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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/10/2025, n. 3107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3107 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 9332/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 31 luglio 2025 da 1) Parte_1
Nato a Milano l'11 luglio 1962 cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con gli Avv.ti Teresa Devercelli e Virginia Volpe presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nata a Palmanova (UD) il 9 settembre 1971 cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con gli Avv. ti Alessandro Simeone e Francesca Crespi presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Manzano (UD), il 27 agosto 2022 (iscritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Manzano, n. 21 parte II, serie C, anno 2022 e trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Milano, n. 652, parte II, serie C, anno 2022). In separazione dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31 luglio 2025, contenente le indicazioni reddituali delle parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi riportate. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Le parti hanno chiesto, quindi, che, dopo la pronuncia della sentenza di separazione, la causa venga rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127-ter, secondo comma, c.p.c., con scadenza a data successiva a sei mesi, ai fini della pronuncia della sentenza relativa allo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso unitario di separazione e divorzio depositato in data 31 luglio 2025. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno dato atto di aver dato attuazione alle clausole 4, 5 e 6 di cui al ricorso introduttivo, hanno compiutamente indicato le rispettive condizioni reddituali, patrimoniali indicando altresì gli oneri a loro rispettivo carico ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Pertanto le parti hanno chiesto che la causa sia trattenuta in decisione affinché il Collegio, con sentenza non definitiva voglia:
“A. DICHIARARE la separazione personale tra i coniugi e Controparte_1 Parte_1
B. OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, sita in Milano, Via Giovanni Boccaccio n. 19, di proprietà del Dott. Pt_1 rimarrà nella disponibilità del medesimo. Le parti convengono, però, che nei primi mesi successivi alla separazione e sino al 31 marzo 2026, la moglie, potrà continuare ad abitarvi. La Signora si obbliga in ogni caso a liberare definitivamente l'immobile coniugale entro e non oltre il CP_1
31 marzo 2026, portando con sé tutti i suoi effetti personali, nonché gli arredi e/o corredi che concorderà direttamente con il marito. Il Dott. terrà a suo carico il pagamento delle spese condominiali ordinarie, delle imposte e Pt_1 delle utenze anche per i mesi in cui l'immobile di Via Giovanni Boccaccio n. 19 sarà occupato dalla moglie. Al fine di mantenere un corretto equilibrio nella relazione e nei reciproci rapporti, il marito, per i mesi in cui la moglie continuerà a risiedere nell'appartamento di sua proprietà, si trasferirà a vivere altrove, pur mantenendo la possibilità di accedervi, da solo e previa comunicazione alla Signora
per qualunque sua necessità. CP_1
C. DARE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
3. e convengono che le somme di denaro attualmente giacenti sul Parte_1 Controparte_1 conto corrente n. 3535 cointestato tra i coniugi presso l'istituto di credito BNL rimarranno di esclusiva proprietà della Signora la quale provvederà ad accreditarle su un suo Controparte_1 personale conto corrente, impegnandosi, unitamente al marito, alla chiusura del conto corrente cointestato, una volta effettuata tale operazione.
4. Contestualmente alla sottoscrizione del ricorso per separazione, il Dott. ha Parte_1 corrisposto alla Signora l'importo di € 30.000,00 (Trentamila/00 Euro), quale Controparte_1 tranche anticipata della liquidazione una tantum che il marito verserà alla moglie in sede di divorzio e quale espressamente pattuita alla clausola n. 2 delle condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto. Ove, per qualsiasi ragione alla medesima imputabile, non si dovesse addivenire alla formalizzazione dello scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate nel ricorso, la Signora si obbliga a restituire al marito l'importo di € 30.000,00 ricevuto quale anticipo sulla CP_1 maggior somma concordata a titolo di una tantum in sede divorzile, mantenendo entrambe le parti il diritto di far valere le reciproche pretese anche nell'eventuale giudizio contenzioso.
5. Contestualmente al ricevimento della somma di € 30.000,00 di cui al precedente punto 4), la Signora ha restituito al Dott. la carta del marito appoggiata sul Controparte_1 Parte_1 conto n. 7609 acceso presso BNL. Parimenti, il Dott. ha restituito alla Signora Parte_1 la carta appoggiata sul conto corrente n. 3535 cointestato tra i coniugi acceso Controparte_1 presso BNL.
6. Contestualmente al ricevimento da parte del Dott. della somma di euro 30.000,00 di cui Pt_1 alla condizione n. 4 che precede, la Signora ha rimosso la carta di credito intestata Controparte_1 al Dott. da tutti i propri account personali provvedendo altresì alla cancellazione dei Parte_1 relativi dati di pagamento memorizzati.
7. Le parti danno atto che il prelievo della somma complessiva di € 320.000,00 (Trecentoventimila/00 Euro) effettuato dalla Signora dal conto corrente n. 3535 cointestato acceso presso Controparte_1
l'istituto di credito BNL (somma di denaro poi dalla medesima integralmente impiegata per l'acquisto dell'immobile sito in Palmanova -UD-, Via Loredan, n.4) così come tutti i successivi prelievi autorizzati dal Dott. e finalizzati all'acquisto e alla sistemazione dell'immobile di Pt_1
Palmanova, sono avvenuti in funzione perequativo-compensativa.
8. Le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere in relazione all'utilizzo dei conti correnti comuni nonché delle carte di credito poggiate sui conti comuni ovvero su conti di cui l'altro coniuge fosse titolare.
9. Il Dott. manterrà in essere, per il periodo della separazione e fino al divorzio, Parte_1 anche in favore della moglie, la copertura assicurativa impegnandosi a rimborsare Controparte_2 alla Signora le spese mediche da questa sostenute, nei limiti dell'importo Controparte_1 rimborsato dalla suddetta assicurazione, a condizione che le spese siano debitamente documentate e giustificate.
10. Ciascuna parte sosterrà le spese della propria assistenza legale con rinuncia da parte dei Legali alla facoltà di cui all'art. 13 L.P. D. RIMETTERE, con separata ordinanza, la causa sul ruolo affinché il Giudice Relatore fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. -con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito, acquisito il parere del PM, rimetta nuovamente la causa in decisione per l'accoglimento delle conclusioni per la fase divorzile di cui al ricorso del 31 luglio 2025.”. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte– provveda agli incombenti di rito. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando A. Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Manzano (UD), il 27 agosto 2022. B. Omologa le seguenti condizioni
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, sita in Milano, Via Giovanni Boccaccio n. 19, di proprietà del Dott. Pt_1 rimarrà nella disponibilità del medesimo. Le parti convengono, però, che nei primi mesi successivi alla separazione e sino al 31 marzo 2026, la moglie, potrà continuare ad abitarvi. La Signora CP_1 si obbliga in ogni caso a liberare definitivamente l'immobile coniugale entro e non oltre il 31 marzo 2026, portando con sé tutti i suoi effetti personali, nonché gli arredi e/o corredi che concorderà direttamente con il marito. Il Dott. terrà a suo carico il pagamento delle spese condominiali ordinarie, delle imposte e Pt_1 delle utenze anche per i mesi in cui l'immobile di Via Giovanni Boccaccio n. 19 sarà occupato dalla moglie. Al fine di mantenere un corretto equilibrio nella relazione e nei reciproci rapporti, il marito, per i mesi in cui la moglie continuerà a risiedere nell'appartamento di sua proprietà, si trasferirà a vivere altrove, pur mantenendo la possibilità di accedervi, da solo e previa comunicazione alla Signora per CP_1 qualunque sua necessità. C. Prende atto delle seguenti ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
3. e convengono che le somme di denaro attualmente giacenti sul Parte_1 Controparte_1 conto corrente n. 3535 cointestato tra i coniugi presso l'istituto di credito BNL rimarranno di esclusiva proprietà della Signora la quale provvederà ad accreditarle su un suo personale Controparte_1 conto corrente, impegnandosi, unitamente al marito, alla chiusura del conto corrente cointestato, una volta effettuata tale operazione.
4. Contestualmente alla sottoscrizione del ricorso per separazione, il Dott. ha Parte_1 corrisposto alla Signora l'importo di € 30.000,00 (Trentamila/00 Euro), quale Controparte_1 tranche anticipata della liquidazione una tantum che il marito verserà alla moglie in sede di divorzio e quale espressamente pattuita alla clausola n. 2 delle condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto. Ove, per qualsiasi ragione alla medesima imputabile, non si dovesse addivenire alla formalizzazione dello scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate nel ricorso, la Signora si obbliga a restituire al marito l'importo di € 30.000,00 ricevuto quale anticipo sulla maggior CP_1 somma concordata a titolo di una tantum in sede divorzile, mantenendo entrambe le parti il diritto di far valere le reciproche pretese anche nell'eventuale giudizio contenzioso.
5. Contestualmente al ricevimento della somma di € 30.000,00 di cui al precedente punto 4), la Signora ha restituito al Dott. la carta del marito appoggiata sul conto Controparte_1 Parte_1
n. 7609 acceso presso BNL. Parimenti, il Dott. ha restituito alla Signora Parte_1 CP_1 la carta appoggiata sul conto corrente n. 3535 cointestato tra i coniugi acceso presso BNL.
[...]
6. Contestualmente al ricevimento da parte del Dott. ella somma di euro 30.000,00 di cui alla Pt_1 condizione n. 4 che precede, la Signora ha rimosso la carta di credito intestata al Controparte_1
Dott. da tutti i propri account personali provvedendo altresì alla cancellazione dei Parte_1 relativi dati di pagamento memorizzati. 7. Le parti danno atto che il prelievo della somma complessiva di € 320.000,00 (Trecentoventimila/00 Euro) effettuato dalla Signora dal conto corrente n. 3535 cointestato acceso presso Controparte_1
l'istituto di credito BNL (somma di denaro poi dalla medesima integralmente impiegata per l'acquisto dell'immobile sito in Palmanova -UD-, Via Loredan, n.4) così come tutti i successivi prelievi autorizzati dal Dott. finalizzati all'acquisto e alla sistemazione dell'immobile di Palmanova, Pt_1 sono avvenuti in funzione perequativo-compensativa.
8. Le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere in relazione all'utilizzo dei conti correnti comuni nonché delle carte di credito poggiate sui conti comuni ovvero su conti di cui l'altro coniuge fosse titolare.
9. Il Dott. manterrà in essere, per il periodo della separazione e fino al divorzio, anche Parte_1 in favore della moglie, la copertura assicurativa impegnandosi a rimborsare alla Controparte_2
Signora le spese mediche da questa sostenute, nei limiti dell'importo rimborsato Controparte_1 dalla suddetta assicurazione, a condizione che le spese siano debitamente documentate e giustificate. D. Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza. E. Nulla sulle spese., trattandosi di sentenza non definitiva. F. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, agli Ufficiali di Stato Civile del Comune di Manzano e del Comune di Milano perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. G. Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sul ruolo del giudice delegato dr. Laura Maria Cosmai . Così deciso in Milano, il 17.9.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG