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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/04/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Prima Sezione Civile, composto dei magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4184 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. TINA PASCALI, che C.F._1
la rappresenta e difende in forza di procura speciale,
ricorrente
contro
, nato in [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
convenuto contumace
e con la partecipazione del
Pubblico Ministero
Intervenuto per legge
1 La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente: “Voglia il Tribunale così provvedere:
Disporre l'affidamento condiviso, e che il padre possa vedere la bambina quando vuole, e sia stabilito un contributo in capo al padre che non provvede al mantenimento della bambina.”
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 1/07/2024, , premesso che dalla relazione Parte_1
affettiva con il convenuto , in data 2/11/2013 era nata la figlia CP_1 Per_1
che, interrotta la relazione, si era trovata ad occuparsi in via esclusiva dell'educazione e
[...]
del mantenimento della minore, cui provvedeva col suo reddito annuo di euro 6.000,00; che il padre, dipendente di una rivendita di autoricambi, percepiva la retribuzione mensile di euro
1.300,00; ciò premesso, ha domandato che fosse stabilito in capo al padre il versamento di un contributo al mantenimento della figlia.
Il convenuto, regolarmente chiamato in giudizio, è rimasto contumace.
La ricorrente, personalmente comparsa, ha confermato il ricorso precisando che la relazione con il è definitivamente cessata nel maggio 2024; di abitare con la figlia in una casa CP_1
comunale per la quale corrisponde il canone di euro 74,00 mensili, e di gestire un circolo CP_2
guadagnando circa 500/600,00 euro mensili, oltre a percepire l'assegno unico di euro 160,00 al mese;
che la minore vede il padre con regolarità, in particolare la domenica, senza mai dormire presso di lui, e che egli non contribuisce in alcun modo al mantenimento della figlia.
La ricorrente ha quindi precisato la domanda chiedendo l'affidamento condiviso della minore oltre alla determinazione di un contributo al mantenimento in capo al padre.
2 Disposto in via temporanea e urgente l'affidamento della minore a entrambi i genitori, il suo collocamento presso la madre con libero diritto di visita del padre, e determinato in capo al padre un contributo di euro 270,00 al mese per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La disciplina stabilita in via temporanea e urgente dal giudice delegato deve essere integralmente confermata in quanto conforme all'interesse della minore.
In tema di affidamento della prole, infatti, la regola dell'affidamento condiviso stabilita dall'art. 337bis c.c., costituisce espressione del diritto alla bigenitorialità del minore, diritto soggettivo rientrante tra quelli della personalità a lui spettanti, che si realizza garantendo la frequentazione e l'apporto educativo di entrambi i genitori (Cass. Civ. n. 19386/2014).
Deve inoltre ritenersi conforme all'interesse della minore la conservazione dell'attuale collocamento presso la madre e il libero diritto di visita del padre secondo accordi fra le parti nel rispetto delle esigenze della figlia, non essendo emerse evidenze di segno contrario.
Per quanto riguarda il mantenimento della minore, l'art. 316bis c.c. impone ai genitori di adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità professionale o casalinga. L'art. 337bis c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provveda in misura proporzionale al proprio reddito.
Nel caso in esame, per quanto nulla sia stato documentato in ordine ai redditi del convenuto,
stante la contumacia del medesimo, occorre considerare quanto allegato dalla ricorrente circa le rispettive condizioni economiche di entrambi i genitori, tenendo anche conto del consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale il genitore dotato di piena capacità lavorativa, anche solo generica, quand'anche versi in stato di disoccupazione, non è esonerato dall'obbligo di provvedere al mantenimento della prole, dovendosi in tal caso stabilire un contributo congruo e
3 sostenibile col ricorso alla capacità di lavoro occasionale e saltuaria del genitore.
Deve inoltre considerarsi che sulla ricorrente grava il maggior onere di cura e mantenimento della figlia.
Per le considerazioni che precedono, appare congruo l'importo di euro 270 provvisoriamente stabilito, e le spese straordinarie nell'interesse della minore dovranno essere sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno.
Vista la natura della causa, le spese del giudizio devono essere compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Affida la minore a entrambi i genitori, dai quali dovrà continuare a Persona_2
ricevere cura, educazione e istruzione, mantenendo con ciascuno un rapporto equilibrato e continuativo, e conservando con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. I genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale adottando sempre concordemente le decisioni di maggiore interesse per la figlia, tenendo conto delle sue inclinazioni naturali e aspirazioni, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, e alla scelta della residenza abituale della minore. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione potranno decidere autonomamente nei rispettivi tempi di permanenza.
2. La minore sarà collocata presso la madre, dove resterà fissata la residenza anagrafica;
3. Il padre terrà con sé la figlia secondo accordi liberamente assunti fra le parti compatibilmente con gli impegni e le esigenze della figlia;
4 4. Dispone che versi in favore di la somma di euro CP_1 Parte_1
270,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
5. Dispone che entrambi i genitori concorrano in ragione del 50% ciascuno nel pagamento delle spese straordinarie necessarie o utili per la figlia (quali, esemplificativamente, spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, sportive e ricreative in genere),
preventivamente concordate, salvo le urgenti;
6. Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 18/04/2024, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
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