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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1844/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa nrg 1844/2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per crediti derivanti da rapporto di conto corrente e mutuo bancario, promossa DA ( ), con il patrocinio dell'Avv. Benedetta Parte_1 C.F._1
Donzella, come da procura in atti OPPONENTE CONTRO Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Matteo Ponzio OPPOSTA CONCLUSIONI DELLE PARTI PARTE ATTRICE In via preliminare Respingere la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 571/2023 emesso dal Tribunale di Cuneo il 23.05.2023 per i motivi in narrativa e per manifesta violazione di norme imperative In via principale Revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto determinare il saldo dare-avere tra le parti, espungendo le voci non pattuite in violazione della legge, nonchè dell'art. 117 t.u.b., 1284 c.c. e 128 c.c. In via istruttoria Ammettere CTU contabile avente ad oggetto l'indagine del rispetto delle norme imperative in materia di pattuizioni contrattuali, di interessi ultralegali, anatocistici e di applicazione di spese e oneri bancari. In ogni caso Revocare il decreto ingiuntivo opposto, mandando assolti gli opponenti da ogni avversaria domanda.
1
Con vittoria di esposti e competenze di lite, oltre accessori di legge. PARTE CONVENUTA Reiectis Contrariis, voglia il Tribunale di Cuneo Ill.mo, per le causali tutte di cui in narrativa, previa ammissione dei mezzi di prova dedotti e deducendi, in via preliminare:
- accertare che l'opposizione per cui è giudizio non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione e, conseguentemente, dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
in via principale:
- respingere l'avversaria opposizione per i motivi di cui in narrativa giacché destituita di fondamento e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di
titolare dell'omonima ditta individuale (c.f.: – Parte_1 C.F._1
p.iva: ), mandando assolta la convenuta opposta da ogni pretesa attorea;
P.IVA_2 in ogni caso:
- dichiarare nata a [...] il [...] titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale (c.f.: – p.iva: ) al pagamento, in favore della C.F._1 P.IVA_2 ricorrente, della capitale somma pari ad € 37.576,85 oltre interessi al tasso contrattuale maturati e maturandi (di cui € 3.962,31 relativamente allo scoperto di conto corrente n. 0002/069/097528 (già n. 69/01/97528) oltre interessi al tasso contrattuale maturati e maturandi dal 08.04.2023 al saldo, € 17.564,16 quale esposizione debitoria derivante dal mutuo chirografario n. 0009/069/880163 (già n. 69/28/80163) oltre interessi al tasso contrattuale dal 30.12.2022 al saldo ed € 16.050,38 quale esposizione debitoria derivante dal mutuo chirografario n. 0009/069/880281 (già n. 69/28/80281) oltre interessi al tasso contrattuale dal 23.12.2022 al saldo) o veriore altra ritenuta di giustizia, per le causali di cui in narrativa. In ogni caso, con il favore delle spese di lite del presente giudizio e della fase monitoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attrice ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
571/2023, reso dal Tribunale di Cuneo il 25 maggio 2023, con cui è stata ingiunta di pagare, in favore della convenuta Controparte_1
la somma complessiva di euro 37.576,85, oltre interessi e spese di procedura, per
[...]
l'esposizione debitoria di un contratto di conto corrente e il mancato rimborso di due mutui contratti dall'attrice con tale istituto di credito;
questi ultimi due rapporti erano assistiti da garanzia del Fondo Pubblico di Garanzia ex lege 662/1996, trattandosi di rapporti intestati all'impresa individuale di cui l'attrice era titolare. Con l'atto di opposizione l'attrice, premette di aver esercitato l'attività di vendita di abbigliamento e accessori a
2 Torino, di essere stata costretta a lasciare l'immobile condotto in locazione commerciale per difficoltà economiche che l'avevano indotta, correlativamente, all'inadempimento delle obbligazioni discendenti dai predetti rapporti bancari. Nonostante vari tentativi di ottenere la rinegoziazione del mutuo e la sospensione dei ratei, la convenuta banca aveva sollecitato nel luglio 2022 il pagamento dei ratei scaduti, cui aveva fatto seguito comunicazione di decadenza dal beneficio del termine del successivo 6 dicembre 2022. Ciò posto, l'attrice invoca in via preliminare la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto non notificato a mezzo pec, in violazione dell'art. 137 co. 7 c.p.c.. Con un primo motivo di opposizione contesta quindi la validità della intimazione di pagamento e di decadenza dal beneficio del termine, mai pervenuta presso l'immobile ove la stessa esercitava la propria attività commerciale, rilasciato già nel giugno 2018. Per l'effetto, ritiene non validamente perfezionata la risoluzione dei contratti. Con un secondo motivo di opposizione, l'attrice invoca la nullità del decreto ingiuntivo per mancata escussione del Fondo di Garanzia, non risultando alcuna prova in tal senso. L'attrice ha pertanto concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà.
2. La convenuta banca si è costituita specificamente contestando i motivi di opposizione, in particolare evidenziando il raggiungimento dello scopo della notifica effettuata a mezzo posta, stante anche l'invalidità dell'indirizzo di posta elettronica intestato all'impresa attorea. Del pari, ha invocato la piena legittimità delle comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine, avendo la banca correttamente inviato le diffide all'indirizzo comunicato dalla cliente e la cui variazione non era mai stata comunicata. Quanto alla mancata escussione del deduce di aver già provveduto a introdurre la CP_2 procedura di escussione senza aver ricevuto tuttavia alcunchè. La convenuta ha pertanto concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecutorietà.
3. Fissata udienza di trattazione e assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c., con memoria n. 1 parte attrice ha contestato l'addebito di interessi debitori superiori al tasso legale, oltre che spese non pattuite, nonché l'addebito di interessi anatocistici;
l'attrice ha altresì eccepito la nullità dei contratti di mutuo in quanto non recanti l'espressa indicazione del piano di ammortamento adottato, insistendo nelle proprie conclusioni e chiedendo l'ammissione di ctu volta a verificare la sussistenza degli addebiti illegittimamente eseguiti dalla banca in forza di clausole contrattuali nulle. Concessa la provvisoria esecutorietà e rigettata la richiesta di ammissione della ctu, formulata dall'attrice, è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione di termini per memorie conclusive.
4. Occorre in primo luogo premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il merito della pretesa creditoria avanzata nel procedimento monitorio dall'opposto, con la conseguenza che quest'ultimo assume la veste di attore in senso sostanziale, su cui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, ovvero i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo mentre incombe sul debitore opponente la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Trattandosi di azione volta a far valere la responsabilità contrattuale per inadempimento del debitore, valgono i criteri di riparto
3 dell'onere probatorio indicati dalla pronuncia resa da C. Civ. Sez. Un. 13533/2001, in base alla quale spetta al creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, provare l'esistenza del titolo, allegando l'inadempimento della controparte contrattuale, incombendo su quest'ultima la prova estintiva del diritto del creditore.
4.1. E ciò anche nel caso in cui il creditore sia la banca opposta, che parimenti assume la veste di attore in senso sostanziale, su cui incombe pertanto l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della sua pretesa. In tal senso, si deve osservare che benchè nel procedimento monitorio l'estratto conto certificato costituisca elemento probatorio idoneo ad ottenere il decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di merito introdotto a seguito dell'opposizione, tale documento non costituisce prova del credito azionato, pur potendo, secondo l'orientamento giurisprudenziale, rivestire carattere indiziario (C. Civ. n. 21092/2016). Conseguentemente, la banca è tenuta a dimostrare la propria pretesa mediante la produzione dell'integrale sequenza degli estratti conto e del contratto di conto corrente;
per l'effetto, nell'ambito del giudizio di opposizione, quale giudizio di merito in cui occorre valutare la pretesa azionata in sede monitoria, con la conseguenza che, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, la parte opponente può essere nondimeno condannata al pagamento del diverso saldo passivo di cui sia stata raggiunta la prova.
4.2. In conformità ai suddetti principi in tema di riparto dell'onere probatorio, la convenuta ha pienamente assolto l'onere probatorio posto a suo carico. Risulta in atti la copia del contratto di conto corrente recante n. n. 69/01/97528, stipulato dall'attrice, nella qualità di titolare di impresa individuale, in data 22 maggio 2018 (doc. 1 fascicolo parte convenuta), recante la specifica indicazione dei tassi e delle spese, tra cui un tasso debitore fissato nella misura del 14,500% e la pari periodicità del conteggio degli interessi sia debitori che creditori. All'accensione del conto corrente, aveva fatto seguito la stipula di due contratti di mutuo chirografario, il primo, recante n. 69/28/80163, per l'importo di euro 25.000,00, stipulato il 29 giugno 2019; il secondo, recante n. 69/28/80281, dell'importo di euro 18.000,00, stipulato il 22 luglio 2020 (docc.
2-3 fascicolo parte convenuta). Entrambi i mutui recano la espressa e specifica pattuizione dei tassi e sono assistiti da garanzia Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con l. 662/1996, nei limiti dell'80% dell'intero importo del credito di ciascun mutuo (docc. 4 fascicolo parte convenuta).
4.3. La convenuta banca ha altresì prodotto la integrale sequenza di tutti gli estratti conto del rapporto di conto corrente, dall'apertura fino al momento della risoluzione del rapporto (doc. 8 fascicolo parte convenuta). L'esposizione debitoria risultante dal conto corrente e l'inadempimento dell'attrice nel rimborso delle rate di entrambi i mutui aveva indotto la convenuta a comunicare la risoluzione di tutti i rapporti intestati all'impresa attorea, risultando un complessivo debito di euro 37.576,85 oltre interessi, di cui euro 3.962,31 per lo scoperto di conto corrente, euro 17.564,16 per il residuo importo del mutuo chirografario n. 0009/069/880163 ed euro 16.050,38 quale esposizione debitoria derivante dal mutuo chirografario n. 0009/069/880281, attestati dai relativi estratti conto (docc. 10- 11 fascicolo parte convenuta). Si deve pertanto ritenere che, in conformità ai principi innanzi richiamati in tema di distribuzione dell'onere della prova, parte convenuta abbia pienamente assolto l'onere probatorio posto a suo carico, in ordine alla pretesa creditoria.
4 5. Ciò posto, parte attrice eccepisce in via preliminare la “nullità/irregolarità” della notifica del decreto ingiuntivo, notificato a mezzo posta e non risultando, ai sensi dell'art. 137 co. 7 c.p.c., la necessaria dichiarazione della impossibilità di notificare il decreto ingiuntivo a mezzo pec al destinatario, impresa individuale dotata di casella di posta elettronica certificata. L'eccezione è infondata. In primo luogo, si deve osservare, in via generale, che l'art. 160 c.p.c. prevede che la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia o se vi è incertezza assoluta sulla persona cui è fatta o sulla data. Nel caso di specie, ferma restando che non vi è alcuna incertezza né sulla data né sulla persona del destinatario – alla quale la notifica è stata in ogni caso effettuata a mezzo del servizio postale e consegnata a mani della stessa destinataria odierna opponente – si deve osservare, in primo luogo, come la notifica abbia raggiunto in ogni caso lo scopo di porre l'attrice in condizione sia di conoscere l'atto notificato che di predisporre, conseguentemente adeguate difese, come si evince dalla lettura dell'atto introduttivo, in cui l'opponente ha contestato la pretesa creditoria avanzata dall'opposta, con la conseguenza che, quand'anche sussista un'ipotesi di nullità, la stessa deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo (C. Civ. n. 24239/2024). Non può pertanto ritenersi che, ex se, la mancanza della dichiarazione ex art. 137 co. 7 c.p.c., come genericamente dedotto, sia tale da non aver consentito di ricevere tempestiva conoscenza dell'atto, con conseguente compressione del suo diritto di difesa. In secondo luogo, si deve evidenziare come parte opposta abbia attestato la mancata funzionalità della casella di posta elettronica certificata intestata all'impresa attorea, come si evince dalle attestazioni di mancata consegna delle intimazioni di pagamenti dei mutui (docc. 18-19 fascicolo parte convenuta), pur all'indirizzo pec risultante dalla visura PE (doc. 22 fascicolo parte convenuta).
5.1. Con il secondo motivo di opposizione, l'attrice ha contestato la validità delle intimazioni di pagamento, inviate all'indirizzo dell'immobile ove la stessa esercitava la propria attività commerciale, rilasciato sin dal giugno 2018, con conseguente invalidità della risoluzione del rapporto, non risultando efficacemente comunicata la decadenza dal beneficio del termine. In particolare, l'attrice invoca la violazione dell'art. 5 delle condizioni generali di contratto, che consente alla banca di risolvere il contratto per il caso di mancato pagamento di una sola rata di mutuo, comunicando l'intenzione di valersi della clausola risolutiva espressa. Per l'effetto, ritiene l'attrice che la banca avrebbe potuto esigere il pagamento dei ratei dovuti fino alla proposizione del decreto ingiuntivo, ma non per l'intero credito vantato. L'assunto è infondato. La decadenza dal beneficio del termine prevista dall'art. 1186 c.c., rappresenta il diritto dell'istituto di credito che ha concesso il finanziamento di richiedere al debitore la restituzione dell'intero importo del credito, senza attendere la restituzione dei singoli ratei, a seguito dell'inadempimento contrattuale.
5.2. A tal fine, secondo l'orientamento espresso da costante giurisprudenza di legittimità, seguita dalla giurisprudenza di merito, la decadenza dal beneficio del termine, che comporta la richiesta di immediato pagamento da parte del creditore, può ritenersi effettuata anche con la stessa domanda giudiziale di pagamento del debito o con il ricorso monitorio: agli effetti dell'art. 1186 c.c., la possibilità per il creditore di esigere
5 immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento, di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto di pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma (C. Civ. n. 20042/2020; C. Civ. n. 24330/2011; C. App. Torino n. 731/2024). Tanto è sufficiente per ritenere infondato il rilievo attoreo.
5.3. Ulteriore motivo di contestazione è l'applicazione di tassi superiori al tasso legale e l'applicazione di spese non pattuite. La doglianza, oltre che inammissibile in quanto proposta come domanda nuova in memoria ex art. 171 ter co. 1 n. 1 c.p.c., è in ogni caso infondata in quanto assolutamente generica. La norma dell'art. 171 ter c.p.c. prevede al comma 1 n. 1 che le parti possono, con le memorie integrative, “…proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle domande riconvenzionali o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte…”. Nel caso di specie la contestazione relativa all'applicazione dei tassi e di spese non pattuite non può ritenersi “conseguenza” di domanda riconvenzionale o eccezioni della convenuta – che non sono state proposte nel caso di specie – né costituiscono modifica di domande già proposte dall'attrice, con la conseguenza che la contestazione e il relativo accertamento costituisce domanda nuova, come tale inammissibile. Si deve in ogni caso rilevare, come già innanzi osservato, la assoluta genericità della contestazione, peraltro non sorretta da alcun elemento probatorio, ritenendo apoditticamente che “il tasso di contratto (14,5%) non esprime il tasso definitivo per effetto della capitalizzazione trimestrale, comportando una indeterminatezza della clausola contrattuale, con diritto di riconteggio degli importi addebitati al tasso legale”. Contestazione che, in tal modo formulata, non consente nemmeno di valutarne il fondamento, posto che non viene indicato nemmeno il parametro del tasso soglia che si assume violato, né in che misura risulterebbe superato e in che misura sia stato applicato il tasso asseritamente “superiore al tasso legale”. Ciò ha indotto al rigetto della richiesta ctu contabile che, a tali condizioni, doveva ritenersi del tutto esplorativa.
5.4. Ulteriore contestazione concerne la mancata escussione della garanzia del Fondo Pubblico di Garanzia ex lege 662/1996. È appena il caso di rilevare che, con gli scritti conclusivi, parte convenuta ha rilevato di aver ottenuto il pagamento, nei limiti dell'80%, dei crediti derivanti dai due mutui chirografari;
nel dettaglio, Controparte_3 ha comunicato il pagamento dell'importo di euro 13.944,12 per quanto concerne il mutuo n. 69/28/80163 ed euro 12.753,90, per quanto concerne il mutuo chirografario n. 69/28/80281. Per l'effetto, ferma restando l'esposizione debitoria derivante dal conto corrente, pari ad euro 3.962,31, la convenuta ha ridotto la propria pretesa creditoria derivante dei mutui, per un complessivo importo di euro 10.878,83. In conclusione, l'opposizione è infondata e va rigettata;
nondimeno, il decreto ingiuntivo va pertanto revocato per i motivi innanzi esposti, con conseguente accertamento del minor credito
6 della convenuta nella ridetta misura di euro 10.878,83, oltre interessi al tasso contrattuale dalle singole scadenze all'effettivo saldo. 6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia e considerato che “ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutorietà” (C. Civ. n. 17854/2020). Per l'effetto, considerata la ridotta attività processuale svolta, la semplicità delle questioni giuridiche affrontate, si ritiene congruo liquidare le spese di lite che l'attrice è tenuta a rifondere alla convenuta banca in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
6.1. Del pari, l'opponente deve essere condannata al pagamento delle spese della fase monitoria, atteso che, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (C. Civ. n. 11606/2017; C. Civ. n. 18125/2017), la fase monitoria e quella di cognizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso e della soccombenza;
di conseguenza, la circostanza della revoca del decreto ingiuntivo non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'opponente al pagamento delle spese della fase monitoria, che possono essere poste a suo carico ove alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni la condanna nel merito. L'opponente deve pertanto essere condannata alla rifusione delle spese della fase monitoria, liquidate in euro 1.300,00 per compensi, oltre euro 286,00 per esborsi ed oltre accessori di legge
pqm
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, rigetta l'opposizione; revoca il decreto ingiuntivo n. 571/2023, reso dal Tribunale di Cuneo il 25 maggio 2023; condanna l'attrice al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
della somma di euro 10.878,83 oltre Controparte_1 interessi al tasso contrattuale dalle singole scadenze all'effettivo saldo;
condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta opposta, spese che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 per compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA, nonché euro 1.300,00 per compensi della fase monitoria, oltre euro 286,50 per esborsi ed oltre accessori di legge. Cuneo, 24 gennaio 2025
Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa nrg 1844/2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per crediti derivanti da rapporto di conto corrente e mutuo bancario, promossa DA ( ), con il patrocinio dell'Avv. Benedetta Parte_1 C.F._1
Donzella, come da procura in atti OPPONENTE CONTRO Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Matteo Ponzio OPPOSTA CONCLUSIONI DELLE PARTI PARTE ATTRICE In via preliminare Respingere la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 571/2023 emesso dal Tribunale di Cuneo il 23.05.2023 per i motivi in narrativa e per manifesta violazione di norme imperative In via principale Revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto determinare il saldo dare-avere tra le parti, espungendo le voci non pattuite in violazione della legge, nonchè dell'art. 117 t.u.b., 1284 c.c. e 128 c.c. In via istruttoria Ammettere CTU contabile avente ad oggetto l'indagine del rispetto delle norme imperative in materia di pattuizioni contrattuali, di interessi ultralegali, anatocistici e di applicazione di spese e oneri bancari. In ogni caso Revocare il decreto ingiuntivo opposto, mandando assolti gli opponenti da ogni avversaria domanda.
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Con vittoria di esposti e competenze di lite, oltre accessori di legge. PARTE CONVENUTA Reiectis Contrariis, voglia il Tribunale di Cuneo Ill.mo, per le causali tutte di cui in narrativa, previa ammissione dei mezzi di prova dedotti e deducendi, in via preliminare:
- accertare che l'opposizione per cui è giudizio non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione e, conseguentemente, dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
in via principale:
- respingere l'avversaria opposizione per i motivi di cui in narrativa giacché destituita di fondamento e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di
titolare dell'omonima ditta individuale (c.f.: – Parte_1 C.F._1
p.iva: ), mandando assolta la convenuta opposta da ogni pretesa attorea;
P.IVA_2 in ogni caso:
- dichiarare nata a [...] il [...] titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale (c.f.: – p.iva: ) al pagamento, in favore della C.F._1 P.IVA_2 ricorrente, della capitale somma pari ad € 37.576,85 oltre interessi al tasso contrattuale maturati e maturandi (di cui € 3.962,31 relativamente allo scoperto di conto corrente n. 0002/069/097528 (già n. 69/01/97528) oltre interessi al tasso contrattuale maturati e maturandi dal 08.04.2023 al saldo, € 17.564,16 quale esposizione debitoria derivante dal mutuo chirografario n. 0009/069/880163 (già n. 69/28/80163) oltre interessi al tasso contrattuale dal 30.12.2022 al saldo ed € 16.050,38 quale esposizione debitoria derivante dal mutuo chirografario n. 0009/069/880281 (già n. 69/28/80281) oltre interessi al tasso contrattuale dal 23.12.2022 al saldo) o veriore altra ritenuta di giustizia, per le causali di cui in narrativa. In ogni caso, con il favore delle spese di lite del presente giudizio e della fase monitoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attrice ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
571/2023, reso dal Tribunale di Cuneo il 25 maggio 2023, con cui è stata ingiunta di pagare, in favore della convenuta Controparte_1
la somma complessiva di euro 37.576,85, oltre interessi e spese di procedura, per
[...]
l'esposizione debitoria di un contratto di conto corrente e il mancato rimborso di due mutui contratti dall'attrice con tale istituto di credito;
questi ultimi due rapporti erano assistiti da garanzia del Fondo Pubblico di Garanzia ex lege 662/1996, trattandosi di rapporti intestati all'impresa individuale di cui l'attrice era titolare. Con l'atto di opposizione l'attrice, premette di aver esercitato l'attività di vendita di abbigliamento e accessori a
2 Torino, di essere stata costretta a lasciare l'immobile condotto in locazione commerciale per difficoltà economiche che l'avevano indotta, correlativamente, all'inadempimento delle obbligazioni discendenti dai predetti rapporti bancari. Nonostante vari tentativi di ottenere la rinegoziazione del mutuo e la sospensione dei ratei, la convenuta banca aveva sollecitato nel luglio 2022 il pagamento dei ratei scaduti, cui aveva fatto seguito comunicazione di decadenza dal beneficio del termine del successivo 6 dicembre 2022. Ciò posto, l'attrice invoca in via preliminare la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto non notificato a mezzo pec, in violazione dell'art. 137 co. 7 c.p.c.. Con un primo motivo di opposizione contesta quindi la validità della intimazione di pagamento e di decadenza dal beneficio del termine, mai pervenuta presso l'immobile ove la stessa esercitava la propria attività commerciale, rilasciato già nel giugno 2018. Per l'effetto, ritiene non validamente perfezionata la risoluzione dei contratti. Con un secondo motivo di opposizione, l'attrice invoca la nullità del decreto ingiuntivo per mancata escussione del Fondo di Garanzia, non risultando alcuna prova in tal senso. L'attrice ha pertanto concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà.
2. La convenuta banca si è costituita specificamente contestando i motivi di opposizione, in particolare evidenziando il raggiungimento dello scopo della notifica effettuata a mezzo posta, stante anche l'invalidità dell'indirizzo di posta elettronica intestato all'impresa attorea. Del pari, ha invocato la piena legittimità delle comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine, avendo la banca correttamente inviato le diffide all'indirizzo comunicato dalla cliente e la cui variazione non era mai stata comunicata. Quanto alla mancata escussione del deduce di aver già provveduto a introdurre la CP_2 procedura di escussione senza aver ricevuto tuttavia alcunchè. La convenuta ha pertanto concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecutorietà.
3. Fissata udienza di trattazione e assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c., con memoria n. 1 parte attrice ha contestato l'addebito di interessi debitori superiori al tasso legale, oltre che spese non pattuite, nonché l'addebito di interessi anatocistici;
l'attrice ha altresì eccepito la nullità dei contratti di mutuo in quanto non recanti l'espressa indicazione del piano di ammortamento adottato, insistendo nelle proprie conclusioni e chiedendo l'ammissione di ctu volta a verificare la sussistenza degli addebiti illegittimamente eseguiti dalla banca in forza di clausole contrattuali nulle. Concessa la provvisoria esecutorietà e rigettata la richiesta di ammissione della ctu, formulata dall'attrice, è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione di termini per memorie conclusive.
4. Occorre in primo luogo premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il merito della pretesa creditoria avanzata nel procedimento monitorio dall'opposto, con la conseguenza che quest'ultimo assume la veste di attore in senso sostanziale, su cui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, ovvero i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo mentre incombe sul debitore opponente la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Trattandosi di azione volta a far valere la responsabilità contrattuale per inadempimento del debitore, valgono i criteri di riparto
3 dell'onere probatorio indicati dalla pronuncia resa da C. Civ. Sez. Un. 13533/2001, in base alla quale spetta al creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, provare l'esistenza del titolo, allegando l'inadempimento della controparte contrattuale, incombendo su quest'ultima la prova estintiva del diritto del creditore.
4.1. E ciò anche nel caso in cui il creditore sia la banca opposta, che parimenti assume la veste di attore in senso sostanziale, su cui incombe pertanto l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della sua pretesa. In tal senso, si deve osservare che benchè nel procedimento monitorio l'estratto conto certificato costituisca elemento probatorio idoneo ad ottenere il decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di merito introdotto a seguito dell'opposizione, tale documento non costituisce prova del credito azionato, pur potendo, secondo l'orientamento giurisprudenziale, rivestire carattere indiziario (C. Civ. n. 21092/2016). Conseguentemente, la banca è tenuta a dimostrare la propria pretesa mediante la produzione dell'integrale sequenza degli estratti conto e del contratto di conto corrente;
per l'effetto, nell'ambito del giudizio di opposizione, quale giudizio di merito in cui occorre valutare la pretesa azionata in sede monitoria, con la conseguenza che, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, la parte opponente può essere nondimeno condannata al pagamento del diverso saldo passivo di cui sia stata raggiunta la prova.
4.2. In conformità ai suddetti principi in tema di riparto dell'onere probatorio, la convenuta ha pienamente assolto l'onere probatorio posto a suo carico. Risulta in atti la copia del contratto di conto corrente recante n. n. 69/01/97528, stipulato dall'attrice, nella qualità di titolare di impresa individuale, in data 22 maggio 2018 (doc. 1 fascicolo parte convenuta), recante la specifica indicazione dei tassi e delle spese, tra cui un tasso debitore fissato nella misura del 14,500% e la pari periodicità del conteggio degli interessi sia debitori che creditori. All'accensione del conto corrente, aveva fatto seguito la stipula di due contratti di mutuo chirografario, il primo, recante n. 69/28/80163, per l'importo di euro 25.000,00, stipulato il 29 giugno 2019; il secondo, recante n. 69/28/80281, dell'importo di euro 18.000,00, stipulato il 22 luglio 2020 (docc.
2-3 fascicolo parte convenuta). Entrambi i mutui recano la espressa e specifica pattuizione dei tassi e sono assistiti da garanzia Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con l. 662/1996, nei limiti dell'80% dell'intero importo del credito di ciascun mutuo (docc. 4 fascicolo parte convenuta).
4.3. La convenuta banca ha altresì prodotto la integrale sequenza di tutti gli estratti conto del rapporto di conto corrente, dall'apertura fino al momento della risoluzione del rapporto (doc. 8 fascicolo parte convenuta). L'esposizione debitoria risultante dal conto corrente e l'inadempimento dell'attrice nel rimborso delle rate di entrambi i mutui aveva indotto la convenuta a comunicare la risoluzione di tutti i rapporti intestati all'impresa attorea, risultando un complessivo debito di euro 37.576,85 oltre interessi, di cui euro 3.962,31 per lo scoperto di conto corrente, euro 17.564,16 per il residuo importo del mutuo chirografario n. 0009/069/880163 ed euro 16.050,38 quale esposizione debitoria derivante dal mutuo chirografario n. 0009/069/880281, attestati dai relativi estratti conto (docc. 10- 11 fascicolo parte convenuta). Si deve pertanto ritenere che, in conformità ai principi innanzi richiamati in tema di distribuzione dell'onere della prova, parte convenuta abbia pienamente assolto l'onere probatorio posto a suo carico, in ordine alla pretesa creditoria.
4 5. Ciò posto, parte attrice eccepisce in via preliminare la “nullità/irregolarità” della notifica del decreto ingiuntivo, notificato a mezzo posta e non risultando, ai sensi dell'art. 137 co. 7 c.p.c., la necessaria dichiarazione della impossibilità di notificare il decreto ingiuntivo a mezzo pec al destinatario, impresa individuale dotata di casella di posta elettronica certificata. L'eccezione è infondata. In primo luogo, si deve osservare, in via generale, che l'art. 160 c.p.c. prevede che la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia o se vi è incertezza assoluta sulla persona cui è fatta o sulla data. Nel caso di specie, ferma restando che non vi è alcuna incertezza né sulla data né sulla persona del destinatario – alla quale la notifica è stata in ogni caso effettuata a mezzo del servizio postale e consegnata a mani della stessa destinataria odierna opponente – si deve osservare, in primo luogo, come la notifica abbia raggiunto in ogni caso lo scopo di porre l'attrice in condizione sia di conoscere l'atto notificato che di predisporre, conseguentemente adeguate difese, come si evince dalla lettura dell'atto introduttivo, in cui l'opponente ha contestato la pretesa creditoria avanzata dall'opposta, con la conseguenza che, quand'anche sussista un'ipotesi di nullità, la stessa deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo (C. Civ. n. 24239/2024). Non può pertanto ritenersi che, ex se, la mancanza della dichiarazione ex art. 137 co. 7 c.p.c., come genericamente dedotto, sia tale da non aver consentito di ricevere tempestiva conoscenza dell'atto, con conseguente compressione del suo diritto di difesa. In secondo luogo, si deve evidenziare come parte opposta abbia attestato la mancata funzionalità della casella di posta elettronica certificata intestata all'impresa attorea, come si evince dalle attestazioni di mancata consegna delle intimazioni di pagamenti dei mutui (docc. 18-19 fascicolo parte convenuta), pur all'indirizzo pec risultante dalla visura PE (doc. 22 fascicolo parte convenuta).
5.1. Con il secondo motivo di opposizione, l'attrice ha contestato la validità delle intimazioni di pagamento, inviate all'indirizzo dell'immobile ove la stessa esercitava la propria attività commerciale, rilasciato sin dal giugno 2018, con conseguente invalidità della risoluzione del rapporto, non risultando efficacemente comunicata la decadenza dal beneficio del termine. In particolare, l'attrice invoca la violazione dell'art. 5 delle condizioni generali di contratto, che consente alla banca di risolvere il contratto per il caso di mancato pagamento di una sola rata di mutuo, comunicando l'intenzione di valersi della clausola risolutiva espressa. Per l'effetto, ritiene l'attrice che la banca avrebbe potuto esigere il pagamento dei ratei dovuti fino alla proposizione del decreto ingiuntivo, ma non per l'intero credito vantato. L'assunto è infondato. La decadenza dal beneficio del termine prevista dall'art. 1186 c.c., rappresenta il diritto dell'istituto di credito che ha concesso il finanziamento di richiedere al debitore la restituzione dell'intero importo del credito, senza attendere la restituzione dei singoli ratei, a seguito dell'inadempimento contrattuale.
5.2. A tal fine, secondo l'orientamento espresso da costante giurisprudenza di legittimità, seguita dalla giurisprudenza di merito, la decadenza dal beneficio del termine, che comporta la richiesta di immediato pagamento da parte del creditore, può ritenersi effettuata anche con la stessa domanda giudiziale di pagamento del debito o con il ricorso monitorio: agli effetti dell'art. 1186 c.c., la possibilità per il creditore di esigere
5 immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento, di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto di pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma (C. Civ. n. 20042/2020; C. Civ. n. 24330/2011; C. App. Torino n. 731/2024). Tanto è sufficiente per ritenere infondato il rilievo attoreo.
5.3. Ulteriore motivo di contestazione è l'applicazione di tassi superiori al tasso legale e l'applicazione di spese non pattuite. La doglianza, oltre che inammissibile in quanto proposta come domanda nuova in memoria ex art. 171 ter co. 1 n. 1 c.p.c., è in ogni caso infondata in quanto assolutamente generica. La norma dell'art. 171 ter c.p.c. prevede al comma 1 n. 1 che le parti possono, con le memorie integrative, “…proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle domande riconvenzionali o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte…”. Nel caso di specie la contestazione relativa all'applicazione dei tassi e di spese non pattuite non può ritenersi “conseguenza” di domanda riconvenzionale o eccezioni della convenuta – che non sono state proposte nel caso di specie – né costituiscono modifica di domande già proposte dall'attrice, con la conseguenza che la contestazione e il relativo accertamento costituisce domanda nuova, come tale inammissibile. Si deve in ogni caso rilevare, come già innanzi osservato, la assoluta genericità della contestazione, peraltro non sorretta da alcun elemento probatorio, ritenendo apoditticamente che “il tasso di contratto (14,5%) non esprime il tasso definitivo per effetto della capitalizzazione trimestrale, comportando una indeterminatezza della clausola contrattuale, con diritto di riconteggio degli importi addebitati al tasso legale”. Contestazione che, in tal modo formulata, non consente nemmeno di valutarne il fondamento, posto che non viene indicato nemmeno il parametro del tasso soglia che si assume violato, né in che misura risulterebbe superato e in che misura sia stato applicato il tasso asseritamente “superiore al tasso legale”. Ciò ha indotto al rigetto della richiesta ctu contabile che, a tali condizioni, doveva ritenersi del tutto esplorativa.
5.4. Ulteriore contestazione concerne la mancata escussione della garanzia del Fondo Pubblico di Garanzia ex lege 662/1996. È appena il caso di rilevare che, con gli scritti conclusivi, parte convenuta ha rilevato di aver ottenuto il pagamento, nei limiti dell'80%, dei crediti derivanti dai due mutui chirografari;
nel dettaglio, Controparte_3 ha comunicato il pagamento dell'importo di euro 13.944,12 per quanto concerne il mutuo n. 69/28/80163 ed euro 12.753,90, per quanto concerne il mutuo chirografario n. 69/28/80281. Per l'effetto, ferma restando l'esposizione debitoria derivante dal conto corrente, pari ad euro 3.962,31, la convenuta ha ridotto la propria pretesa creditoria derivante dei mutui, per un complessivo importo di euro 10.878,83. In conclusione, l'opposizione è infondata e va rigettata;
nondimeno, il decreto ingiuntivo va pertanto revocato per i motivi innanzi esposti, con conseguente accertamento del minor credito
6 della convenuta nella ridetta misura di euro 10.878,83, oltre interessi al tasso contrattuale dalle singole scadenze all'effettivo saldo. 6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia e considerato che “ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutorietà” (C. Civ. n. 17854/2020). Per l'effetto, considerata la ridotta attività processuale svolta, la semplicità delle questioni giuridiche affrontate, si ritiene congruo liquidare le spese di lite che l'attrice è tenuta a rifondere alla convenuta banca in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
6.1. Del pari, l'opponente deve essere condannata al pagamento delle spese della fase monitoria, atteso che, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (C. Civ. n. 11606/2017; C. Civ. n. 18125/2017), la fase monitoria e quella di cognizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso e della soccombenza;
di conseguenza, la circostanza della revoca del decreto ingiuntivo non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'opponente al pagamento delle spese della fase monitoria, che possono essere poste a suo carico ove alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni la condanna nel merito. L'opponente deve pertanto essere condannata alla rifusione delle spese della fase monitoria, liquidate in euro 1.300,00 per compensi, oltre euro 286,00 per esborsi ed oltre accessori di legge
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Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, rigetta l'opposizione; revoca il decreto ingiuntivo n. 571/2023, reso dal Tribunale di Cuneo il 25 maggio 2023; condanna l'attrice al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
della somma di euro 10.878,83 oltre Controparte_1 interessi al tasso contrattuale dalle singole scadenze all'effettivo saldo;
condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta opposta, spese che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 per compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA, nonché euro 1.300,00 per compensi della fase monitoria, oltre euro 286,50 per esborsi ed oltre accessori di legge. Cuneo, 24 gennaio 2025
Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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