effettivo reso nella medesima qualifica - e 0,6 punti annuali al servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni
4 statali, di Enti locali e di patronati scolastici, sì valutando tale servizio alla stregua di quello reso alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Le disposizioni del D.M. citato prendono in considerazione il servizio di leva o il servizio civile sostitutivo, non svolto in costanza di rapporto di impiego, equiparandolo a qualsiasi altro servizio svolto alle dipendenze delle amministrazioni statali e prevedono un trattamento differenziato, a livello di punteggio riconoscibile, rispetto al servizio prestato in costanza di nomina, per essere al primo attribuito un punteggio pari a 0,6 e al secondo un punteggio pari a
6.
2.4. Tale regolamentazione, censurata dalla ricorrente, appare conforme alla disciplina generale in materia di valutazione nei pubblici concorsi del servizio di leva, nonché conforme alla norma primaria di riferimento, non attingendo profili di discriminazione ingiustificata tra le differenti posizioni valutate.
La pretesa di trattare allo stesso modo le due fattispecie e di vedersi attribuire in entrambi i casi il medesimo punteggio non pare munita di fondamento, sia in quanto non rinviene il presupposto nella disciplina legislativa di riferimento, con la quale, piuttosto, pare porsi in contrasto, sia perché vengono in considerazione situazioni effettivamente differenti, cui è possibile riservare un trattamento diverso.
Diversamente dai casi più risalenti nel tempo di cui si è occupata la S. C. (v. tra le altre
Cass. n. 5679/2020) “in cui veniva invocata in giudizio la disapplicazione del D.M. n. 44 del
12 maggio 2011, il quale prevedeva l'attribuzione del punteggio per il servizio militare solo se prestato in costanza di nomina, limitazione ritenuta illegittima dalla Corte di Cassazione”, la situazione che viene qui in considerazione si profila differente, atteso che a partire dal 2021 i decreti ministeriali relativi all'aggiornamento delle graduatorie (così come quello presupposto all'odierno giudizio) prevedono per il personale ATA l'attribuzione di uno specifico punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, anche se inferiore al punteggio riconosciuto per il servizio militare svolto in costanza di rapporto di impiego. Invero, il D.M.
n. 50/2021, così come il successivo D.M. 89/2024, ha espressamente valutato il servizio di leva, attribuendo un punteggio differente a seconda che sia prestato in costanza o non in costanza di rapporto e, in particolare, ha apprezzato l'espletamento di quest'ultimo alla stessa stregua del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali.
La legittimità di tale disciplina è stata di recente affermata dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 22429/2024 (alle cui motivazioni si fa richiamo anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), con riguardo alle previsioni del D.M. 2021 ha nei seguenti termini motivato: “
7. Il
5 D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n.
17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma”.
La Corte di Cassazione ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il
D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.
Non risulta difforme da tale orientamento la sentenza del Consiglio di Stato n. 2854/2025, citata da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta, la quale è relativa a diversa fattispecie in quanto afferisce alla totale mancata attribuzione di punteggio al personale docente e all'ordinanza ministeriale che, nel definire i criteri di aggiornamento delle graduatorie, esclude del tutto l'attribuzione di punti per coloro che abbiano prestato servizio militare o servizio civile non in costanza di nomina.
6 2.5. In considerazione di quanto sin qui rassegnato, dunque, non può trovare accoglimento la pretesa della ricorrente di vedersi attribuito, per il servizio civile prestato non in costanza di rapporto, il punteggio pieno pari a punti 6,00.
Al contrario, appare immune da vizi di legittimità la determinazione ministeriale di parificare il punteggio riconosciuto agli aspiranti, che hanno prestato servizio militare o servizio civile al di fuori del rapporto di impiego, con quello assegnato agli aspiranti che hanno prestato servizio presso le amministrazioni dello Stato. Non risulta dunque contrario alle norme di rango primario l'operato dell'amministrazione scolastica, che ha attribuito alla ricorrente un punteggio di 0,60 per il servizio civile prestato non in costanza di nomina.
Ne discende, dunque, che il ricorso va rigettato in quanto infondato.
3. La novità delle questioni trattate, gli orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11730/2024 R.G. così statuisce: dichiara la contumacia dei litisconsorti non costituiti;
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 16/05/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 15/05/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11730/2024, promossa da
( ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avvocata Federica Anzalone;
-ricorrente- contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
- , - Controparte_3 [...]
, rappresentati e difesi ex art. 417 Controparte_4
bis c.p.c. dal funzionario dott. Alessio Mario Riccobene;
-resistente -
e nei confronti di soggetti controinteressati inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per i profili AA (assistente amministrativo), AT (assistente tecnico) e CS
(collaboratore scolastico), valide per il triennio 2021/2024 e 2024/2027, della provincia di
; CP_4
- litisconsorti necessari contumaci-
Oggetto: Riconoscimento del punteggio derivante dal servizio civile/di leva reso non in costanza di rapporto;
Conclusioni: come da ricorso e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 13.12.2024 e contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. , parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “-in via principale e cautelare, per i gravissimi pregiudizi subiti e subendi, anche inaudita altera parte, avuto riguardo alle ragioni d'urgenza di cui al presente ricorso, in conseguenza del pregiudizio grave ed irreparabile prospettabile e derivante alla ricorrente, o in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. del fumus boni iuris e del periculum in mora:
a) ritenere, accertare e dichiarare, per ogni singolo profilo di pertinenza della ricorrente indicato nel ricorso, il diritto al maggior punteggio spettante per il titolo di servizio svolto come indicato in parte narrativa;
e per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente,
[...]
ed uffici periferici interessati, , Controparte_1 Controparte_5 [...]
, nonché le PP.AA. resistenti ciascuna per quanto di competenza, di porre Controparte_4
in essere/adottare tutti i provvedimenti volti a rettificare il punteggio integrale erroneamente riconosciuto e conseguentemente ad attribuire alla ricorrente, nelle graduatorie valide per il
2024/2027 e successive, il corretto punteggio come specificato in parte narrativa, tale da consentirle di essere assunta negli istituti indicati in domanda per l'anno scolastico in corso e per quelli successivi;
- nel merito, e nella denegata ipotesi in cui il Giudice non accolga la domanda cautelare per difetto dei presupposti di legge, ritenere, accertare e dichiarare, per ogni singolo profilo di pertinenza della ricorrente come in parte motiva, il diritto al maggior punteggio spettante per il titolo di servizio svolto come indicato in parte narrativa;
correggendo, di conseguenza, il punteggio nella graduatoria 2024- 2027 e successive;
- e per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente, ed Controparte_1
uffici periferici interessati, , Controparte_5 Controparte_4
, nonché le PP.AA. resistenti ciascuna per quanto di competenza, di porre in
[...]
essere/adottare tutti i provvedimenti volti a rettificare il punteggio integrale erroneamente riconosciutogli e conseguentemente ad attribuire alla ricorrente, nelle graduatorie valide per il 2024/2027 e successive, il corretto punteggio come specificato in parte narrativa, tale da consentirgli di essere assunto - con il nuovo punteggio ottenuto - negli istituti indicati in domanda per l'anno scolastico in corso e per quelli successivi;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c. ”.
2 A fondamento delle proprie ragioni, parte ricorrente ha dedotto di avere tempestivamente presentato tramite il portale telematico, ai sensi del DM n. 50 del 03.03.2021 e del successivo
DM n. 89 del 21.5.2024, domanda di aggiornamento della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA - profilo operatore scolastico e collaboratore scolastico, valide per il triennio 2021/2024 e 2024/2027; che nelle graduatorie definitive pubblicate dai singoli istituti scolastici le era stato riconosciuto, per il servizio civile prestato non in costanza di nomina, un punteggio inferiore a quello previsto per chi abbia prestato il medesimo servizio in costanza di nomina, in violazione della normativa di rango primario e, in particolare, del disposto dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994, che prevede la validità del servizio di leva e del servizio civile sostitutivo “a tutti gli effetti”; che, pertanto, doveva esserle riconosciuto il diritto all'attribuzione di un maggior punteggio e conseguentemente la rideterminazione del punteggio totale assegnato in graduatoria.
Con memoria difensiva depositata in data 12.02.2025 si è tempestivamente costituito in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso e della Controparte_1
domanda cautelare ove proposta. In particolare, il convenuto, eccepita CP_1 preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, ha, nel merito, evidenziato l'insussistenza del diritto alla valutazione piena del servizio civile non in costanza di rapporto, atteso che al servizio militare/civile viene conferito punteggio pieno solo quando prestato in costanza di rapporto, onde evitare che il pubblico impiegato impegnato ad assolvere l'obbligo militare/civile venga penalizzato dall'adempimento del dovere poiché impossibilitato a fruire del punteggio pieno.
Tanto premesso ha formulato le seguenti conclusioni: “Preliminarmente dichiarare inammissibile il ricorso. Nel merito, rigettare il ricorso, siccome infondato in fatto ed in diritto, oltreché perché carente di prova. Ove formulata, rigettare l'istanza cautelare.
Vittoria di spese, competenze ed onorari di causa ai sensi di Legge ex. art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis c.p.c.”
I controinteressati, nonostante la regolare integrazione del contraddittorio a mezzo di notifica per pubblici proclami, non si sono costituiti in giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 28.2.2025 è stata rigettata la domanda cautelare per insussistenza del periculum in mora.
3 L'udienza del 15.05.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; all'esito, sulle note di trattazione scritta depositate dalla sola parte ricorrente, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, condividendosi al riguardo le motivazioni già espresse da questo Tribunale in fattispecie di analogo contenuto, che vengono in questa sede richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. sentenza n. 5230/2023 resa nel procedimento R.G. n. 4632/2021; sentenza n. 1869/2024 resa nel procedimento R.G. n.
1045/2022).
2.1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di parte ricorrente all'attribuzione del maggior punteggio per il servizio civile reso, non in costanza di nomina, ai fini dell'aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di istituto previste per il personale
ATA.
Al riguardo, risulta comprovato che la ricorrente ha svolto il servizio civile dal 1° ottobre
2007 al 30 settembre 2008 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso) e che, nell'ambito dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto di terza fascia personale ATA per il triennio 2024/2027, le è stato riconosciuto un punteggio pari a 0,65 per ciascuno dei profili professionali (cfr. doc. 1 allegato al ricorso).
2.2. Ciò posto, ritiene il Tribunale che non possa essere accolta la pretesa di attribuzione di un punteggio pari a quello riconosciuto a chi abbia prestato servizio di leva o servizio civile in costanza di nomina, apparendo, invece, giustificata e conforme alla normativa di rango primario l'attribuzione di un punteggio differenziato.
2.3. Dalla lettura della lettera A) dell'Allegato A del D.M. 89/2024 del 21.5.2024 (cfr. doc. 3 fasc. ricorrente) risulta che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Il successivo Allegato A/1 definisce i criteri di attribuzione dei punti per i titoli e, al punto
B) prevede siano attribuiti 6 punti annuali al servizio prestato in scuole dell'infanzia, primarie e secondarie statali – che perciò resta considerato come servizio effettivo reso nella medesima qualifica - e 0,6 punti annuali al servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni
4 statali, di Enti locali e di patronati scolastici, sì valutando tale servizio alla stregua di quello reso alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Le disposizioni del D.M. citato prendono in considerazione il servizio di leva o il servizio civile sostitutivo, non svolto in costanza di rapporto di impiego, equiparandolo a qualsiasi altro servizio svolto alle dipendenze delle amministrazioni statali e prevedono un trattamento differenziato, a livello di punteggio riconoscibile, rispetto al servizio prestato in costanza di nomina, per essere al primo attribuito un punteggio pari a 0,6 e al secondo un punteggio pari a
6.
2.4. Tale regolamentazione, censurata dalla ricorrente, appare conforme alla disciplina generale in materia di valutazione nei pubblici concorsi del servizio di leva, nonché conforme alla norma primaria di riferimento, non attingendo profili di discriminazione ingiustificata tra le differenti posizioni valutate.
La pretesa di trattare allo stesso modo le due fattispecie e di vedersi attribuire in entrambi i casi il medesimo punteggio non pare munita di fondamento, sia in quanto non rinviene il presupposto nella disciplina legislativa di riferimento, con la quale, piuttosto, pare porsi in contrasto, sia perché vengono in considerazione situazioni effettivamente differenti, cui è possibile riservare un trattamento diverso.
Diversamente dai casi più risalenti nel tempo di cui si è occupata la S. C. (v. tra le altre
Cass. n. 5679/2020) “in cui veniva invocata in giudizio la disapplicazione del D.M. n. 44 del
12 maggio 2011, il quale prevedeva l'attribuzione del punteggio per il servizio militare solo se prestato in costanza di nomina, limitazione ritenuta illegittima dalla Corte di Cassazione”, la situazione che viene qui in considerazione si profila differente, atteso che a partire dal 2021 i decreti ministeriali relativi all'aggiornamento delle graduatorie (così come quello presupposto all'odierno giudizio) prevedono per il personale ATA l'attribuzione di uno specifico punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, anche se inferiore al punteggio riconosciuto per il servizio militare svolto in costanza di rapporto di impiego. Invero, il D.M.
n. 50/2021, così come il successivo D.M. 89/2024, ha espressamente valutato il servizio di leva, attribuendo un punteggio differente a seconda che sia prestato in costanza o non in costanza di rapporto e, in particolare, ha apprezzato l'espletamento di quest'ultimo alla stessa stregua del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali.
La legittimità di tale disciplina è stata di recente affermata dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 22429/2024 (alle cui motivazioni si fa richiamo anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), con riguardo alle previsioni del D.M. 2021 ha nei seguenti termini motivato: “
7. Il
5 D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n.
17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma”.
La Corte di Cassazione ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il
D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.
Non risulta difforme da tale orientamento la sentenza del Consiglio di Stato n. 2854/2025, citata da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta, la quale è relativa a diversa fattispecie in quanto afferisce alla totale mancata attribuzione di punteggio al personale docente e all'ordinanza ministeriale che, nel definire i criteri di aggiornamento delle graduatorie, esclude del tutto l'attribuzione di punti per coloro che abbiano prestato servizio militare o servizio civile non in costanza di nomina.
6 2.5. In considerazione di quanto sin qui rassegnato, dunque, non può trovare accoglimento la pretesa della ricorrente di vedersi attribuito, per il servizio civile prestato non in costanza di rapporto, il punteggio pieno pari a punti 6,00.
Al contrario, appare immune da vizi di legittimità la determinazione ministeriale di parificare il punteggio riconosciuto agli aspiranti, che hanno prestato servizio militare o servizio civile al di fuori del rapporto di impiego, con quello assegnato agli aspiranti che hanno prestato servizio presso le amministrazioni dello Stato. Non risulta dunque contrario alle norme di rango primario l'operato dell'amministrazione scolastica, che ha attribuito alla ricorrente un punteggio di 0,60 per il servizio civile prestato non in costanza di nomina.
Ne discende, dunque, che il ricorso va rigettato in quanto infondato.
3. La novità delle questioni trattate, gli orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11730/2024 R.G. così statuisce: dichiara la contumacia dei litisconsorti non costituiti;
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 16/05/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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