Ordinanza cautelare 12 febbraio 2026
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 8664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8664 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08664/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15571/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15571 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
RK DI BA, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Supino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del diniego di visto in ingresso per motivi di studio comunicato in data 26.11.2025, protocollo n. 3/2025;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del diniego di visto in ingresso per motivi di studio comunicato in data 26.11.2025, protocollo n. 3/2025;
- del provvedimento di conferma del diniego prot. n. 57/2026, depositato nel fascicolo telematico in data 02.03.2026;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente
e per la condanna
dell’Amministrazione a rilasciare il provvedimento di visto per motivi di studio richiesto dal ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. GO NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
1. Con ricorso notificato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a mezzo pec in data 18.12.2025, depositato in pari data, la ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale, per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- del diniego di visto in ingresso per motivi di studio comunicato in data 26.11.2025, protocollo n. 3/2025;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
2. Con la presente iniziativa processuale, l’odierna ricorrente avversa la summenzionata determinazione, a mezzo della quale l’Amministrazione intimata, per il tramite del OL di Smirne in Turchia, nella circostanza ha respinto l’istanza di concessione del visto di ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, richiesto dall’interessata ai sensi dell’art.4, co.2 D.Lgs.n.268/98, per consentirgli di immatricolarsi e quindi frequentare la facoltà universitaria di “Medicina e Chirurgia ” presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” per l’anno accademico 2025-2026.
La suddetta articolazione territoriale del Ministero ha ritenuto che la condizione finanziaria del ricorrente e dei suoi genitori, complessivamente valutata, non rappresenti garanzia in ordine al possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’interessato durante l’eventuale soggiorno in Italia ed alla copertura delle spese.
In particolare, il OL ha evidenziato che né l’interessata né i suoi familiari (genitori divorziati, madre pensionata e con modesti risparmi) presentano risparmi idonei per il rilascio del visto, ai sensi della normativa vigente.
3. Il gravame veniva affidato alle censure di seguito rubricate e come meglio esposte e articolate nel ricorso:
3.1 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4, CO. 2 E 3, DEL T.U.I.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5, CO. 6 E 44 BIS, D.P.R. 394/1999; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE MUR 2025/2026; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/114/CE DEL CONSIGLIO DEL 13 DICEMBRE 2004; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4, DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 850/2011.
3.2 DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI.
3.3 ECCESSO DI POTERE; IRRAGIONEVOLEZZA; MANIFESTA ILLOGICITA’; DIFETTO DI
4. Il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, si costituiva in giudizio in data 5.1.2026, per resistere al ricorso.
5. Seguiva il deposito di ampia documentazione nonché di memorie a cura della parte ricorrente.
6. In esito alla camera di consiglio del giorno 11.2.2026, il Collegio, con ordinanza n.960/2026 del 12.2.2026, accoglieva la domanda cautelare, disponendo il riesame dell’istanza entro giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza ovvero dalla sua notifica se anteriore. In particolare, il Collegio evidenziava:
“a) la circostanza, comprovata in atti, per cui la ricorrente è titolare di somme afferenti ad un deposito bancario di euro 11.000,00 (superiore alla soglia di riferimento per la tipologia di visti in questione (rif. tabella A di cui alla direttiva 1.3.2000 del Ministero dell’Interno, richiamata dagli artt.3 e 6 della direttiva, a sua volta applicabile in base al combinato disposto di cui agli artt.44 bis e 5, co.6 Dpr n.394/99, nonché dell’art.4, co.3 D.Lgs.n.286/98), alimentato da un bonifico disposto dalla madre con esplicito riferimento causale agli studi della figlia e derivante, quanto alla provvista, dalla cessione di un immobile; l’interessata peraltro beneficerebbe, in caso di frequenza universitaria, di una borsa di studio a totale copertura del soggiorno in Italia, con vitto, alloggio e mezzi di trasporto inclusi;
b) il visto d’ingresso ha durata annuale, risultando poi, se del caso, di competenza della Questura la valutazione sulla sussistenza delle condizioni per il rinnovo del visto per i successivi anni….”.
7. In esito al riesame, il Ministero depositava in data 16.3.2026 il provvedimento prot.n.57/2026 del 2.3.2026, con il quale il OL di Smirne ha confermato il diniego del visto, ritenendo permanere la condizioni di non provata disponibilità di adeguati mezzi finanziari di sussistenza.
8. Con successivi motivi aggiunti, notificati il 16.3.2026 e depositati in pari data, la parte ricorrente adiva nuovamente questo Tribunale instando per l’annullamento:
- del diniego di visto in ingresso per motivi di studio comunicato in data 26.11.2025, protocollo n. 3/2025;
- del provvedimento di conferma del diniego prot. n. 57/2026, depositato nel fascicolo telematico in data 02.03.2026;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente
e per la condanna dell’Amministrazione a rilasciare il provvedimento di visto per motivi di studio richiesto dal ricorrente.
Venivano proposti i motivi di seguito rubricati e come di seguito esposti in sintesi e come meglio articolati nel relativo atto processuale:
8.1 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4, CO. 2 E 3, DEL T.U.I.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5, CO. 6 E 44 BIS, D.P.R. 394/1999; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE MUR 2025/2026; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/114/CE DEL CONSIGLIO DEL 13 DICEMBRE 2004; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4, DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 850/2011.
Si contesta che il provvedimento non ha tenuto conto del fatto che l’interessata ha prodotto un deposito bancario di euro 11.000,00, superiore a quello previsto dalla Tabella A allegata alla Direttiva del Ministero dell'interno del 1° marzo 2000, peraltro alimentato da un bonifico disposto dalla madre con esplicito riferimento causale agli studi della figlia e derivante, quanto alla provvista, dalla cessione di un immobile. Inoltre, la ricorrente beneficia, in caso di effettiva immatricolazione, di una borsa di studio dell’Adisu Puglia, a totale copertura delle spese di soggiorno in Italia, con vitto, alloggio e mezzi di trasporto inclusi. La madre, comunque, dispone di redditi ben superiori al minimo vitale in Turchia, con un’entrata mensile pari a ca. 860 euro complessivi.
8.2 DIFETTO DI MOTIVAZIONE; MOTIVAZIONE APPARENTE; ECCESSO DI POTERE.
In relazione a quanto precede, si censura il correlato deficit motivazionale del gravato provvedimento.
8.3 ECCESSO DI POTERE; IRRAGIONEVOLEZZA; MANIFESTA ILLOGICITA’
Si contesta l’illogicità del provvedimento, nella misura in cui non considera, fra l’altro, che la ricorrente è pienamente idonea alla frequenza del corso, per la quale ha anche superato il test cd. Imat (comprovante il grado di iniziale conoscenza dello studente), e che l’assenza di redditi propri non può penalizzare oltremodo lo studente interessato a studiare all’estero.
8.4 DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI.
Si rimprovera ulteriormente il deficit istruttorio dell’atto, nella misura in cui la p.a. si è pronunciata senza il preventivo colloquio con l’interessato.
9. Seguiva memoria difensiva a cura di parte ricorrente, riepilogativa e confermativa dei motivi di ricorso, nonché il deposito, a cura della parte resistente, di rapporto difensivo dell’Amministrativo rispetto ai motivi aggiunti.
10. All’udienza pubblica del 29 aprile 2026 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
11. Il ricorso, siccome integrato da motivi aggiunti, è fondato, ai sensi e nei limiti di seguito esplicati, in relazione al contestato deficit istruttorio ed al correlato vizio motivazionale.
Il provvedimento, confermato e integrato in sede di riesame, assume che i redditi e i risparmi esibiti dall’interessata non siano sufficienti a garantire il suo mantenimento in caso di trasferimento e soggiorno in Italia, per l’immatricolazione presso l’Università “Aldo Moro” di Bari. Allo scopo, si valorizza negativamente:
a) il fatto che il deposito bancario di 11.000 euro sia stato effettuato in prossimità della domanda di visto, non assurgendo pertanto a prova di solidità economica;
b) non avendo l’interessata ulteriori fonti di reddito, la circostanza per cui la madre della ragazza, sua unica garante, possiede esclusivamente un reddito da pensione modesto, corrispondente all’incirca al minimo salariale in Turchia;
c) la concessione, a cura dell’ateneo barese, della borsa di studio sotto forma di messa a disposizione di un alloggio, comproverebbe a contrario la condizione di incapienza finanziaria.
La valutazione compiuta dal OL non tiene adeguatamente conto delle evidenze probatorie addotte nel presente giudizio dalla parte ricorrente, non efficacemente controdedotte dalla parte resistente, che meritano pertanto una tempestiva rivalutazione, con precipuo riguardo agli elementi ed alle circostanze di seguito evidenziati.
La richiedente è una ragazza di ventisei anni che, ai fini dell’auspicata immatricolazione presso l’ateneo “Aldo Moro” di Bari, si avvale- come prevedibile non avendo redditi autonomi- della garanzia dei genitori (nella fattispecie della madre). La stessa, peraltro, ha esibito documentazione bancaria esponente deposito complessivo di 11.000 euro, importo superiore a quello previsto dalla tabella A della Direttiva del Ministro dell’Interno del 1.3.2000, adottata ai sensi dell’art.4, co.3 D.Lgs.n.286/98. Sulla rilevanza di tale deposito, le considerazioni del OL, sopra cennate, non possono essere condivise.
Occorre, in primo luogo, effettuare (sia pure in sintesi) un richiamo alle normative che regolano l’accesso al visto per motivi di studio, con particolare riguardo al profilo della sussistenza di idonei mezzi finanziari a comprova della serietà dell’istanza.
Il decreto legislativo n.286/98, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, all’art.4, co.3 introduce il generale principio in base al quale lo straniero può ottenere il visto d’ingresso qualora dimostri “di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza”.
Quanto all’individuazione dei mezzi di sussistenza, la predetta norma aggiunge che “I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno”.
Con riguardo poi alla disciplina dell’ingresso dello straniero per esigenze di studio e di frequenza dei corsi universitari, l’art.39, co.3, lett. a) del testo Unico demanda al Regolamento di attuazione, fra l’altro, la fissazione de “gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero”.
Il Regolamento di attuazione, adottato con Dpr n.394/99, contiene due disposizioni attinenti al tema del visto di ingresso per motivi di studio:
- l’art.44 bis, co.1, che richiama, senza nulla aggiungere, le condizioni fissate dall’art.39 del testo unico nonché dall’art.46 del Regolamento;
- l’art.46, al co.1, abilita gli atenei, sulla base di criteri predeterminati, a stabilire il numero di stranieri ammessi ai corsi. Il co.2 dell’articolo in questione rinvia al decreto da adottare ai sensi dell’art.39 del testo unico e ad un provvedimento successivo da adottarsi anche ai fini della determinazione dei mezzi di sussistenza (accertamento propedeutico nel procedimento amministrativo di rilascio del visto).
Dal quadro normativo sopra tratteggiato, si evince che l’autorità competente all’individuazione dei parametri per la valutazione dei mezzi di sussistenza dello straniero è (senz’altro) il Ministero dell’Interno, e non (quindi) il Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito solo “Mur”) o il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (di seguito solo “CI”).
Sempre in tema di requisiti e condizioni per ottenere il visto per motivi di studio da parte dello straniero, il CI ha adottato il decreto interministeriale n.850/2011 (di concerto con i Ministeri coinvolti, fra cui anche il Mur e il Ministero dell’Interno).
Ebbene, l’allegato A, par.15, del suddetto decreto interministeriale, nel riepilogare, anche in ossequio alla succitata normativa primaria, le relative condizioni, quanto precipuamente ai mezzi finanziari di sussistenza, prevede, alla lett.b, “adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, comunque non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero uno specifico provvedimento di assegnazione di borsa di studio, di entità non inferiore al suddetto importo, da parte dell'Ente erogatore”. Ancora una volta, si richiama il provvedimento adottato (sempre) dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’art.4, co.3 d.lgs.n.286/98, con la precisazione, non irrilevante, per cui l’importo individuato in tale provvedimento costituisce il minimum indefettibile che lo straniero deve comprovare, lasciando quindi intendere che:
1) ferma la competenza del Ministero dell’Interno nella definizione dei criteri volti all’individuazione dei mezzi di sussistenza, che risulta pertanto conforme al disposto di cui all’art.4, co.3 d.lgs.n.286/98, gli importi finanziari stabiliti in tale richiamato provvedimento rappresentano, come detto, un valore minimo, al di sotto del quale si presume necessariamente che l’interessato non disponga dei mezzi di sussistenza sufficienti all’ottenimento del visto;
2) la dimostrazione del possesso del requisito finanziario ivi individuato non elide del tutto la discrezionalità della competente struttura del CI nel valutare comunque la sussistenza delle “adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento”.
Ciò posto, l’atto adottato ai sensi dell’art.4, co.3 d.lgs.286/98 è costituito dalla direttiva del Ministero dell’Interno del 1.3.2000, recente “definizione dei mezzi di sussistenza per l’ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato”.
In riferimento a tale direttiva, la pertinente disposizione è rappresentata dall’art.5, che regola le condizioni finanziarie da esibire per l’ottenimento del visto per motivi di studio. La norma reca il seguente tenore:
“1. Oltre la disponibilità della somma necessaria al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale o l'esibizione di specifica polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri di validità pari alla durata del soggiorno, i mezzi di sussistenza minimi, da esibire da parte dello studente o del garante previsto dall'art. 39, comma 3 del testo unico, necessari per il rilascio del visto e dell'ingresso per motivo di studio, sono definiti secondo i parametri previsti dall'art. 34 del regolamento rapportati al numero dei mesi del permesso di soggiorno richiesto.
2. La documentazione attestante l'ottenimento di borse di studio o di altre facilitazioni previste dall'art. 46 del regolamento è sufficiente, se di importo pari a quanto previsto nel comma 1, o concorre, se di importo inferiore, a comprovare il requisito dei mezzi di sussistenza”.
La norma, dunque, rinvia all’ulteriore previsione di cui all’art.34 del Regolamento, di cui al Dpr n.394/99, attraverso la tecnica cd. del rinvio formale.
Senonchè, l’art.34 del Regolamento, nel suo attuale tenore, ormai risulta inconferente, e quindi inapplicabile. L’attuale versione della norma, rubricata “titoli di prelazione” e introdotta nell’ordinamento a dare data dal 25.2.2005 ad opera dell’art.29, co.1 Dpr n.334 del 18.10.2004, disciplina le misure e i programmi di formazione e attività che consentono ai lavoratori stranieri, a date condizioni, di acquisire priorità per il successivo inserimento nel mondo lavorativo nel territorio nazionale.
La previgente versione della norma, viceversa, esplicitava le condizioni alle quali il garante di cui all’art.23 del d.lgs.n.286/98 poteva intervenire in soccorso dell’interessato per dimostrare il possesso dei mezzi di sussistenza e, allo scopo, richiedeva, fra l’altro, al co.2, lett. c, “la prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, con i criteri di cui all’art.29, co.3, lett.b) del testo unico”.
Non potendo più funzionare il rinvio all’originaria previsione dell’art.34 del Regolamento (Dpr n.394/99), giocoforza non risulta più applicabile la previsione di cui all’art.5 della direttiva del Ministero dell’Interno del 1.3.2000, che postulava, indirettamente attraverso il richiamo alla norma del Regolamento, il riferimento alla misura dell’assegno sociale quale parametro da possedere per l’integrazione, de minimis, dei mezzi di sussistenza.
Nondimeno, deve trovare applicazione la tabella di cui all’Allegato A della direttiva del 1.3.2000, adottata con precipuo riguardo ai visti per motivi turistici (rif. art.3) e tuttavia applicabile in via generale/residuale ai sensi dell’art.6 della citata direttiva, secondo cui “Fatte salve le disposizioni precedenti e fatta eccezione per i casi espressamente regolamentati dal testo unico e dal regolamento attuativo, per gli altri casi previsti dal testo unico, i mezzi di sussistenza sono determinati ai sensi del precedente art. 3”.
Il possesso della somma individuata dalla citata Direttiva, se pure dunque non elide in toto il potere dell’Amministrazione di valutare la complessiva capacità dell’interessato di fare fronte al suo sostentamento in Italia, nondimeno non può essere disconosciuto, quale fonte di reddito potenzialmente idoneo, per il solo fatto di essere intervenuto in limine rispetto alla presentazione della domanda, non potendosi escludere che, anche in ragione della giovane età della ricorrente, l’accredito sia stato disposto allorchè è insorta la necessità di mettere a disposizione/comprovare la disponibilità delle somme utili alla ricezione del visto. Peraltro, come già rilevato dal Collegio in sede cautelare, il conto intestato alla ricorrente è stato alimentato da “da un bonifico disposto dalla madre con esplicito riferimento causale agli studi della figlia e derivante, quanto alla provvista, dalla cessione di un immobile”. Tale circostanza è stata completamente ignorata dal OL.
Quanto al possesso di ulteriori mezzi finanziari a garanzia delle possibilità di sostentamento, in disparte quanto precede, il OL omette di considerare che:
- secondo i dati esposti nei ricorsi, la madre dispone comunque di un reddito superiore al minimo vitale in Turchia (44.000 lire turche, comprensivi dell’assegno di mantenimento);
- soprattutto, la ragazza è beneficiaria, a cura dell’Università in questione, di una borsa di studio sotto forma di assegnazione gratuita di un alloggio, servizio mensa e di abbonamento ai servizi di trasporti, con facilitazione anche sul pagamento della tassa di iscrizione (336 euro complessivi). Tale circostanza, al contrario di quanto opinato dal OL, induce a ritenere che la ragazza non avrà, in buona sostanza, spese significative da sostenere durante il soggiorno (che peraltro ben potrebbero essere coperte con le somme già accreditate sul suo conto); d’altra parte, si osserva che se, da un lato, il OL ha indubbiamente il potere-dovere di verificare la possibilità effettiva di sostentamento del richiedente (anche allo scopo di scongiurare il rischio della finalità migratoria dell’istanza di visto per motivi di studio), nondimeno tale verifica non può immotivatamente tradursi nell’elaborazione di pratiche improntate ad una logica essenzialmente censuaria, anziché meritocratica. Allo scopo, giova ulteriormente segnalare che, secondo quanto rappresentato nel ricorso (non confutato), la ricorrente ha superato brillantemente il cd. test Imat, classificandosi al primo posto nella graduatoria per studenti extra Ue.
12. In conclusione, per quanto precede, il ricorso, siccome integrato da motivi aggiunti va accolto ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto:
- si dispone l’annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti;
- si ordina all’Amministrazione di riesaminare l’istanza della ricorrente, nel rispetto del vincolo conformativo nascente dalla presente decisione, entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla comunicazione della sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notifica, allo scopo di consentire - non emergendo ulteriori fattori ostativi e nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza- l’immatricolazione dell’interessata il prima possibile, e in ogni caso in tempo utile per l’anno accademico 2025-2026. In argomento, peraltro, giova evidenziare che, in ogni caso, la circolare Mur del 15.4.2025 prevede, al par.8, l’immatricolazione con riserva fino al mese di giugno dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda.
Il rilevato deficit istruttorio dell’atto impugnato e la conseguente necessità di riesercitare il potere precludono, allo stato, anche in ossequio a quanto disposto dall’art.34, co.2 cpa, l’accoglimento della domanda di condanna all’adozione del provvedimento di rilascio.
Le spese di giudizio, tenuto conto, in particolare, di quanto rilevato con riguardo al provvedimento adottato in sede di riesame, seguono l’ordinario criterio della soccombenza della parte resistente in favore di quella ricorrente, per essere liquidate come indicato in dispositivo, altresì con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e siccome integrato da motivi aggiunti, lo accoglie, ai sensi, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna altresì il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato, con attribuzione al procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
GE NI, Presidente
GO NO, Primo Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| GO NO | GE NI |
IL SEGRETARIO