Articolo 888 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 887Articolo 889
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9 ottobre 2010
Art. 888. Complemento 1. La categoria del complemento comprende:
a) gli ufficiali e i sottufficiali nominati direttamente in tale categoria, ai sensi delle sezioni II e III del capo III del titolo II e della sezione II del capo III del titolo III del presente libro;
b) gli ufficiali e i sottufficiali provenienti dal servizio permanente nei casi previsti dal presente codice;
c) gli ufficiali che assolvono l'obbligo di leva.
2. Gli ufficiali e i sottufficiali di complemento sono destinati a completare i quadri della rispettiva Forza armata o Corpo armato.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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