TRIB
Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 06/12/2024, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3745/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott. Pierpaolo Galante Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3745/2024 V.G. posta in decisione il 07.11.2024 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nato ad [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] (avv. Lia Biscottini)
e
(C.F. , nata a [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._2
Ferrara (FE), Via Ernesto Strozzi n.26 (avv. Giuseppe Muolo)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
05.09.2024;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio concordatario in Argenta (FE) in data 14.09.2014, in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n.
17, parte II, serie A, anno 2014;
preso atto che l'udienza presidenziale del 07.11.2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Argenta (FE) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) La casa familiare resterà nella disposizione del sig. avendo la sig.ra Parte_1 Pt_2
già trasferito la propria abitazione in altro luogo.
[...]
2) Le parti danno atto di avere già diviso i beni e gli arredi della casa famigliare.
3) Ciascuno dei coniugi rimarrà esclusivo titolare dell'autovettura allo stesso intestata, dei rapporti bancari, rispettivamente agli stessi intestati senza che nulla sia reciprocamente dovuto dall'uno all'altro.
4) Entrambi i coniugi svolgono attività lavorativa, sono percettori di redditi adeguati pertanto nulla sarà reciprocamente dovuto a titolo di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.
5) A compensazione e totale definizione di ogni e qualsivoglia pretesa riguardante le somme anticipate dalla sig.ra per la ristrutturazione della casa coniugale, il sig. Parte_2 Pt_1
si obbliga a corrispondere alla sig.ra la complessiva somma di € 3.600,00,
[...] Parte_2 tramite il pagamento di n. 12 rate mensili consecutive dell'importo di € 300,00 cadauna, a decorrere dal mese successivo all'emissione da parte del Tribunale di Ravenna del decreto omologa della separazione consensuale dei coniugi.
6) Con l'esecuzione dei presenti accordi i coniugi dichiarano di avere provveduto alla regolamentazione dei rapporti fra gli stessi in essere nonché alla divisione dei beni comuni e per
l'effetto di null'altro avere reciprocamente a pretendere o richiedere per qualsivoglia titolo o ragione.
7) Le spese legali sono compensate.”
Così deciso il 20.11.2024 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott. Pierpaolo Galante Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3745/2024 V.G. posta in decisione il 07.11.2024 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nato ad [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] (avv. Lia Biscottini)
e
(C.F. , nata a [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._2
Ferrara (FE), Via Ernesto Strozzi n.26 (avv. Giuseppe Muolo)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
05.09.2024;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio concordatario in Argenta (FE) in data 14.09.2014, in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n.
17, parte II, serie A, anno 2014;
preso atto che l'udienza presidenziale del 07.11.2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Argenta (FE) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) La casa familiare resterà nella disposizione del sig. avendo la sig.ra Parte_1 Pt_2
già trasferito la propria abitazione in altro luogo.
[...]
2) Le parti danno atto di avere già diviso i beni e gli arredi della casa famigliare.
3) Ciascuno dei coniugi rimarrà esclusivo titolare dell'autovettura allo stesso intestata, dei rapporti bancari, rispettivamente agli stessi intestati senza che nulla sia reciprocamente dovuto dall'uno all'altro.
4) Entrambi i coniugi svolgono attività lavorativa, sono percettori di redditi adeguati pertanto nulla sarà reciprocamente dovuto a titolo di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.
5) A compensazione e totale definizione di ogni e qualsivoglia pretesa riguardante le somme anticipate dalla sig.ra per la ristrutturazione della casa coniugale, il sig. Parte_2 Pt_1
si obbliga a corrispondere alla sig.ra la complessiva somma di € 3.600,00,
[...] Parte_2 tramite il pagamento di n. 12 rate mensili consecutive dell'importo di € 300,00 cadauna, a decorrere dal mese successivo all'emissione da parte del Tribunale di Ravenna del decreto omologa della separazione consensuale dei coniugi.
6) Con l'esecuzione dei presenti accordi i coniugi dichiarano di avere provveduto alla regolamentazione dei rapporti fra gli stessi in essere nonché alla divisione dei beni comuni e per
l'effetto di null'altro avere reciprocamente a pretendere o richiedere per qualsivoglia titolo o ragione.
7) Le spese legali sono compensate.”
Così deciso il 20.11.2024 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi