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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/10/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3316/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
Sezione I Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Dott. Luciano Pietro Aliquò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Ingrid Parte_1 C.F._1
Bartoli;
- attrice opponente-
CONTRO
C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1
P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. Marco Scotti Galletta;
- convenuta opposta–
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore;
- convenuta opposta contumace-
***
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale, fideiussione -disciplina antitrust
CONCLUSIONI: Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 25.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte, riportandosi rispettivamente alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e nella comparsa di costituzione e risposta.
§ § §
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. con atto datato 5.12.2021, aveva proposto ricorso alla Commissione Tributaria Parte_1
Provinciale di Como ex art. 18 d.lgs. n. 546/1992 al fine di ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 03320190006851709002, notificatale da in data Controparte_2
6.10.2021, con il quale le era stato intimato il pagamento di euro 80.494,91, quale somma iscritta a ruolo a seguito di escussione del fondo pubblico per le Piccole Medie Imprese istituito dalla legge
662 del 1996. In particolare, a fondamento del proprio ricorso, l'odierna opponente aveva lamentato il difetto di motivazione dell'atto impugnato e l'assenza di prova del diritto di surroga esercitato da
Nell'ambito del procedimento dinnanzi al Controparte_3
Giudice Tributario era intervenuta (nel Controparte_3
Contr prosieguo anche solo , quale ente impositore della pretesa azionata eccependo il difetto di giurisdizione della Commissione tributaria. Con ricorso per motivi aggiunti ex art. 24 del d.lgs. n.
546/1992, aveva altresì dedotto la nullità parziale del contratto di fideiussione Parte_1 sottoscritto con il nel 2009 e la decadenza dalla relativa garanzia da parte del Controparte_5
Contr
e, conseguentemente di per il decorso del termine di cui all'art. 1957, co. Controparte_5
1 c.c..
Con sentenza n. 124/2022 del 20.06.2022, la Commissione Tributaria di Como, accogliendo l'eccezione proposta da aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore della CP_6 giurisdizione ordinaria. Contr Con atto di citazione ritualmente notificato ad ed a in data Controparte_2
20.09.2022, pertanto, ha riproposto le proprie domande di opposizione Parte_1 all'esecuzione dinnanzi a questo Tribunale.
non si è costituita e deve essere dichiarata contumace. Si è Controparte_2 costituita, invece, contestando in fatto ed in Controparte_3 diritto tutti i motivi di opposizione proposti e domandandone il rigetto. All'udienza del 25.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi. Con provvedimento del 09.07.2025, comunicato alle parti in pari data, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile.
Sul punto, deve rivelarsi che il termine per il deposito delle comparse conclusionali è scaduto, pertanto, l'8.09.2025, mentre il termine per le repliche è scaduto il successivo 29.09.2025, non applicandosi ai giudizi di opposizione all'esecuzione la sospensione feriale dei termini, come si ricava dall'espressa previsione dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario richiamato dall'art. 3 legge 7 Contr ottobre 1969, n. 742. Mentre quindi ha tempestivamente depositato la comparsa conclusionale
(in data 28.07.2025), ha depositato tardivamente sia la comparsa conclusionale Parte_1
2 che la memoria di replica (rispettivamente l'8.10.2025 ed il 28.10.2025). Tali atti, quindi, risultano inammissibili.
2. Tanto premesso, è necessario esaminare preliminarmente l'eccezione proposta da
[...]
secondo la quale le domande introdotte da Controparte_7 Parte_1 per la prima volta con l'atto di citazione in riassunzione rispetto all'originaria opposizione
[...] proposta dinnanzi alla Commissione Tributaria di Como, quali quelle relative alla pretesa nullità parziale della fideiussione per conformità allo schema ABI, sarebbero da considerarsi nuove e perciò inammissibili.
L'eccezione è infondata e non merita di essere condivisa.
L'atto con il quale la domanda è riproposta dinnanzi al giudice munito di giurisdizione, ai sensi dell'art. 59 l. n. 18 giugno 2009, n. 69, può contenere anche domande nuove, non ostandovi alcuna previsione contraria e rispondendo, anzi, a ragioni di economia processuale. In termini analoghi, si è espressa la giurisprudenza di legittimità, la quale, nel sancire il divieto di introdurre domande nuove in aggiunta a quelle originarie dopo la sospensione del processo, fa espressamente salvo il caso di
“traslatio iudici” (Cass. civ., sez. II, 2 agosto 1995, n. 8478, e già Cass Sez. 2, Sentenza n. 4045 del
16/04/1991). Del resto, anche di recente, la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi rispetto alla riassunzione del processo a seguito di una pronuncia di incompetenza ex art. 50 c.p.c., si è espressa riconoscendo la possibilità di proporre domande nuove con l'atto di riassunzione, e ciò, in quanto, la particolare funzione dell'istituto della riassunzione, ossia la conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza, non è di ostacolo a che esso cumuli in sé quella introduttiva di un nuovo giudizio, purché sia rispettato il contraddittorio (Cass. civ. sez. III, 10 luglio 2014, n. 15753).
3. Tanto chiarito, è possibile esaminare i singoli motivi di opposizione proposti da Parte_1
Invero, l'opponente ha dedotto vizi formali della cartella opposta (difetto di motivazione
[...] della cartella;
“violazione di legge per falsa applicazione degli artt. 3 l. n. 241/1990, 7 legge n.
212/2002, art. 12, co. 3 D.P.R. n. 602/1973”) che configurano un'opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617 c.p.c.) e vizi sostanziali (“difetto di prova del diritto di surroga”, assenza di valido titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo, nullità parziale della fideiussione e decadenza ex art. 1957 c.c.) che integrano un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma c.p.c.
Ebbene, la cartella di pagamento n. 03320190006851709002 è stata notificata a Parte_1 in data 6.10.2021, come riconosciuto dalla stessa. Il ricorso dinnanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Como, invece, è stato proposto solo in data 6.12.2021. L'opposizione, pertanto, è stata proposta ben oltre il termine di 20 giorni ex art. 617, co.1 c.p.c. decorrenti dalla notifica della cartella di pagamento.
In relazione a tale motivo, pertanto, l'opposizione è inammissibile in quanto tardiva.
3 4. Devono essere esaminati, invece, i motivi che integrano una opposizione all'esecuzione ex art. 615, co.1 c.p.c., con i quali è contestato il diritto del creditore di agire in via esecutiva.
I motivi con i quali è stato contestato il “difetto di prova del diritto di surroga” e l'assenza di valido titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo sono infondati e possono essere esaminati congiuntamente.
Risulta dagli atti del giudizio che ha ottenuto un finanziamento dal Credito Parte_2
Valtellinese s.p.a dell'importo di euro 170.000,00, in data 23.04.2012, con l'intervento del Fondo garanzia PMI, per il tramite di FI, soc. consortile di garanzia collettiva (cd. controgaranzia). Il credito era poi stato ceduto a Il predetto finanziamento era garantito, altresì, Controparte_8 dalla fideiussione omnibus rilasciata da in data 9.12.2009, con la quale Parte_1 quest'ultima si era costituita fideiussore della sino alla concorrenza di euro Parte_3
200.000,00 per l'adempimento delle obbligazioni verso dipendenti “da Controparte_5 operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite (…)”
“quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari (…)”. Non è controverso, infine, che in data 14.3.2013, a seguito dell'inadempimento di , il ha proceduto ad attivare la Parte_4 Controparte_5 procedura di recupero ed escussione della garanzia “a prima richiesta” del fondo di garanzia, tramite
FI (cfr. comparsa di costituzione p. 5). Risulta agli atti del presente giudizio, infine, (cfr. il fascicolo della relativa pratica prodotto dalla convenuta opposta quale allegato alla comparsa di costituzione) che il ha erogato l'importo di euro 78.586,44, con Parte_5 valuta al 28.2.2019, pari al 60,00% del capitale garantito calcolato sull'insoluto (delibera di liquidazione della perdita in data 14.3.2018 del Comitato di gestione del Fondo di garanzia, vedi documento richiamato a p. 40).
In forza del predetto pagamento, pertanto, si è surrogata ex lege nella posizione Controparte_1 della banca ai sensi dell'art. 1203 c.c., richiamato altresì dall'art. 2 comma 4 D.M. 20.6.2005
Ministero attività produttive, potendo, dunque, rivalersi sull'odierna attrice opponente, quale fideiussore del beneficiario finale, per le somme erogate alla finanziatrice. Invero, come è noto, la surrogazione ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore (art. 1204 c.c.).
L'applicabilità della predetta disposizione al caso di specie, del resto, si ricava altresì dalla formulazione dell'art. 8 bis del D.L. n. 3/2015.
Come anticipato, inoltre, l'attrice ha dedotto l'insussistenza di un valido titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo del credito asseritamente vantato da Controparte_1
[...]
Anche tale motivo di opposizione è infondato.
4 I dubbi in merito all'esperibilità della procedura di cui all'art. 17 D.Lgs. n. 46/1999 per la riscossione Contr mediante ruolo del credito vantato da possono dirsi definitivamente superati dal già richiamato art.
8-bis, co. 3, del D.L. n.3/2015, convertito in L. n. 33/2015, secondo cui “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante (…)”, procedendosi al recupero del predetto credito “mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”. È stato chiarito, infatti, che l'art.
8-bis D.L. n.3/2015 è norma d'interpretazione autentica (cfr. ex multis
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3025 del 2021) e si applica non solo all'ipotesi di revoca amministrativa del finanziamento agevolato, ma anche nei casi d'inadempimento del beneficiario del finanziamento, come avvenuto nel caso di specie. Da ultimo, anche la Suprema Corte ha ribadito che l'avvenuta escussione della garanzia pubblica nei confronti di determina la surrogazione Controparte_1 di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999, atteso che tale attività non consiste nel mero recupero del credito di diritto comune originato dal finanziamento, bensì è volta a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo (Cfr. sul punto,
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1005 del 2023).
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, deve affermarsi la piena legittimità della procedura di riscossione mediante ruolo al fine di recuperare il credito vantato da
[...]
surrogatasi ex lege nella posizione della banca finanziatrice, Controparte_1 nei confronti dell'odierna opponente quale fideiussore delle obbligazioni contratte dal debitore principale Parte_3
5. Devono esaminarsi, quindi, i motivi di opposizione che attengono alla dedotta nullità parziale della fideiussione rilasciata dall'attrice opponente, giacché si tratta di eccezioni inerenti all'esistenza stessa Contr dell'obbligazione e, come tali, opponibili altresì nei confronti di surrogatosi nella posizione della banca finanziatrice.
L'eccezione di nullità parziale del contratto di fideiussione è fondata per le ragioni che seguono.
Come si è anticipato, in data 9.12.2009 ha rilasciato una fideiussione omnibus, Parte_1 con la quale ha garantito, sino alla concorrenza di euro 200.000,00, l'adempimento delle obbligazioni contratte e che sarebbero state contratte dalle con . Parte_3 Controparte_5
Sul punto, deve rilevarsi che sussiste un contrasto tra le parti in merito alla qualificazione del contratto in questione, giacché secondo la convenuta opposta integrerebbe un contratto autonomo di garanzia e non una fideiussione, non essendo permesso al garante di proporre le eccezioni spettanti al debitore,
5 comprese quelle di cui all'art. 1957 c.c.
La tesi della creditrice opposta, tuttavia, non merita di essere condivisa.
Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non assume carattere decisivo ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice (da ultimo Cass. Sez. 1 - , Sentenza n.
31105 del 04/12/2024).
Nel caso di specie, l'art. 7 del contratto dispone che il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca “a semplice richiesta scritta” ma non contempla anche l'espresso riferimento alla preclusione delle eccezioni sollevabili da parte del fideiussore stesso. In altri termini, si tratta di una clausola “solve et repete”, che non contiene la rinuncia a far valere le eccezioni spettanti al debitore principale, e che, quindi, non fa venire il meno il carattere accessorio che caratterizza il negozio fideiussorio. Del resto, il contratto contiene altri indici da cui poter desumere il carattere accessorio della obbligazione assunta dal atteso che si fa riferimento espressamente al Parte_1 concetto di “fideiussione” e si richiama esplicitamente l'art. 1957 c.c., confermando la volontà di mantenere il vincolo all'obbligazione principale.
Tanto chiarito, l'opponente ha domandato di accertare la nullità parziale della predetta fideiussione e, in particolare, delle clausole 2,6,8 siccome riproduttive del c.d. schema ABI del 2003
Sul punto, è noto che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della
Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (cfr. Cass., sez. un., 30 dicembre 2021, n. 41994). La
Suprema Corte è giunta a tali conclusioni evidenziando l'esistenza di un collegamento funzionale tra l'intesa anticoncorrenziale collocata “a monte” e la garanzia fideiussoria “a valle”, che ne costituisce l'attuazione. Questo Tribunale ritiene, pertanto, di dare continuità al principio di diritto sopra enunciato, aderendo alla tesi della nullità parziale per le stesse ragioni già espresse dalla Suprema
Corte.
Nel caso di specie, deve rilevarsi che la fideiussione in oggetto contiene clausole contrattuali riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003, ossia: a) la c.d. clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa
6 fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); b) la c.d. clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6); c) la c.d. clausola di sopravvivenza, a termini della quale “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide per qualsiasi causa, la fideiussione si intende fin
d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate dal debitore” (art. 8). Deve ritenersi, dunque, che sussiste piena corrispondenza tra l'oggetto dell'intesa riconosciuta come illecita ed il contratto stipulato a valle. Contr Non è condivisibile, infatti, la difesa di nella parte in cui ha dedotto che la fideiussione in oggetto è stata sottoscritta nel 2009 e, quindi, in epoca successiva al periodo (ottobre 2002 - maggio
2005) oggetto dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia e che l'opponente nulla ha allegato in merito all'esistenza, all'epoca della sottoscrizione della fideiussione, di un'intesa anticoncorrenziale uniforme delle predette clausole.
Invero, questo Giudice ritiene di condividere l'orientamento secondo cui la speciale nullità di cui all'art. 2 legge n. 287/1990 deve presumersi integrata ogniqualvolta vi sia una pedissequa riproduzione dello schema ABI da parte del singolo negozio fideiussorio. Ciò a prescindere dal fatto che si tratti di fideiussioni antecedenti o successive al provvedimento accertativo dell'autorità antitrust (cfr. in questi termini Trib. Velletri, 5 marzo 2024). L'esistenza dell'accordo anticoncorrenziale tra imprese operanti nel settore bancario risulta, infatti, provata dal citato provvedimento della Banca d'Italia, che costituisce una fonte di prova privilegiata (cfr. sul punto anche Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 13846 del 22/05/2019), non essendo necessario per il fideiussore dimostrare l'ulteriore requisito della “persistenza” o della “reiterazione” di tale intesa anticoncorrenziale, ad opera delle banche. Del resto, come è stato correttamente osservato, “tale impostazione sembra maggiormente compatibile con le conclusioni cui sono giunte le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella citata sentenza n. 41994/2021, laddove hanno incidentalmente osservato che il collegamento funzionale tra l'intesa “a monte” e il negozio “a valle” sussiste ogniqualvolta il secondo sia totalmente o parzialmente riproduttivo della prima” nonché “con il principio di vicinanza alla prova, che presiede all'allocazione dell'onere probatorio tra le parti del giudizio, giacché l'istituto di credito ha la disponibilità di tutti i moduli di garanzie fideiussorie sottoposte ai propri clienti nel medesimo arco temporale di quella dedotta in giudizio e potrebbe, tramite detta documentazione, dimostrare di non essersi avvalso di moduli standard contenenti previsioni conformi
7 agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI” (in questi termini Trib. Como, 18.06.2024; in argomento vedi anche App. Torino, 10 ottobre 2022, n. 1056; App. Milano, 3 marzo 2022, n. 728).
Alla luce di quanto sopra, pertanto, deve ritenersi fondata l'eccezione di nullità parziale della fideiussione oggetto di causa, quanto agli artt. 2, 6 e 8, siccome pedissequamente riproduttiva dello schema ABI del 2003, con il quale è stata data attuazione all'intesa vietata.
Accertata la nullità parziale della fideiussione omnibus, deve trovare accoglimento anche la connessa eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c.
Sul punto, è noto che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il termine "istanza" di cui alla disposizione in esame si riferisce “ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016). Invero, la ratio della previsione del termine di cui all'art. 1957 c.c. si rinviene nella necessità di evitare che “il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per il fatto che il creditore non si sia tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, lasciando incrementare
l'importo del debito (con annessa sospensione indefinita della posizione del fideiussore), magari proprio contando sulla responsabilità solidale del garante (Cass., n. 15902/2014). Contr Nel caso di specie, la stessa ha riconosciuto che, a fronte dell'inadempimento di
[...]
ha proceduto in data 14.03.2013 ad attivare la procedura di Parte_3 Controparte_5 recupero ed escussione della garanzia “a prima richiesta” del Fondo, tramite FI (comparsa di costituzione p. 5). La prima iniziativa giudiziale della banca nei confronti del debitore principale, invece, risalirebbe alla domanda di ammissione al passivo del fallimento di Parte_3
(dichiarato dal Tribunale di Como nel 2015), proposta da il 3.08.2015, come Controparte_5 indicato dalla stessa convenuta opposta. Non vi è prova di altre iniziative giudiziali assunte dal creditore in data antecedente.
Deve ritenersi, pertanto, che il creditore ha proposto azione giudiziale contro il debitore quando ormai il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. era definitivamente spirato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, è decaduta dalla garanzia, Controparte_5 per non aver agito giudizialmente nei confronti del debitore principale e dei suoi fideiussori nel termine di sei mesi dalla scadenza del debito, come previsto dall'art. 1957 c.c., già prima della Contr surrogazione nel credito da parte di avvenuta in forza del pagamento effettuato nel 2019. Ne Contr consegue, pertanto, che anche succedutasi nel diritto di credito vantato dalla banca, deve ritenersi decaduta dalla garanzia oggetto di causa, della quale non può avvalersi in forza della surrogazione.
8 L'opposizione, quindi, in relazione a tale motivo merita di essere accolta e la cartella di pagamento opposta deve essere annullata.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza in capo a Controparte_9
e sono liquidate in dispositivo sulla scorta del D.M. 55/14, applicando i valori
[...] medi per le fasi di studio e introduttiva del giudizio ed escludendo la fase istruttoria e di trattazione, di fatto non tenutasi, nonché la fase decisionale, giacché le memorie ex art. 190 c.p.c. sono state depositate tardivamente dall'opponente. Nei rapporti con la convenuta contumace le spese CP_10 devono essere integralmente compensate, giacché quest'ultima non si è costituita e la domanda di opposizione agli atti esecutivi proposta, concernente la regolarità formale della cartella, è risultata inammissibile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Annulla la cartella di pagamento n. 03320190006851709002 emessa da Controparte_2
di Como nei confronti di
[...] Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1 in favore di che si liquidano in 789,00 euro per esborsi, 4.180,00 euro per Parte_1 compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. se ed in quanto dovuti;
3) Dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti di . Controparte_2
Così deciso in Como il 31.10.2025
Il Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
Sezione I Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Dott. Luciano Pietro Aliquò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Ingrid Parte_1 C.F._1
Bartoli;
- attrice opponente-
CONTRO
C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1
P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. Marco Scotti Galletta;
- convenuta opposta–
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore;
- convenuta opposta contumace-
***
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale, fideiussione -disciplina antitrust
CONCLUSIONI: Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 25.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte, riportandosi rispettivamente alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e nella comparsa di costituzione e risposta.
§ § §
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. con atto datato 5.12.2021, aveva proposto ricorso alla Commissione Tributaria Parte_1
Provinciale di Como ex art. 18 d.lgs. n. 546/1992 al fine di ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 03320190006851709002, notificatale da in data Controparte_2
6.10.2021, con il quale le era stato intimato il pagamento di euro 80.494,91, quale somma iscritta a ruolo a seguito di escussione del fondo pubblico per le Piccole Medie Imprese istituito dalla legge
662 del 1996. In particolare, a fondamento del proprio ricorso, l'odierna opponente aveva lamentato il difetto di motivazione dell'atto impugnato e l'assenza di prova del diritto di surroga esercitato da
Nell'ambito del procedimento dinnanzi al Controparte_3
Giudice Tributario era intervenuta (nel Controparte_3
Contr prosieguo anche solo , quale ente impositore della pretesa azionata eccependo il difetto di giurisdizione della Commissione tributaria. Con ricorso per motivi aggiunti ex art. 24 del d.lgs. n.
546/1992, aveva altresì dedotto la nullità parziale del contratto di fideiussione Parte_1 sottoscritto con il nel 2009 e la decadenza dalla relativa garanzia da parte del Controparte_5
Contr
e, conseguentemente di per il decorso del termine di cui all'art. 1957, co. Controparte_5
1 c.c..
Con sentenza n. 124/2022 del 20.06.2022, la Commissione Tributaria di Como, accogliendo l'eccezione proposta da aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore della CP_6 giurisdizione ordinaria. Contr Con atto di citazione ritualmente notificato ad ed a in data Controparte_2
20.09.2022, pertanto, ha riproposto le proprie domande di opposizione Parte_1 all'esecuzione dinnanzi a questo Tribunale.
non si è costituita e deve essere dichiarata contumace. Si è Controparte_2 costituita, invece, contestando in fatto ed in Controparte_3 diritto tutti i motivi di opposizione proposti e domandandone il rigetto. All'udienza del 25.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi. Con provvedimento del 09.07.2025, comunicato alle parti in pari data, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile.
Sul punto, deve rivelarsi che il termine per il deposito delle comparse conclusionali è scaduto, pertanto, l'8.09.2025, mentre il termine per le repliche è scaduto il successivo 29.09.2025, non applicandosi ai giudizi di opposizione all'esecuzione la sospensione feriale dei termini, come si ricava dall'espressa previsione dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario richiamato dall'art. 3 legge 7 Contr ottobre 1969, n. 742. Mentre quindi ha tempestivamente depositato la comparsa conclusionale
(in data 28.07.2025), ha depositato tardivamente sia la comparsa conclusionale Parte_1
2 che la memoria di replica (rispettivamente l'8.10.2025 ed il 28.10.2025). Tali atti, quindi, risultano inammissibili.
2. Tanto premesso, è necessario esaminare preliminarmente l'eccezione proposta da
[...]
secondo la quale le domande introdotte da Controparte_7 Parte_1 per la prima volta con l'atto di citazione in riassunzione rispetto all'originaria opposizione
[...] proposta dinnanzi alla Commissione Tributaria di Como, quali quelle relative alla pretesa nullità parziale della fideiussione per conformità allo schema ABI, sarebbero da considerarsi nuove e perciò inammissibili.
L'eccezione è infondata e non merita di essere condivisa.
L'atto con il quale la domanda è riproposta dinnanzi al giudice munito di giurisdizione, ai sensi dell'art. 59 l. n. 18 giugno 2009, n. 69, può contenere anche domande nuove, non ostandovi alcuna previsione contraria e rispondendo, anzi, a ragioni di economia processuale. In termini analoghi, si è espressa la giurisprudenza di legittimità, la quale, nel sancire il divieto di introdurre domande nuove in aggiunta a quelle originarie dopo la sospensione del processo, fa espressamente salvo il caso di
“traslatio iudici” (Cass. civ., sez. II, 2 agosto 1995, n. 8478, e già Cass Sez. 2, Sentenza n. 4045 del
16/04/1991). Del resto, anche di recente, la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi rispetto alla riassunzione del processo a seguito di una pronuncia di incompetenza ex art. 50 c.p.c., si è espressa riconoscendo la possibilità di proporre domande nuove con l'atto di riassunzione, e ciò, in quanto, la particolare funzione dell'istituto della riassunzione, ossia la conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza, non è di ostacolo a che esso cumuli in sé quella introduttiva di un nuovo giudizio, purché sia rispettato il contraddittorio (Cass. civ. sez. III, 10 luglio 2014, n. 15753).
3. Tanto chiarito, è possibile esaminare i singoli motivi di opposizione proposti da Parte_1
Invero, l'opponente ha dedotto vizi formali della cartella opposta (difetto di motivazione
[...] della cartella;
“violazione di legge per falsa applicazione degli artt. 3 l. n. 241/1990, 7 legge n.
212/2002, art. 12, co. 3 D.P.R. n. 602/1973”) che configurano un'opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617 c.p.c.) e vizi sostanziali (“difetto di prova del diritto di surroga”, assenza di valido titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo, nullità parziale della fideiussione e decadenza ex art. 1957 c.c.) che integrano un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma c.p.c.
Ebbene, la cartella di pagamento n. 03320190006851709002 è stata notificata a Parte_1 in data 6.10.2021, come riconosciuto dalla stessa. Il ricorso dinnanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Como, invece, è stato proposto solo in data 6.12.2021. L'opposizione, pertanto, è stata proposta ben oltre il termine di 20 giorni ex art. 617, co.1 c.p.c. decorrenti dalla notifica della cartella di pagamento.
In relazione a tale motivo, pertanto, l'opposizione è inammissibile in quanto tardiva.
3 4. Devono essere esaminati, invece, i motivi che integrano una opposizione all'esecuzione ex art. 615, co.1 c.p.c., con i quali è contestato il diritto del creditore di agire in via esecutiva.
I motivi con i quali è stato contestato il “difetto di prova del diritto di surroga” e l'assenza di valido titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo sono infondati e possono essere esaminati congiuntamente.
Risulta dagli atti del giudizio che ha ottenuto un finanziamento dal Credito Parte_2
Valtellinese s.p.a dell'importo di euro 170.000,00, in data 23.04.2012, con l'intervento del Fondo garanzia PMI, per il tramite di FI, soc. consortile di garanzia collettiva (cd. controgaranzia). Il credito era poi stato ceduto a Il predetto finanziamento era garantito, altresì, Controparte_8 dalla fideiussione omnibus rilasciata da in data 9.12.2009, con la quale Parte_1 quest'ultima si era costituita fideiussore della sino alla concorrenza di euro Parte_3
200.000,00 per l'adempimento delle obbligazioni verso dipendenti “da Controparte_5 operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite (…)”
“quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari (…)”. Non è controverso, infine, che in data 14.3.2013, a seguito dell'inadempimento di , il ha proceduto ad attivare la Parte_4 Controparte_5 procedura di recupero ed escussione della garanzia “a prima richiesta” del fondo di garanzia, tramite
FI (cfr. comparsa di costituzione p. 5). Risulta agli atti del presente giudizio, infine, (cfr. il fascicolo della relativa pratica prodotto dalla convenuta opposta quale allegato alla comparsa di costituzione) che il ha erogato l'importo di euro 78.586,44, con Parte_5 valuta al 28.2.2019, pari al 60,00% del capitale garantito calcolato sull'insoluto (delibera di liquidazione della perdita in data 14.3.2018 del Comitato di gestione del Fondo di garanzia, vedi documento richiamato a p. 40).
In forza del predetto pagamento, pertanto, si è surrogata ex lege nella posizione Controparte_1 della banca ai sensi dell'art. 1203 c.c., richiamato altresì dall'art. 2 comma 4 D.M. 20.6.2005
Ministero attività produttive, potendo, dunque, rivalersi sull'odierna attrice opponente, quale fideiussore del beneficiario finale, per le somme erogate alla finanziatrice. Invero, come è noto, la surrogazione ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore (art. 1204 c.c.).
L'applicabilità della predetta disposizione al caso di specie, del resto, si ricava altresì dalla formulazione dell'art. 8 bis del D.L. n. 3/2015.
Come anticipato, inoltre, l'attrice ha dedotto l'insussistenza di un valido titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo del credito asseritamente vantato da Controparte_1
[...]
Anche tale motivo di opposizione è infondato.
4 I dubbi in merito all'esperibilità della procedura di cui all'art. 17 D.Lgs. n. 46/1999 per la riscossione Contr mediante ruolo del credito vantato da possono dirsi definitivamente superati dal già richiamato art.
8-bis, co. 3, del D.L. n.3/2015, convertito in L. n. 33/2015, secondo cui “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante (…)”, procedendosi al recupero del predetto credito “mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”. È stato chiarito, infatti, che l'art.
8-bis D.L. n.3/2015 è norma d'interpretazione autentica (cfr. ex multis
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3025 del 2021) e si applica non solo all'ipotesi di revoca amministrativa del finanziamento agevolato, ma anche nei casi d'inadempimento del beneficiario del finanziamento, come avvenuto nel caso di specie. Da ultimo, anche la Suprema Corte ha ribadito che l'avvenuta escussione della garanzia pubblica nei confronti di determina la surrogazione Controparte_1 di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999, atteso che tale attività non consiste nel mero recupero del credito di diritto comune originato dal finanziamento, bensì è volta a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo (Cfr. sul punto,
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1005 del 2023).
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, deve affermarsi la piena legittimità della procedura di riscossione mediante ruolo al fine di recuperare il credito vantato da
[...]
surrogatasi ex lege nella posizione della banca finanziatrice, Controparte_1 nei confronti dell'odierna opponente quale fideiussore delle obbligazioni contratte dal debitore principale Parte_3
5. Devono esaminarsi, quindi, i motivi di opposizione che attengono alla dedotta nullità parziale della fideiussione rilasciata dall'attrice opponente, giacché si tratta di eccezioni inerenti all'esistenza stessa Contr dell'obbligazione e, come tali, opponibili altresì nei confronti di surrogatosi nella posizione della banca finanziatrice.
L'eccezione di nullità parziale del contratto di fideiussione è fondata per le ragioni che seguono.
Come si è anticipato, in data 9.12.2009 ha rilasciato una fideiussione omnibus, Parte_1 con la quale ha garantito, sino alla concorrenza di euro 200.000,00, l'adempimento delle obbligazioni contratte e che sarebbero state contratte dalle con . Parte_3 Controparte_5
Sul punto, deve rilevarsi che sussiste un contrasto tra le parti in merito alla qualificazione del contratto in questione, giacché secondo la convenuta opposta integrerebbe un contratto autonomo di garanzia e non una fideiussione, non essendo permesso al garante di proporre le eccezioni spettanti al debitore,
5 comprese quelle di cui all'art. 1957 c.c.
La tesi della creditrice opposta, tuttavia, non merita di essere condivisa.
Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non assume carattere decisivo ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice (da ultimo Cass. Sez. 1 - , Sentenza n.
31105 del 04/12/2024).
Nel caso di specie, l'art. 7 del contratto dispone che il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca “a semplice richiesta scritta” ma non contempla anche l'espresso riferimento alla preclusione delle eccezioni sollevabili da parte del fideiussore stesso. In altri termini, si tratta di una clausola “solve et repete”, che non contiene la rinuncia a far valere le eccezioni spettanti al debitore principale, e che, quindi, non fa venire il meno il carattere accessorio che caratterizza il negozio fideiussorio. Del resto, il contratto contiene altri indici da cui poter desumere il carattere accessorio della obbligazione assunta dal atteso che si fa riferimento espressamente al Parte_1 concetto di “fideiussione” e si richiama esplicitamente l'art. 1957 c.c., confermando la volontà di mantenere il vincolo all'obbligazione principale.
Tanto chiarito, l'opponente ha domandato di accertare la nullità parziale della predetta fideiussione e, in particolare, delle clausole 2,6,8 siccome riproduttive del c.d. schema ABI del 2003
Sul punto, è noto che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della
Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (cfr. Cass., sez. un., 30 dicembre 2021, n. 41994). La
Suprema Corte è giunta a tali conclusioni evidenziando l'esistenza di un collegamento funzionale tra l'intesa anticoncorrenziale collocata “a monte” e la garanzia fideiussoria “a valle”, che ne costituisce l'attuazione. Questo Tribunale ritiene, pertanto, di dare continuità al principio di diritto sopra enunciato, aderendo alla tesi della nullità parziale per le stesse ragioni già espresse dalla Suprema
Corte.
Nel caso di specie, deve rilevarsi che la fideiussione in oggetto contiene clausole contrattuali riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003, ossia: a) la c.d. clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa
6 fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); b) la c.d. clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6); c) la c.d. clausola di sopravvivenza, a termini della quale “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide per qualsiasi causa, la fideiussione si intende fin
d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate dal debitore” (art. 8). Deve ritenersi, dunque, che sussiste piena corrispondenza tra l'oggetto dell'intesa riconosciuta come illecita ed il contratto stipulato a valle. Contr Non è condivisibile, infatti, la difesa di nella parte in cui ha dedotto che la fideiussione in oggetto è stata sottoscritta nel 2009 e, quindi, in epoca successiva al periodo (ottobre 2002 - maggio
2005) oggetto dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia e che l'opponente nulla ha allegato in merito all'esistenza, all'epoca della sottoscrizione della fideiussione, di un'intesa anticoncorrenziale uniforme delle predette clausole.
Invero, questo Giudice ritiene di condividere l'orientamento secondo cui la speciale nullità di cui all'art. 2 legge n. 287/1990 deve presumersi integrata ogniqualvolta vi sia una pedissequa riproduzione dello schema ABI da parte del singolo negozio fideiussorio. Ciò a prescindere dal fatto che si tratti di fideiussioni antecedenti o successive al provvedimento accertativo dell'autorità antitrust (cfr. in questi termini Trib. Velletri, 5 marzo 2024). L'esistenza dell'accordo anticoncorrenziale tra imprese operanti nel settore bancario risulta, infatti, provata dal citato provvedimento della Banca d'Italia, che costituisce una fonte di prova privilegiata (cfr. sul punto anche Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 13846 del 22/05/2019), non essendo necessario per il fideiussore dimostrare l'ulteriore requisito della “persistenza” o della “reiterazione” di tale intesa anticoncorrenziale, ad opera delle banche. Del resto, come è stato correttamente osservato, “tale impostazione sembra maggiormente compatibile con le conclusioni cui sono giunte le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella citata sentenza n. 41994/2021, laddove hanno incidentalmente osservato che il collegamento funzionale tra l'intesa “a monte” e il negozio “a valle” sussiste ogniqualvolta il secondo sia totalmente o parzialmente riproduttivo della prima” nonché “con il principio di vicinanza alla prova, che presiede all'allocazione dell'onere probatorio tra le parti del giudizio, giacché l'istituto di credito ha la disponibilità di tutti i moduli di garanzie fideiussorie sottoposte ai propri clienti nel medesimo arco temporale di quella dedotta in giudizio e potrebbe, tramite detta documentazione, dimostrare di non essersi avvalso di moduli standard contenenti previsioni conformi
7 agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI” (in questi termini Trib. Como, 18.06.2024; in argomento vedi anche App. Torino, 10 ottobre 2022, n. 1056; App. Milano, 3 marzo 2022, n. 728).
Alla luce di quanto sopra, pertanto, deve ritenersi fondata l'eccezione di nullità parziale della fideiussione oggetto di causa, quanto agli artt. 2, 6 e 8, siccome pedissequamente riproduttiva dello schema ABI del 2003, con il quale è stata data attuazione all'intesa vietata.
Accertata la nullità parziale della fideiussione omnibus, deve trovare accoglimento anche la connessa eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c.
Sul punto, è noto che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il termine "istanza" di cui alla disposizione in esame si riferisce “ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016). Invero, la ratio della previsione del termine di cui all'art. 1957 c.c. si rinviene nella necessità di evitare che “il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per il fatto che il creditore non si sia tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, lasciando incrementare
l'importo del debito (con annessa sospensione indefinita della posizione del fideiussore), magari proprio contando sulla responsabilità solidale del garante (Cass., n. 15902/2014). Contr Nel caso di specie, la stessa ha riconosciuto che, a fronte dell'inadempimento di
[...]
ha proceduto in data 14.03.2013 ad attivare la procedura di Parte_3 Controparte_5 recupero ed escussione della garanzia “a prima richiesta” del Fondo, tramite FI (comparsa di costituzione p. 5). La prima iniziativa giudiziale della banca nei confronti del debitore principale, invece, risalirebbe alla domanda di ammissione al passivo del fallimento di Parte_3
(dichiarato dal Tribunale di Como nel 2015), proposta da il 3.08.2015, come Controparte_5 indicato dalla stessa convenuta opposta. Non vi è prova di altre iniziative giudiziali assunte dal creditore in data antecedente.
Deve ritenersi, pertanto, che il creditore ha proposto azione giudiziale contro il debitore quando ormai il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. era definitivamente spirato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, è decaduta dalla garanzia, Controparte_5 per non aver agito giudizialmente nei confronti del debitore principale e dei suoi fideiussori nel termine di sei mesi dalla scadenza del debito, come previsto dall'art. 1957 c.c., già prima della Contr surrogazione nel credito da parte di avvenuta in forza del pagamento effettuato nel 2019. Ne Contr consegue, pertanto, che anche succedutasi nel diritto di credito vantato dalla banca, deve ritenersi decaduta dalla garanzia oggetto di causa, della quale non può avvalersi in forza della surrogazione.
8 L'opposizione, quindi, in relazione a tale motivo merita di essere accolta e la cartella di pagamento opposta deve essere annullata.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza in capo a Controparte_9
e sono liquidate in dispositivo sulla scorta del D.M. 55/14, applicando i valori
[...] medi per le fasi di studio e introduttiva del giudizio ed escludendo la fase istruttoria e di trattazione, di fatto non tenutasi, nonché la fase decisionale, giacché le memorie ex art. 190 c.p.c. sono state depositate tardivamente dall'opponente. Nei rapporti con la convenuta contumace le spese CP_10 devono essere integralmente compensate, giacché quest'ultima non si è costituita e la domanda di opposizione agli atti esecutivi proposta, concernente la regolarità formale della cartella, è risultata inammissibile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Annulla la cartella di pagamento n. 03320190006851709002 emessa da Controparte_2
di Como nei confronti di
[...] Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1 in favore di che si liquidano in 789,00 euro per esborsi, 4.180,00 euro per Parte_1 compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. se ed in quanto dovuti;
3) Dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti di . Controparte_2
Così deciso in Como il 31.10.2025
Il Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò
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