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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 20/03/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Regasto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1775 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2012, trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente TRA (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) E (C.F. ), in qualità di eredi C.F._2 Parte_3 C.F._3 di tutti elettivamente domiciliati in Lamezia Terme (CZ), piazza Mazzini n. 6, presso lo Persona_1 studio degli avv.ti Vittorio Ceratti e Marcello Rubino, che li rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti;
ATTORI CONTRO (C.F. ), in qualità di procuratore speciale di Controparte_1 C.F._4 Parte_3
quale erede di elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via Galvani
[...] Persona_2
n. 8, presso lo studio dell'avv. Antonino Tillieci, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTO E CON (C.F. ) E (C.F. Controparte_1 C.F._4 CP_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Lamezia Terme (CZ), via Galvani n. 8, C.F._5 presso lo studio dell'avv. Antonino Tillieci, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
TERZI INTERVENIENTI OGGETTO: divisione di beni non caduti in successione. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e in qualità di Parte_1 Parte_2 procuratrici generali di convenivano in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale Persona_1 Per_2
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Tribunale di Lamezia
[...]
Terme: 1) assegnare alla sig.ra una porzione del cespite sopra specificato pari alla quota di Persona_1
1/2 del cespite ad ella spettante, in proprietà piena ed esclusiva, previa formazione di un progetto di divisione e di valutazione economica del cespite, da effettuarsi a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio; 2) condannare l'opponente al pagamento di spese, onorari e competenze del presente giudizio” da attribuirsi a favore dei difensori antistatari.
1 A sostegno della domanda la parte attrice deduceva: che era proprietaria, pro indiviso, in Persona_1 comunione con in virtù di donazione con atto pubblico per Notar Notaro Persona_2 Parte_3 da Lamezia Terme, del 3 febbraio 1993, rep. n. 75948 – racc. n. 13085, di una quota pari ad 1/2 della zona di terreno posta in territorio di Lamezia Terme (CZ), sezione Sambiase, località “Muretto”, della superficie di circa are 44.10 (are quarantaquattro e centiare dieci), confinante con strada provinciale e con proprietà di e di salvo altri, iscritta al C.T. di Lamezia Terme, sezione Controparte_3 Persona_2
Sambiase, come segue: in parte alla partita n. 3314, foglio 54, particella 88, sem. cl. 2°, are 22.80; in parte alla partita n. 3276, foglio 54, particella 98, sem. cl. 2°, are 18.00 e per la parte residua alla partita n. 3287, foglio 54, particella 87, sem. arb. cl. 2°, are 3.30 (doc. all. n. 2); che attraverso le Persona_1 sue procuratrici generali, intendeva procedere a divisione giudiziale dei beni in comunione, con assegnazione della propria quota in natura, previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, al fine di giungere alla predisposizione di un progetto di divisione che determini le rispettive quote;
che, nonostante i ripetuti tentativi posti in essere da parte attrice, non era stato possibile addivenire ad una divisione bonaria del cespite;
che, al fine di definire la vertenza, era stata esperita la procedura di mediazione prevista dalla legge, ma la stessa non aveva avuto alcun esito stante la mancata adesione della controparte. Si costituiva in giudizio la quale rappresentava che le condividenti non erano Persona_2 proprietarie della particella n. 87 del foglio di mappa 54 del Comune di Lamezia Terme appartenente invece a e che le particelle indicate in citazione erano state frazionate anche per Persona_3 attribuire una identificazione catastale ai fabbricati ivi realizzati. La convenuta deduceva, inoltre, che i proprietari della particella n. 405 sub 5 erano i coniugi e ai quali doveva Controparte_1 CP_2 essere esteso il giudizio, non opponendosi alla divisione dei beni in comunione previa formazione di un progetto di divisione con eventuale conguaglio in favore dell'avente diritto. Con atto del 25.1.2013 intervenivano volontariamente nel giudizio e i quali Controparte_1 CP_2 chiedevano che “il Tribunale di Lamezia Terme, disattesa e respinta ogni contraria eccezione e difesa voglia ammettere il loro intervento e dichiarare gli stessi proprietari esclusivi dell'appartamento individuato in Catasto al foglio 54, particella sub 5 e comproprietari nella misura di un terzo del sub 1 e 2 della particella 405, che individuano le parti comuni del fabbricato per intervenuta usucapione, nei confronti sia dell'attrice , per come rappresentata, che della convenuta signora Persona_1 Per_2
.
[...]
All'udienza del 4.4.2022, il difensore della parte attrice dichiarava la morte di e il Persona_1 processo veniva dichiarato interrotto. Ad istanza degli attori il giudizio era riassunto e veniva fissata l'udienza del 21.12.2022 per la prosecuzione. Con provvedimento del 22.12.2022 il Tribunale dichiarava l'interruzione del giudizio per la morte della convenuta dichiarata dal difensore della medesima nelle note di trattazione scritta Persona_2 depositate il 14.12.2022. Con atto del 27.3.2023 gli attori riassumevano il giudizio riportandosi a tutti i precedenti scritti difensivi e a tutte le richieste, difese, eccezioni e conclusioni ivi rassegnate. Si costituivano nel giudizio riassunto in qualità di procuratore speciale del fratello Controparte_1
quale erede di nonché e i quali Parte_3 Persona_2 Controparte_1 CP_2 eccepivano la tardività della riassunzione del giudizio e, di conseguenza, l'estinzione del processo,
2 insistendo, in ogni caso, in tutte le precedenti domande e conclusioni contenute nei loro rispettivi scritti difensivi. La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e attraverso la prova testimoniale autorizzata (escussione di vari testimoni delle parti); venivano espletate, altresì, due CTU volte ad accertare e valutare la consistenza dei beni in comunione e a verificare se gli immobili oggetto di causa fossero comodamente divisibili e, in caso di accertata indivisibilità, al fine di determinare il loro valore (redatte rispettivamente dall'ing. e dall'ing. . Persona_4 Persona_5
La causa, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo (aggravato anche dall'emergenza epidemiologica da diffusione del Covid-19) ed alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni dei decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato del settore civile, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2024 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta), con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE 2. Deve accogliersi l'eccezione formulata dalla parte convenuta e dai terzi intervenienti di tardività della riassunzione. Pertanto, va dichiarata l'estinzione del procedimento di scioglimento di comunione ordinaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 300 secondo comma e 305 c.p.c.. 2.1. Infatti, è da ritenersi tardiva la riassunzione del processo da parte degli attori effettuata con atto depositato il 27.3.2023 in quanto l'evento interruttivo, e cioè il decesso di era stato Persona_2 portato a conoscenza dei difensori dei ricorrenti in data 14.12.2022 mediante deposito di note a trattazione scritta nelle quali veniva pertanto chiesta la interruzione del procedimento ai sensi dell'art 300 c.p.c.. Si è verificata, dunque, la violazione del termine di tre mesi per riassumere il giudizio interrotto di cui all'art 305 c.p.c. novellato. Invero, l'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarata nella specie, mediante il deposito telematico delle note scritte nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c. l'effetto automatico dell'interruzione del processo;
è nel momento di tale dichiarazione che va individuato il “dies a quo” del termine di decadenza per riassumere il giudizio, come previsto dall'art. 305 c.p.c., senza che abbia alcun rilievo il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione avente natura meramente cognitiva (v. Cass. civ. n. 16797/2022). Giova rammentare che ai sensi dell'art. 300 c.p.c., nell'ipotesi di interruzione per morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti e dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente. La norma è chiara nel far decorrere l'interruzione non dal momento dell'evento (nel caso di specie, la morte della convenuta , bensì dal momento della dichiarazione o notificazione dello Persona_2 stesso a cura del procuratore della parte colpita dall'evento. L'interruzione del processo per un evento che riguardi la parte costituita si verifica solo per iniziativa del procuratore che lo dichiari nelle forme di legge e all'avvocato è dunque rimessa in via esclusiva la valutazione degli interessi di parte relativi all'effetto processuale dell'evento (cfr. Cass. 204/1987). Deve trattarsi, comunque, di una dichiarazione resa per il conseguimento dell'effetto tipico dell'interruzione la quale, viceversa, non si verifica – come anticipato – se l'evento sia esposto dal procuratore per fini differenti e senza che il procuratore medesimo si sia
3 contestualmente astenuto dallo svolgimento di qualsiasi altra attività difensiva (cfr. tra le altre Cass. 11552/1998). Dunque, la morte o la perdita della capacità processuale della parte costituita, dichiarata nelle forme indicate produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c. l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione, e il conseguente termine per la riassunzione, previsto in generale dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento della detta dichiarazione/notificazione dell'evento, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato o conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione (v. Cass. S.U. 7443/2008 e, più recentemente, tra le altre Cass. 773/2013 e Cass. 21375/2017), trattandosi, come veduto, di un provvedimento che ha natura meramente ricognitiva dell'interruzione anteriormente verificatasi. 2.2. Nel caso di specie, lo si ripete, la “dichiarazione di decesso della parte” risulta effettuata dal procuratore della parte costituita, colpita dall'evento, nelle note scritte depositate telematicamente in data 14.12.2022, successivamente alla comunicazione del decreto del Tribunale di svolgimento dell'udienza (del 28.11.2022) secondo la modalità cartolare. La dichiarazione di tale evento con l'astensione dello stesso procuratore dallo svolgimento di qualunque altra attività difensiva, non solo è idonea a produrre l'effetto interruttivo – pacificamente riconosciuto, peraltro, da tutti gli odierni contraddittori – conseguente al decesso della parte, ma segna anche il momento a partire dal quale decorre il termine per la riassunzione ex art. 305 c.p.c., dovendosi equiparare le indicate note cartolari del 14.12.2022, in ragione delle concrete modalità di svolgimento dell'udienza disposta con il decreto del 28.11.2022 regolarmente comunicato a tutti i procuratori delle parti, alla dichiarazione che il medesimo procuratore avrebbe fatto presenziando fisicamente all'udienza, ove celebratasi nelle tradizionali forme. Ne deriva che il termine di tre mesi ex art. 305 c.p.c. per la prosecuzione o riassunzione non può che decorrere dalla indicata data della dichiarazione dell'evento (14.12.2022), nella quale si realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo, rimanendo ininfluente la successiva formale dichiarazione giudiziale di interruzione del processo, che ha natura meramente ricognitiva (cfr. per un caso analogo, la citata Cass. 16797/2022; v. anche Cassazione civile sez. I, 29/04/2024, (ud. 07/03/2024, dep. 29/04/2024), n.11487; cfr. anche Cass., n. 32845/2022). 2.3. Alla luce di siffatta disciplina, è del tutto irrilevante, ai fini della decorrenza del termine ex art. 305 c.p.c., il momento della comunicazione del provvedimento ricognitivo dell'interruzione, su cui invece fanno leva gli attori, e pertanto, poiché l'iniziativa per la riassunzione del giudizio interrotto è avvenuta nel caso in esame, oltre il termine trimestrale decorrente dalla data del 14.12.2022 (di dichiarazione dell'evento interruttivo), il presente giudizio deve essere dichiarato estinto. Alla stessa stregua non assume alcun rilievo l'eccepito – dagli attori - mancato scambio tra le parti (prima del loro deposito) delle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 21.12.2022 considerato che non esiste(va) alcuna disposizione (anche emergenziale) che ricollega(va) a tale specifica situazione una ipotesi di invalidità/nullità dell'atto difensivo depositato e che, in ogni caso, il deposito telematico delle note scritte da parte del difensore della convenuta (nel caso di specie avvenuto il 14.12.2022) ha assicurato, senza dubbio, ai procuratori della parte attrice la piena conoscenza delle difese avversarie e, di conseguenza, anche della intervenuta dichiarazione dell'evento morte di da parte del Persona_2 difensore di quest'ultima (il cui certificato di morte, peraltro, era stato depositato addirittura due mesi prima, cioè in data 3.10.2022).
4 Inoltre, non vale ad impedire l'estinzione neanche la costituzione, avvenuta in data 21.12.2023, degli eredi di poiché anche la prosecuzione del giudizio proveniente dalla parte processuale Persona_2 colpita dall'evento soggiace al medesimo termine di cui all'art. 305 c.p.c.. 2.4. Nondimeno, non hanno valore alcuno le eccezioni di parte attrice concernenti “la mancata costituzione in giudizio degli eredi della defunta ” dal momento che: 1) Persona_2 CP_1
e non avevano alcun obbligo di costituirsi nella qualità di eredi della
[...] CP_2 Per_2 essendo già parti autonome del giudizio e come tali legittimati a svolgere tutte le eccezioni ritenute necessarie anche in merito alla riassunzione del giudizio;
2) e non erano Parte_3 Controparte_1 onerati della costituzione nel giudizio nella qualità formale di eredi della convenuta considerato che si sono dichiarati entrambi figli di e che, con la costituzione in giudizio, hanno accettato Persona_2 tacitamente l'eredità della defunta madre (tra le innumerevoli v. Cassazione civile, sez. II, 04/07/2024, n. 18294: “In caso di decesso della parte costituita in giudizio, la costituzione volontaria, per la prosecuzione dello stesso, da parte del coniuge o del figlio anche in assenza di spendita della qualità di erede può costituire, in relazione all'oggetto del giudizio e alle altre circostanze processuali, accettazione tacita dell'eredità ai sensi degli articoli 474 e 476 del Codice Civile, rilevante ai fini della prosecuzione del giudizio ex articolo 299 del Codice di Procedura Civile“); 3) in ogni caso è noto che, in virtù dell'art. 307, comma 4, c.p.c. nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, applicabile "ratione temporis", l'estinzione del processo per tardiva prosecuzione o riassunzione può essere dichiarata anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore o con sentenza del collegio, sicchè a tale fine non è necessaria alcuna eccezione di parte.
3. Rimane pertanto assorbita ogni altra questione preliminare o attinente al merito del giudizio sollevata dalle parti, comprese quelle relative alla domanda di usucapione avanzata dai terzi intervenienti che hanno deciso di non riassumere il processo interrotto nei termini di legge in tal modo dimostrando di non avere alcun interesse alla coltivazione della relativa domanda. Invero, la sanzione dell'estinzione del processo, rilevabile, come veduto, anche ex officio dal Giudice, si estende pure alle cause cumulate e scindibili. Pertanto, essendo oggi l'estinzione rilevabile d'ufficio, il giudice deve dichiarare ex officio l'estinzione dell'intero processo, indipendentemente dalla scindibilità del cumulo. In casi assimilabili a quello appena esaminato si è pronunciata, nei medesimi termini, recente e autorevole giurisprudenza di merito (Tribunale Torre Annunziata sez. III, 29/03/2023, n. 915; Corte Appello Palermo sez. II, 07/06/2022, n. 968; Corte Appello Milano sez. II, 21/02/2023, n.589; Corte Appello Catania sez. lav., 17/06/2022, n.713).
4. Essendo sorta controversia tra le parti in ordine alla verificazione della fattispecie estintiva del processo, le spese del presente grado di giudizio, ancorché limitatamente a quelle connesse alla trattazione della citata questione, devono essere regolate in base al canone della soccombenza (cfr. tra le più recenti Cass. 20073/2021) e, pertanto, gli attori vanno condannati a rifondere alla parte convenuta e alle parti terze intervenienti le indicate spese, liquidate come in dispositivo. Rimangono, invece, a carico delle parti che le hanno anticipate, in base alla regola di cui all'art. 310, ultimo comma, c.p.c., le spese inerenti la fase processuale anteriore al verificarsi dell'estinzione, rispetto alla quale non è configurabile la soccombenza. Difatti “il principio fissato dall'art. 310, ultimo comma, c.p.c. (secondo cui le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della
5 soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza” (Cass. civ. n. 20073/2021; cfr. anche Cass. civ. n. 10173/1993: “Il principio fissato dall'art. 310, ultimo comma, c.p.c. (secondo cui le spese del processo stanno a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e quindi innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente però alle spese causate dalla trattazione della questione relativa alla estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi dell'estinzione”). 4.1. Le spese delle due CTU svolte nel corso del giudizio, in ragione del principio di causalità, devono essere poste in via definitiva a carico degli attori e della parte convenuta, fra di loro nella misura della metà (50% a carico di parte attrice e 50% a carico della parte convenuta) e solidalmente verso il consulente, come liquidate nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto degli artt. 300 secondo comma e 305 c.p.c.;
- condanna gli attori a rifondere alla parte convenuta e ai terzi intervenienti le spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione del processo, che liquida in complessivi euro 1.691,00 per ciascuna delle suddette parti, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, più CPA e IVA come dovute per legge;
- rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate le restanti spese;
- pone definitivamente le spese delle due CTU espletate in corso di causa, come liquidate nel corso del giudizio, a carico degli attori e della parte convenuta, fra di loro nella misura della metà (50% a carico di parte attrice e 50% a carico della parte convenuta) e solidalmente verso il consulente, detratti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di acconto;
- dispone che, ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nel provvedimento. Lamezia Terme, 15 marzo 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
6 Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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