Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/04/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Messina- Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 09.04.2025 davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento n. R.G. 916/2020, alle ore 10,35 sono comparsi gli Avv.ti IMPALÀ COSTANZA, per parte attrice e la dott.ssa Genovese Antonella in sostituzione dell'Avv.
GENOVESE FRANCESCO per parte convenuta, che discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione;
in particolare,
l'Avv. Impalà chiede l'ammissione dei mezzi istruttori come formulati nelle memorie ex art. 183 c.p.c., nn. 1 e 2 alle quali si riporta e la dott.ssa Genovese insiste in atti e si riporta alle note conclusive depositate e chiede la decisione
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 09.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile, iscritta nel registro generale degli affari contenziosi al n. 916/2020
TRA
nata l'[...] a [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Impalà Costanza ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milazzo, Via F. Crispi n. 81, giusta procura in atti;
- ATTRICE –
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore, (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Genovese Francesco ed P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Messina, Via P. Castelli n.
216, giusta procura in atti;
- CONVENUTO -
Conclusioni delle parti: all'udienza del 09.04.2025, i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio il perché ne fosse accertata la responsabilità, per Controparte_1
l'incidente occorso in data 08.09.2019, con conseguente condanna al risarcimento in suo favore del danno patrimoniale e non dalla stessa subito, nella misura documentata o in quella che sarebbe risultata in corso di causa.
L'attrice, in particolare, rappresentava che in data 08.09.2019, intorno alle ore 20:00, mentre stava seguendo a piedi la processione di Sant'Anna nella Via Pioppi del Comune di , era incappata in un dislivello non CP_1 Parte_2 segnalato e non visibile di un tratto di strada, cadendo, così, rovinosamente a terra, riportando lesioni personali. evidenziava, inoltre, che il quale Parte_1 Controparte_1 proprietario della via pubblica era onerato a curare la manutenzione del manto stradale, specialmente in considerazione della presenza di una manifestazione pubblica avrebbe dovuto attivarsi al fine di monitorare ed evitare le situazioni di pericolo.
Esponeva, poi, che in conseguenza della rovinosa caduta l'attrice, era stata costretta a recarsi, prima, presso l'ambulatorio Esculapio ove le era stata riscontrata “frattura scomposta della testa del IV metatarso falangea. Esostosi di circa 8 mm della testa del II metatarso”. Diagnosi che era stata confermata dal Pronto Soccorso di Milazzo ove le era stata applicata la stecca gessata, all'esito della terapia era stata giudicata clinicamente guarita, ma con postumi invalidanti che avevano determinato un periodo di IT di gg. 89 per la durata di immobilizzazione del piede, con postumi residuali permanenti tra l'8% ed il 9%, quantificabili in € 20.804,71.
inoltre, aggiungeva che, con pec dell'11.10.2019, aveva Parte_1 denunciato il sinistro al invitandolo a risarcire i danni subiti Controparte_1
e subendi e, successivamente, con invito a negoziazione assistita del 20.12.2019, ma senza alcun riscontro.
Per tutto quanto sopra, l'attrice deduceva la responsabilità esclusiva del
[...]
ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o 2043 c.c. CP_1
Instauratosi, regolarmente, il contraddittorio, il si è costituito Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto. La causa non richiedeva istruzione e, veniva decisa, sulle conclusioni in epigrafe indicate, con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre esaminare la disciplina in tema di responsabilità della pubblica amministrazione. A tal proposito, secondo l'orientamento giurisprudenziale tradizionale, la responsabilità della P.A. per i danni subiti dagli utenti di strade pubbliche sottoposte al suo potere - dovere di controllo e manutenzione viene ricondotta alla generale responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., in relazione al dovere generico del neminem laedere. In tali ipotesi, l'ente si ritiene responsabile per aver fatto sì che, attraverso l'omessa manutenzione, si sia determinato per l'utente, il quale fa ragionevole affidamento nella sua apparente regolarità, una situazione di pericolo occulto (cd. insidia o trabocchetto), evidenziata dal carattere oggettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità del pericolo stesso (Cass. n. 7742/1997; Cass. n.
7062/1997).
La Suprema Corte, nel 2006, ha nuovamente affrontato l'argomento, statuendo che la responsabilità della P.A. per danni cagionati dalla mancante o difettosa manutenzione delle strade pubbliche trova fondamento nella disposizione di cui all'art. 2051 c.c., la cui operatività non può a priori essere esclusa per le PP.AA. (Cass. n. 3651/2006; Cass. n. 15384/2006).
Tale responsabilità ex art 2051 c.c. è applicabile agli Enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito rispetto “alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada”, indipendentemente dalla sua estensione (Cass. n. 21233/2013).
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato il carattere oggettivo della responsabilità de qua, fondata non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa oggetto di custodia, considerato che la cosa è nella disponibilità e potere del custode.
Ai fini del suo accertamento, pertanto, non rileva il contegno del custode della res, nella specie del rispetto alle strade di sua proprietà, essendo sufficiente CP_1 per la sua configurazione che parte attrice dimostri l'evento dannoso ed il nesso di causalità con il bene in custodia (Cfr., ex multis, Cass. n. 10893/2016; Cass. n.
295/2015; Cass. n. 1468/2014 e Cass. n. 3662/2013).
Ed ebbene, l'Ente pubblico, proprietario della strada su cui è avvenuto il sinistro per l'omessa o insufficiente manutenzione del bene demaniale, si presume responsabile dell'evento dannoso, salvo che fornisca la prova del caso fortuito ex art. 2051 c.c., consistente sia in un'alterazione dello stato dei luoghi imprevedibile, né tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti della strada (nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza), sia nella condotta dello stesso danneggiato che abbia omesso di adottare le normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cfr., ex multis, Cass. n. 6407/2016; Cass. n. 3793/2014; Cass. n. 2459/2009).
In secondo luogo, è ormai principio granitico quello in base al quale, gli utenti della strada sono gravati, sulla base del principio di autoresponsabilità di cui all'art. 1227, comma 1, c.c. di un dovere generale di attenzione e diligenza, in base al quale la condotta del danneggiato, attraverso la mancata adozione della cautela e della prudenza volta a prevenire o a ridurre le possibilità di causazione del danno, può incidere sul nesso causale, limitando o escludendo la responsabilità della P.A. (Cfr.
Cass. n. 12174/2016; Cass. n. 9546/2010).
Pertanto, alla luce della richiamata giurisprudenza, in tema di danno aquiliano incombe sui danneggiati l'onere di provare, oltre al danno subito, la riconducibilità causale di esso alla presenza di una insidia o di un pericolo occulto, ascrivibile ad un colpevole inadempimento da parte dell'amministrazione nella cura della manutenzione del bene demaniale.
Di guisa che, “in tema di danni cagionati da cose in custodia, l'art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dal dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cass. n. 4277/2014). Nel caso di specie l'attrice, sulla quale gravava tale onere, non ha fornito alcuna prova in ordine a ciò, essendosi limitata a ricondurre la causazione dell'evento lesivo ad “un dislivello non segnalato e non visibile di un tratto di strada” (cfr. pag. 1 atto di citazione).
La assoluta genericità con cui parte attrice ha riscostruito la dinamica del sinistro non consente di individuarne la causa e, di conseguenza, attribuirne la responsabilità al convenuto Controparte_1
Al contrario, dalla stessa relazione redatta dagli agenti della Polizia Municipale, intervenuti sui luoghi a seguito della richiesta di risarcimento danni della , Pt_1 emerge che il tratto di strada interessato è formato da basolato in pietra lavica, in alcuni tratti ripristinato con bitume;
lo stesso non presenta insidie e/o trabocchetti;
inoltre, da quanto riferito agli agenti di polizia locale dalla teste Testimone_1 emerge che la caduta sarebbe effettivamente avvenuta sebbene non sia stato possibile individuarne le cause (cfr. all. 3 convenuto).
Ciò posto, va qui ricordato che qualora la res oggetto di custodia sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, il danneggiato deve altresì dimostrare di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Ora, nel caso di specie, va ritenuto che un utente di ordinaria diligenza, trovandosi nella medesima situazione e considerate le condizioni di luce, l'ampiezza della strada e, la circostanza che si trattasse di un tratto rettilineo percorso anche da altre persone ben avrebbe potuto avvistare la presenza dell'asserito dislivello ed evitarlo. Inoltre, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c. costituisce specifico onere dell'attrice fornire la rigorosa prova dei fatti posti a fondamento delle proprie pretese risarcitorie, in particolare delle modalità di accadimento del fatto e della riferibilità causale delle lamentate lesioni ad una situazione di insidia riferibile a responsabilità del Per costante giurisprudenza, Controparte_1 infatti, “stante quanto disposto dall'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto. In ordine all'illecito aquiliano, incombe sul danneggiato fornire la prova del fatto illecito, del dolo o della colpa del responsabile, del danno e del nesso di causalità tra il fatto ed il danno” (Cass. n. 7807/2016).
Invero, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che per sostanziare la figura dell'“insidia” deve aversi riguardo a due distinti criteri: il dato oggettivo costituito da una situazione di concreto pericolo e dalla sua non avvistabilità, nonché il dato soggettivo della sua non conoscenza o non prevedibilità, presupposti in fatto la cui sussistenza deve essere provata dall'attore in conformità al principio stabilito dall'art. 2697 c.c.: “l'insidia trabocchetto, che costituisce una figura sintomatica del generale dovere del neminem non ledere ex art. 2043
c.c., presuppone che il danneggiato offra la prova della oggettiva invisibilità della situazione di pericolo e della sua oggettiva imprevedibilità” (Trib. Bologna, Sez.
III, 18/01/2010).
Orbene, allo stato non può certamente ritenersi che l'attrice abbia adempiuto all'onere probatorio gravante a suo carico. Nel caso in esame, infatti, l'attrice non ha fornito prova dell'esatta dinamica della caduta al fine di consentire a questo giudice di accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2051 e/o dall'art. 2043 c.c. Invero, la non ha neppure allegato foto del luogo dell'incidente, allegate Pt_1 invece alla comparsa di risposta dell'Ente convenuto, dalle quali, sebbene poco visibili, non sembra possibile evincersi alcuna anomalia del tratto di strada teatro del sinistro.
La domanda attorea, infatti, genericamente formulata nell'atto di citazione fa riferimento al fatto che il dislivello non fosse né segnalato, né visibile, senza tuttavia fornire alcun allegato dello stato dei luoghi idoneo ad individuare in quale punto preciso essa sarebbe insistita e la asserita pericolosità della stessa. Invero, dai rilievi fotografici depositati da parte convenuta contenuti nel verbale di sopralluogo recante numero di protocollo 22022, redatto dalla Polizia
Municipale in data 31.10.2019, non sembra ravvisabile alcun dislivello.
Nel medesimo verbale gli agenti attestano che non è stato possibile individuare alcuna causa dell'occorso, sebbene una testimone presente al momento dei fatti lamentati avrebbe confermato l'avvento della caduta. Ne deriva che non risulta provato il nesso di causalità, ovvero che parte attrice sia caduta per effetto di una specifica disconnessione dell'asfalto né la responsabilità del pertanto, la domanda attorea deve essere rigettata. Controparte_1
Sulla base, infatti, dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione, deve riconoscersi il risarcimento dei danni connessi a tale mancata diligenza solo in presenza di una prova certa in ordine al nesso causale tra la res e l'evento lesivo.
A tal uopo, i giudici di legittimità hanno statuito il principio secondo cui: “allorché la cosa svolge solo il ruolo di occasione dello evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dal comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno” (Cass. n. 584/2001). Deve, analogamente, rigettarsi la domanda dell'attrice avanzata ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'attrice, infatti, non ha neppure assolto all'onere probatorio su di essa gravante, non avendo dimostrato l'insidiosità della situazione e la non prevedibilità e evitabilità del pericolo, tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo in cui il sinistro si era verificato.
Facendo applicazione di detti principi al caso di specie, si osserva che la prova offerta da parte attrice circa l'effettiva verificazione dell'evento lesivo così come descritto nell'atto di citazione e circa la colpa dell'Ente è carente. Si consideri, pure, che sul luogo dell'occorso non è intervenuta alcuna autorità né tanto meno il 118 considerato che nonostante la presenza degli agenti della Polizia
Municipale sui luoghi al momento dell'occorso l'attrice non ha richiesto il loro intervento, né questi sono stati informati dell'accaduto.
In presenza dei dubbi sollevati sulla veridicità di quanto affermato da parte attrice, non superabili dalle allegazioni fornite, e di tutte le suesposte argomentazioni, la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14 e ss. modifiche, tenuto conto della non particolare complessità e del valore della causa, seguono la soccombenza e gravano su e in favore del Parte_1
Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- Condanna alla rifusione in favore del Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre oneri e accessori, spese generali, come per legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Clarissa Nania, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, 09 Aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna