Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5S, sentenza 03/02/2025, n. 2529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2529 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02529/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06807/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6807 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Balzarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego alla concessione della cittadinanza italiana (n. K10/-OMISSIS-)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 dicembre 2024 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che
- il ricorrente, preso atto della documentazione versata in atti dal Ministero dell’interno, dichiara – all’udienza straordinaria del 20 dicembre 2024 - che l’interesse, sotteso alla pretesa azionata in giudizio, è da ritenere soddisfatto con la concessione della cittadinanza italiana e chiede la condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese di lite;
- la difesa erariale, richiamato integralmente il contenuto degli atti difensivi, nonché dei documenti depositati giudizio, chiede parimenti l’adozione di una pronuncia di cessata materia del contendere, nonché la compensazione delle spese di lite, posto che il riesame è stato operato sulla base dei nuovi elementi emersi in sede processuale, rappresentati dal ricorrente, e in omaggio al principio cardine dell’effettività della tutela che orienta le decisioni del Giudice Amministrativo e che mira a realizzare l’utilità finale invocata in giudizio.
In considerazione della circostanza che il decreto concessorio risulti inviato alla firma dei competenti Organi in senso favorevole al ricorrente, il Collegio non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono il criterio della soccombenza virtuale e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 500,00 (€ cinquecento/00) oltre il rimborso del contributo unificato se dovuto ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Ida Tascone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.