Articolo 29 della Legge 24 marzo 1989, n. 122
Articolo 28
Versione
1 giugno 1989
Art. 29. 1. Le norme contenute nel Titolo I, II, III e V della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le norme contenute nel Titolo IV della presente legge entrano in vigore dal 1 giugno 1989 e si applicano alle violazioni accertate da tale data.

Entrata in vigore il 1 giugno 1989