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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3368 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco DISTEFANO Presidente
Dott. Maria Elena CATALANO Consigliere
Dott. EL ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 173 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, promossa con atto di citazione notificato il
17 gennaio 2025 ai sensi della legge n. 53 del 1994
tra
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
9 marzo 1967 e ivi residente in [...] e
[...]
(C.F.: ), nata a [...] il [...] CP_1 CodiceFiscale_2
e ivi residente in [...]; entrambi elettivamente domiciliati in Milano, via Cesare Cantù, n. 1, presso lo studio dell'avv. Cristiana Donizetti,
che li rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTI
Contro
pagina1 di 24 (C.F.: ) - in proprio e quale CP_2 CodiceFiscale_3
erede di (C.F.: ), deceduta il 26 Persona_1 CodiceFiscale_4
maggio 2025 - nato a [...] il [...], residente in [...],
Corso Pietro Pisani, n. 324;
(C.F.: ) - quale Parte_2 CodiceFiscale_5
erede di (C.F.: ), deceduta il 26 Persona_1 CodiceFiscale_4
maggio 2025 - nato a [...] il [...], residente in [...],
via Felicia Impastato, n. 29;
(C.F.: ) - quale erede di Parte_3 CodiceFiscale_6
(C.F.: ), deceduta il 26 maggio Persona_1 CodiceFiscale_4
2025, per rappresentazione del padre (C.F.: Persona_2 C.F._7
), deceduto il 17 agosto 2023 – nato a [...] il [...],
[...]
residente in [...];
(C.F.: ) - quale erede di Controparte_3 CodiceFiscale_8
(C.F.: ), deceduta il 26 maggio Persona_1 CodiceFiscale_4
2025, per rappresentazione del padre (C.F.: Persona_2 C.F._7
), deceduto il 17 agosto 2023 – nato a [...] il [...], residente
[...]
in Santa Perpetua de Mogoda (Barcellona), via Carrer SIS, n. 6;
tutti elettivamente domiciliati in Milano, Piazza Duca D'Aosta, n. 10, presso lo studio dell'avv. Bartolomeo Falcone, che li rappresenta e difende giuste procure allegate al fascicolo telematico del procedimento di primo grado, nonché
alla comparsa di costituzione in riassunzione
APPELLATI
PER LA RIFORMA
pagina2 di 24 della sentenza n. 11074/2024, pubblicata il 23 dicembre 2024 dal Tribunale
di Milano nella causa iscritta al n. 47215/2021 r.g.
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti
Conclusioni:
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in integrale riforma della sentenza n. 11074/2024 del Tribunale di Milano, nel merito,
- accertare e dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 606, c. 1, c.c. della scheda testamentaria apparentemente olografa, datata 20 luglio 2020 e a firma di
, per mancanza del requisito dell'autografia; Controparte_4
- conseguentemente, accertare e dichiarare l'intervenuta apertura della successione legittima di , con attribuzione agli odierni appellanti Controparte_4 di quota pari al 50% del patrimonio relitto dal de cuius e alla Sig.ra
[...]
della restante quota del 50%; Per_1
- per l'effetto, condannare il Sig. a rilasciare i beni ereditari CP_2 a favore degli eredi legittimi ovvero - nel caso di mancato reperimento dei beni medesimi - a versare a questi ultimi somma di denaro corrispondente al tantundem;
- condannare gli appellati a restituire agli appellanti le somme (maggiorate di interessi legali e rivalutazione) da questi pagate in corso di giudizio in esecuzione della sentenza impugnata;
in via istruttoria,
- ordinare a ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione Controparte_5 di documentazione attestante il saldo contabile al 7 febbraio 2021 (data di apertura della successione) del c/c 1000/1393, in essere presso la filiale di Milano, Via Meda 49, e di ogni altro rapporto intestato al Dott. Controparte_4 (nato a [...] il [...], c.f. alla C.F._9 medesima data;
- ove ritenuto, disporre la rinnovazione della C.T.U. grafologica, volta a stabilire l'autografia o l'apocrifia della scheda testamentaria apparentemente olografa, datata 20 luglio 2020 e a firma di;
Controparte_4 con vittoria delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Per gli appellati:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO ADITA
previa ogni più opportuna declaratoria,
- respingere l'appello promosso dagli appellanti in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti ivi incluse le relative richieste istruttorie e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 11074/2024 pubbl. il
pagina3 di 24 23/12/2024 RG n. 47215/2021 Repert. n. 10282/2024 del 23/12/2024 emessa dal Tribunale di Milano, notificata il 23.12.2023;
- con integrale vittoria delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio”.
pagina4 di 24 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 11074/2024, pubblicata il 23 dicembre 2024, il Tribunale di
Milano ha deciso la causa instaurata da e nei Parte_1 Controparte_1 confronti di e (rispettivamente, cugino e zia degli CP_2 Persona_1 attori), volta a conseguire: a) l'accertamento della nullità, ex art. 606, primo comma, c.c., per difetto di autografia, del testamento olografo di Controparte_4 datato 20 luglio 2020; b) il conseguente accertamento dell'apertura della successione legittima, con attribuzione agli attori della quota del 50% del patrimonio relitto dal defunto e l'attribuzione a Controparte_4 Persona_1 della residua quota della metà; c) la condanna di a rilasciare i beni CP_2 ereditari a favore degli eredi legittimi oppure, per il caso di mancato reperimento dei beni medesimi, la condanna a corrispondere agli eredi legittimi una somma di denaro corrispondente al “tantundem”.
Gli attori avevano dedotto quanto segue: di essere figli di , fratello premorto di Persona_3 Controparte_4
e di;
Persona_1 di essere stati informati, dopo la morte di avvenuta il 7 Controparte_4 febbraio 2021, dal cugino (figlio di ), CP_2 Persona_1 dell'esistenza di un testamento olografo redatto da il 20 luglio Controparte_4
2020, che nominava quale erede universale;
CP_2 di avere dubitato dell'autografia del testamento e, perciò, di averlo sottoposto ad un perito grafologo (prof. ), unitamente alle scritture Persona_4 di comparazione;
che, poiché era affetto dal morbo di Parkinson, nella forma Controparte_4 della sindrome piramidale, risultava inverosimile che il de cuius fosse stato in grado di redigere di proprio pugno l'intero testamento, senza che dalla grafia si manifestassero tremori o incertezze;
che, all'esito dell'esame, il perito di parte aveva escluso la paternità della scheda testamentaria.
Tempestivamente costituitisi in giudizio, con differenti difensori, i convenuti avevano chiesto il rigetto delle domande.
In corso di causa gli attori avevano proposto una domanda cautelare per il sequestro conservativo, ex art. 671 c.p.c., dei beni di domanda CP_2
pagina5 di 24 rigettata con provvedimento del 14 febbraio 2022 per difetto del periculum in mora.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio di natura grafologica, il Tribunale di Milano ha disposto nei seguenti termini:
“1) rigetta le domande di e;
Parte_1 Controparte_1
2) pone a carico di e le spese della Parte_1 Controparte_1
CTU come liquidate con decreto del 11.12.2023;
3) condanna e , in solido tra loro, alla Parte_1 Controparte_1 rifusione delle spese di lite in favore di e , che si CP_2 Persona_1 liquidano, in favore di ciascuno dei convenuti, in complessivi € 10.844,00 (di cui
€ 3.228,00 per la fase cautelare ed € 7.616,00 per il merito) per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.”
Il giudice di prime cure ha accertato l'autografia del testamento di
[...]
sulla base della consulenza tecnica grafologica eseguita dal consulente CP_4 tecnico d'ufficio, dott.ssa per la quale “le risultanze emerse Persona_5 supportano con certezza l'esito di autografia dell'intera scheda testamentaria a firma , datata 20/07/2020, pubblicata al n.1178 di Repertorio e Controparte_4
n. 708 di Raccolta, per atto Notaio Dott. , in Palermo”. Persona_6
Il Tribunale ha ritenuto di aderire pienamente a tali conclusioni sulla base delle seguenti argomentazioni:
“il CTU ha eseguito l'esame della scheda testamentaria e delle scritture di comparazione nel rispetto delle “attuali linee guida della comunità scientifica internazionale, secondo le indicazioni di metodo raccomandate anche dalla
Comunità Scientifica di riferimento, l' EN (European Network of Forensic
Science Institute)” che indicano le operazioni necessarie per la ricerca nella grafia di elementi abitudinari che, secondo le statistiche e le ricerche, sono di difficile percezione e riproduzione da parte di un falsario”; il consulente tecnico d'ufficio ha fatto ricorso a strumentazione come lenti di ingrandimento e microscopio digitale per l'ispezione grafoscopica della documentazione, pervenendo ad accertare, in forza di tale metodologia, che “tutte le abitudini significative di peso peritale segnalate, considerate nella loro combinazione e attentamente anche in prospettiva cronologica, supportano in
pagina6 di 24 modo forte la riconducibilità di tutto il grafismo testamentario, nelle date, nel testo e nelle tre firme in calce, all'opera grafica del de cuius e Controparte_4 sonno di medesima scaturigine dei campioni di raffronto”; il consulente tecnico d'ufficio ha vagliato numerosa documentazione comparativa risalente ad un ampio arco di tempo (1986 – 2016), di provenienza certa del de cuius.
Il giudice di prime cure ha ritenuto compatibili con un “processo graduale o di senilità o di tipo patologico” e, quindi, con l'età del testatore all'epoca della stesura della scheda testamentaria e con l'asserita patologia sofferta da
[...]
, quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio nel grafismo e nelle CP_4 firme del testamento olografo in esame e, cioè, la presenza di correzioni e di
“microturbative del tracciato dalla natura porosa [omissis] che sono sintomatiche di non completa padronanza del mezzo scrittorio”.
Il Tribunale ha ritenuto, invece, che le analisi tecniche espletate dal consulente di parte attrice non fossero state così accurate come quelle del consulente tecnico d'ufficio, perché il consulente di parte si era avvalso “per la comparazione di sole due firme di un documento bancario del 2015 assumendo che “Dette firme, da sole, risultano utili e determinanti ai fini dell'indagine”.
Infatti, il giudice di prime cure ha ritenuto che le osservazioni tecniche degli attori fossero state superate dal consulente tecnico d'ufficio, che aveva replicato nei seguenti termini: “Si può facilmente riscontrare che sostanzialmente il Consulente esprime il proprio dissenso sugli esiti di autografia, ma di fatto non dimostra
l'apocrifia della scheda testamentaria, in quanto non riferisce in modalità completa e protocollare l'esame fisico di tutti i reperti e la sufficiente combinazione di indici dimostrativi del falso per imitazione”.
Infine, il Tribunale ha giudicato infondate le doglianze degli attori, i quali lamentavano che le scritture di comparazione prese in esame dal consulente tecnico d'ufficio risalissero ad un periodo di tempo compreso tra il 1986 e il 2016, mentre la scheda testamentaria era datata 2020 e che “la circostanza che il
Consulente del Giudice abbia ritenuto che la grafia del 2020 coincidesse con quella risalente a un periodo che va da quattro a trentaquattro anni prima è sufficiente a dimostrare l'inattendibilità della conclusione cui il Consulente stesso
è pervenuto”.
pagina7 di 24 Tale assunto è stato giudicato non condivisibile dal Tribunale sul fondamento delle argomentazioni svolte sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, secondo il quale: “Ciò nonostante l'esame longitudinale nel tempo della campionatura delle sottoscrizioni documenta che quelle più recenti risentono di disgrafie di analoga natura delle firme apparenti nel testamento, sintomo comune che riflette un processo di graduale cambiamento di analoga consistenza e frequenza, dovuto all'impaccio e alla debolezza della mano. Occorre tenere presente che di fatto nelle scritture, nella fattispecie per le firme con turbative, molti aspetti sono comunque riconoscibili, cioè sono abitudini che persistono nel tempo, in quanto non vi è nessuna ragione logica perché si verifichino radicali trasformazioni della scrittura di un medesimo soggetto”.
Sempre con riferimento alla doglianza degli attori circa l'eccessiva ampiezza dell'arco temporale cui risalgono le scritture comparative, il Tribunale ha condiviso le argomentazioni del consulente tecnico d'ufficio secondo cui, sebbene “le grafie del de cuius si sono gradualmente alterate nel tempo per effetto della senilità o di patologie”, tuttavia “molti indici distintivi permangono, in quanto è assodato che nel tempo la grafia di un soggetto non subisce una radicale trasformazione”.
Accertata, quindi, l'autografia del testamento impugnato, il giudice di prime cure ha rigettato tutte le domande proposte dagli attori.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 17 gennaio 2025,
[...]
e hanno proposto appello avverso la detta sentenza Parte_1 Controparte_1 di cui hanno chiesto l'integrale riforma.
Tempestivamente costituitisi in giudizio con separati atti, il 27 febbraio
2025 e il 3 marzo 2025, rispettivamente e hanno CP_2 Persona_1 puntualmente replicato ai motivi di gravame, chiedendone il rigetto.
Nelle more del processo, con ordinanza del 13 marzo 2025, la Corte di
Appello ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, evidenziando non solo la carenza del fumus e del periculum in mora, ma anche il fatto che l'istanza riguardava la sola pronuncia sulle spese di lite, accessoria a quella principale.
Nelle more del processo, essendo intervenuta (in data 26 maggio 2025) la morte della parte appellata , (figli Persona_1 CP_2 Parte_2 di ), e (questi ultimi due per Persona_1 Pt_3 CP_2 Controparte_3
pagina8 di 24 rappresentazione di , figlio premorto di ), si sono Parte_1 Persona_1 costituiti in giudizio, quali eredi della defunta , ex artt. 299 e 302 Persona_1
c.p.c., il 1° luglio 2025.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 18 novembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali entro i termini (rispettivamente, sessanta giorni e trenta giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnati dal consigliere istruttore con provvedimento emesso ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
Solo gli appellati hanno, altresì, depositato memoria di replica entro il successivo termine (quindici giorni prima della predetta udienza) assegnato con la medesima ordinanza.
L'appello di e . Parte_1 Controparte_1
Con l'unico motivo di appello – rubricato “Errata ricostruzione dei fatti con riferimento all'affermata autografia del testamento impugnato” – gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella misura in cui “il Tribunale non ha tenuto in alcun conto le articolate argomentazioni che si rinvengono nella perizia grafologica prodotta dagli esponenti quale doc. 5 nel fascicolo di primo grado” (p. 3, atto di appello).
Più nel dettaglio, gli appellanti richiamano vari passaggi della relazione del proprio perito grafologico, Prof. , dai quali dovrebbe desumersi la Persona_4 non autenticità del testamento.
In buona sostanza, secondo gli appellanti, il giudice di prime cure non ha dato alcun peso alle valutazioni tecniche del consulente di parte da cui emergerebbe che “nella scheda in verifica si osservano numerosi indici di non autenticità costituiti dalla scarsa spontaneità del gesto grafico” e dall'analisi comparatistica risulterebbe che “la scrittura testamentaria è stata ricavata con un tentativo di imitazione da persona che non corrisponde a quella del de cuius
”. Controparte_4
Con riferimento alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio di primo grado, gli appellanti si dolgono del fatto che l'ausiliario del giudice, dott.ssa “non ha tenuto in nessun conto Persona_5 la “Morfologia della lettera 'n'-'m' nel grafismo autografo: Sono a festoni
pagina9 di 24 rovesciati con cambi direzionali che producono Sono un arco morbido (…) nel grafismo in verifica: ad archi, si noti i cambi direzionali netti che producono angoli acuti” (pag. 16 del nostro doc. 2). Eppure siffatta differenza morfologica emerge ictu oculi dal raffronto fra le – recenti – scritture di comparazione riprodotto a pagg. 48ss. della C.T.U. del primo grado e, ad esempio, la firma della scheda testamentaria riprodotta a pag. 50 della stessa.” (p. 3, comparsa conclusionale). Gli appellanti svolgono le medesime considerazioni anche rispetto alla morfologia della lettera “d” e della lettera “a”. Infine, ritengono che anche dal raffronto della firma sulla scheda testamentaria con quelle degli scritti di comparazione emergerebbero ictu oculi delle differenze morfologiche.
Sempre in relazione alle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio e fatte proprie dal giudice di prime cure, gli appellanti sostengono che la consulenza tecnica d'ufficio è “inadeguata, viziata e inattendibile” per il mancato coinvolgimento del medico grafopatologo. Infatti, secondo gli appellanti, per la condizione parkinsoniana che aveva caratterizzato gli ultimi anni di
[...]
, “non è verosimile che appena sei mesi prima – nel luglio 2020, data CP_4 apparente di stesura del testamento – la scrittura di non ne Controparte_4 recasse traccia e che, anzi, fosse assolutamente sovrapponibile a quella a lui certamente attribuibile fino a trentaquattro anni prima. [omissis]
Significativamente, del resto, la stessa C.T.U. ha rilevato che “A proposito delle patologie di cui era sofferente il de cuius e della relativa … somministrazione di farmaci, … l'orientamento odierno della materia è di avvalersi in alcuni casi della figura specifica di un medico 'grafo patologo', ai fini d'individuare le patologie attraverso la grafia” (pag. 61).” (pp. 5 e 6, comparsa conclusionale).
In secondo luogo – producendo per la prima volta nel giudizio di appello due nuovi documenti, consistenti nel decreto di citazione a giudizio di CP_2 davanti al Tribunale di Palermo per il reato di cui all'art. 491, secondo comma,
[...]
c.p. e la consulenza tecnica grafologica disposta dalla Procura della Repubblica di
Milano in sede di indagine (rispettivamente, doc. nn. 1 e 2) – gli appellanti offrono nuovi elementi a sostegno delle proprie domande, in forza dei quali domandano la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Secondo gli appellanti, la nuova produzione documentale sarebbe ammissibile ex art 345, terzo comma, c.p.c., poiché consiste in documenti che pagina10 di 24 sono stati conosciuti solo a partire dal 26 novembre 2024, quindi, successivamente alla rimessione della causa in decisione in primo grado.
Gli appellanti evidenziano che dalla consulenza disposta dal Pubblico
Ministero emerge l'apocrifia del testamento in esame. Più nel dettaglio, gli appellanti spiegano che “il perito nominato dal P.M. ha concluso – esattamente come la relazione grafologica sub nostro doc. 5 nel fascicolo di primo grado – che “dopo aver analizzato il testamento in verifica, posso affermare che costituisce un caso di contraffazione 'a mano libera': che si verifica quando un documento viene creato parzialmente o completamente in modo artificioso. Il falsario (…) si ingegna a riprodurre la scrittura della persona” (pag. 11 del doc.
2; grassetti nostri) e che “la grafia e le firme in verifica a nome '
[...] sul documento (…) presentano tante e tali difformità da doversi CP_4 ricondurre a due distinte impronte grafiche. In tal modo, posso giungere ad un giudizio di impossibilità attributiva alla mano del sig. ed è, Controparte_4 quindi, da considerarsi apocrifo” (pag. 24 del doc. 2)” (pp. 5 e 6, atto di appello).
Gli appellanti spiegano come il consulente della Procura, nella propria relazione, abbia evidenziato ““[omissis] un rallentamento causato da una maggiore attenzione nell'esecuzione del movimento [omissis]” (pag.9)”; indice di apocrifia.
Per quanto emerso da questo nuovo documento di prova, gli appellanti sostengono l'impossibilità per questa Corte di confermare la sentenza di primo grado essendo, a questo punto, ben due le “perizie (quella fatta eseguire ante causam dagli odierni appellanti, sub doc. 5 del nostro fascicolo di primo grado, e Con quella disposta dal Pubblico Ministero nel procedimento penale a carico del
[...
che, in termini assolutamente concordi fra loro, concludono nettamente nel senso dell'apocrifia” (p. 8, atto di appello). Invocando il c.d. “principio di maggioranza”, secondo gli appellanti, la Corte dovrebbe riformare integralmente la sentenza impugnata o, in subordine, disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Peraltro, sempre con riferimento alla consulenza disposta su ordine del
Pubblico Ministero, gli odierni appellanti evidenziano che “ha concluso per
l'apocrifia dell'apparente scheda testamentaria anzitutto per motivi che attengono alla scheda testamentaria in sé, a prescindere da ogni comparazione”
pagina11 di 24 (p. 2, comparsa conclusionale), affermando che tale considerazione sarebbe di per sé autosufficiente per dimostrare l'apocrifia.
Da ultimo, con la comparsa conclusionale, sulle circostanze di fatto che secondo gli appellanti dimostrerebbero gli ottimi rapporti intercorsi tra il de cuius
e il nipote idonei, quindi, a giustificare l'ultima volontà di CP_2 [...]
, gli appellanti affermano la relativa irrilevanza ai fini della decisione. CP_4
Sostengono che “anche qualora quell'apparente testamento riflettesse alla lettera le ultime volontà di e fosse stato addirittura dettato da Controparte_4 quest'ultimo al soggetto che l'ha materialmente scritto, ciò non spiegherebbe alcun effetto “sanante” – ovviamente – sull'invalidità del testamento medesimo”.
Le difese di CP_2
In via del tutto preliminare richiama le varie circostanze di CP_2 fatto (già oggetto delle dichiarazioni prodotte in primo grado) dalle quali emergerebbe lo stretto rapporto intrattenuto tra e il nipote Controparte_4
e dalle quali, quindi, secondo quanto prospettato dall'appellato, si CP_2 desumerebbe la pacifica autenticità del contenuto del testamento oggetto di impugnazione.
In primo luogo, richiama le dichiarazioni rese da CP_2 [...]
compagna di , che ha affermato di avere Testimone_1 Controparte_4 assistito alla redazione del testamento olografo del de cuius in data 9 marzo 2021
e ha confermato le sue volontà in quanto “era l'unico dei nipoti che si interessava
a lui e si adoperava per prestargli le cure necessarie a farlo stare meglio.” doc.
2, fascicolo primo grado).
In secondo luogo, richiama anche le dichiarazioni rese dalla CP_2 vicina di casa di , che ha dichiarato di “avere Controparte_4 Testimone_2 raccolto le confidenze del Dottor in ordine alla propria volontà Controparte_4 di nominare proprio erede universale il signor ” (doc. 3, fascicolo CP_2 primo grado).
Vengono, altresì, richiamate le dichiarazioni della portinaia dello stabile di
, che ha affermato che “in più occasioni le aveva detto di avere Controparte_4 scritto un testamento olografo con cui nominava proprio erede universale il signor unico nipote che si interessava di lui, lo assisteva CP_2 moralmente e fisicamente e spesso lo veniva a trovare a Milano
pagina12 di 24 accompagnandolo alle visite mediche cui si sottoponeva [omissis]” (doc. 4, fascicolo primo grado).
Con riferimento alla doglianza con cui gli appellanti contestano l'attendibilità dell'esito della consulenza tecnica perché non avrebbe tenuto conto delle valutazioni svolte dal consulente di parte, sottolinea, al CP_2 contrario, l'attendibilità e l'esaustività delle analisi svolte dal consulente tecnico d'ufficio. In particolare, l'appellato ritiene di condividere quanto affermato dal giudice di prime cure nella parte in cui evidenzia che l'ausiliare dott.ssa
[...] ha eseguito l'esame della scheda testamentaria nel rispetto delle attuali Per_5 linee guida della comunità scientifica internazionale e ha impiegato la più ampia strumentazione per l'esame comparatistico.
La precisione dell'attività tecnica svolta dall'ausiliario emergerebbe, secondo anche dal fatto che il consulente tecnico d'ufficio “ha CP_2 proceduto ad effettuare approfondimenti ulteriori e, in particolare, ha ritenuto di farsi autorizzare dal Giudicante a procedere anche per esaminare i cartellini firma presso il Comune di Milano, nonché la documentazione bancaria presso la filiale Banca di via Meda 49, C/C 1000/1393, referente Sig. Controparte_6
” e anche dai reperti comparativi considerati che sono “stati plurimi e di Pt_4 recente compilazione (sino all'anno 2016), contrariamente alla documentazione in loro possesso ed utilizzata dal loro perito risalente ai primi anni novanta”.
Inoltre, spiega come le conclusioni cui è giunto il consulente CP_2 tecnico d'ufficio siano le medesime espresse dalla dott.ssa Persona_7 professionista incaricata dall'appellato, la quale ha concluso nel senso che la scheda testamentaria fosse riconducibile alla mano di . Controparte_4
In relazione alla nuova produzione documentale degli appellanti, nella cui prospettiva dovrebbe essere idonea a smentire la fondatezza della motivazione del giudice di prime cure, afferma come tale consulenza non sia CP_2 idonea a confutare le risultanze probatorie formatesi nel presente giudizio per le seguenti ragioni.
In primo luogo, anche la consulenza tecnica richiesta dal Pubblico Ministero
è stata “predisposta sulla scorta delle medesime scritture di comparazione utilizzate dagli appellanti per la predisposizione della perizia di parte, tutte risalenti agli ultimi contatti che erano intervenuti tra gli appellanti e lo zio Dott.
, risalenti ai primi anni 90”. Controparte_4
pagina13 di 24 In secondo luogo, a differenza della consulenza predisposta dall'ausiliare del Tribunale, che è super partes, “la perizia eseguita su incarico del pubblico ministero, titolare delle indagini, rimane una perizia di parte (accusa) che dovrà essere vagliata dall'organo giudicante nel contraddittorio delle parti”.
Per tutte le considerazioni di cui sopra, ritiene che non si CP_2 possa muovere alcuna censura alla sentenza impugnata e che debba pertanto essere confermata.
Le difese di (fatte proprie dagli eredi , Persona_1 CP_2
e . Pt_2 Pt_3 Controparte_3
Anche ha evidenziato, a difesa dell'autenticità del Persona_1 testamento impugnato, varie circostanze di fatto, già allegate in primo grado, dalle quali si evincerebbe, per un verso, il rapporto stretto tra e il Controparte_4 nipote e, per altro verso, che gli altri nipoti, odierni appellanti, non CP_2 si sono mai presi cura dello zio . Controparte_4
A titolo esemplificativo, evidenzia come i suoi altri due figli e Pt_1 non abbiano mai formulato alcuna opposizione “in ordine al fatto che il Pt_2 beneficiario dell'eredità fosse solo , atteso che tale determinazione era CP_2 dettata dal fatto che il predetto fosse stato il solo ed unico a prendersi cura del fratello , che quindi aveva scelto di nominarlo erede universale. La CP_4 determinazione del defunto di nominare proprio erede Controparte_4 universale il solo non è stata colta di sorpresa atteso che è stato CP_2 proprio il predetto a occuparsi a pieno dello zio defunto assistendolo nelle cure che lo stato di salute dello stesso richiedeva, accompagnandolo alle visite mediche che direttamente fissava, e aveva costanti e quotidiani rapporti con lo stesso”.
Ancora, la parte appellata deduce che gli odierni appellanti da “oltre trent'anni non avevano rapporto con lo zio defunto che spesso si lamentava di tale condotta e, pertanto, è presto spiegato il fatto che gli attori “non avevano mai percepito l'esistenza di un rapporto per così dire preferenziale fra lo zio e
l'altro nipote . CP_2
Con riferimento alla relazione grafologica redatta dal consulente degli attori,
Prof. , ribadisce che “la documentazione offerta al Persona_4 Persona_1 perito la cui grafia era da comparare con quella riportata nel testamento è risalente agli anni 90”; che, pertanto, “L'esame del perito si è basato su scritture
pagina14 di 24 di quando il Dott. aveva trent'anni in meno, del tutto sconfessate Controparte_4 dalla espletata CTU di cui si dirà dopo e lo stesso deve dirsi della documentazione comparatistica consegnata alla Procura della Repubblica per la predisposizione della propria perizia”.
Quindi, secondo , “parte appellante, in alcun modo ha Persona_1 assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, essendo totalmente carente la prova della mancanza di autografia della scheda testamentaria, essendosi limitata la stessa a offrire in produzione la perizia di parte (doc. n. 5 – fasc. appellante primo grado), affermando che in considerazione della malattia, di cui non fornisce prova, il testamento avrebbe dovuto presentare nella grafia del de cuius sbavature e tremori, tuttavia assenti nel testamento impugnato”.
Da ultimo, con riferimento alla nuova produzione documentale degli appellanti, anche , in linea con le difese del figlio Persona_1 CP_2 rileva come la consulenza tecnica disposta dalla Procura di Milano abbia avuto come scritture di comparazione le stesse utilizzate dal consulente di parte Prof.
, cioè quelle risalenti ai primi anni novanta e deduce che tale esame Persona_4 disposto dalla Procura della Repubblica di Milano rimane, per definizione, una consulenza di parte e quindi non terza e imparziale.
Con la memoria di replica, personalmente e quale erede di CP_2
, nonché e quali Persona_1 Parte_2 Controparte_3 Parte_3 eredi di , hanno replicato alla comparsa conclusionale degli Persona_1 appellanti.
In particolare, secondo gli appellati, dimostrazione della costante mala fede degli odierni appellanti si rinviene nel silenzio da loro serbato sull'esito dell'udienza predibattimentale del 9 settembre 2025 (Allegato D, parte appellata), con la quale il giudice penale ha disposto la sospensione del procedimento penale nell'attesa della pronuncia di questa Corte d'Appello nei seguenti termini:
“riconoscendo come allo stato ad essere rilevante ai fini della verifica della autenticità della scheda testamentaria del de cuius dott. sia la Controparte_4 perizia disposta dal Tribunale di Milano e non quella redatta dal consulente della
Procura della Repubblica, perizia di parte predisposta sulla scorta delle medesime scritture di comparazione utilizzate dagli appellanti per la predisposizione della perizia di parte offerta nel giudizio civile di primo grado e
pagina15 di 24 tutte risalenti agli ultimi contatti che erano intervenuti tra gli appellanti e lo zio
Dott. , risalenti ai primi anni 90”. Controparte_4
In relazione alla censura che gli appellanti muovono alla consulenza tecnica d'ufficio, che non avrebbe tenuto conto della morfologia delle lettere “n”, “m”,
“d”, “a”, gli appellati rilevano come dette contestazioni siano state mosse per la prima volta nella comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente (p. 6, memoria di replica).
Con riguardo al presunto stato psico-fisico del de cuius, gli appellati affermano che egli non era affetto dalla sindrome di Parkinson, ma dalla sindrome extrapiramidale, come emerso dall'estratto della cartella clinica prodotta dagli stessi appellanti in primo grado. Ribadiscono che lo stesso Tribunale ha ritenuto inutile la richiesta di integrazione della consulenza tecnica d'ufficio con un medico grafopatologo. A tale proposito, quindi, gli appellati ritengono oltre che
“prive di pregio”, anche tardive, non essendo state riproposte nell'atto di appello, ma citate unicamente in sede di comparsa conclusionale, le doglianze mosse dagli appellanti sul presunto stato di malattia del (p. 7, memoria di Controparte_4 replica).
Infine, con riferimento alla determinazione del consulente tecnico d'ufficio di procedere senza l'ausilio di un medico grafopatologo, gli appellati osservano che non si tratta di un'affermazione dell'ausiliare del giudice priva di motivazione a supporto, come invece affermato dagli appellanti. Evidenziano che, al contrario, il consulente tecnico d'ufficio ha sostenuto che “nel presente caso occorre precipuamente, senza una spiegazione medica, che sarebbe opinabile, esaminare le turbative, le deviazioni della grafia nella loro qualità e consistenza e persistenza, ai fini della loro congruità o meno nell'evoluzione del grafismo sino
a quello contemporaneo come anche riferito in Relazione a p. 27. In effetti le grafie del de cuius si sono gradualmente alterate nel tempo per effetto della senilità o di patologie, tuttavia molti indici distintivi permangono, in quanto è assodato che nel tempo la grafia di un soggetto non subisce una radicale trasformazione”.
Le istanze istruttorie.
In ordine di priorità logico giuridica vanno esaminate le istanze istruttorie riproposte dai germani e , al fine di circoscrivere il Pt_1 Controparte_1 materiale probatorio utilizzabile al fine della decisione.
pagina16 di 24 In primo luogo, l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., nei confronti di della documentazione attestante il saldo contabile al 7 Controparte_5 febbraio 2021 (data di apertura della successione) del c/c 1000/1393 e di ogni altro rapporto intestato a alla medesima data deve essere Controparte_4 rigettata. Tale conclusione deriva dalla superfluità dei documenti richiesti ai fini della decisione. Infatti, la documentazione sarebbe utile ai fini dell'accertamento del patrimonio del de cuius al momento della successione, se si dovesse dichiarare l'apertura della successione legittima, in conseguenza della dichiarazione di nullità del testamento olografo.
Ritenendo, invece, per le ragioni indicate di seguito, l'autografia del testamento impugnato, gli elementi che gli appellanti mirano a conoscere attraverso l'ordine di esibizione sono del tutto irrilevanti ai fini della decisione.
Parimenti, deve essere rigettata l'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio di natura grafologica, poiché, per le argomentazioni che seguono, si ritiene di aderire pienamente alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa. Persona_5
Sempre in via preliminare, deve essere affermata l'ammissibilità dei documenti prodotti per la prima volta in appello (doc. nn. 1 e 2), poiché si tratta di documenti la cui conoscenza da parte degli odierni appellanti è sopravvenuta alla rimessione della causa in decisione da parte del giudice di primo grado.
L'esame del gravame.
Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui, aderendo pienamente alla consulenza tecnica d'ufficio, ha accertato l'autografia del testamento olografo di , senza tenere in considerazione le Controparte_4 conclusioni cui è pervenuto il consulente grafologico di parte, dott. Per_4
.
[...]
In aggiunta, i germani ritengono che questa Corte debba CP_4 discostarsi dalla decisione del primo giudice in considerazione dell'intervento di un fatto sopravvenuto consistente nella consulenza tecnica disposta dal Pubblico
Ministero nell'ambito del procedimento penale a carico di per il CP_2 reato di cui all'art. 491, secondo comma, c.p.; perizia sulla base della quale il
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo ha formulato l'imputazione nei confronti dell'indagato, con decreto di citazione diretta in data 26 aprile 2023.
Il motivo è infondato.
pagina17 di 24 Preliminarmente, si osserva che le dichiarazioni provenienti da vari soggetti
( ) vicini a , prodotte in primo Tes_1 Tes_2 CP_7 Controparte_4 grado dai convenuti, risultano del tutto irrilevanti al fine di accertare l'autografia della scheda testamentaria. Quest'ultima, infatti, può essere provata solo tramite l'ausilio di un tecnico grafologo.
Con riguardo al primo profilo di censura sollevato dagli appellanti, vanno condivise appieno le valutazioni del giudice di prime cure sull'attendibilità e sulla completezza della relazione tecnica della dott.ssa che ha Persona_5 concluso che “le risultanze emerse supportano con certezza l'esito di autografia dell'intera scheda testamentaria a firma , datata 20/07/2020, Controparte_4 pubblicata al n.1178 di Repertorio e n. 708 di Raccolta, per atto Notaio Dott.
, in Palermo” (p. 68, relazione). Persona_6
Tutte le censure svolte dagli appellanti ripropongono, per la maggior parte, argomenti già valutati dal consulente tecnico d'ufficio e superati dal giudice di prime cure sulla scorta della relazione del proprio ausiliare.
Infatti, avuto riguardo al metodo utilizzato per l'esame della scheda testamentaria e delle scritture di comparazione, il consulente tecnico d'ufficio ha seguito le “attuali linee guida della comunità scientifica internazionale, secondo le indicazioni di metodo raccomandate anche dalla Comunità Scientifica di riferimento, l'EN (European Network of Forensic Science Institute)”, così da individuare nella grafia gli elementi abitudinari che, secondo le statistiche e le ricerche, sono di difficile percezione e riproduzione da parte di un falsario (p. 57, relazione).
Il consulente tecnico d'ufficio ha impiegato una strumentazione per l'esame della scheda testamentaria e delle scritture di comparazione, quali lenti a ingrandimento e microscopio digitale per l'ispezione grafoscopica dei reperti (cfr.
p. 12, relazione), affermando che “tutte le abitudini significative di peso peritale segnalate, considerate nella loro combinazione e attentamente anche in prospettiva cronologica, supportano in modo forte la riconducibilità di tutto il grafismo testamentario, nelle date, nel testo e nelle tre firme in calce, all'opera grafica del de cuius e sono di medesima scaturigine dei Controparte_4 campioni di raffronto” (p. 54, relazione).
Il consulente tecnico d'ufficio ha riscontrato nel grafismo e nelle firme della scheda testamentaria la presenza di correzioni e “di microturbative del tracciato
pagina18 di 24 dalla natura porosa (pastoie, tracce di sporco, lievi ammaccature nei profili, piccole aggiunte, tratti allentati, filamentosi di trascinamento nei punti estremi, tremori, irrigidimenti specie nei tondi, deviazioni dei percorsi), che sono sintomatiche di non completa padronanza del mezzo scrittorio” (p. 28, relazione).
Tutti gli evidenziati elementi sono stati valutati nel loro complesso dal consulente tecnico d'ufficio, che ha ritenuto detti rilievi compatibili con un
“processo graduale o di senilità o di tipo patologico” e, con specifico riguardo al caso in esame, compatibili con l'età del testatore all'epoca della redazione della scheda testamentaria e con l'asserita patologia sofferta da . Controparte_4
Sulla base di tali accertamenti, correttamente recepiti dal giudice di prime cure, è stata ritenuta l'autenticità del testamento olografo impugnato.
Oltre alle approfondite indagini compiute dall'ausiliare del giudice, deve essere considerata la maggior completezza ed esaustività dell'analisi svolta dal consulente tecnico d'ufficio rispetto a quella svolta dal consulente tecnico degli attori, odierni appellanti. Invero, l'ausiliare del giudice ha avuto a disposizione un maggior numero di documenti di confronto (risalenti anche ad un ampio arco temporale, dal 1986 al 2016).
Lo stesso consulente tecnico d'ufficio ha messo in evidenza la limitatezza dell'indagine compiuta dal detto consulente tecnico di parte, replicando che il consulente degli attori “si avvale per la comparazione con le firme in verifica di sole due firme di un documento bancario, quelle contrassegnate in Relazione con
A23 e A26 del 17.3.2015. A p.2, infatti, si legge: “Dette firme, da sole, risultano utili e determinanti ai fini dell'indagine” e a p.3 aggiunge anche erroneamente che non sono state utilizzate dalla Ctu. Il Ctp non considera viceversa le altre quattro sottoscrizioni simultanee A20, A21, A22, A24, come si evince dall'elenco delle comparative in Relazione, esaminate in originale dai Ct in data 16 maggio
2023, presso la Banca Intesa di Milano, via Meda” (pp. 58 e 59, relazione).
Sempre sulla carenza dell'esame comparatistico svolto dal consulente di parte, il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato che “Il Ctp si limita al confronto tra le figure delle sole due firme A23 e A26 prese in considerazione con una sola firma in calce al testamento la X3, rilevando la riduzione del tono energetico della X, ma è indiscutibile che esso si riduce anche nelle comparative contemporanee A20, A21, A22, dove aumentano le ampiezze. Si comprende facilmente che sono irrilevanti e non affidabili i rilievi eseguiti dal Ctp che si
pagina19 di 24 limitano a solo due sottoscrizioni autografe, perché egli non tiene in considerazione l'ambito di variabilità delle grafie compatibilmente contestuali, in cui rientrano anche le firme in calce al testamento”. (p. 62, relazione).
Il consulente tecnico d'ufficio ha, quindi, utilizzato scritture di comparazione plurime e di recente compilazione (sino all'anno 2016), diversamente dal consulente tecnico degli attori appellanti, che ha utilizzato solo due firme originali di risalenti ai primi anni novanta;
con la Controparte_4 conseguenza che le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio non lasciano spazio a dubbi e non possono essere confutate da una perizia di parte basata su pochi reperti comparativi, peraltro risalenti nel tempo.
Con riguardo all'ulteriore argomento utilizzato dagli appellanti a supporto dell'impugnazione (la consulenza grafologica disposta dal Pubblico Ministero di
Milano, che ha concluso per la contraffazione a mano del testamento impugnato), si osserva come la valutazione svolta dal consulente tecnico del Pubblico
Ministero in sede di indagini preliminari non sia dirimente, né per disporre una nuova consulenza tecnica nell'ambito del presente giudizio, né per accogliere la domanda di nullità del testamento.
Premessa la pacifica ammissibilità della nuova produzione documentale, poiché sopravvenuta, la consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero non è idonea a fondare una riforma della sentenza di primo grado per due ordini di ragioni.
In primo luogo, come osservato anche dagli appellati, il consulente del
Pubblico Ministero ha eseguito, su incarico di quest'ultimo, un accertamento tecnico ripetibile ex art. 359 c.p.p. e, quindi, fuori dal contradditorio delle parti. Il contradditorio delle parti contraddistingue, invece, l'attività svolta dal consulente tecnico d'ufficio nell'ambito del processo civile di primo grado.
In secondo luogo, dalla natura di tale accertamento tecnico ripetibile è derivata la non completezza della documentazione valutata dal consulente ai fini comparatistici. Infatti, come si legge a pagina 3 della relazione del consulente del
Pubblico Ministero (doc. n. 2, fascicolo appellanti), i documenti per la comparazione sono in numero ben inferiore a quelli utilizzati dal consulente tecnico d'ufficio nel giudizio civile di primo grado. Trattasi, invero, dei documenti che sono stati offerti dalle persone offese (i germani , odierni CP_4 appellanti) che hanno dato impulso alle indagini. Peraltro, si tratta della medesima pagina20 di 24 documentazione che gli appellanti avevano offerto al loro consulente di parte per lo svolgimento dell'analisi grafologica prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado (si tratta, nello specifico, di due documenti, uno del 2 novembre 1990
e un altro del 2 febbraio 1994). In aggiunta a tali scritture comparative il consulente tecnico del Pubblico Ministero elenca anche altre sette firme riconducibili a , che quest'ultimo ha però eseguito su tablet, in Controparte_4 formato digitale, su documenti bancari. In verità, per espressa ammissione del consulente tecnico, queste ultime firme non sono state utilizzate come documenti di raffronto proprio per la loro natura telematica e, quindi, perché insuscettibili di essere idonei elementi di comparazione (cfr. p. 21, doc. n. 2, cit.).
Peraltro, tale considerazione sui documenti di comparazione utilizzati dai vari consulenti permette di giustificare la discordanza tra la consulenza tecnica disposta nell'ambito delle indagini preliminari e il parere tecnico del dott.
(consulente tecnico di parte attrice), da un lato, e la consulenza Persona_4 tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa dall'altro. Quest'ultima Persona_5 ha, infatti, utilizzato, come già rilevato, un più ampio ventaglio di documenti scritti riconducibili a e da quest'ultimo realizzati in un ampio Controparte_4 arco temporale (dal 1986 al 2016).
Le considerazioni svolte consentono, quindi, di superare il valore probatorio che gli odierni appellanti intendono attribuire alla relazione del consulente del
Pubblico Ministero;
valore che, peraltro, non gli è stato attribuito neppure dal
Tribunale penale di Palermo che, secondo quanto allegato e documentato dagli appellati nella memoria di replica, all'esito dell'udienza predibattimentale del 9 settembre 2025, ha deciso di sospendere il processo in attesa della definizione del presente giudizio di appello.
L'esaustività della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado non è inficiata neppure dalla dedotta circostanza della mancata nomina di un esperto grafo patologo.
Con riferimento alla condizione patologica di (doglianza Controparte_4 non tardiva, a differenza di quanto sostenuto dagli appellati, perché già contenuta nell'atto di appello), contrariamente a quanto sostenuto dagli odierni appellanti, non è necessario rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio per interpellare un medico grafo patologo, poiché, come è stato condivisibilmente ed esaurientemente spiegato dal consulente tecnico d'ufficio, richiamando anche pagina21 di 24 riferimenti scientifici a supporto: “Nel presente caso, si osserva, occorre precipuamente, senza una spiegazione medica, che sarebbe opinabile, esaminare le turbative, le deviazioni della grafia nella loro qualità e consistenza e persistenza, ai fini della loro congruità o meno nell'evoluzione del grafismo sino
a quello contemporaneo come anche riferito in Relazione a p. 27. In effetti le grafie del de cuius si sono gradualmente alterate nel tempo per effetto della senilità o di patologie, tuttavia molti indici distintivi permangono, in quanto è assodato che nel tempo la grafia di un soggetto non subisce una radicale trasformazione. Tali concetti sono espressi anche nel capitolo n. 8 sulle relazioni tra patologie e grafie, dalle pagine n.175 alla n. 221 dello studio citato di Huber,
R.A. & Headrick, A.M.” (p. 61, relazione).
In conclusione, alla luce di quanto in precedenza osservato, l'appello deve essere rigettato, con la conseguente integrale conferma della sentenza gravata.
La regolamentazione delle spese processuali.
In ordine alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio, gli appellanti, soccombenti, devono essere condannati a rimborsare, in solido tra loro
(art. 97 c.p.c.), agli appellati le spese del presente grado.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147 e in base all'attività effettivamente svolta (escluso, pertanto, il compenso per la fase istruttoria), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore indeterminabile della causa, di complessità media.
Nella liquidazione dei compensi si deve fare applicazione del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 4 del D.M. n. 55/2024 e ss. mm., in applicazione del principio di diritto definito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In materia di spese processuali, tra l'ipotesi disciplinata dall'art. 4, comma 4, del d.m. n. 55 del 2014 e l'ipotesi disciplinata dall'art. 4, comma 2, del citato d.m., sussiste un rapporto di specie a genere, sicché, solo qualora la prestazione giudiziale dell'avvocato sia stata resa a favore di più soggetti aventi la medesima posizione processuale (o a favore di un solo soggetto contro più soggetti aventi la medesima posizione processuale) senza la necessità di esaminare questioni di fatto o di diritto specifiche e distinte per i vari soggetti patrocinati (o contro i quali sia stato esercitato il patrocinio), il giudice potrebbe, con una sua valutazione discrezionale sottratta al controllo di legittimità, congiuntamente operare la riduzione del 30% del compenso liquidabile per
pagina22 di 24 l'assistenza di un solo soggetto ed aumentarlo nella misura e nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 4 del citato d.m.” (Cassazione civile sez. II, 06/06/2022,
n.18047, così massimata).
Infatti, gli appellati sono stati assistiti dagli stessi difensori;
tuttavia, questi ultimi non hanno dovuto esaminare questioni di fatto o di diritto specifiche e distinte per i vari soggetti patrocinati.
Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, “la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.;” [omissis] “c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14; d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.;” (in motivazione, punto 4.12, Cass. n. 10367 del 2024).
Applicando tali principi al caso concreto, una volta ridotto del 30% il compenso unico che si sarebbe dovuto liquidare comunque per una sola parte, si ritiene di applicare un aumento nella misura del 30%, in ragione del fatto che gli avvocati degli appellati hanno patrocinato quattro soggetti diversi. La misura di questo aumento (demandata alla discrezionalità del giudice di merito, cfr.
Cassazione civile sez. II, 06/06/2022, n.18047) si giustifica per il fatto che se, da un lato, la difesa di più soggetti ha verosimilmente implicato un maggior impegno, dall'altro lato, tuttavia, l'attività difensiva è stata contenuta in ragione del fatto che gli appellati sono subentrati nella posizione giuridica del comune dante causa, a processo già instaurato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
RIGETTA
pagina23 di 24 l'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Controparte_1
in proprio e quale erede di , di CP_2 Persona_1 [...]
, e , quali eredi di , Per_3 Controparte_8 Controparte_3 Persona_1 per la riforma della sentenza n. 11074/2024, pubblicata il 23 dicembre 2024 dal
Tribunale di Milano nella causa iscritta al n. 47215/2021 r.g. e, per l'effetto,
CONFERMA
Integralmente la sentenza impugnata;
ND
e , a rimborsare, in solido tra loro, a Parte_1 Controparte_1
in proprio e quale erede di , a CP_2 Persona_1 [...]
, e , quali eredi di , le Per_3 Controparte_8 Controparte_3 Persona_1 spese del presente grado di giudizio da questi ultimi anticipate, liquidate in euro
7.707,70 per compensi di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di e . Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025.
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della CP_9 dott.ssa Sofia Mondazzi.
Il Presidente
Dott. Francesco Distefano
Il consigliere estensore
Dott.ssa EL RE
pagina24 di 24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco DISTEFANO Presidente
Dott. Maria Elena CATALANO Consigliere
Dott. EL ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 173 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, promossa con atto di citazione notificato il
17 gennaio 2025 ai sensi della legge n. 53 del 1994
tra
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
9 marzo 1967 e ivi residente in [...] e
[...]
(C.F.: ), nata a [...] il [...] CP_1 CodiceFiscale_2
e ivi residente in [...]; entrambi elettivamente domiciliati in Milano, via Cesare Cantù, n. 1, presso lo studio dell'avv. Cristiana Donizetti,
che li rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTI
Contro
pagina1 di 24 (C.F.: ) - in proprio e quale CP_2 CodiceFiscale_3
erede di (C.F.: ), deceduta il 26 Persona_1 CodiceFiscale_4
maggio 2025 - nato a [...] il [...], residente in [...],
Corso Pietro Pisani, n. 324;
(C.F.: ) - quale Parte_2 CodiceFiscale_5
erede di (C.F.: ), deceduta il 26 Persona_1 CodiceFiscale_4
maggio 2025 - nato a [...] il [...], residente in [...],
via Felicia Impastato, n. 29;
(C.F.: ) - quale erede di Parte_3 CodiceFiscale_6
(C.F.: ), deceduta il 26 maggio Persona_1 CodiceFiscale_4
2025, per rappresentazione del padre (C.F.: Persona_2 C.F._7
), deceduto il 17 agosto 2023 – nato a [...] il [...],
[...]
residente in [...];
(C.F.: ) - quale erede di Controparte_3 CodiceFiscale_8
(C.F.: ), deceduta il 26 maggio Persona_1 CodiceFiscale_4
2025, per rappresentazione del padre (C.F.: Persona_2 C.F._7
), deceduto il 17 agosto 2023 – nato a [...] il [...], residente
[...]
in Santa Perpetua de Mogoda (Barcellona), via Carrer SIS, n. 6;
tutti elettivamente domiciliati in Milano, Piazza Duca D'Aosta, n. 10, presso lo studio dell'avv. Bartolomeo Falcone, che li rappresenta e difende giuste procure allegate al fascicolo telematico del procedimento di primo grado, nonché
alla comparsa di costituzione in riassunzione
APPELLATI
PER LA RIFORMA
pagina2 di 24 della sentenza n. 11074/2024, pubblicata il 23 dicembre 2024 dal Tribunale
di Milano nella causa iscritta al n. 47215/2021 r.g.
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti
Conclusioni:
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in integrale riforma della sentenza n. 11074/2024 del Tribunale di Milano, nel merito,
- accertare e dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 606, c. 1, c.c. della scheda testamentaria apparentemente olografa, datata 20 luglio 2020 e a firma di
, per mancanza del requisito dell'autografia; Controparte_4
- conseguentemente, accertare e dichiarare l'intervenuta apertura della successione legittima di , con attribuzione agli odierni appellanti Controparte_4 di quota pari al 50% del patrimonio relitto dal de cuius e alla Sig.ra
[...]
della restante quota del 50%; Per_1
- per l'effetto, condannare il Sig. a rilasciare i beni ereditari CP_2 a favore degli eredi legittimi ovvero - nel caso di mancato reperimento dei beni medesimi - a versare a questi ultimi somma di denaro corrispondente al tantundem;
- condannare gli appellati a restituire agli appellanti le somme (maggiorate di interessi legali e rivalutazione) da questi pagate in corso di giudizio in esecuzione della sentenza impugnata;
in via istruttoria,
- ordinare a ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione Controparte_5 di documentazione attestante il saldo contabile al 7 febbraio 2021 (data di apertura della successione) del c/c 1000/1393, in essere presso la filiale di Milano, Via Meda 49, e di ogni altro rapporto intestato al Dott. Controparte_4 (nato a [...] il [...], c.f. alla C.F._9 medesima data;
- ove ritenuto, disporre la rinnovazione della C.T.U. grafologica, volta a stabilire l'autografia o l'apocrifia della scheda testamentaria apparentemente olografa, datata 20 luglio 2020 e a firma di;
Controparte_4 con vittoria delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Per gli appellati:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO ADITA
previa ogni più opportuna declaratoria,
- respingere l'appello promosso dagli appellanti in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti ivi incluse le relative richieste istruttorie e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 11074/2024 pubbl. il
pagina3 di 24 23/12/2024 RG n. 47215/2021 Repert. n. 10282/2024 del 23/12/2024 emessa dal Tribunale di Milano, notificata il 23.12.2023;
- con integrale vittoria delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio”.
pagina4 di 24 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 11074/2024, pubblicata il 23 dicembre 2024, il Tribunale di
Milano ha deciso la causa instaurata da e nei Parte_1 Controparte_1 confronti di e (rispettivamente, cugino e zia degli CP_2 Persona_1 attori), volta a conseguire: a) l'accertamento della nullità, ex art. 606, primo comma, c.c., per difetto di autografia, del testamento olografo di Controparte_4 datato 20 luglio 2020; b) il conseguente accertamento dell'apertura della successione legittima, con attribuzione agli attori della quota del 50% del patrimonio relitto dal defunto e l'attribuzione a Controparte_4 Persona_1 della residua quota della metà; c) la condanna di a rilasciare i beni CP_2 ereditari a favore degli eredi legittimi oppure, per il caso di mancato reperimento dei beni medesimi, la condanna a corrispondere agli eredi legittimi una somma di denaro corrispondente al “tantundem”.
Gli attori avevano dedotto quanto segue: di essere figli di , fratello premorto di Persona_3 Controparte_4
e di;
Persona_1 di essere stati informati, dopo la morte di avvenuta il 7 Controparte_4 febbraio 2021, dal cugino (figlio di ), CP_2 Persona_1 dell'esistenza di un testamento olografo redatto da il 20 luglio Controparte_4
2020, che nominava quale erede universale;
CP_2 di avere dubitato dell'autografia del testamento e, perciò, di averlo sottoposto ad un perito grafologo (prof. ), unitamente alle scritture Persona_4 di comparazione;
che, poiché era affetto dal morbo di Parkinson, nella forma Controparte_4 della sindrome piramidale, risultava inverosimile che il de cuius fosse stato in grado di redigere di proprio pugno l'intero testamento, senza che dalla grafia si manifestassero tremori o incertezze;
che, all'esito dell'esame, il perito di parte aveva escluso la paternità della scheda testamentaria.
Tempestivamente costituitisi in giudizio, con differenti difensori, i convenuti avevano chiesto il rigetto delle domande.
In corso di causa gli attori avevano proposto una domanda cautelare per il sequestro conservativo, ex art. 671 c.p.c., dei beni di domanda CP_2
pagina5 di 24 rigettata con provvedimento del 14 febbraio 2022 per difetto del periculum in mora.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio di natura grafologica, il Tribunale di Milano ha disposto nei seguenti termini:
“1) rigetta le domande di e;
Parte_1 Controparte_1
2) pone a carico di e le spese della Parte_1 Controparte_1
CTU come liquidate con decreto del 11.12.2023;
3) condanna e , in solido tra loro, alla Parte_1 Controparte_1 rifusione delle spese di lite in favore di e , che si CP_2 Persona_1 liquidano, in favore di ciascuno dei convenuti, in complessivi € 10.844,00 (di cui
€ 3.228,00 per la fase cautelare ed € 7.616,00 per il merito) per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.”
Il giudice di prime cure ha accertato l'autografia del testamento di
[...]
sulla base della consulenza tecnica grafologica eseguita dal consulente CP_4 tecnico d'ufficio, dott.ssa per la quale “le risultanze emerse Persona_5 supportano con certezza l'esito di autografia dell'intera scheda testamentaria a firma , datata 20/07/2020, pubblicata al n.1178 di Repertorio e Controparte_4
n. 708 di Raccolta, per atto Notaio Dott. , in Palermo”. Persona_6
Il Tribunale ha ritenuto di aderire pienamente a tali conclusioni sulla base delle seguenti argomentazioni:
“il CTU ha eseguito l'esame della scheda testamentaria e delle scritture di comparazione nel rispetto delle “attuali linee guida della comunità scientifica internazionale, secondo le indicazioni di metodo raccomandate anche dalla
Comunità Scientifica di riferimento, l' EN (European Network of Forensic
Science Institute)” che indicano le operazioni necessarie per la ricerca nella grafia di elementi abitudinari che, secondo le statistiche e le ricerche, sono di difficile percezione e riproduzione da parte di un falsario”; il consulente tecnico d'ufficio ha fatto ricorso a strumentazione come lenti di ingrandimento e microscopio digitale per l'ispezione grafoscopica della documentazione, pervenendo ad accertare, in forza di tale metodologia, che “tutte le abitudini significative di peso peritale segnalate, considerate nella loro combinazione e attentamente anche in prospettiva cronologica, supportano in
pagina6 di 24 modo forte la riconducibilità di tutto il grafismo testamentario, nelle date, nel testo e nelle tre firme in calce, all'opera grafica del de cuius e Controparte_4 sonno di medesima scaturigine dei campioni di raffronto”; il consulente tecnico d'ufficio ha vagliato numerosa documentazione comparativa risalente ad un ampio arco di tempo (1986 – 2016), di provenienza certa del de cuius.
Il giudice di prime cure ha ritenuto compatibili con un “processo graduale o di senilità o di tipo patologico” e, quindi, con l'età del testatore all'epoca della stesura della scheda testamentaria e con l'asserita patologia sofferta da
[...]
, quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio nel grafismo e nelle CP_4 firme del testamento olografo in esame e, cioè, la presenza di correzioni e di
“microturbative del tracciato dalla natura porosa [omissis] che sono sintomatiche di non completa padronanza del mezzo scrittorio”.
Il Tribunale ha ritenuto, invece, che le analisi tecniche espletate dal consulente di parte attrice non fossero state così accurate come quelle del consulente tecnico d'ufficio, perché il consulente di parte si era avvalso “per la comparazione di sole due firme di un documento bancario del 2015 assumendo che “Dette firme, da sole, risultano utili e determinanti ai fini dell'indagine”.
Infatti, il giudice di prime cure ha ritenuto che le osservazioni tecniche degli attori fossero state superate dal consulente tecnico d'ufficio, che aveva replicato nei seguenti termini: “Si può facilmente riscontrare che sostanzialmente il Consulente esprime il proprio dissenso sugli esiti di autografia, ma di fatto non dimostra
l'apocrifia della scheda testamentaria, in quanto non riferisce in modalità completa e protocollare l'esame fisico di tutti i reperti e la sufficiente combinazione di indici dimostrativi del falso per imitazione”.
Infine, il Tribunale ha giudicato infondate le doglianze degli attori, i quali lamentavano che le scritture di comparazione prese in esame dal consulente tecnico d'ufficio risalissero ad un periodo di tempo compreso tra il 1986 e il 2016, mentre la scheda testamentaria era datata 2020 e che “la circostanza che il
Consulente del Giudice abbia ritenuto che la grafia del 2020 coincidesse con quella risalente a un periodo che va da quattro a trentaquattro anni prima è sufficiente a dimostrare l'inattendibilità della conclusione cui il Consulente stesso
è pervenuto”.
pagina7 di 24 Tale assunto è stato giudicato non condivisibile dal Tribunale sul fondamento delle argomentazioni svolte sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, secondo il quale: “Ciò nonostante l'esame longitudinale nel tempo della campionatura delle sottoscrizioni documenta che quelle più recenti risentono di disgrafie di analoga natura delle firme apparenti nel testamento, sintomo comune che riflette un processo di graduale cambiamento di analoga consistenza e frequenza, dovuto all'impaccio e alla debolezza della mano. Occorre tenere presente che di fatto nelle scritture, nella fattispecie per le firme con turbative, molti aspetti sono comunque riconoscibili, cioè sono abitudini che persistono nel tempo, in quanto non vi è nessuna ragione logica perché si verifichino radicali trasformazioni della scrittura di un medesimo soggetto”.
Sempre con riferimento alla doglianza degli attori circa l'eccessiva ampiezza dell'arco temporale cui risalgono le scritture comparative, il Tribunale ha condiviso le argomentazioni del consulente tecnico d'ufficio secondo cui, sebbene “le grafie del de cuius si sono gradualmente alterate nel tempo per effetto della senilità o di patologie”, tuttavia “molti indici distintivi permangono, in quanto è assodato che nel tempo la grafia di un soggetto non subisce una radicale trasformazione”.
Accertata, quindi, l'autografia del testamento impugnato, il giudice di prime cure ha rigettato tutte le domande proposte dagli attori.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 17 gennaio 2025,
[...]
e hanno proposto appello avverso la detta sentenza Parte_1 Controparte_1 di cui hanno chiesto l'integrale riforma.
Tempestivamente costituitisi in giudizio con separati atti, il 27 febbraio
2025 e il 3 marzo 2025, rispettivamente e hanno CP_2 Persona_1 puntualmente replicato ai motivi di gravame, chiedendone il rigetto.
Nelle more del processo, con ordinanza del 13 marzo 2025, la Corte di
Appello ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, evidenziando non solo la carenza del fumus e del periculum in mora, ma anche il fatto che l'istanza riguardava la sola pronuncia sulle spese di lite, accessoria a quella principale.
Nelle more del processo, essendo intervenuta (in data 26 maggio 2025) la morte della parte appellata , (figli Persona_1 CP_2 Parte_2 di ), e (questi ultimi due per Persona_1 Pt_3 CP_2 Controparte_3
pagina8 di 24 rappresentazione di , figlio premorto di ), si sono Parte_1 Persona_1 costituiti in giudizio, quali eredi della defunta , ex artt. 299 e 302 Persona_1
c.p.c., il 1° luglio 2025.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 18 novembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali entro i termini (rispettivamente, sessanta giorni e trenta giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnati dal consigliere istruttore con provvedimento emesso ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
Solo gli appellati hanno, altresì, depositato memoria di replica entro il successivo termine (quindici giorni prima della predetta udienza) assegnato con la medesima ordinanza.
L'appello di e . Parte_1 Controparte_1
Con l'unico motivo di appello – rubricato “Errata ricostruzione dei fatti con riferimento all'affermata autografia del testamento impugnato” – gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella misura in cui “il Tribunale non ha tenuto in alcun conto le articolate argomentazioni che si rinvengono nella perizia grafologica prodotta dagli esponenti quale doc. 5 nel fascicolo di primo grado” (p. 3, atto di appello).
Più nel dettaglio, gli appellanti richiamano vari passaggi della relazione del proprio perito grafologico, Prof. , dai quali dovrebbe desumersi la Persona_4 non autenticità del testamento.
In buona sostanza, secondo gli appellanti, il giudice di prime cure non ha dato alcun peso alle valutazioni tecniche del consulente di parte da cui emergerebbe che “nella scheda in verifica si osservano numerosi indici di non autenticità costituiti dalla scarsa spontaneità del gesto grafico” e dall'analisi comparatistica risulterebbe che “la scrittura testamentaria è stata ricavata con un tentativo di imitazione da persona che non corrisponde a quella del de cuius
”. Controparte_4
Con riferimento alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio di primo grado, gli appellanti si dolgono del fatto che l'ausiliario del giudice, dott.ssa “non ha tenuto in nessun conto Persona_5 la “Morfologia della lettera 'n'-'m' nel grafismo autografo: Sono a festoni
pagina9 di 24 rovesciati con cambi direzionali che producono Sono un arco morbido (…) nel grafismo in verifica: ad archi, si noti i cambi direzionali netti che producono angoli acuti” (pag. 16 del nostro doc. 2). Eppure siffatta differenza morfologica emerge ictu oculi dal raffronto fra le – recenti – scritture di comparazione riprodotto a pagg. 48ss. della C.T.U. del primo grado e, ad esempio, la firma della scheda testamentaria riprodotta a pag. 50 della stessa.” (p. 3, comparsa conclusionale). Gli appellanti svolgono le medesime considerazioni anche rispetto alla morfologia della lettera “d” e della lettera “a”. Infine, ritengono che anche dal raffronto della firma sulla scheda testamentaria con quelle degli scritti di comparazione emergerebbero ictu oculi delle differenze morfologiche.
Sempre in relazione alle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio e fatte proprie dal giudice di prime cure, gli appellanti sostengono che la consulenza tecnica d'ufficio è “inadeguata, viziata e inattendibile” per il mancato coinvolgimento del medico grafopatologo. Infatti, secondo gli appellanti, per la condizione parkinsoniana che aveva caratterizzato gli ultimi anni di
[...]
, “non è verosimile che appena sei mesi prima – nel luglio 2020, data CP_4 apparente di stesura del testamento – la scrittura di non ne Controparte_4 recasse traccia e che, anzi, fosse assolutamente sovrapponibile a quella a lui certamente attribuibile fino a trentaquattro anni prima. [omissis]
Significativamente, del resto, la stessa C.T.U. ha rilevato che “A proposito delle patologie di cui era sofferente il de cuius e della relativa … somministrazione di farmaci, … l'orientamento odierno della materia è di avvalersi in alcuni casi della figura specifica di un medico 'grafo patologo', ai fini d'individuare le patologie attraverso la grafia” (pag. 61).” (pp. 5 e 6, comparsa conclusionale).
In secondo luogo – producendo per la prima volta nel giudizio di appello due nuovi documenti, consistenti nel decreto di citazione a giudizio di CP_2 davanti al Tribunale di Palermo per il reato di cui all'art. 491, secondo comma,
[...]
c.p. e la consulenza tecnica grafologica disposta dalla Procura della Repubblica di
Milano in sede di indagine (rispettivamente, doc. nn. 1 e 2) – gli appellanti offrono nuovi elementi a sostegno delle proprie domande, in forza dei quali domandano la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Secondo gli appellanti, la nuova produzione documentale sarebbe ammissibile ex art 345, terzo comma, c.p.c., poiché consiste in documenti che pagina10 di 24 sono stati conosciuti solo a partire dal 26 novembre 2024, quindi, successivamente alla rimessione della causa in decisione in primo grado.
Gli appellanti evidenziano che dalla consulenza disposta dal Pubblico
Ministero emerge l'apocrifia del testamento in esame. Più nel dettaglio, gli appellanti spiegano che “il perito nominato dal P.M. ha concluso – esattamente come la relazione grafologica sub nostro doc. 5 nel fascicolo di primo grado – che “dopo aver analizzato il testamento in verifica, posso affermare che costituisce un caso di contraffazione 'a mano libera': che si verifica quando un documento viene creato parzialmente o completamente in modo artificioso. Il falsario (…) si ingegna a riprodurre la scrittura della persona” (pag. 11 del doc.
2; grassetti nostri) e che “la grafia e le firme in verifica a nome '
[...] sul documento (…) presentano tante e tali difformità da doversi CP_4 ricondurre a due distinte impronte grafiche. In tal modo, posso giungere ad un giudizio di impossibilità attributiva alla mano del sig. ed è, Controparte_4 quindi, da considerarsi apocrifo” (pag. 24 del doc. 2)” (pp. 5 e 6, atto di appello).
Gli appellanti spiegano come il consulente della Procura, nella propria relazione, abbia evidenziato ““[omissis] un rallentamento causato da una maggiore attenzione nell'esecuzione del movimento [omissis]” (pag.9)”; indice di apocrifia.
Per quanto emerso da questo nuovo documento di prova, gli appellanti sostengono l'impossibilità per questa Corte di confermare la sentenza di primo grado essendo, a questo punto, ben due le “perizie (quella fatta eseguire ante causam dagli odierni appellanti, sub doc. 5 del nostro fascicolo di primo grado, e Con quella disposta dal Pubblico Ministero nel procedimento penale a carico del
[...
che, in termini assolutamente concordi fra loro, concludono nettamente nel senso dell'apocrifia” (p. 8, atto di appello). Invocando il c.d. “principio di maggioranza”, secondo gli appellanti, la Corte dovrebbe riformare integralmente la sentenza impugnata o, in subordine, disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Peraltro, sempre con riferimento alla consulenza disposta su ordine del
Pubblico Ministero, gli odierni appellanti evidenziano che “ha concluso per
l'apocrifia dell'apparente scheda testamentaria anzitutto per motivi che attengono alla scheda testamentaria in sé, a prescindere da ogni comparazione”
pagina11 di 24 (p. 2, comparsa conclusionale), affermando che tale considerazione sarebbe di per sé autosufficiente per dimostrare l'apocrifia.
Da ultimo, con la comparsa conclusionale, sulle circostanze di fatto che secondo gli appellanti dimostrerebbero gli ottimi rapporti intercorsi tra il de cuius
e il nipote idonei, quindi, a giustificare l'ultima volontà di CP_2 [...]
, gli appellanti affermano la relativa irrilevanza ai fini della decisione. CP_4
Sostengono che “anche qualora quell'apparente testamento riflettesse alla lettera le ultime volontà di e fosse stato addirittura dettato da Controparte_4 quest'ultimo al soggetto che l'ha materialmente scritto, ciò non spiegherebbe alcun effetto “sanante” – ovviamente – sull'invalidità del testamento medesimo”.
Le difese di CP_2
In via del tutto preliminare richiama le varie circostanze di CP_2 fatto (già oggetto delle dichiarazioni prodotte in primo grado) dalle quali emergerebbe lo stretto rapporto intrattenuto tra e il nipote Controparte_4
e dalle quali, quindi, secondo quanto prospettato dall'appellato, si CP_2 desumerebbe la pacifica autenticità del contenuto del testamento oggetto di impugnazione.
In primo luogo, richiama le dichiarazioni rese da CP_2 [...]
compagna di , che ha affermato di avere Testimone_1 Controparte_4 assistito alla redazione del testamento olografo del de cuius in data 9 marzo 2021
e ha confermato le sue volontà in quanto “era l'unico dei nipoti che si interessava
a lui e si adoperava per prestargli le cure necessarie a farlo stare meglio.” doc.
2, fascicolo primo grado).
In secondo luogo, richiama anche le dichiarazioni rese dalla CP_2 vicina di casa di , che ha dichiarato di “avere Controparte_4 Testimone_2 raccolto le confidenze del Dottor in ordine alla propria volontà Controparte_4 di nominare proprio erede universale il signor ” (doc. 3, fascicolo CP_2 primo grado).
Vengono, altresì, richiamate le dichiarazioni della portinaia dello stabile di
, che ha affermato che “in più occasioni le aveva detto di avere Controparte_4 scritto un testamento olografo con cui nominava proprio erede universale il signor unico nipote che si interessava di lui, lo assisteva CP_2 moralmente e fisicamente e spesso lo veniva a trovare a Milano
pagina12 di 24 accompagnandolo alle visite mediche cui si sottoponeva [omissis]” (doc. 4, fascicolo primo grado).
Con riferimento alla doglianza con cui gli appellanti contestano l'attendibilità dell'esito della consulenza tecnica perché non avrebbe tenuto conto delle valutazioni svolte dal consulente di parte, sottolinea, al CP_2 contrario, l'attendibilità e l'esaustività delle analisi svolte dal consulente tecnico d'ufficio. In particolare, l'appellato ritiene di condividere quanto affermato dal giudice di prime cure nella parte in cui evidenzia che l'ausiliare dott.ssa
[...] ha eseguito l'esame della scheda testamentaria nel rispetto delle attuali Per_5 linee guida della comunità scientifica internazionale e ha impiegato la più ampia strumentazione per l'esame comparatistico.
La precisione dell'attività tecnica svolta dall'ausiliario emergerebbe, secondo anche dal fatto che il consulente tecnico d'ufficio “ha CP_2 proceduto ad effettuare approfondimenti ulteriori e, in particolare, ha ritenuto di farsi autorizzare dal Giudicante a procedere anche per esaminare i cartellini firma presso il Comune di Milano, nonché la documentazione bancaria presso la filiale Banca di via Meda 49, C/C 1000/1393, referente Sig. Controparte_6
” e anche dai reperti comparativi considerati che sono “stati plurimi e di Pt_4 recente compilazione (sino all'anno 2016), contrariamente alla documentazione in loro possesso ed utilizzata dal loro perito risalente ai primi anni novanta”.
Inoltre, spiega come le conclusioni cui è giunto il consulente CP_2 tecnico d'ufficio siano le medesime espresse dalla dott.ssa Persona_7 professionista incaricata dall'appellato, la quale ha concluso nel senso che la scheda testamentaria fosse riconducibile alla mano di . Controparte_4
In relazione alla nuova produzione documentale degli appellanti, nella cui prospettiva dovrebbe essere idonea a smentire la fondatezza della motivazione del giudice di prime cure, afferma come tale consulenza non sia CP_2 idonea a confutare le risultanze probatorie formatesi nel presente giudizio per le seguenti ragioni.
In primo luogo, anche la consulenza tecnica richiesta dal Pubblico Ministero
è stata “predisposta sulla scorta delle medesime scritture di comparazione utilizzate dagli appellanti per la predisposizione della perizia di parte, tutte risalenti agli ultimi contatti che erano intervenuti tra gli appellanti e lo zio Dott.
, risalenti ai primi anni 90”. Controparte_4
pagina13 di 24 In secondo luogo, a differenza della consulenza predisposta dall'ausiliare del Tribunale, che è super partes, “la perizia eseguita su incarico del pubblico ministero, titolare delle indagini, rimane una perizia di parte (accusa) che dovrà essere vagliata dall'organo giudicante nel contraddittorio delle parti”.
Per tutte le considerazioni di cui sopra, ritiene che non si CP_2 possa muovere alcuna censura alla sentenza impugnata e che debba pertanto essere confermata.
Le difese di (fatte proprie dagli eredi , Persona_1 CP_2
e . Pt_2 Pt_3 Controparte_3
Anche ha evidenziato, a difesa dell'autenticità del Persona_1 testamento impugnato, varie circostanze di fatto, già allegate in primo grado, dalle quali si evincerebbe, per un verso, il rapporto stretto tra e il Controparte_4 nipote e, per altro verso, che gli altri nipoti, odierni appellanti, non CP_2 si sono mai presi cura dello zio . Controparte_4
A titolo esemplificativo, evidenzia come i suoi altri due figli e Pt_1 non abbiano mai formulato alcuna opposizione “in ordine al fatto che il Pt_2 beneficiario dell'eredità fosse solo , atteso che tale determinazione era CP_2 dettata dal fatto che il predetto fosse stato il solo ed unico a prendersi cura del fratello , che quindi aveva scelto di nominarlo erede universale. La CP_4 determinazione del defunto di nominare proprio erede Controparte_4 universale il solo non è stata colta di sorpresa atteso che è stato CP_2 proprio il predetto a occuparsi a pieno dello zio defunto assistendolo nelle cure che lo stato di salute dello stesso richiedeva, accompagnandolo alle visite mediche che direttamente fissava, e aveva costanti e quotidiani rapporti con lo stesso”.
Ancora, la parte appellata deduce che gli odierni appellanti da “oltre trent'anni non avevano rapporto con lo zio defunto che spesso si lamentava di tale condotta e, pertanto, è presto spiegato il fatto che gli attori “non avevano mai percepito l'esistenza di un rapporto per così dire preferenziale fra lo zio e
l'altro nipote . CP_2
Con riferimento alla relazione grafologica redatta dal consulente degli attori,
Prof. , ribadisce che “la documentazione offerta al Persona_4 Persona_1 perito la cui grafia era da comparare con quella riportata nel testamento è risalente agli anni 90”; che, pertanto, “L'esame del perito si è basato su scritture
pagina14 di 24 di quando il Dott. aveva trent'anni in meno, del tutto sconfessate Controparte_4 dalla espletata CTU di cui si dirà dopo e lo stesso deve dirsi della documentazione comparatistica consegnata alla Procura della Repubblica per la predisposizione della propria perizia”.
Quindi, secondo , “parte appellante, in alcun modo ha Persona_1 assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, essendo totalmente carente la prova della mancanza di autografia della scheda testamentaria, essendosi limitata la stessa a offrire in produzione la perizia di parte (doc. n. 5 – fasc. appellante primo grado), affermando che in considerazione della malattia, di cui non fornisce prova, il testamento avrebbe dovuto presentare nella grafia del de cuius sbavature e tremori, tuttavia assenti nel testamento impugnato”.
Da ultimo, con riferimento alla nuova produzione documentale degli appellanti, anche , in linea con le difese del figlio Persona_1 CP_2 rileva come la consulenza tecnica disposta dalla Procura di Milano abbia avuto come scritture di comparazione le stesse utilizzate dal consulente di parte Prof.
, cioè quelle risalenti ai primi anni novanta e deduce che tale esame Persona_4 disposto dalla Procura della Repubblica di Milano rimane, per definizione, una consulenza di parte e quindi non terza e imparziale.
Con la memoria di replica, personalmente e quale erede di CP_2
, nonché e quali Persona_1 Parte_2 Controparte_3 Parte_3 eredi di , hanno replicato alla comparsa conclusionale degli Persona_1 appellanti.
In particolare, secondo gli appellati, dimostrazione della costante mala fede degli odierni appellanti si rinviene nel silenzio da loro serbato sull'esito dell'udienza predibattimentale del 9 settembre 2025 (Allegato D, parte appellata), con la quale il giudice penale ha disposto la sospensione del procedimento penale nell'attesa della pronuncia di questa Corte d'Appello nei seguenti termini:
“riconoscendo come allo stato ad essere rilevante ai fini della verifica della autenticità della scheda testamentaria del de cuius dott. sia la Controparte_4 perizia disposta dal Tribunale di Milano e non quella redatta dal consulente della
Procura della Repubblica, perizia di parte predisposta sulla scorta delle medesime scritture di comparazione utilizzate dagli appellanti per la predisposizione della perizia di parte offerta nel giudizio civile di primo grado e
pagina15 di 24 tutte risalenti agli ultimi contatti che erano intervenuti tra gli appellanti e lo zio
Dott. , risalenti ai primi anni 90”. Controparte_4
In relazione alla censura che gli appellanti muovono alla consulenza tecnica d'ufficio, che non avrebbe tenuto conto della morfologia delle lettere “n”, “m”,
“d”, “a”, gli appellati rilevano come dette contestazioni siano state mosse per la prima volta nella comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente (p. 6, memoria di replica).
Con riguardo al presunto stato psico-fisico del de cuius, gli appellati affermano che egli non era affetto dalla sindrome di Parkinson, ma dalla sindrome extrapiramidale, come emerso dall'estratto della cartella clinica prodotta dagli stessi appellanti in primo grado. Ribadiscono che lo stesso Tribunale ha ritenuto inutile la richiesta di integrazione della consulenza tecnica d'ufficio con un medico grafopatologo. A tale proposito, quindi, gli appellati ritengono oltre che
“prive di pregio”, anche tardive, non essendo state riproposte nell'atto di appello, ma citate unicamente in sede di comparsa conclusionale, le doglianze mosse dagli appellanti sul presunto stato di malattia del (p. 7, memoria di Controparte_4 replica).
Infine, con riferimento alla determinazione del consulente tecnico d'ufficio di procedere senza l'ausilio di un medico grafopatologo, gli appellati osservano che non si tratta di un'affermazione dell'ausiliare del giudice priva di motivazione a supporto, come invece affermato dagli appellanti. Evidenziano che, al contrario, il consulente tecnico d'ufficio ha sostenuto che “nel presente caso occorre precipuamente, senza una spiegazione medica, che sarebbe opinabile, esaminare le turbative, le deviazioni della grafia nella loro qualità e consistenza e persistenza, ai fini della loro congruità o meno nell'evoluzione del grafismo sino
a quello contemporaneo come anche riferito in Relazione a p. 27. In effetti le grafie del de cuius si sono gradualmente alterate nel tempo per effetto della senilità o di patologie, tuttavia molti indici distintivi permangono, in quanto è assodato che nel tempo la grafia di un soggetto non subisce una radicale trasformazione”.
Le istanze istruttorie.
In ordine di priorità logico giuridica vanno esaminate le istanze istruttorie riproposte dai germani e , al fine di circoscrivere il Pt_1 Controparte_1 materiale probatorio utilizzabile al fine della decisione.
pagina16 di 24 In primo luogo, l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., nei confronti di della documentazione attestante il saldo contabile al 7 Controparte_5 febbraio 2021 (data di apertura della successione) del c/c 1000/1393 e di ogni altro rapporto intestato a alla medesima data deve essere Controparte_4 rigettata. Tale conclusione deriva dalla superfluità dei documenti richiesti ai fini della decisione. Infatti, la documentazione sarebbe utile ai fini dell'accertamento del patrimonio del de cuius al momento della successione, se si dovesse dichiarare l'apertura della successione legittima, in conseguenza della dichiarazione di nullità del testamento olografo.
Ritenendo, invece, per le ragioni indicate di seguito, l'autografia del testamento impugnato, gli elementi che gli appellanti mirano a conoscere attraverso l'ordine di esibizione sono del tutto irrilevanti ai fini della decisione.
Parimenti, deve essere rigettata l'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio di natura grafologica, poiché, per le argomentazioni che seguono, si ritiene di aderire pienamente alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa. Persona_5
Sempre in via preliminare, deve essere affermata l'ammissibilità dei documenti prodotti per la prima volta in appello (doc. nn. 1 e 2), poiché si tratta di documenti la cui conoscenza da parte degli odierni appellanti è sopravvenuta alla rimessione della causa in decisione da parte del giudice di primo grado.
L'esame del gravame.
Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui, aderendo pienamente alla consulenza tecnica d'ufficio, ha accertato l'autografia del testamento olografo di , senza tenere in considerazione le Controparte_4 conclusioni cui è pervenuto il consulente grafologico di parte, dott. Per_4
.
[...]
In aggiunta, i germani ritengono che questa Corte debba CP_4 discostarsi dalla decisione del primo giudice in considerazione dell'intervento di un fatto sopravvenuto consistente nella consulenza tecnica disposta dal Pubblico
Ministero nell'ambito del procedimento penale a carico di per il CP_2 reato di cui all'art. 491, secondo comma, c.p.; perizia sulla base della quale il
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo ha formulato l'imputazione nei confronti dell'indagato, con decreto di citazione diretta in data 26 aprile 2023.
Il motivo è infondato.
pagina17 di 24 Preliminarmente, si osserva che le dichiarazioni provenienti da vari soggetti
( ) vicini a , prodotte in primo Tes_1 Tes_2 CP_7 Controparte_4 grado dai convenuti, risultano del tutto irrilevanti al fine di accertare l'autografia della scheda testamentaria. Quest'ultima, infatti, può essere provata solo tramite l'ausilio di un tecnico grafologo.
Con riguardo al primo profilo di censura sollevato dagli appellanti, vanno condivise appieno le valutazioni del giudice di prime cure sull'attendibilità e sulla completezza della relazione tecnica della dott.ssa che ha Persona_5 concluso che “le risultanze emerse supportano con certezza l'esito di autografia dell'intera scheda testamentaria a firma , datata 20/07/2020, Controparte_4 pubblicata al n.1178 di Repertorio e n. 708 di Raccolta, per atto Notaio Dott.
, in Palermo” (p. 68, relazione). Persona_6
Tutte le censure svolte dagli appellanti ripropongono, per la maggior parte, argomenti già valutati dal consulente tecnico d'ufficio e superati dal giudice di prime cure sulla scorta della relazione del proprio ausiliare.
Infatti, avuto riguardo al metodo utilizzato per l'esame della scheda testamentaria e delle scritture di comparazione, il consulente tecnico d'ufficio ha seguito le “attuali linee guida della comunità scientifica internazionale, secondo le indicazioni di metodo raccomandate anche dalla Comunità Scientifica di riferimento, l'EN (European Network of Forensic Science Institute)”, così da individuare nella grafia gli elementi abitudinari che, secondo le statistiche e le ricerche, sono di difficile percezione e riproduzione da parte di un falsario (p. 57, relazione).
Il consulente tecnico d'ufficio ha impiegato una strumentazione per l'esame della scheda testamentaria e delle scritture di comparazione, quali lenti a ingrandimento e microscopio digitale per l'ispezione grafoscopica dei reperti (cfr.
p. 12, relazione), affermando che “tutte le abitudini significative di peso peritale segnalate, considerate nella loro combinazione e attentamente anche in prospettiva cronologica, supportano in modo forte la riconducibilità di tutto il grafismo testamentario, nelle date, nel testo e nelle tre firme in calce, all'opera grafica del de cuius e sono di medesima scaturigine dei Controparte_4 campioni di raffronto” (p. 54, relazione).
Il consulente tecnico d'ufficio ha riscontrato nel grafismo e nelle firme della scheda testamentaria la presenza di correzioni e “di microturbative del tracciato
pagina18 di 24 dalla natura porosa (pastoie, tracce di sporco, lievi ammaccature nei profili, piccole aggiunte, tratti allentati, filamentosi di trascinamento nei punti estremi, tremori, irrigidimenti specie nei tondi, deviazioni dei percorsi), che sono sintomatiche di non completa padronanza del mezzo scrittorio” (p. 28, relazione).
Tutti gli evidenziati elementi sono stati valutati nel loro complesso dal consulente tecnico d'ufficio, che ha ritenuto detti rilievi compatibili con un
“processo graduale o di senilità o di tipo patologico” e, con specifico riguardo al caso in esame, compatibili con l'età del testatore all'epoca della redazione della scheda testamentaria e con l'asserita patologia sofferta da . Controparte_4
Sulla base di tali accertamenti, correttamente recepiti dal giudice di prime cure, è stata ritenuta l'autenticità del testamento olografo impugnato.
Oltre alle approfondite indagini compiute dall'ausiliare del giudice, deve essere considerata la maggior completezza ed esaustività dell'analisi svolta dal consulente tecnico d'ufficio rispetto a quella svolta dal consulente tecnico degli attori, odierni appellanti. Invero, l'ausiliare del giudice ha avuto a disposizione un maggior numero di documenti di confronto (risalenti anche ad un ampio arco temporale, dal 1986 al 2016).
Lo stesso consulente tecnico d'ufficio ha messo in evidenza la limitatezza dell'indagine compiuta dal detto consulente tecnico di parte, replicando che il consulente degli attori “si avvale per la comparazione con le firme in verifica di sole due firme di un documento bancario, quelle contrassegnate in Relazione con
A23 e A26 del 17.3.2015. A p.2, infatti, si legge: “Dette firme, da sole, risultano utili e determinanti ai fini dell'indagine” e a p.3 aggiunge anche erroneamente che non sono state utilizzate dalla Ctu. Il Ctp non considera viceversa le altre quattro sottoscrizioni simultanee A20, A21, A22, A24, come si evince dall'elenco delle comparative in Relazione, esaminate in originale dai Ct in data 16 maggio
2023, presso la Banca Intesa di Milano, via Meda” (pp. 58 e 59, relazione).
Sempre sulla carenza dell'esame comparatistico svolto dal consulente di parte, il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato che “Il Ctp si limita al confronto tra le figure delle sole due firme A23 e A26 prese in considerazione con una sola firma in calce al testamento la X3, rilevando la riduzione del tono energetico della X, ma è indiscutibile che esso si riduce anche nelle comparative contemporanee A20, A21, A22, dove aumentano le ampiezze. Si comprende facilmente che sono irrilevanti e non affidabili i rilievi eseguiti dal Ctp che si
pagina19 di 24 limitano a solo due sottoscrizioni autografe, perché egli non tiene in considerazione l'ambito di variabilità delle grafie compatibilmente contestuali, in cui rientrano anche le firme in calce al testamento”. (p. 62, relazione).
Il consulente tecnico d'ufficio ha, quindi, utilizzato scritture di comparazione plurime e di recente compilazione (sino all'anno 2016), diversamente dal consulente tecnico degli attori appellanti, che ha utilizzato solo due firme originali di risalenti ai primi anni novanta;
con la Controparte_4 conseguenza che le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio non lasciano spazio a dubbi e non possono essere confutate da una perizia di parte basata su pochi reperti comparativi, peraltro risalenti nel tempo.
Con riguardo all'ulteriore argomento utilizzato dagli appellanti a supporto dell'impugnazione (la consulenza grafologica disposta dal Pubblico Ministero di
Milano, che ha concluso per la contraffazione a mano del testamento impugnato), si osserva come la valutazione svolta dal consulente tecnico del Pubblico
Ministero in sede di indagini preliminari non sia dirimente, né per disporre una nuova consulenza tecnica nell'ambito del presente giudizio, né per accogliere la domanda di nullità del testamento.
Premessa la pacifica ammissibilità della nuova produzione documentale, poiché sopravvenuta, la consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero non è idonea a fondare una riforma della sentenza di primo grado per due ordini di ragioni.
In primo luogo, come osservato anche dagli appellati, il consulente del
Pubblico Ministero ha eseguito, su incarico di quest'ultimo, un accertamento tecnico ripetibile ex art. 359 c.p.p. e, quindi, fuori dal contradditorio delle parti. Il contradditorio delle parti contraddistingue, invece, l'attività svolta dal consulente tecnico d'ufficio nell'ambito del processo civile di primo grado.
In secondo luogo, dalla natura di tale accertamento tecnico ripetibile è derivata la non completezza della documentazione valutata dal consulente ai fini comparatistici. Infatti, come si legge a pagina 3 della relazione del consulente del
Pubblico Ministero (doc. n. 2, fascicolo appellanti), i documenti per la comparazione sono in numero ben inferiore a quelli utilizzati dal consulente tecnico d'ufficio nel giudizio civile di primo grado. Trattasi, invero, dei documenti che sono stati offerti dalle persone offese (i germani , odierni CP_4 appellanti) che hanno dato impulso alle indagini. Peraltro, si tratta della medesima pagina20 di 24 documentazione che gli appellanti avevano offerto al loro consulente di parte per lo svolgimento dell'analisi grafologica prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado (si tratta, nello specifico, di due documenti, uno del 2 novembre 1990
e un altro del 2 febbraio 1994). In aggiunta a tali scritture comparative il consulente tecnico del Pubblico Ministero elenca anche altre sette firme riconducibili a , che quest'ultimo ha però eseguito su tablet, in Controparte_4 formato digitale, su documenti bancari. In verità, per espressa ammissione del consulente tecnico, queste ultime firme non sono state utilizzate come documenti di raffronto proprio per la loro natura telematica e, quindi, perché insuscettibili di essere idonei elementi di comparazione (cfr. p. 21, doc. n. 2, cit.).
Peraltro, tale considerazione sui documenti di comparazione utilizzati dai vari consulenti permette di giustificare la discordanza tra la consulenza tecnica disposta nell'ambito delle indagini preliminari e il parere tecnico del dott.
(consulente tecnico di parte attrice), da un lato, e la consulenza Persona_4 tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa dall'altro. Quest'ultima Persona_5 ha, infatti, utilizzato, come già rilevato, un più ampio ventaglio di documenti scritti riconducibili a e da quest'ultimo realizzati in un ampio Controparte_4 arco temporale (dal 1986 al 2016).
Le considerazioni svolte consentono, quindi, di superare il valore probatorio che gli odierni appellanti intendono attribuire alla relazione del consulente del
Pubblico Ministero;
valore che, peraltro, non gli è stato attribuito neppure dal
Tribunale penale di Palermo che, secondo quanto allegato e documentato dagli appellati nella memoria di replica, all'esito dell'udienza predibattimentale del 9 settembre 2025, ha deciso di sospendere il processo in attesa della definizione del presente giudizio di appello.
L'esaustività della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado non è inficiata neppure dalla dedotta circostanza della mancata nomina di un esperto grafo patologo.
Con riferimento alla condizione patologica di (doglianza Controparte_4 non tardiva, a differenza di quanto sostenuto dagli appellati, perché già contenuta nell'atto di appello), contrariamente a quanto sostenuto dagli odierni appellanti, non è necessario rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio per interpellare un medico grafo patologo, poiché, come è stato condivisibilmente ed esaurientemente spiegato dal consulente tecnico d'ufficio, richiamando anche pagina21 di 24 riferimenti scientifici a supporto: “Nel presente caso, si osserva, occorre precipuamente, senza una spiegazione medica, che sarebbe opinabile, esaminare le turbative, le deviazioni della grafia nella loro qualità e consistenza e persistenza, ai fini della loro congruità o meno nell'evoluzione del grafismo sino
a quello contemporaneo come anche riferito in Relazione a p. 27. In effetti le grafie del de cuius si sono gradualmente alterate nel tempo per effetto della senilità o di patologie, tuttavia molti indici distintivi permangono, in quanto è assodato che nel tempo la grafia di un soggetto non subisce una radicale trasformazione. Tali concetti sono espressi anche nel capitolo n. 8 sulle relazioni tra patologie e grafie, dalle pagine n.175 alla n. 221 dello studio citato di Huber,
R.A. & Headrick, A.M.” (p. 61, relazione).
In conclusione, alla luce di quanto in precedenza osservato, l'appello deve essere rigettato, con la conseguente integrale conferma della sentenza gravata.
La regolamentazione delle spese processuali.
In ordine alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio, gli appellanti, soccombenti, devono essere condannati a rimborsare, in solido tra loro
(art. 97 c.p.c.), agli appellati le spese del presente grado.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147 e in base all'attività effettivamente svolta (escluso, pertanto, il compenso per la fase istruttoria), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore indeterminabile della causa, di complessità media.
Nella liquidazione dei compensi si deve fare applicazione del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 4 del D.M. n. 55/2024 e ss. mm., in applicazione del principio di diritto definito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In materia di spese processuali, tra l'ipotesi disciplinata dall'art. 4, comma 4, del d.m. n. 55 del 2014 e l'ipotesi disciplinata dall'art. 4, comma 2, del citato d.m., sussiste un rapporto di specie a genere, sicché, solo qualora la prestazione giudiziale dell'avvocato sia stata resa a favore di più soggetti aventi la medesima posizione processuale (o a favore di un solo soggetto contro più soggetti aventi la medesima posizione processuale) senza la necessità di esaminare questioni di fatto o di diritto specifiche e distinte per i vari soggetti patrocinati (o contro i quali sia stato esercitato il patrocinio), il giudice potrebbe, con una sua valutazione discrezionale sottratta al controllo di legittimità, congiuntamente operare la riduzione del 30% del compenso liquidabile per
pagina22 di 24 l'assistenza di un solo soggetto ed aumentarlo nella misura e nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 4 del citato d.m.” (Cassazione civile sez. II, 06/06/2022,
n.18047, così massimata).
Infatti, gli appellati sono stati assistiti dagli stessi difensori;
tuttavia, questi ultimi non hanno dovuto esaminare questioni di fatto o di diritto specifiche e distinte per i vari soggetti patrocinati.
Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, “la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.;” [omissis] “c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14; d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.;” (in motivazione, punto 4.12, Cass. n. 10367 del 2024).
Applicando tali principi al caso concreto, una volta ridotto del 30% il compenso unico che si sarebbe dovuto liquidare comunque per una sola parte, si ritiene di applicare un aumento nella misura del 30%, in ragione del fatto che gli avvocati degli appellati hanno patrocinato quattro soggetti diversi. La misura di questo aumento (demandata alla discrezionalità del giudice di merito, cfr.
Cassazione civile sez. II, 06/06/2022, n.18047) si giustifica per il fatto che se, da un lato, la difesa di più soggetti ha verosimilmente implicato un maggior impegno, dall'altro lato, tuttavia, l'attività difensiva è stata contenuta in ragione del fatto che gli appellati sono subentrati nella posizione giuridica del comune dante causa, a processo già instaurato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
RIGETTA
pagina23 di 24 l'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Controparte_1
in proprio e quale erede di , di CP_2 Persona_1 [...]
, e , quali eredi di , Per_3 Controparte_8 Controparte_3 Persona_1 per la riforma della sentenza n. 11074/2024, pubblicata il 23 dicembre 2024 dal
Tribunale di Milano nella causa iscritta al n. 47215/2021 r.g. e, per l'effetto,
CONFERMA
Integralmente la sentenza impugnata;
ND
e , a rimborsare, in solido tra loro, a Parte_1 Controparte_1
in proprio e quale erede di , a CP_2 Persona_1 [...]
, e , quali eredi di , le Per_3 Controparte_8 Controparte_3 Persona_1 spese del presente grado di giudizio da questi ultimi anticipate, liquidate in euro
7.707,70 per compensi di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di e . Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025.
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della CP_9 dott.ssa Sofia Mondazzi.
Il Presidente
Dott. Francesco Distefano
Il consigliere estensore
Dott.ssa EL RE
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