Articolo 27 della Legge 30 aprile 1971, n. 206
Articolo 26Articolo 28
Versione
15 maggio 1971
Art. 27.
I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 15 maggio 1971