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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/12/2025, n. 17868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17868 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5449/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5449/2023, trattenuta in decisione all'udienza del
24.9.2025 con termine per il deposito della comparsa conclusionale fino al 24.11.2025, promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Paola Armellini, giusta procura prodotta in allegato all'atto di appello
ATTRICE - APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI – APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 22368/2022 emessa nel procedimento N.R.G.
35059/2022, emessa dal Giudice di Pace di Roma, depositata in data 24.11.2024.
CONCLUSIONI: l'appellante ha concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del
24.09.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'Avv. ha proposto di fronte al Tribunale Parte_1 impugnazione avverso la sentenza n. 22368/2022 emessa nel procedimento N.R.G. 35059/2022 dal
Giudice di Pace di Roma chiedendo che, in riforma della decisione impugnata, venisse accertato il proprio diritto alla liquidazione del compenso professionale nei confronti di e Controparte_1 [...]
e che venissero condannati, in solido, al pagamento della somma di € 1.588,84 oltre oneri CP_2 di legge.
A fondamento della impugnazione ha dedotto: - di aver introdotto di fronte al Giudice di Pace azione volta ad ottenere la liquidazione dei compensi maturati per l'attività professionale svolta in favore dei pagina 1 di 3 convenuti, a seguito della sua nomina quale difensore d'ufficio, nell'ambito del procedimento n.43807/2010 dinanzi alla Corte di Cassazione;
- che il Giudice di prime cure aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità della domanda proposta, in quanto non introdotta nella forma di cui all'art. 14 del d.lgs. 150/2011 ovvero in quella del ricorso per decreto ingiuntivo;
- che tale pronuncia si era posta in netto contrasto con quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 4485/2018; - che l'applicazione del rito speciale doveva ritenersi limitata all'ipotesi in cui si vertesse in materia di liquidazione di compensi maturati in sede giudiziale civile;
- che, in virtù della normativa richiamata, la domanda era stata correttamente introdotta con le forme del giudizio ordinario di fronte al Giudice competente per valore;
- che era stata adeguatamente documentata l'attività svolta in qualità di difensore d'ufficio in favore degli appellanti;
- che era stata regolarmente inviata ai convenuti la nota spese per l'importo di € 900,00 oltre accessori, sollecitando gli stessi a provvedere non essendo stata presentata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato;
- che la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere riformata, con l'emissione del provvedimento di condanna degli appellanti in solido al pagamento dei compensi per l'attività professionale svolta in loro favore per l'importo complessivo di € 1.588,84, oltre spese generali al 15%, iva cpa, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Gli appellati, benché regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio, ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
Precisate le conclusioni, la causa è trattenuta in decisione all'udienza del 25.09.2025 con termine per il deposito della comparsa conclusionale fino al 24.11.2025.
Nel merito, l'impugnazione deve essere accolta.
La pronuncia di inammissibilità contenuta nella sentenza appellata deve ritenersi palesemente erronea: come statuito chiaramente dalla Suprema Corte Sez. U - , Sentenza n. 4485 del 23/02/2018 le disposizioni di cui all'art. 28 legge 794/1942 e di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011 sono applicabili esclusivamente in ipotesi di azione proposta dall'avvocato per il recupero dei compensi maturati nell'ambito dei giudizi civili ed in relazione a prestazioni di natura stragiudiziale collegate a quelle di natura giudiziale. Vertendosi nel caso di specie in materia di compensi maturati in sede penale, correttamente la controversia è stata incardinata seguendo il rito ordinario e di fronte al Giudice competente per valore.
Deve quindi procedersi a valutare nel merito la fondatezza della domanda di liquidazione dei compensi. L'appellante, deducendo di essere stata nominata difensore d'ufficio degli appellati e CP_2
, ha sostenuto: - di aver svolto la propria attività professionale nell'ambito del giudizio dinanzi CP_1 la Corte di Cassazione n.43807/2010; - di aver visionato il fascicolo relativo al procedimento;
- di aver studiato gli atti ed estratto copia degli stessi e di aver verificato l'esito del procedimento (cfr. doc. da 2
pagina 2 di 3 a 7 – fascicolo di primo grado).
Dalla documentazione depositata in atti, risulta lo svolgimento dell'attività professionale allegata quale difensore nominato d'ufficio. Tenuto conto dell'epoca di svolgimento e conclusione dell'attività professionale deve farsi applicazione dei parametri di cui al D.M. 140/2012.
Considerato che
l'attività professionale è consistita nella sola fase di studio degli atti del procedimento, della sentenza e dello studio del ricorso in cassazione, che si è trattato di attività difensiva di natura non complessa, si ritiene di dover applicare i valori medi previsti per le attività corrispondenti alla fase di studio per l'importo di €
960,00, oltre accessori come per legge.
Gli appellati devono essere quindi condannati al pagamento, in favore dell'appellante, a titolo di compenso professionale della somma di € 1.400,76 comprensivo di spese generali, iva e cpa, oltre €
6,50 per spese postali ed interessi dalla data di introduzione del giudizio di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in considerazione del valore della controversia e del mancato espletamento delle fasi istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, così dispone:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 22368/2022 emessa nel procedimento N.R.G. 35059/2022, depositata in data 24.11.2024, condanna CP_1
e , in solido, al pagamento in favore di della somma di €
[...] Controparte_2 Parte_1
1.407,26 a titolo di compensi, per l'attività professionale svolta, oltre interessi dalla data di introduzione del giudizio di primo grado;
- condanna gli appellati alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, liquidate per il primo grado in € 600,00 per compensi e per il secondo grado in €
852,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 21.12.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5449/2023, trattenuta in decisione all'udienza del
24.9.2025 con termine per il deposito della comparsa conclusionale fino al 24.11.2025, promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Paola Armellini, giusta procura prodotta in allegato all'atto di appello
ATTRICE - APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI – APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 22368/2022 emessa nel procedimento N.R.G.
35059/2022, emessa dal Giudice di Pace di Roma, depositata in data 24.11.2024.
CONCLUSIONI: l'appellante ha concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del
24.09.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'Avv. ha proposto di fronte al Tribunale Parte_1 impugnazione avverso la sentenza n. 22368/2022 emessa nel procedimento N.R.G. 35059/2022 dal
Giudice di Pace di Roma chiedendo che, in riforma della decisione impugnata, venisse accertato il proprio diritto alla liquidazione del compenso professionale nei confronti di e Controparte_1 [...]
e che venissero condannati, in solido, al pagamento della somma di € 1.588,84 oltre oneri CP_2 di legge.
A fondamento della impugnazione ha dedotto: - di aver introdotto di fronte al Giudice di Pace azione volta ad ottenere la liquidazione dei compensi maturati per l'attività professionale svolta in favore dei pagina 1 di 3 convenuti, a seguito della sua nomina quale difensore d'ufficio, nell'ambito del procedimento n.43807/2010 dinanzi alla Corte di Cassazione;
- che il Giudice di prime cure aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità della domanda proposta, in quanto non introdotta nella forma di cui all'art. 14 del d.lgs. 150/2011 ovvero in quella del ricorso per decreto ingiuntivo;
- che tale pronuncia si era posta in netto contrasto con quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 4485/2018; - che l'applicazione del rito speciale doveva ritenersi limitata all'ipotesi in cui si vertesse in materia di liquidazione di compensi maturati in sede giudiziale civile;
- che, in virtù della normativa richiamata, la domanda era stata correttamente introdotta con le forme del giudizio ordinario di fronte al Giudice competente per valore;
- che era stata adeguatamente documentata l'attività svolta in qualità di difensore d'ufficio in favore degli appellanti;
- che era stata regolarmente inviata ai convenuti la nota spese per l'importo di € 900,00 oltre accessori, sollecitando gli stessi a provvedere non essendo stata presentata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato;
- che la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere riformata, con l'emissione del provvedimento di condanna degli appellanti in solido al pagamento dei compensi per l'attività professionale svolta in loro favore per l'importo complessivo di € 1.588,84, oltre spese generali al 15%, iva cpa, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Gli appellati, benché regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio, ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
Precisate le conclusioni, la causa è trattenuta in decisione all'udienza del 25.09.2025 con termine per il deposito della comparsa conclusionale fino al 24.11.2025.
Nel merito, l'impugnazione deve essere accolta.
La pronuncia di inammissibilità contenuta nella sentenza appellata deve ritenersi palesemente erronea: come statuito chiaramente dalla Suprema Corte Sez. U - , Sentenza n. 4485 del 23/02/2018 le disposizioni di cui all'art. 28 legge 794/1942 e di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011 sono applicabili esclusivamente in ipotesi di azione proposta dall'avvocato per il recupero dei compensi maturati nell'ambito dei giudizi civili ed in relazione a prestazioni di natura stragiudiziale collegate a quelle di natura giudiziale. Vertendosi nel caso di specie in materia di compensi maturati in sede penale, correttamente la controversia è stata incardinata seguendo il rito ordinario e di fronte al Giudice competente per valore.
Deve quindi procedersi a valutare nel merito la fondatezza della domanda di liquidazione dei compensi. L'appellante, deducendo di essere stata nominata difensore d'ufficio degli appellati e CP_2
, ha sostenuto: - di aver svolto la propria attività professionale nell'ambito del giudizio dinanzi CP_1 la Corte di Cassazione n.43807/2010; - di aver visionato il fascicolo relativo al procedimento;
- di aver studiato gli atti ed estratto copia degli stessi e di aver verificato l'esito del procedimento (cfr. doc. da 2
pagina 2 di 3 a 7 – fascicolo di primo grado).
Dalla documentazione depositata in atti, risulta lo svolgimento dell'attività professionale allegata quale difensore nominato d'ufficio. Tenuto conto dell'epoca di svolgimento e conclusione dell'attività professionale deve farsi applicazione dei parametri di cui al D.M. 140/2012.
Considerato che
l'attività professionale è consistita nella sola fase di studio degli atti del procedimento, della sentenza e dello studio del ricorso in cassazione, che si è trattato di attività difensiva di natura non complessa, si ritiene di dover applicare i valori medi previsti per le attività corrispondenti alla fase di studio per l'importo di €
960,00, oltre accessori come per legge.
Gli appellati devono essere quindi condannati al pagamento, in favore dell'appellante, a titolo di compenso professionale della somma di € 1.400,76 comprensivo di spese generali, iva e cpa, oltre €
6,50 per spese postali ed interessi dalla data di introduzione del giudizio di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in considerazione del valore della controversia e del mancato espletamento delle fasi istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, così dispone:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 22368/2022 emessa nel procedimento N.R.G. 35059/2022, depositata in data 24.11.2024, condanna CP_1
e , in solido, al pagamento in favore di della somma di €
[...] Controparte_2 Parte_1
1.407,26 a titolo di compensi, per l'attività professionale svolta, oltre interessi dalla data di introduzione del giudizio di primo grado;
- condanna gli appellati alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, liquidate per il primo grado in € 600,00 per compensi e per il secondo grado in €
852,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 21.12.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
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