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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 29/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 247/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 247/2013, avente ad oggetto accertamento di acquisto di proprietà per usucapione, promossa da:
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Barcellona Castroreale n. 142, c.f. , ivi domiciliato in via Barcellona C.F._1
Castroreale n. 142, rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Virginia Bellinvia, c.f.
C.F._2
ATTORE
CONTRO
, quale erede di residente a [...] Persona_1
n. 17, , residente a [...]
Alberto Dalla Chiesa n. 3, , quale erede di , residente a Controparte_3 Persona_2
Terme Vigliatore in via Maceo n. 266 bis, , nata a [...] il [...], Controparte_4
, nato a [...] il [...] Controparte_5
CONVENUTI CONTUMACI
E CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente in [...]di CP_6
Gotto in via Pitagora n. 47, c.f. , domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto in C.F._3
Piazza Marconi n. 3, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Bambaci, c.f.
C.F._4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 14/2/2013 deduceva di essere possessore in modo Parte_1
continuo, pacifico e pubblico dal 1971 del terreno agricolo sito in Barcellona Pozzo di Gotto in contrada Limina-San Paolo, identificato al Catasto al foglio 30, part. 351, della superficie di circa
4.000,00 mq e di averne proseguito il possesso dopo il proprio padre e il proprio nonno;
che sul detto terreno era presente la coltivazione di ortaggi, cereali vari e fieno realizzata dall'attore; che egli godeva di un accesso concesso per tolleranza dal fondo di proprietà di CP_7
contraddistinto dalla particella n. 342, utilizzato per raggiungere il terreno posseduto con mezzi agricoli e delimitato da una catena con lucchetto;
che sul detto terreno il aveva realizzato Parte_1 una recinzione, all'interno della quale custodiva un cavallo;
che nel 1979 era stato installato il metanodotto, allorché il provvedeva a tagliare gli alberi collocati sulla striscia di terreno Parte_1
interessata; che il terreno controverso risultava essere catastalmente di proprietà di , Controparte_4
, , e ciascuno per Persona_2 Controparte_5 Persona_1 CP_6 CP_8
1/6, mai interessati al bene, di cui non avevano mai esercitato il possesso.
Chiedeva, dunque, di accertare l'acquisto del bene in questione per usucapione in capo a Parte_1
, con vittoria di spese e compensi.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10/6/2013 si costituiva la quale CP_6
contestava le avverse deduzioni e, piuttosto, precisava di avere acquistato la proprietà del terreno di cui al foglio 30, part. 351 per successione legittima da , avente causa a sua Persona_3 volta per successione testamentaria di;
che lei e la propria famiglia “hanno da sempre Persona_2 avuto accesso indisturbato all'interno della proprietà sopra descritta, ne hanno utilizzato il terreno per le proprie finalità e mai hanno autorizzato alcuno al suo utilizzo o sfruttamento” (pag. 2); che l'utilizzo del terreno era continuato fino al 2010, allorché essa convenuta veniva spogliata del possesso del bene, donde la richiesta di risarcimento dei danni subiti per il mancato uso del cespite.
Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda e, per l'effetto, l'ordine rivolto alla controparte di cessazione delle azioni realizzate a lesione del suo diritto di proprietà, con condanna dello stesso al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese.
La prima udienza veniva differita con decreto del 14/3/2014 all'11/2/2014. Alla ridetta udienza veniva autorizzata la notifica ad e a per pubblici proclami. Controparte_4 Controparte_5
All'udienza del 28/10/2014 venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.. Con ordinanza del
25/5/2016 venivano ammessi i mezzi di prova, escussi alle udienze dell'11/4/2017, del 12/9/2017 e del 29/11/2017. Quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e allo scopo trattenuta con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 18/6/2024.
Anzitutto si osserva che la notifica nei confronti e è stata Controparte_4 Controparte_5 positivamente vagliata dal Giudice istruttore all'udienza del 25/5/2016 e, in ogni caso, trova riscontro nell'estratto della Gazzetta Ufficiale versato in atti del 10/6/2014. La notifica nei confronti di si è perfezionata con consegna a mani proprie in data 25/2/2013, come da Controparte_9
relata in atti, mentre quella nei confronti di e di mediante Controparte_1 Controparte_3 consegna dell'avviso di ricevimento in data rispettivamente 26/2/2013 e 25/2/2013, come da avvisi prodotti nel fascicolo di parte attrice.
Ciò posto, la domanda è fondata e va dunque accolta per le ragioni di cui infra.
Preliminarmente, in diritto si ricorda che ai sensi dell'art. 1158 c.c. il diritto di proprietà di un bene immobile può essere acquistato per usucapione in virtù del possesso continuato per vent'anni. A questo fine, in particolare, occorre che il richiedente abbia esercitato un potere di fatto sulla cosa che si manifesti inequivocabilmente in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale, oltre al fatto che l'esercizio di tale potere sia soggettivamente supportato dal c.d. animus rem sibi habendi (cfr. Cass. civ., sez. II, 28/07/2023, n. 23045, secondo cui “Ai fini dell'usucapione, l'animus rem sibi habendi non deve necessariamente consistere nella convinzione di esercitare un potere di fatto in quanto titolare del relativo diritto, essendo sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che invece esso appartiene ad altri. L'usucapione richiede, infatti, solo il possesso, inteso come esercizio di un potere di fatto sulla cosa con la volontà di esercitarlo alla stregua di un proprietario, e non è, quindi, incompatibile con la conoscenza del diritto altrui né con una dichiarazione rivolta ad un terzo relativa al titolo di proprietà del titolare formale intestatario”), non sia viziato da violenza o clandestinità e, infine, che si protragga con continuità e senza interruzione per almeno un ventennio (cfr. Cass. civ., sez. II, 18/10/2019, n. 26633, e Cass. civ., sez.
II, 23/07/2013, n. 17881).
Tanto premesso, nella specie, la prova dei requisiti sopra citati per il perfezionamento dell'acquisto ex art. 1158 c.c. del terreno controverso deve ritenersi adeguatamente raggiunta agli effetti dell'art. 2697 c.c..
Soccorrono, anzitutto, le generiche difese in parte qua svolte dalla parte convenuta costituitasi, agli effetti dell'art. 115 c.p.c.. In particolare, come invero osservato anche dall'odierno attore, a fronte della specifica allegazione ad opera di questi dell'attività espletata nel terreno controverso e, dunque, degli atti attraverso i quali ha manifestato il proprio possesso sul fondo Parte_1
identificato al foglio 30, part. 351 (la coltivazione e la manutenzione del terreno, l'assistenza alla collocazione del metanodotto, la custodia di animali, la edificazione di una struttura in legno, la posa in opera di una recinzione: cfr. le attività descritte ed elencate nel corpo dell'atto di citazione), ha sollevato generiche contestazioni in seno alla propria comparsa di costituzione e, CP_6
inoltre, ha del pari genericamente descritto l'attività dalla stessa espletata in relazione al fondo predetto a riprova della non veridicità di quanto dichiarato dalla controparte, limitandosi in particolare a rappresentare che essa convenuta, il proprio marito e i propri figli “hanno da sempre avuto accesso indisturbato all'interno della proprietà sopra descritta, ne hanno utilizzato il terreno per le proprie finalità e mai hanno autorizzato alcuno al suo utilizzo o sfruttamento” (pag. 2 comparsa), senza alcuna specificazione in merito all'uso e alle finalità in questione.
La genericità delle difese svolte da e, di contro, la specificità dell'attività assertiva CP_6 posta a fondamento della domanda hanno, poi, trovato conferma nell'istruttoria svolta in corso di causa e, in particolare, nelle prove testimoniali escusse.
Il teste , marito della proprietaria di un terreno “che si trova a circa 10 metri da Testimone_1 quello per cui è causa”, sentito all'udienza dell'11/4/2017, ha confermato quanto esposto dall'attore in relazione all'esercizio ininterrotto del possesso per oltre un ventennio del terreno da parte dell'attore, del padre e del nonno. Egli ha, in particolare, confermato tutte le circostanze dedotte nel capitolato di prova di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. di parte attrice, specificando che
“Ricordo che prima del sig. il terreno è stato posseduto dal nonno e dal padre Parte_1
dello stesso e ciò posso dire perché sui luoghi mi sono sempre trovato già dal dicembre 1965 quando mi sono sposato”, che “[…] ho visto sempre il e la famiglia che si è occupato Parte_1 della coltivazione ed utilizzazione del terreno” e che, in relazione al capitolo n. 13, “[…] personalmente non l'ho aiutato ma l'ho visto occuparsi della raccolta delle olive insieme alla famiglia”, altresì aggiungendo che “[…] non ho mai visto nessuno muovere contestazioni al sig.
e prima ancora ai suoi genitori ed a suo nonno, per l'utilizzo del terreno, individuando Parte_1 essi come legittimi proprietari”. Ancora, ha confermato le circostanze di cui ai capitoli nn. 15 e 17, dando pertanto riscontro all'allegato utilizzo del terreno anche quale luogo di ricovero e di utilizzo delle macchine agricole di proprietà dell'attore, oltre che di custodia di un animale di proprietà (in particolare un cavallo), per il quale “aveva realizzato un riparo ed ulteriore recinzione all'interno del fondo” (capitolo n. 17). Tale ultima dichiarazione fa, poi, il paio con la conferma del capitolo n.
10 (avente ad oggetto la dichiarazione relativa alla chiusura del terreno realizzata dal Parte_1
realizzata attraverso la collocazione di una recinzione), assumendo il comportamento riferito e confermato una valenza decisiva ai fini dell'accertamento in capo all'attore dell'allegato possesso ad usucapionem del terreno, in ossequio al principio affermato in giurisprudenza secondo cui “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. civ., sez. II, 20/01/2022, n. 1796; cfr. anche
Cass. civ., sez. II, 29/07/2013, n. 18215).
Le medesime circostanze sono state confermate dalle dichiarazioni rese dal teste Tes_2
sentito all'udienza dell'11/4/2017, proprietario del terreno confinante con il terreno
[...]
oggetto di causa. Il teste ha, in particolare, specificato di essere a conoscenza della circostanza secondo cui anteriormente al 1971 il terreno suindicato era in possesso del nonno e, successivamente, del padre del , evidenziando di conoscere la circostanza riferita “fin da
Parte_1 quando ero bambino” in quanto “ho avuto modo di vedere sia il sig. che il padre nel
Parte_1 fondo”. A conferma del capitolo di cui al n. 11, poi, ha specificato che “il sig. mi ha dato
Parte_1 le chiavi del cancello di ingresso per raggiungere il mio fondo”, altresì confermando di aver “visto sempre il sig. e suo padre esercitare il diritto di proprietà e non ho mai visto altri soggetti
Parte_1 muovere contestazioni” e, secondo quanto supra precisato, altresì che il fondo è chiuso da una recinzione posta dall'attore (cfr. capitolo n. 10, confermato dal teste). Ad analoghe considerazioni conduce l'esame della testimonianza resa da sebbene “zia acquisita del IG. Testimone_3
” (cfr. verbale di udienza del 28/11/2017), e da , sebbene Parte_1 Controparte_10
fratello dell'attore, anche lui sentito all'udienza del 29/11/2017.
Non sono, di contro, risultate sufficienti le testimonianze escusse nell'interesse di CP_6
con i conseguenti riverberi in merito all'onere probatorio ex art. 2697 c.c. sulla stessa ricadente.
figlio di ha confermato il capitolo sub a) di cui alla memoria ex Testimone_4 CP_6
art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. della convenuta (avente ad oggetto la dichiarazione secondo cui la stessa avrebbe “sempre utilizzato, quale proprietaria” il terreno controverso). La dichiarazione, al netto dello stretto rapporto di parentela tra il teste e la parte in favore della quale la testimonianza è stata resa, è tuttavia rimasta assai generica (specularmente a quanto affermato con riferimento all'attività assertiva), non essendo stato specificato l'uso riferito e, piuttosto, essendosi il teste limitato a genericamente precisare che “[…] prima del 2010 io parecchie volte insieme alla IG.ra , a CP_6
volte anche con altri familiari, siamo andati a visitare il terreno in contrada Limina – Fraz. San
Paolo” (cfr. verbale di udienza dell'11/4/2017). La conferma del capitolo sub b) è, poi, irrilevante, trattandosi di circostanza negativa, così come quella di cui ai capitoli sub c) e d), trattandosi di fatti non contestati e, anzi, assunti a fondamento, tra gli altri, della domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione del terreno controverso.
Analoghe considerazioni vanno spese con riferimento all'esame della testimonianza resa all'udienza del 12/9/2017 da figlia della convenuta. Alla generica conferma delle domande Testimone_5
sottoposte ha fatto seguito una precisazione parimenti generica, quella per cui la teste si recava sui luoghi da ragazza, fermo restando peraltro che, come riferito dalla stessa teste, “Non ci recavamo spesso ma ricordo che ci andavamo in genere nel periodo pasquale e qualche domenica nel mese di maggio”. La testimonianza, dunque, è rimasta generica e, in ogni caso, inidonea a smentire le risultanze dell'istruttoria sopra riportate. Ad esiti non diversi conduce, infine, la testimonianza di
, sempre figlia della convenuta, affetta dai medesimi vizi delle testimonianze finora Testimone_6
esaminate.
Sulla scorta dell'istruttoria espletata, in conclusione, può affermarsi che l'odierno attore ha posseduto il terreno per cui è causa per oltre un ventennio e che, conseguentemente, ne ha acquistato la proprietà agli effetti dell'art. 1158 c.c.. In particolare, le prove escusse hanno dimostrato che in capo all'attore è proseguita la disponibilità materiale del fondo controverso già in capo ai propri ascendenti (nonno e padre) e che, in particolare, il possesso da parte di Parte_1
è stato riconosciuto come pacifico dai proprietari vicini, inverandosi in attività idonee a
[...]
rivelarne l'uso uti dominus (non solo la coltivazione e l'appropriazione dei relativi frutti, ma anche la recinzione e la custodia all'interno di beni di proprietà), oltre a protrarsi in tale modalità per il periodo di tempo utile ai presenti fini.
La domanda va, quindi, accolta e le spese del giudizio, liquidate tenuto conto dei criteri di cui al
D.M. 55/2014 e, in particolare, del valore indeterminabile della causa (e non pari a € 1.000,00 come specificato in seno alla domanda, con i conseguenti riverberi in merito all'eventuale integrazione del contributo versato), della complessità della lite e delle questioni in fatto e in diritto affrontate, con dimezzamento della fase decisionale stante il mancato deposito di note ad opera della parte convenuta e, dunque, del solo deposito di comparse conclusionali ad opera della parte vittoriosa, vanno poste a carico della parte soccombente costituita, mentre vanno dichiarate CP_6
irripetibili, attesa la mancata costituzione e, dunque, la mancata opposizione rispetto alla domanda di usucapione formulate, nei confronti delle parti convenute rimaste contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 247/2013, disattesa ogni contraria istanza: Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta l'acquisto per usucapione in capo a Parte_1
del terreno agricolo sito in Barcellona Pozzo di Gotto, contrada Limina-San Paolo, identificato al
Catasto del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto al foglio 30, part. 351.
Condanna al pagamento nei confronti di delle spese di lite, che si CP_6 Parte_1 liquidano in € 45,00 per spese ed € 6.163,50 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti di , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, e .
[...] Controparte_4 Controparte_5
Barcellona Pozzo di Gotto, il 29/01/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 247/2013, avente ad oggetto accertamento di acquisto di proprietà per usucapione, promossa da:
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Barcellona Castroreale n. 142, c.f. , ivi domiciliato in via Barcellona C.F._1
Castroreale n. 142, rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Virginia Bellinvia, c.f.
C.F._2
ATTORE
CONTRO
, quale erede di residente a [...] Persona_1
n. 17, , residente a [...]
Alberto Dalla Chiesa n. 3, , quale erede di , residente a Controparte_3 Persona_2
Terme Vigliatore in via Maceo n. 266 bis, , nata a [...] il [...], Controparte_4
, nato a [...] il [...] Controparte_5
CONVENUTI CONTUMACI
E CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente in [...]di CP_6
Gotto in via Pitagora n. 47, c.f. , domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto in C.F._3
Piazza Marconi n. 3, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Bambaci, c.f.
C.F._4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 14/2/2013 deduceva di essere possessore in modo Parte_1
continuo, pacifico e pubblico dal 1971 del terreno agricolo sito in Barcellona Pozzo di Gotto in contrada Limina-San Paolo, identificato al Catasto al foglio 30, part. 351, della superficie di circa
4.000,00 mq e di averne proseguito il possesso dopo il proprio padre e il proprio nonno;
che sul detto terreno era presente la coltivazione di ortaggi, cereali vari e fieno realizzata dall'attore; che egli godeva di un accesso concesso per tolleranza dal fondo di proprietà di CP_7
contraddistinto dalla particella n. 342, utilizzato per raggiungere il terreno posseduto con mezzi agricoli e delimitato da una catena con lucchetto;
che sul detto terreno il aveva realizzato Parte_1 una recinzione, all'interno della quale custodiva un cavallo;
che nel 1979 era stato installato il metanodotto, allorché il provvedeva a tagliare gli alberi collocati sulla striscia di terreno Parte_1
interessata; che il terreno controverso risultava essere catastalmente di proprietà di , Controparte_4
, , e ciascuno per Persona_2 Controparte_5 Persona_1 CP_6 CP_8
1/6, mai interessati al bene, di cui non avevano mai esercitato il possesso.
Chiedeva, dunque, di accertare l'acquisto del bene in questione per usucapione in capo a Parte_1
, con vittoria di spese e compensi.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10/6/2013 si costituiva la quale CP_6
contestava le avverse deduzioni e, piuttosto, precisava di avere acquistato la proprietà del terreno di cui al foglio 30, part. 351 per successione legittima da , avente causa a sua Persona_3 volta per successione testamentaria di;
che lei e la propria famiglia “hanno da sempre Persona_2 avuto accesso indisturbato all'interno della proprietà sopra descritta, ne hanno utilizzato il terreno per le proprie finalità e mai hanno autorizzato alcuno al suo utilizzo o sfruttamento” (pag. 2); che l'utilizzo del terreno era continuato fino al 2010, allorché essa convenuta veniva spogliata del possesso del bene, donde la richiesta di risarcimento dei danni subiti per il mancato uso del cespite.
Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda e, per l'effetto, l'ordine rivolto alla controparte di cessazione delle azioni realizzate a lesione del suo diritto di proprietà, con condanna dello stesso al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese.
La prima udienza veniva differita con decreto del 14/3/2014 all'11/2/2014. Alla ridetta udienza veniva autorizzata la notifica ad e a per pubblici proclami. Controparte_4 Controparte_5
All'udienza del 28/10/2014 venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.. Con ordinanza del
25/5/2016 venivano ammessi i mezzi di prova, escussi alle udienze dell'11/4/2017, del 12/9/2017 e del 29/11/2017. Quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e allo scopo trattenuta con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 18/6/2024.
Anzitutto si osserva che la notifica nei confronti e è stata Controparte_4 Controparte_5 positivamente vagliata dal Giudice istruttore all'udienza del 25/5/2016 e, in ogni caso, trova riscontro nell'estratto della Gazzetta Ufficiale versato in atti del 10/6/2014. La notifica nei confronti di si è perfezionata con consegna a mani proprie in data 25/2/2013, come da Controparte_9
relata in atti, mentre quella nei confronti di e di mediante Controparte_1 Controparte_3 consegna dell'avviso di ricevimento in data rispettivamente 26/2/2013 e 25/2/2013, come da avvisi prodotti nel fascicolo di parte attrice.
Ciò posto, la domanda è fondata e va dunque accolta per le ragioni di cui infra.
Preliminarmente, in diritto si ricorda che ai sensi dell'art. 1158 c.c. il diritto di proprietà di un bene immobile può essere acquistato per usucapione in virtù del possesso continuato per vent'anni. A questo fine, in particolare, occorre che il richiedente abbia esercitato un potere di fatto sulla cosa che si manifesti inequivocabilmente in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale, oltre al fatto che l'esercizio di tale potere sia soggettivamente supportato dal c.d. animus rem sibi habendi (cfr. Cass. civ., sez. II, 28/07/2023, n. 23045, secondo cui “Ai fini dell'usucapione, l'animus rem sibi habendi non deve necessariamente consistere nella convinzione di esercitare un potere di fatto in quanto titolare del relativo diritto, essendo sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che invece esso appartiene ad altri. L'usucapione richiede, infatti, solo il possesso, inteso come esercizio di un potere di fatto sulla cosa con la volontà di esercitarlo alla stregua di un proprietario, e non è, quindi, incompatibile con la conoscenza del diritto altrui né con una dichiarazione rivolta ad un terzo relativa al titolo di proprietà del titolare formale intestatario”), non sia viziato da violenza o clandestinità e, infine, che si protragga con continuità e senza interruzione per almeno un ventennio (cfr. Cass. civ., sez. II, 18/10/2019, n. 26633, e Cass. civ., sez.
II, 23/07/2013, n. 17881).
Tanto premesso, nella specie, la prova dei requisiti sopra citati per il perfezionamento dell'acquisto ex art. 1158 c.c. del terreno controverso deve ritenersi adeguatamente raggiunta agli effetti dell'art. 2697 c.c..
Soccorrono, anzitutto, le generiche difese in parte qua svolte dalla parte convenuta costituitasi, agli effetti dell'art. 115 c.p.c.. In particolare, come invero osservato anche dall'odierno attore, a fronte della specifica allegazione ad opera di questi dell'attività espletata nel terreno controverso e, dunque, degli atti attraverso i quali ha manifestato il proprio possesso sul fondo Parte_1
identificato al foglio 30, part. 351 (la coltivazione e la manutenzione del terreno, l'assistenza alla collocazione del metanodotto, la custodia di animali, la edificazione di una struttura in legno, la posa in opera di una recinzione: cfr. le attività descritte ed elencate nel corpo dell'atto di citazione), ha sollevato generiche contestazioni in seno alla propria comparsa di costituzione e, CP_6
inoltre, ha del pari genericamente descritto l'attività dalla stessa espletata in relazione al fondo predetto a riprova della non veridicità di quanto dichiarato dalla controparte, limitandosi in particolare a rappresentare che essa convenuta, il proprio marito e i propri figli “hanno da sempre avuto accesso indisturbato all'interno della proprietà sopra descritta, ne hanno utilizzato il terreno per le proprie finalità e mai hanno autorizzato alcuno al suo utilizzo o sfruttamento” (pag. 2 comparsa), senza alcuna specificazione in merito all'uso e alle finalità in questione.
La genericità delle difese svolte da e, di contro, la specificità dell'attività assertiva CP_6 posta a fondamento della domanda hanno, poi, trovato conferma nell'istruttoria svolta in corso di causa e, in particolare, nelle prove testimoniali escusse.
Il teste , marito della proprietaria di un terreno “che si trova a circa 10 metri da Testimone_1 quello per cui è causa”, sentito all'udienza dell'11/4/2017, ha confermato quanto esposto dall'attore in relazione all'esercizio ininterrotto del possesso per oltre un ventennio del terreno da parte dell'attore, del padre e del nonno. Egli ha, in particolare, confermato tutte le circostanze dedotte nel capitolato di prova di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. di parte attrice, specificando che
“Ricordo che prima del sig. il terreno è stato posseduto dal nonno e dal padre Parte_1
dello stesso e ciò posso dire perché sui luoghi mi sono sempre trovato già dal dicembre 1965 quando mi sono sposato”, che “[…] ho visto sempre il e la famiglia che si è occupato Parte_1 della coltivazione ed utilizzazione del terreno” e che, in relazione al capitolo n. 13, “[…] personalmente non l'ho aiutato ma l'ho visto occuparsi della raccolta delle olive insieme alla famiglia”, altresì aggiungendo che “[…] non ho mai visto nessuno muovere contestazioni al sig.
e prima ancora ai suoi genitori ed a suo nonno, per l'utilizzo del terreno, individuando Parte_1 essi come legittimi proprietari”. Ancora, ha confermato le circostanze di cui ai capitoli nn. 15 e 17, dando pertanto riscontro all'allegato utilizzo del terreno anche quale luogo di ricovero e di utilizzo delle macchine agricole di proprietà dell'attore, oltre che di custodia di un animale di proprietà (in particolare un cavallo), per il quale “aveva realizzato un riparo ed ulteriore recinzione all'interno del fondo” (capitolo n. 17). Tale ultima dichiarazione fa, poi, il paio con la conferma del capitolo n.
10 (avente ad oggetto la dichiarazione relativa alla chiusura del terreno realizzata dal Parte_1
realizzata attraverso la collocazione di una recinzione), assumendo il comportamento riferito e confermato una valenza decisiva ai fini dell'accertamento in capo all'attore dell'allegato possesso ad usucapionem del terreno, in ossequio al principio affermato in giurisprudenza secondo cui “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. civ., sez. II, 20/01/2022, n. 1796; cfr. anche
Cass. civ., sez. II, 29/07/2013, n. 18215).
Le medesime circostanze sono state confermate dalle dichiarazioni rese dal teste Tes_2
sentito all'udienza dell'11/4/2017, proprietario del terreno confinante con il terreno
[...]
oggetto di causa. Il teste ha, in particolare, specificato di essere a conoscenza della circostanza secondo cui anteriormente al 1971 il terreno suindicato era in possesso del nonno e, successivamente, del padre del , evidenziando di conoscere la circostanza riferita “fin da
Parte_1 quando ero bambino” in quanto “ho avuto modo di vedere sia il sig. che il padre nel
Parte_1 fondo”. A conferma del capitolo di cui al n. 11, poi, ha specificato che “il sig. mi ha dato
Parte_1 le chiavi del cancello di ingresso per raggiungere il mio fondo”, altresì confermando di aver “visto sempre il sig. e suo padre esercitare il diritto di proprietà e non ho mai visto altri soggetti
Parte_1 muovere contestazioni” e, secondo quanto supra precisato, altresì che il fondo è chiuso da una recinzione posta dall'attore (cfr. capitolo n. 10, confermato dal teste). Ad analoghe considerazioni conduce l'esame della testimonianza resa da sebbene “zia acquisita del IG. Testimone_3
” (cfr. verbale di udienza del 28/11/2017), e da , sebbene Parte_1 Controparte_10
fratello dell'attore, anche lui sentito all'udienza del 29/11/2017.
Non sono, di contro, risultate sufficienti le testimonianze escusse nell'interesse di CP_6
con i conseguenti riverberi in merito all'onere probatorio ex art. 2697 c.c. sulla stessa ricadente.
figlio di ha confermato il capitolo sub a) di cui alla memoria ex Testimone_4 CP_6
art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. della convenuta (avente ad oggetto la dichiarazione secondo cui la stessa avrebbe “sempre utilizzato, quale proprietaria” il terreno controverso). La dichiarazione, al netto dello stretto rapporto di parentela tra il teste e la parte in favore della quale la testimonianza è stata resa, è tuttavia rimasta assai generica (specularmente a quanto affermato con riferimento all'attività assertiva), non essendo stato specificato l'uso riferito e, piuttosto, essendosi il teste limitato a genericamente precisare che “[…] prima del 2010 io parecchie volte insieme alla IG.ra , a CP_6
volte anche con altri familiari, siamo andati a visitare il terreno in contrada Limina – Fraz. San
Paolo” (cfr. verbale di udienza dell'11/4/2017). La conferma del capitolo sub b) è, poi, irrilevante, trattandosi di circostanza negativa, così come quella di cui ai capitoli sub c) e d), trattandosi di fatti non contestati e, anzi, assunti a fondamento, tra gli altri, della domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione del terreno controverso.
Analoghe considerazioni vanno spese con riferimento all'esame della testimonianza resa all'udienza del 12/9/2017 da figlia della convenuta. Alla generica conferma delle domande Testimone_5
sottoposte ha fatto seguito una precisazione parimenti generica, quella per cui la teste si recava sui luoghi da ragazza, fermo restando peraltro che, come riferito dalla stessa teste, “Non ci recavamo spesso ma ricordo che ci andavamo in genere nel periodo pasquale e qualche domenica nel mese di maggio”. La testimonianza, dunque, è rimasta generica e, in ogni caso, inidonea a smentire le risultanze dell'istruttoria sopra riportate. Ad esiti non diversi conduce, infine, la testimonianza di
, sempre figlia della convenuta, affetta dai medesimi vizi delle testimonianze finora Testimone_6
esaminate.
Sulla scorta dell'istruttoria espletata, in conclusione, può affermarsi che l'odierno attore ha posseduto il terreno per cui è causa per oltre un ventennio e che, conseguentemente, ne ha acquistato la proprietà agli effetti dell'art. 1158 c.c.. In particolare, le prove escusse hanno dimostrato che in capo all'attore è proseguita la disponibilità materiale del fondo controverso già in capo ai propri ascendenti (nonno e padre) e che, in particolare, il possesso da parte di Parte_1
è stato riconosciuto come pacifico dai proprietari vicini, inverandosi in attività idonee a
[...]
rivelarne l'uso uti dominus (non solo la coltivazione e l'appropriazione dei relativi frutti, ma anche la recinzione e la custodia all'interno di beni di proprietà), oltre a protrarsi in tale modalità per il periodo di tempo utile ai presenti fini.
La domanda va, quindi, accolta e le spese del giudizio, liquidate tenuto conto dei criteri di cui al
D.M. 55/2014 e, in particolare, del valore indeterminabile della causa (e non pari a € 1.000,00 come specificato in seno alla domanda, con i conseguenti riverberi in merito all'eventuale integrazione del contributo versato), della complessità della lite e delle questioni in fatto e in diritto affrontate, con dimezzamento della fase decisionale stante il mancato deposito di note ad opera della parte convenuta e, dunque, del solo deposito di comparse conclusionali ad opera della parte vittoriosa, vanno poste a carico della parte soccombente costituita, mentre vanno dichiarate CP_6
irripetibili, attesa la mancata costituzione e, dunque, la mancata opposizione rispetto alla domanda di usucapione formulate, nei confronti delle parti convenute rimaste contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 247/2013, disattesa ogni contraria istanza: Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta l'acquisto per usucapione in capo a Parte_1
del terreno agricolo sito in Barcellona Pozzo di Gotto, contrada Limina-San Paolo, identificato al
Catasto del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto al foglio 30, part. 351.
Condanna al pagamento nei confronti di delle spese di lite, che si CP_6 Parte_1 liquidano in € 45,00 per spese ed € 6.163,50 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti di , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, e .
[...] Controparte_4 Controparte_5
Barcellona Pozzo di Gotto, il 29/01/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano