Trib. Roma, sentenza 21/12/2025, n. 17868
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Sentenza 21 dicembre 2025

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  • Accolto
    Erronea dichiarazione di inammissibilità della domanda

    La Corte ha ritenuto palesemente erronea la pronuncia di inammissibilità, statuendo che le disposizioni sul rito speciale sono applicabili solo in ipotesi di azione proposta dall'avvocato per il recupero dei compensi maturati nell'ambito di giudizi civili, mentre nel caso di specie si verteva in materia di compensi maturati in sede penale. Pertanto, la controversia è stata correttamente incardinata seguendo il rito ordinario e di fronte al giudice competente per valore.

  • Accolto
    Fondatezza della domanda di liquidazione dei compensi

    Il Tribunale ha ritenuto provato lo svolgimento dell'attività professionale dalla documentazione depositata e ha proceduto alla liquidazione dei compensi applicando i parametri di cui al D.M. 140/2012, considerando la fase di studio degli atti come attività non complessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 21/12/2025, n. 17868
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 17868
    Data del deposito : 21 dicembre 2025

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