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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 21/01/2026, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 905/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IA Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MAGISTRO FABIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8887/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della IA Tribunale Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
EQ IA PA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INV. PAGAMENTO n. 912025 MANCATO C.U. a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 667/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha proposto ricorso avverso invito al pagamento n. Registro 91/2025 di EQ IA
PA, per conto del Tribunale di Napoli - Ministero della IA, per € 166,00 a titolo di “omesso pagamento contributo unificato e anticipazioni forfettarie” per il processo di esecuzione rg. 12422/2022.
L'istante ha dedotto l'avvenuta compensazione tra crediti su spese di giustizia fino a concorrenza di € 125,00:
“lo scrivente ha maturato credito alla restituzione di € 125,00 come da riconoscimento presupposto del diritto al rimborso della somma versata indebitamente in relazione a procedimento civile iscritto al n. di RG 127/2022 così come protocollato dal Gdp Castel di Sangro in data 26.4.2024 (All.2) nonché protocollato da DP L'Aquila il 30.04.2024, a tutt'oggi richiesta inesitata e restituzione non avvenuta”.
Si è costituta parte resistente, seppure in data 16.1.2026, contestando l'avverso dedotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto, stante la ritenuta mancanza di prova Certa tranquillizzante della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17 d.lgs. 241/97.
In materia tributaria, la compensazione è ammessa soltanto nei casi previsti dalla legge e con l'osservanza di specifiche e inderogabili disposizioni normative(Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lazio, Sez.
XVI, Sentenza, 07/10/2025, n. 5984).
Ancora, si è sostenuto che nel contesto dell'ordinamento tributario italiano, la compensazione tra debiti e crediti verso l'erario è consentita solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 17 del D.
Lgs. n. 241 del 1997 e non è ammessa tra soggetti diversi, anche in presenza di accollo del debito tributario altrui (Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lombardia, Sez. XVI, Sentenza, 08/10/2025, n. 2252).
Non avendo l'istante fornito prova, né tanto meno allegato la sussistenza di tutti i presupposti della disciplina, il ricorso va disatteso.
Le spese vanno compensate, stante la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IA Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MAGISTRO FABIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8887/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della IA Tribunale Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
EQ IA PA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INV. PAGAMENTO n. 912025 MANCATO C.U. a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 667/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha proposto ricorso avverso invito al pagamento n. Registro 91/2025 di EQ IA
PA, per conto del Tribunale di Napoli - Ministero della IA, per € 166,00 a titolo di “omesso pagamento contributo unificato e anticipazioni forfettarie” per il processo di esecuzione rg. 12422/2022.
L'istante ha dedotto l'avvenuta compensazione tra crediti su spese di giustizia fino a concorrenza di € 125,00:
“lo scrivente ha maturato credito alla restituzione di € 125,00 come da riconoscimento presupposto del diritto al rimborso della somma versata indebitamente in relazione a procedimento civile iscritto al n. di RG 127/2022 così come protocollato dal Gdp Castel di Sangro in data 26.4.2024 (All.2) nonché protocollato da DP L'Aquila il 30.04.2024, a tutt'oggi richiesta inesitata e restituzione non avvenuta”.
Si è costituta parte resistente, seppure in data 16.1.2026, contestando l'avverso dedotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto, stante la ritenuta mancanza di prova Certa tranquillizzante della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17 d.lgs. 241/97.
In materia tributaria, la compensazione è ammessa soltanto nei casi previsti dalla legge e con l'osservanza di specifiche e inderogabili disposizioni normative(Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lazio, Sez.
XVI, Sentenza, 07/10/2025, n. 5984).
Ancora, si è sostenuto che nel contesto dell'ordinamento tributario italiano, la compensazione tra debiti e crediti verso l'erario è consentita solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 17 del D.
Lgs. n. 241 del 1997 e non è ammessa tra soggetti diversi, anche in presenza di accollo del debito tributario altrui (Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lombardia, Sez. XVI, Sentenza, 08/10/2025, n. 2252).
Non avendo l'istante fornito prova, né tanto meno allegato la sussistenza di tutti i presupposti della disciplina, il ricorso va disatteso.
Le spese vanno compensate, stante la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.