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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1137/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
IT AS, TO
CANANZI FRANCESCO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2428/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12502/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 20/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TET - 20000501 2020 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7421/2025 depositato il
07/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Appellante, Ricorrente_1, titolare della ditta individuale Società_1 di Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 12502/14/24 del 17 giugno 2024, depositata il 20 agosto 2024, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli aveva rigettato il suo ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento, n.
TET-20000501 BOLLO 2020, emesso dall'Agenzia delle Entrate per tasse auto 2020, notificato il 20.06.2022, per l'importo di euro 752,18..
L'Appellante, censura la sentenza impugnata deducendo l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, atteso il codice fiscale del titolare coincide con quello dell'impresa.
Non si è costituito l'Ufficio appellato
Nella seduta del 3 dicembre 2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per i motivi che si passano ad esporre.
La normativa di riferimento è principalmente l'articolo 5, comma 43 e seguenti, del D.L. 30 dicembre 1982
n.953 (convertito con modificazioni dalla L. 53/1983). Questa disposizione ha introdotto una sospensione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica per i veicoli consegnati per la rivendita a imprese autorizzate al commercio di veicoli. In sostanza, quando un'autovettura viene acquisita da un rivenditore autorizzato (concessionario, autosalone, commerciante di auto nuove/usate), il bollo auto ordinario non è dovuto dal periodo d'imposta successivo alla presa in carico del veicolo dal parte del rivenditore fino al mese in cui avviene la rivendita al nuovo acquirente. L'esenzione ha natura temporanea (sospensione): viene meno quando il veicolo esce dal circuito commerciale (per vendita definitiva o per altri motivi) o se ne viene fatto un uso privato. La sospensione riguarda non solo la tassa automobilistica regionale (bollo), ma anche i tributi connessi. Ciò include l'addizionale erariale introdotta successivamente per le auto di potenza elevata, il cosiddetto “superbollo” (istituito dal 2011). Infatti, la norma del 1982 già prevedeva che l'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche “e dei tributi connessi” è interrotto per i veicoli in carico ai rivenditori.
Il regime di esenzione si applica ai “soggetti autorizzati al commercio e alla rivendita di veicoli”, cioè titolari di licenza/abilitazione per la compravendita di auto (imprese iscritte in Camera di Commercio con codice attività di commercio autoveicoli). Rientrano sia le società che le ditte individuali: nel caso di imprenditore individuale, questi coincide con la persona fisica, ma agli effetti dell'applicazione dell'art.5 D.L.953/82 non c'è distinzione formale – la norma parla in generale di “imprese autorizzate” e nulla esclude le ditte individuali.
Evidenziato, dunque, che normativamente non esiste alcun divieto o limitazione che escluda le ditte individuali dal regime di esenzione bollo per rivendita (ciò che conta è l'attività di commercio veicoli regolarmente esercitata),va censurata la sentenza impugnata laddove il primo Giudice ha considerato “sospetta”
l'intestazione al codice fiscale anziché a una P. IVA aziendale, atteso che in una ditta individuale il codice fiscale del titolare coincide con quello dell'impresa (non essendoci distinta personalità giuridica).
Occorre, invero, accertare se il veicolo rientra effettivamente nel parco destinato alla vendita e siano state seguite le procedure previste dalla legge. I requisiti principali, di natura sostanziale e formale, sono i seguenti:
In primo luogo, destinazione esclusiva alla rivendita (requisito sostanziale): il veicolo dev'essere acquisito dal concessionario con l'intento di rivenderlo e non dev'essere utilizzato per fini personali o operativi estranei alla vendita.
In pratica, durante il periodo di sospensione, l'auto dovrebbe restare nel salone/parcheggio o essere usata solo per prove su strada con targa prova.
Se invece il mezzo venisse usato come auto privata dal rivenditore o da terzi (senza targa prova), verrebbe meno l'agevolazione (si avrebbe un abuso).
Nel caso in esame, l'originari ricorrente ha sostenuto, senza specifica contestazione sul punto che l'auto era parte del suo stock di vendita, non un'auto ad uso personale.
Nel caso in esame dalla fattura di acquisto emerge che l'autovettura in parola è stata acquistata da
Soc_1 di Ricorrente_1 c.f. PCUCMN78B1F839R.
In secondo luogo, registrazione del passaggio di proprietà al PRA con “minivoltura” (requisito formale fondamentale): quando un rivenditore acquista un veicolo usato (ad esempio prendendolo in permuta o contovendita), deve registrare tempestivamente l'atto di vendita a suo favore al Pubblico Registro
Automobilistico (PRA) tramite la procedura agevolata di minivoltura. La minivoltura è una vera trascrizione che formalizza la proprietà del veicolo in capo al rivenditore, ma con costi ridotti (IPT esente, emolumenti
ACI dimezzati).
Avendo il ricorrente eseguito la minivoltura, il passaggio a favore della ditta c'è stato;
l'indicazione del CF non è indicativo, per quanto sopra detto. Ciò che conta è che la trascrizione al PRA a nome del rivenditore sia avvenuta correttamente (cfr. documentazione PRA).
In terzo luogo, la comunicazione della sospensione all'ente competente (requisito formale procedurale): per attivare la sospensione del bollo, il rivenditore deve comunicare all'Amministrazione finanziaria l'elenco dei veicoli presi in carico per rivendita entro termini precisi. Oggi la procedura è informatizzata e su base regionale: dal 2012, ad esempio, la Regione Campania richiede che la comunicazione sia fatta esclusivamente via web tramite un apposito portale (denominato SOSTAR). Il rivenditore ottiene credenziali presentando autodichiarazione dell'attività e può inserire online i veicoli acquistati e quelli venduti. Nel caso in esame, Ricorrente_1 ha documentato di aver adempiuto a tale obbligo di comunicazione (cfr. documentazione in atti dalla quale si evince quale modalità carico: “Acquisto per vendita”
In quarto luogo, mantenimento dello stato di veicolo destinato a vendita: finché l'auto è in sospensione bollo, il rivenditore non deve reintestare o utilizzare il veicolo fuori dal regime.
L'Ufficio non ha contestato in alcun atto che l'auto in sospensione dal regime di pagamento del bollo fosse stata reintestata o utilizzata fuori dal regime previsto, né l'indicazione del codice fiscale del titolare al PRA
(inevitabile per le ditte individuali) è idonea a farne desumere la volontà di un uso personale.
In definitiva il Ricorrente_1 titolare della ditta individuale Società_1 di Ricorrente_1, aveva rispettato tutti requisiti previsti dalla legge: fattura di acquisto intestata alla ditta, passaggio di proprietà PRA con minivoltura ex art.36 D.L.41/95, comunicazione alla Regione Campania tramite portale ufficiale, possesso di licenza di commercio auto. Non è dedotto prima ancora che offerto di provare l'utilizzo personale del veicolo.
Di talché consegue l'accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, va accolta la domanda originariamente proposta dalla contribuente, con conseguente annullamento dell'atto impugnato. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto l'originario ricorso condanna l'Appellata al pagamento, in favore dell'appellante, del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 290,00 per il primo grado ed euro 370,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
IT AS, TO
CANANZI FRANCESCO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2428/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12502/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 20/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TET - 20000501 2020 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7421/2025 depositato il
07/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Appellante, Ricorrente_1, titolare della ditta individuale Società_1 di Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 12502/14/24 del 17 giugno 2024, depositata il 20 agosto 2024, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli aveva rigettato il suo ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento, n.
TET-20000501 BOLLO 2020, emesso dall'Agenzia delle Entrate per tasse auto 2020, notificato il 20.06.2022, per l'importo di euro 752,18..
L'Appellante, censura la sentenza impugnata deducendo l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, atteso il codice fiscale del titolare coincide con quello dell'impresa.
Non si è costituito l'Ufficio appellato
Nella seduta del 3 dicembre 2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per i motivi che si passano ad esporre.
La normativa di riferimento è principalmente l'articolo 5, comma 43 e seguenti, del D.L. 30 dicembre 1982
n.953 (convertito con modificazioni dalla L. 53/1983). Questa disposizione ha introdotto una sospensione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica per i veicoli consegnati per la rivendita a imprese autorizzate al commercio di veicoli. In sostanza, quando un'autovettura viene acquisita da un rivenditore autorizzato (concessionario, autosalone, commerciante di auto nuove/usate), il bollo auto ordinario non è dovuto dal periodo d'imposta successivo alla presa in carico del veicolo dal parte del rivenditore fino al mese in cui avviene la rivendita al nuovo acquirente. L'esenzione ha natura temporanea (sospensione): viene meno quando il veicolo esce dal circuito commerciale (per vendita definitiva o per altri motivi) o se ne viene fatto un uso privato. La sospensione riguarda non solo la tassa automobilistica regionale (bollo), ma anche i tributi connessi. Ciò include l'addizionale erariale introdotta successivamente per le auto di potenza elevata, il cosiddetto “superbollo” (istituito dal 2011). Infatti, la norma del 1982 già prevedeva che l'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche “e dei tributi connessi” è interrotto per i veicoli in carico ai rivenditori.
Il regime di esenzione si applica ai “soggetti autorizzati al commercio e alla rivendita di veicoli”, cioè titolari di licenza/abilitazione per la compravendita di auto (imprese iscritte in Camera di Commercio con codice attività di commercio autoveicoli). Rientrano sia le società che le ditte individuali: nel caso di imprenditore individuale, questi coincide con la persona fisica, ma agli effetti dell'applicazione dell'art.5 D.L.953/82 non c'è distinzione formale – la norma parla in generale di “imprese autorizzate” e nulla esclude le ditte individuali.
Evidenziato, dunque, che normativamente non esiste alcun divieto o limitazione che escluda le ditte individuali dal regime di esenzione bollo per rivendita (ciò che conta è l'attività di commercio veicoli regolarmente esercitata),va censurata la sentenza impugnata laddove il primo Giudice ha considerato “sospetta”
l'intestazione al codice fiscale anziché a una P. IVA aziendale, atteso che in una ditta individuale il codice fiscale del titolare coincide con quello dell'impresa (non essendoci distinta personalità giuridica).
Occorre, invero, accertare se il veicolo rientra effettivamente nel parco destinato alla vendita e siano state seguite le procedure previste dalla legge. I requisiti principali, di natura sostanziale e formale, sono i seguenti:
In primo luogo, destinazione esclusiva alla rivendita (requisito sostanziale): il veicolo dev'essere acquisito dal concessionario con l'intento di rivenderlo e non dev'essere utilizzato per fini personali o operativi estranei alla vendita.
In pratica, durante il periodo di sospensione, l'auto dovrebbe restare nel salone/parcheggio o essere usata solo per prove su strada con targa prova.
Se invece il mezzo venisse usato come auto privata dal rivenditore o da terzi (senza targa prova), verrebbe meno l'agevolazione (si avrebbe un abuso).
Nel caso in esame, l'originari ricorrente ha sostenuto, senza specifica contestazione sul punto che l'auto era parte del suo stock di vendita, non un'auto ad uso personale.
Nel caso in esame dalla fattura di acquisto emerge che l'autovettura in parola è stata acquistata da
Soc_1 di Ricorrente_1 c.f. PCUCMN78B1F839R.
In secondo luogo, registrazione del passaggio di proprietà al PRA con “minivoltura” (requisito formale fondamentale): quando un rivenditore acquista un veicolo usato (ad esempio prendendolo in permuta o contovendita), deve registrare tempestivamente l'atto di vendita a suo favore al Pubblico Registro
Automobilistico (PRA) tramite la procedura agevolata di minivoltura. La minivoltura è una vera trascrizione che formalizza la proprietà del veicolo in capo al rivenditore, ma con costi ridotti (IPT esente, emolumenti
ACI dimezzati).
Avendo il ricorrente eseguito la minivoltura, il passaggio a favore della ditta c'è stato;
l'indicazione del CF non è indicativo, per quanto sopra detto. Ciò che conta è che la trascrizione al PRA a nome del rivenditore sia avvenuta correttamente (cfr. documentazione PRA).
In terzo luogo, la comunicazione della sospensione all'ente competente (requisito formale procedurale): per attivare la sospensione del bollo, il rivenditore deve comunicare all'Amministrazione finanziaria l'elenco dei veicoli presi in carico per rivendita entro termini precisi. Oggi la procedura è informatizzata e su base regionale: dal 2012, ad esempio, la Regione Campania richiede che la comunicazione sia fatta esclusivamente via web tramite un apposito portale (denominato SOSTAR). Il rivenditore ottiene credenziali presentando autodichiarazione dell'attività e può inserire online i veicoli acquistati e quelli venduti. Nel caso in esame, Ricorrente_1 ha documentato di aver adempiuto a tale obbligo di comunicazione (cfr. documentazione in atti dalla quale si evince quale modalità carico: “Acquisto per vendita”
In quarto luogo, mantenimento dello stato di veicolo destinato a vendita: finché l'auto è in sospensione bollo, il rivenditore non deve reintestare o utilizzare il veicolo fuori dal regime.
L'Ufficio non ha contestato in alcun atto che l'auto in sospensione dal regime di pagamento del bollo fosse stata reintestata o utilizzata fuori dal regime previsto, né l'indicazione del codice fiscale del titolare al PRA
(inevitabile per le ditte individuali) è idonea a farne desumere la volontà di un uso personale.
In definitiva il Ricorrente_1 titolare della ditta individuale Società_1 di Ricorrente_1, aveva rispettato tutti requisiti previsti dalla legge: fattura di acquisto intestata alla ditta, passaggio di proprietà PRA con minivoltura ex art.36 D.L.41/95, comunicazione alla Regione Campania tramite portale ufficiale, possesso di licenza di commercio auto. Non è dedotto prima ancora che offerto di provare l'utilizzo personale del veicolo.
Di talché consegue l'accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, va accolta la domanda originariamente proposta dalla contribuente, con conseguente annullamento dell'atto impugnato. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto l'originario ricorso condanna l'Appellata al pagamento, in favore dell'appellante, del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 290,00 per il primo grado ed euro 370,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario