Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 settembre 1967 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 4 novembre 1984 |
Commentari • 3
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 1104 del 14https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 14/01/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 14/01/2022), n.1104 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRINO Umber – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere – Dott. SPAZIANI Paolo – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 1345-2020 proposto da: A.S.R., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONINO DENARO; – ricorrente – contro I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale …
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Giurisprudenza • 45
- 1. Trib. Ragusa, sentenza 21/12/2023, n. 1069Provvedimento: TRIBUNALE DI RAGUSA GIUDICE DEL LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella, esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 22.11.2023; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1904/2017 R.G., avente ad oggetto “accredito contributivo”; promossa da: Parte_1 nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]n. 62, C.F. C.F._1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Roccasalva del Foro di Ragusa, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: …Leggi di più...
- art. 2967 c.c.·
- contribuzione volontaria·
- L. n. 658/1967·
- art. 442 c.p.c.·
- previdenza marittima·
- accredito contributivo·
- lavoro marittimo·
- onere della prova·
- libretto di navigazione
Versioni del testo
- Chp i : scopi della cassa nazionale per la previdenza marinara
- Art. 1. Scopi della Cassa nazionale per la previdenza marinara
La Cassa nazionale per la previdenza marinara costituisce una gestione autonoma dell'INPS ed ha lo scopo di integrare, secondo le norme contenute nella presente legge, in favore degli iscritti alle Gestioni di cui all'articolo 3 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 , il trattamento dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e di corrispondere, a proprio carico, pensioni o indennita' negli speciali casi previsti dalle disposizioni che seguono. - Art. 2. Poteri del Comitato amministratore
Il Comitato amministratore di cui all'articolo 6 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 delibera:
1) sulla formazione dei regolamenti interni e sui criteri generali di applicazione delle leggi per la previdenza marinara;
2) sulla formazione dei bilanci annuali;
3) sui ricorsi riguardanti contributi e prestazioni relativi alla Gestione marittimi e alla Gestione speciale;
4) sull'impiego dei fondi, in conformita' delle norme generali stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e delle disposizioni di legge riguardanti l'Istituto medesimo.
Il Comitato amministratore esprime pareri sulla determinazione della misura dei contributi dovuti alla Gestione marittimi ed alla Gestione speciale ed in ogni altro caso previsto dalla presente legge.