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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 06/09/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 231/2024
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. Francesca Altrui Consigliere dott. Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. BLASI Parte_1 P.IVA_1
NICOLA elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso il difensore appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
SALVONI GIEBELMANN MICHELE e dall'avv. GIEBELMANN
ANGELA elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso i difensori appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
Voglia la Corte di Appello di Perugia: - nel merito in via principale: in accoglimento dell'impugnazione proposta riformare, per i dedotti motivi, la sentenza n. 439/2024 del
Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, pronunciata dal Dott. Edoardo Postacchini, pubblicata il 20 marzo 2024, Rep. n.
829/2024, nella causa civile iscritta al n. 1953/2018 R.G. proposta nei confronti dell'istante dalla a socio unico, notificata il 10 aprile 2024, Controparte_1 escludendo ogni natura vessatoria della clausola 2.04.12 del contratto assicurativo tra le parti in causa e riconoscendo, così, inapplicabile alla stessa l'art. 1341 c.c. e, per l'effetto, dichiarare che alla non compete l'indennità suppletiva Controparte_1 prevista per la liquidazione secondo il valore a nuovo del bene danneggiato in mancanza dei suoi presupposti;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare che il credito per cui si procede nel corso del giudizio è stato ceduto alla e che pertanto Controparte_2 prosegue il processo quale sostituto processuale della Controparte_1 cessionaria ai sensi e per gli effetti dell'art 111 c.p.c., dando atto che in conseguenza della comunicazione dell'intercorsa cessione a in data 29 aprile Parte_1
2024 questa è - in ipotesi - tenuta al pagamento nei soli confronti della Liquidazione
Giudiziale della - in ogni caso: con vittoria delle spese e dei compensi Controparte_2 di causa dei due gradi di giudizio, oltre spese generali 15%, cpa e iva. per parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, • in via principale, rigettare ognuna delle domande svolte da in quanto infondate in fatto ed in diritto per le Parte_1 ragioni esposte in narrativa, confermando integralmente l'impugnata sentenza n.
439/2024, R.G. n. 1953/2018, pubblicata il 20.03.2024, del Tribunale di Perugia;
• in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 439/2024 il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, ha accolto la domanda proposta da a socio unico condannando Controparte_1 Parte_1 al pagamento in suo favore della somma di € 153.620,00 oltre interessi legali dalla
[...] domanda al saldo. Era oggetto di controversia fra le parti se sussistesse il diritto al versamento in favore di del supplemento di indennizzo per il valore a CP_1 nuovo di un fabbricato distrutto da un incendio, fabbricato assicurato con la
[...]
(successivamente fusa per incorporazione in ). Dopo aver CP_3 Parte_1 determinato, nell'atto di liquidazione amichevole, l'indennizzo secondo i termini di polizza in euro 511.380,00 per il valore allo stato d'uso e in euro 665.000 per il valore a nuovo, l'assicurazione aveva subito pagato il primo importo indicato ma, successivamente, aveva rifiutato il pagamento del supplemento sul presupposto che i lavori di ripristino non fossero stati ultimati entro 12 mesi dalla liquidazione amichevole, come previsto da una clausola del contratto, di cui la società attrice ha pag. 2/8 lamentato in giudizio la vessatorietà, allegando comunque la sussistenza di cause di forza maggiore che avevano impedito il completamento dell'immobile entro il termine previsto.
La sentenza di primo grado, valutata la vessatorietà della clausola che, di fatto, aveva natura decadenziale, ha accolto la domanda attrice.
Con atto di citazione in appello notificato il 12.4.2024 ha Parte_1 impugnato detta sentenza chiedendone la riforma.
Con unico motivo di appello l'appellante contesta che il Tribunale abbia ritenuto l'art. 1341 c.c. applicabile alla clausola 2.04.12 delle condizioni particolari aggiuntive del contratto di assicurazione. La clausola, infatti, non si colloca nel corpo delle condizioni generali di assicurazione ed è stata frutto di espressa contrattazione, derogando al principio indennitario di cui all'art. 1908 c.c. Essa, inoltre, non è una clausola che elimina in toto il rischio ma delimita l'oggetto della garanzia. Non si può ritenere neppure una clausola decadenziale, perché con il decorso del dodicesimo mese non decade automaticamente la garanzia, ma è fatta salva l'ipotesi della forza maggiore, se la colpa non è addebitabile all'assicurato.
E' stata chiesta, come conseguenza della fondatezza dell'appello, la riforma anche del capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite.
In merito alla ricorrenza della forza maggiore l'appellante ha ribadito le difese già svolte in primo grado, osservando che non si è verificata un'ipotesi di forza maggiore, esclusa dal fatto che l'assicurato poteva porre in essere dei comportamenti per adempiere l'obbligazione, ad esempio vigilare sulle opere di ricostruzione. Neppure il maltempo o la complessità dei lavori potevano poi giustificare il superamento del termine annuale.
Con ordinanza del 14.6.2024 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ritenendo sussistente il periculum. A era Pt_1 infatti pervenuta una richiesta di pagamento delle somme oggetto di giudizio da parte della (società in stato di liquidazione giudiziale), cessionaria del credito di CP_2
contemporaneamente anche la cedente odierna appellata aveva sollecitato CP_1
l'adempimento.
pag. 3/8 È stato quindi ravvisato il probabile rischio di infruttuosità dell'esecuzione, qualora, riformata la sentenza impugnata, avesse dovuto procedere a ripetere le somme Pt_1 dalla società in decozione.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., all'esito del deposito delle comparse conclusionali e repliche.
Preliminarmente occorre evidenziare che la Corte dovrà pronunciarsi sulla sussistenza del credito di ma non anche sul soggetto legittimato ad ottenerne il CP_1 pagamento, come richiesto dall'appellante nelle conclusioni di cui alla nota di precisazione in atti. Nulla quaestio sulla legittimazione di a proseguire il CP_1 giudizio ex art. 111 c.p.c., dalle difese di quest'ultima sembra emergere che essa non disconosce la validità ed efficacia della cessione pro soluto in favore di , ma CP_2 imputa la duplice richiesta di pagamento pervenuta a ad un difetto di Parte_1 comunicazione fra il liquidatore giudiziale di e i difensori della cedente. In CP_2 ogni caso, trattasi di questione che esula dal presente giudizio e che è stata valorizzata solo in sede di sospensiva, dal momento che era esposta al rischio di un Pt_1 pagamento non avente efficacia liberatoria in favore di società in stato di liquidazione giudiziale.
Ciò premesso, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
In merito alla dedotta non vessatorietà della clausola di cui all'art.
2.04.12 del contratto inter partes, si osserva innanzitutto che l'assicurazione non ha provato che essa sia stata oggetto di specifica trattativa individuale, ed in ogni caso non rileva che la disposizione sia “fisicamente” collocata in una sezione del contratto che è denominata “condizioni particolari aggiuntive”. Si tratta pur sempre di pattuizioni predisposte unilateralmente attraverso moduli/formulari del contraente “forte”, cui si applicano ex art. 1342 c.c. le medesime disposizioni sulla necessaria e specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie.
In ordine all'oggetto, si può forse convenire con l'appellante nel senso che la clausola non intendesse limitare la responsabilità, ma delimitare l'oggetto del contratto;
il motivo per cui la clausola de quo è stata ritenuta vessatoria dal giudice di primo grado risiede pag. 4/8 tuttavia nel fatto che essa impone all'assicurato di completare i lavori entro dodici mesi dall'atto di liquidazione amichevole, pena la perdita totale dell'indennizzo suppletivo.
Essa recita infatti: “Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo
e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia”.
Il significato della disposizione è chiaro: l'assicurato perde il diritto al pagamento del supplemento se ricostruzione o rimpiazzo non sono completati entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole, atto che nella fattispecie era stato firmato il
7.3.2015. A carico dell'assicurato è posto quindi l'onere non semplicemente di dare corso alla ricostruzione, ma anche di completare i lavori entro il termine di 12 mesi dall'atto di liquidazione amichevole, che presuppone un danno già accertato dalla compagnia nel suo ammontare, seppure in forma prospettica, stimando cioè il valore “a nuovo” di un fabbricato non ancora completato.
La norma rientra dunque a pieno titolo tra quelle che, secondo la dizione dell'art. 1341
c.c. “sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze” e che non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto (cd. doppia sottoscrizione).
Essa limita le conseguenze dell'inadempimento dell'assicuratore introducendo una condizione risolutiva che sancisce la perdita del diritto all'indennizzo supplementare, come conseguenza di un evento (il completamento della ricostruzione) che solo in parte
è gestibile dal danneggiato.
Se infatti può essere comprensibile la ratio della norma per un bene mobile (se il rimpiazzo non avviene entro 12 mesi è ragionevole presumere che l'assicurato continui ad utilizzare il bene danneggiato dall'incendio nel suo ciclo produttivo o che non lo rimpiazzi perché non ne abbia più la necessità) il discorso è diverso per un bene immobile. In tali casi la durata dei lavori di ricostruzione dipende sicuramente dalle caratteristiche precedenti del fabbricato, dalle dimensioni e dalla complessità dell'intervento edilizio, dalla capacità e professionalità dell'appaltatore, ma anche dai tempi della PA nel rilascio di permessi e disbrigo di pratiche. Tali tempi non sono nella pag. 5/8 completa disponibilità del committente/assicurato, che nel caso di specie ha comunque dimostrato di essersi attivato per tempo e di aver seguito i lavori tramite un professionista incaricato della direzione lavori, che ha man mano segnalato alcuni difetti di esecuzione cui l'impresa ha dovuto porre rimedio.
Alla base della decadenza vi è un termine perentorio entro il quale il titolare del diritto deve compiere una determinata attività o tenere una certa condotta, ove questo sia decorso inutilmente l'esercizio del suddetto diritto viene definitivamente precluso.
La disposizione contrattuale fa salva l'ipotesi della forza maggiore quale causa di non imputabilità del decorso del termine al danneggiato e quindi come eccezionale situazione in cui la decadenza non matura.
Il richiamo al concetto di forza maggiore non vale però ad escludere il carattere decadenziale della clausola.
La “forza maggiore" nella ricostruzione dottrinale si configura come un evento, naturalistico o umano, che fuoriesce dalla sfera di dominio dell'agente e che sia tale da determinarlo incoercibilmente (vis maior cui resisti non potest) . Si tratta quindi di eventi assolutamente eccezionali, imprevedibili e non controllabili in alcun modo dall'agente (es. fulmine, terremoto, attentato, scoppio di una guerra, atto della pubblica autorità: il cosiddetto factum principis). Il fatto del terzo solo entro certi limiti può costituire causa di forza maggiore: ad esempio, nel caso di specie, l'eventuale inerzia dell'appaltatore non potrebbe essere considerata forza maggiore, perché imputabile in via mediata all'onerato (sulla base del meccanismo della culpa in eligendo) e comunque superabile con una condotta di segno contrario (messa in mora/sostituzione dell'appaltatore ecc.).
Data l'operatività eccezionale e ristretta dell'esimente della forza maggiore, la clausola non muta la sua natura decadenziale. Essa infatti prevede la totale perdita del supplemento di indennizzo, senza neppure distinguere se parte dei lavori è stata completata entro il termine annuale. Vi è quindi un'alternativa rigida: o i lavori vengono completati, e l'indennizzo saldato integralmente, oppure vengono completati in ritardo, ed in tal caso si perde il diritto al supplemento anche per la parte di lavori eventualmente completata. La perdita del supplemento, dunque, avviene sia se i lavori pag. 6/8 non vengono affatto avviati, sia quando vengono avviati ma non conclusi, pur essendo le due situazioni molto dissimili tra loro.
Posto poi che il valore a nuovo è stato oggetto di determinazione congiunta nell'atto di liquidazione amichevole, predeterminato dunque ed immutabile anche per il futuro, non vi è alcun rischio a carico dell'assicurazione che un prolungarsi eccessivo dei lavori di ricostruzione comporti anche una maggiorazione dei relativi costi. La clausola, così come formulata, pone quindi obblighi non equilibrati a carico dei due contraenti.
Per tale ragione, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la clausola vessatoria non recante doppia sottoscrizione è inefficace.
Si aggiunga che anche a norma dell'art. 166 del codice assicurazioni sarebbe stato necessario dare evidenza con caratteri speciali alla norma che comportava un onere a carico dell'assicurato; onere, peraltro, non richiamato specificamente neppure nel successivo atto di liquidazione amichevole.
La sentenza impugnata ha quindi fatto corretta applicazione delle norme giuridiche e del contratto di assicurazione, giungendo alla conclusione che la clausola è inefficace e quini, offerta la prova che i lavori sono completati, l'assicurazione deve versare l'indennizzo suppletivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida d'ufficio, in assenza di specifica, in €
13.000,00, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di pag. 7/8 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13..
Così deciso nella camera di consiglio in data 18/08/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 231/2024
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. Francesca Altrui Consigliere dott. Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. BLASI Parte_1 P.IVA_1
NICOLA elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso il difensore appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
SALVONI GIEBELMANN MICHELE e dall'avv. GIEBELMANN
ANGELA elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso i difensori appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
Voglia la Corte di Appello di Perugia: - nel merito in via principale: in accoglimento dell'impugnazione proposta riformare, per i dedotti motivi, la sentenza n. 439/2024 del
Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, pronunciata dal Dott. Edoardo Postacchini, pubblicata il 20 marzo 2024, Rep. n.
829/2024, nella causa civile iscritta al n. 1953/2018 R.G. proposta nei confronti dell'istante dalla a socio unico, notificata il 10 aprile 2024, Controparte_1 escludendo ogni natura vessatoria della clausola 2.04.12 del contratto assicurativo tra le parti in causa e riconoscendo, così, inapplicabile alla stessa l'art. 1341 c.c. e, per l'effetto, dichiarare che alla non compete l'indennità suppletiva Controparte_1 prevista per la liquidazione secondo il valore a nuovo del bene danneggiato in mancanza dei suoi presupposti;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare che il credito per cui si procede nel corso del giudizio è stato ceduto alla e che pertanto Controparte_2 prosegue il processo quale sostituto processuale della Controparte_1 cessionaria ai sensi e per gli effetti dell'art 111 c.p.c., dando atto che in conseguenza della comunicazione dell'intercorsa cessione a in data 29 aprile Parte_1
2024 questa è - in ipotesi - tenuta al pagamento nei soli confronti della Liquidazione
Giudiziale della - in ogni caso: con vittoria delle spese e dei compensi Controparte_2 di causa dei due gradi di giudizio, oltre spese generali 15%, cpa e iva. per parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, • in via principale, rigettare ognuna delle domande svolte da in quanto infondate in fatto ed in diritto per le Parte_1 ragioni esposte in narrativa, confermando integralmente l'impugnata sentenza n.
439/2024, R.G. n. 1953/2018, pubblicata il 20.03.2024, del Tribunale di Perugia;
• in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 439/2024 il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, ha accolto la domanda proposta da a socio unico condannando Controparte_1 Parte_1 al pagamento in suo favore della somma di € 153.620,00 oltre interessi legali dalla
[...] domanda al saldo. Era oggetto di controversia fra le parti se sussistesse il diritto al versamento in favore di del supplemento di indennizzo per il valore a CP_1 nuovo di un fabbricato distrutto da un incendio, fabbricato assicurato con la
[...]
(successivamente fusa per incorporazione in ). Dopo aver CP_3 Parte_1 determinato, nell'atto di liquidazione amichevole, l'indennizzo secondo i termini di polizza in euro 511.380,00 per il valore allo stato d'uso e in euro 665.000 per il valore a nuovo, l'assicurazione aveva subito pagato il primo importo indicato ma, successivamente, aveva rifiutato il pagamento del supplemento sul presupposto che i lavori di ripristino non fossero stati ultimati entro 12 mesi dalla liquidazione amichevole, come previsto da una clausola del contratto, di cui la società attrice ha pag. 2/8 lamentato in giudizio la vessatorietà, allegando comunque la sussistenza di cause di forza maggiore che avevano impedito il completamento dell'immobile entro il termine previsto.
La sentenza di primo grado, valutata la vessatorietà della clausola che, di fatto, aveva natura decadenziale, ha accolto la domanda attrice.
Con atto di citazione in appello notificato il 12.4.2024 ha Parte_1 impugnato detta sentenza chiedendone la riforma.
Con unico motivo di appello l'appellante contesta che il Tribunale abbia ritenuto l'art. 1341 c.c. applicabile alla clausola 2.04.12 delle condizioni particolari aggiuntive del contratto di assicurazione. La clausola, infatti, non si colloca nel corpo delle condizioni generali di assicurazione ed è stata frutto di espressa contrattazione, derogando al principio indennitario di cui all'art. 1908 c.c. Essa, inoltre, non è una clausola che elimina in toto il rischio ma delimita l'oggetto della garanzia. Non si può ritenere neppure una clausola decadenziale, perché con il decorso del dodicesimo mese non decade automaticamente la garanzia, ma è fatta salva l'ipotesi della forza maggiore, se la colpa non è addebitabile all'assicurato.
E' stata chiesta, come conseguenza della fondatezza dell'appello, la riforma anche del capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite.
In merito alla ricorrenza della forza maggiore l'appellante ha ribadito le difese già svolte in primo grado, osservando che non si è verificata un'ipotesi di forza maggiore, esclusa dal fatto che l'assicurato poteva porre in essere dei comportamenti per adempiere l'obbligazione, ad esempio vigilare sulle opere di ricostruzione. Neppure il maltempo o la complessità dei lavori potevano poi giustificare il superamento del termine annuale.
Con ordinanza del 14.6.2024 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ritenendo sussistente il periculum. A era Pt_1 infatti pervenuta una richiesta di pagamento delle somme oggetto di giudizio da parte della (società in stato di liquidazione giudiziale), cessionaria del credito di CP_2
contemporaneamente anche la cedente odierna appellata aveva sollecitato CP_1
l'adempimento.
pag. 3/8 È stato quindi ravvisato il probabile rischio di infruttuosità dell'esecuzione, qualora, riformata la sentenza impugnata, avesse dovuto procedere a ripetere le somme Pt_1 dalla società in decozione.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., all'esito del deposito delle comparse conclusionali e repliche.
Preliminarmente occorre evidenziare che la Corte dovrà pronunciarsi sulla sussistenza del credito di ma non anche sul soggetto legittimato ad ottenerne il CP_1 pagamento, come richiesto dall'appellante nelle conclusioni di cui alla nota di precisazione in atti. Nulla quaestio sulla legittimazione di a proseguire il CP_1 giudizio ex art. 111 c.p.c., dalle difese di quest'ultima sembra emergere che essa non disconosce la validità ed efficacia della cessione pro soluto in favore di , ma CP_2 imputa la duplice richiesta di pagamento pervenuta a ad un difetto di Parte_1 comunicazione fra il liquidatore giudiziale di e i difensori della cedente. In CP_2 ogni caso, trattasi di questione che esula dal presente giudizio e che è stata valorizzata solo in sede di sospensiva, dal momento che era esposta al rischio di un Pt_1 pagamento non avente efficacia liberatoria in favore di società in stato di liquidazione giudiziale.
Ciò premesso, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
In merito alla dedotta non vessatorietà della clausola di cui all'art.
2.04.12 del contratto inter partes, si osserva innanzitutto che l'assicurazione non ha provato che essa sia stata oggetto di specifica trattativa individuale, ed in ogni caso non rileva che la disposizione sia “fisicamente” collocata in una sezione del contratto che è denominata “condizioni particolari aggiuntive”. Si tratta pur sempre di pattuizioni predisposte unilateralmente attraverso moduli/formulari del contraente “forte”, cui si applicano ex art. 1342 c.c. le medesime disposizioni sulla necessaria e specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie.
In ordine all'oggetto, si può forse convenire con l'appellante nel senso che la clausola non intendesse limitare la responsabilità, ma delimitare l'oggetto del contratto;
il motivo per cui la clausola de quo è stata ritenuta vessatoria dal giudice di primo grado risiede pag. 4/8 tuttavia nel fatto che essa impone all'assicurato di completare i lavori entro dodici mesi dall'atto di liquidazione amichevole, pena la perdita totale dell'indennizzo suppletivo.
Essa recita infatti: “Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo
e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia”.
Il significato della disposizione è chiaro: l'assicurato perde il diritto al pagamento del supplemento se ricostruzione o rimpiazzo non sono completati entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole, atto che nella fattispecie era stato firmato il
7.3.2015. A carico dell'assicurato è posto quindi l'onere non semplicemente di dare corso alla ricostruzione, ma anche di completare i lavori entro il termine di 12 mesi dall'atto di liquidazione amichevole, che presuppone un danno già accertato dalla compagnia nel suo ammontare, seppure in forma prospettica, stimando cioè il valore “a nuovo” di un fabbricato non ancora completato.
La norma rientra dunque a pieno titolo tra quelle che, secondo la dizione dell'art. 1341
c.c. “sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze” e che non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto (cd. doppia sottoscrizione).
Essa limita le conseguenze dell'inadempimento dell'assicuratore introducendo una condizione risolutiva che sancisce la perdita del diritto all'indennizzo supplementare, come conseguenza di un evento (il completamento della ricostruzione) che solo in parte
è gestibile dal danneggiato.
Se infatti può essere comprensibile la ratio della norma per un bene mobile (se il rimpiazzo non avviene entro 12 mesi è ragionevole presumere che l'assicurato continui ad utilizzare il bene danneggiato dall'incendio nel suo ciclo produttivo o che non lo rimpiazzi perché non ne abbia più la necessità) il discorso è diverso per un bene immobile. In tali casi la durata dei lavori di ricostruzione dipende sicuramente dalle caratteristiche precedenti del fabbricato, dalle dimensioni e dalla complessità dell'intervento edilizio, dalla capacità e professionalità dell'appaltatore, ma anche dai tempi della PA nel rilascio di permessi e disbrigo di pratiche. Tali tempi non sono nella pag. 5/8 completa disponibilità del committente/assicurato, che nel caso di specie ha comunque dimostrato di essersi attivato per tempo e di aver seguito i lavori tramite un professionista incaricato della direzione lavori, che ha man mano segnalato alcuni difetti di esecuzione cui l'impresa ha dovuto porre rimedio.
Alla base della decadenza vi è un termine perentorio entro il quale il titolare del diritto deve compiere una determinata attività o tenere una certa condotta, ove questo sia decorso inutilmente l'esercizio del suddetto diritto viene definitivamente precluso.
La disposizione contrattuale fa salva l'ipotesi della forza maggiore quale causa di non imputabilità del decorso del termine al danneggiato e quindi come eccezionale situazione in cui la decadenza non matura.
Il richiamo al concetto di forza maggiore non vale però ad escludere il carattere decadenziale della clausola.
La “forza maggiore" nella ricostruzione dottrinale si configura come un evento, naturalistico o umano, che fuoriesce dalla sfera di dominio dell'agente e che sia tale da determinarlo incoercibilmente (vis maior cui resisti non potest) . Si tratta quindi di eventi assolutamente eccezionali, imprevedibili e non controllabili in alcun modo dall'agente (es. fulmine, terremoto, attentato, scoppio di una guerra, atto della pubblica autorità: il cosiddetto factum principis). Il fatto del terzo solo entro certi limiti può costituire causa di forza maggiore: ad esempio, nel caso di specie, l'eventuale inerzia dell'appaltatore non potrebbe essere considerata forza maggiore, perché imputabile in via mediata all'onerato (sulla base del meccanismo della culpa in eligendo) e comunque superabile con una condotta di segno contrario (messa in mora/sostituzione dell'appaltatore ecc.).
Data l'operatività eccezionale e ristretta dell'esimente della forza maggiore, la clausola non muta la sua natura decadenziale. Essa infatti prevede la totale perdita del supplemento di indennizzo, senza neppure distinguere se parte dei lavori è stata completata entro il termine annuale. Vi è quindi un'alternativa rigida: o i lavori vengono completati, e l'indennizzo saldato integralmente, oppure vengono completati in ritardo, ed in tal caso si perde il diritto al supplemento anche per la parte di lavori eventualmente completata. La perdita del supplemento, dunque, avviene sia se i lavori pag. 6/8 non vengono affatto avviati, sia quando vengono avviati ma non conclusi, pur essendo le due situazioni molto dissimili tra loro.
Posto poi che il valore a nuovo è stato oggetto di determinazione congiunta nell'atto di liquidazione amichevole, predeterminato dunque ed immutabile anche per il futuro, non vi è alcun rischio a carico dell'assicurazione che un prolungarsi eccessivo dei lavori di ricostruzione comporti anche una maggiorazione dei relativi costi. La clausola, così come formulata, pone quindi obblighi non equilibrati a carico dei due contraenti.
Per tale ragione, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la clausola vessatoria non recante doppia sottoscrizione è inefficace.
Si aggiunga che anche a norma dell'art. 166 del codice assicurazioni sarebbe stato necessario dare evidenza con caratteri speciali alla norma che comportava un onere a carico dell'assicurato; onere, peraltro, non richiamato specificamente neppure nel successivo atto di liquidazione amichevole.
La sentenza impugnata ha quindi fatto corretta applicazione delle norme giuridiche e del contratto di assicurazione, giungendo alla conclusione che la clausola è inefficace e quini, offerta la prova che i lavori sono completati, l'assicurazione deve versare l'indennizzo suppletivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida d'ufficio, in assenza di specifica, in €
13.000,00, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di pag. 7/8 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13..
Così deciso nella camera di consiglio in data 18/08/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
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