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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 27/10/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3976 /2020
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3976/2020 tra
Parte_1 ATTORE e
CP_1
CONVENUTO
Controparte_2
ER HI
Oggi 27 ottobre 2025 ad ore 11.24 innanzi alla dott.ssa Serena Bordoni Marostica, sono comparsi: per parte attrice, l'Avv. Paola Sabini, in sostituzione dell'Avv. Genny Dolci;
per parte convenuta, l'Avv. Alberto Donini anche in sostituzione dell'Avv. Fabio Samorì; per la terza chiamata l'Avv. Lara Gobbi, in sostituzione dell'Avv. Patrizia Carli. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive già depositate e dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza. All'esito della discussione orale, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza di seguito riportata.
Il Giudice
dott.ssa Serena Bordoni Marostica
pagina 1 di 4
R.G. Nr. 3976/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Serena Bordoni Marostica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3976/2020 promossa da:
) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Genny Dolci, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, come da procura alle liti in atti ATTORE Contro
, CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. Alberto Donini e dell'Avv. Fabio Samorì, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alberto Donini, come da procura alle liti in atti CONVENUTO
( ) Controparte_3 P.IVA_1 Con il patrocinio dell'Avv. Patrizia Carli, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale della stessa, come da procura alle liti in atti ER HI CONCLUSIONI: All'udienza del 27.10.2025, i procuratori delle parti hanno discusso e concluso come da verbale di udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/09.
La domanda proposta dal Sig. non risulta meritevole di accoglimento, non potendo Parte_1 ritenersi acquista al presente giudizio la prova della sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lamentato, oltre che la prova della assoluta responsabilità dell'animale di proprietà della convenuta nella causazione dell'evento.
Può ritenersi ormai consolidato, sia in giurisprudenza che in dottrina, l'orientamento secondo cui la fattispecie prevista dalla norma di cui al 2051 c.c. configura una responsabilità oggettiva: ciò comporta, di regola, che il danneggiato abbia l'onere di provare soltanto la sussistenza del nesso eziologico tra la pagina 2 di 4 cosa ed il danno, mentre, il danneggiante per esentarsi da responsabilità, non dovrà dimostrare la totale assenza di colpa, bensì dovrà provare la concreta esistenza di un caso fortuito, che può consistere, oltre che in un evento naturale, anche nel fatto del terzo o nella condotta (autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, nonché avente efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento – danno) dello stesso danneggiato. (cfr. Cass. civ., sez. III, 02/12/2022, n. 35558; Cass. civ., sez. III, 18 maggio 2015, n. 10129; Cass. civ., sez. VI, 7 gennaio 2016, n. 56).
Assume il Sig. di esser caduto, a casa della Sig.ra convenuta, in occasione di un Parte_1 CP_1 momento di convivialità, a causa della gatta di proprietà di questa ultima.
Afferma altresì di essersi recato, due giorni dopo l'evento, al Pronto Soccorso, riferendo, al triage, infortunio domestico.
Di quanto affermato, però, ne difetta completamente la prova.
Le testimonianze assunte, così come gli interrogatori formali delle parti, non hanno sufficiente prova persuasiva, da sostenere la versione dei fatti esposta in atti dall'attore, dalla quale non si discosta in alcun modo quella della convenuta, se non per la chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice.
Se infatti in atto di citazione, il Sig. espone che “Il giorno 27.05.2019 il sig. Parte_1 [...] si trovava assieme al sig. presso l'abitazione della sig.ra Parte_1 Persona_1 CP_1
…Terminato il pranzo, alle ore 15,00 circa, il sig. si alzava per riprendere il lavoro e Parte_1
Per_ all'improvviso la gatta della sig.ra passava tra le gambe dell'odierno attore il Parte_2 quale inevitabilmente vi inciampava, perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente a terra sul fianco destro”.
Al contrario, nella relazione medico legale a firma del Dott. del 03.09.2019, prodotta al Per_3 documento n. 2 allegato alla citazione, si legge che “mentre si trovava nella casa di un conoscente a
Santarcangelo di Romagna e camminava portando dei piatti in mano, improvvisamente inciampava in un gatto e cadeva a terra sul fianco destro…ma si rialzava da solo e faceva ritorno a casa”.
Pertanto, già solo dalla descrizione dei fatti, è difficile individuare un nesso di causalità tra l'evento e il danno lamentato.
Anche la circostanza che il Sig. si sia recato al Pronto Soccorso due giorni dopo il supposto Parte_1 evento, interrompe di per sé il nesso di causalità, essendo non nota l'evenienza che i danni lamentati siano stati cagionati da altra causa.
Non può sottacersi il fatto che la documentazione prodotta dalla Compagnia Assicuratrice, sebbene parte delle istanze istruttorie siano state rigettate, faccia sorgere dubbi sulla veridicità dei fatti come narrati dall'attore.
In conclusione, gli elementi acquisiti al presente giudizio non consentono di ritenere, in modo certo, la pagina 3 di 4 responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c., e quindi la responsabilità in manleva della chiamata in causa, difettando la prova in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra CP_2 la cosa in custodia e l'evento, non essendo la pretesa attorea assistita da una prova sufficientemente persuasiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice, limitatamente alla sola Compagnia
Assicuratrice, non avendo la Sig.ra svolto difesa contraria alla domanda attorea. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
3976/2020, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_3 lite, che si liquidano nell'importo di euro 5.077,00, a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- compensa le spese di lite con parte convenuta Sig.ra CP_1
- pone le spese della espletata c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice.
Dispone la trasmissione degli atti presente procedimento alla Procura della Repubblica con riferimento alla condotta posta in essere dalle parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alla quale nessuno ha presenziato ed allegazione al verbale.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Serena Bordoni Marostica
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3976/2020 tra
Parte_1 ATTORE e
CP_1
CONVENUTO
Controparte_2
ER HI
Oggi 27 ottobre 2025 ad ore 11.24 innanzi alla dott.ssa Serena Bordoni Marostica, sono comparsi: per parte attrice, l'Avv. Paola Sabini, in sostituzione dell'Avv. Genny Dolci;
per parte convenuta, l'Avv. Alberto Donini anche in sostituzione dell'Avv. Fabio Samorì; per la terza chiamata l'Avv. Lara Gobbi, in sostituzione dell'Avv. Patrizia Carli. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive già depositate e dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza. All'esito della discussione orale, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza di seguito riportata.
Il Giudice
dott.ssa Serena Bordoni Marostica
pagina 1 di 4
R.G. Nr. 3976/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Serena Bordoni Marostica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3976/2020 promossa da:
) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Genny Dolci, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, come da procura alle liti in atti ATTORE Contro
, CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. Alberto Donini e dell'Avv. Fabio Samorì, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alberto Donini, come da procura alle liti in atti CONVENUTO
( ) Controparte_3 P.IVA_1 Con il patrocinio dell'Avv. Patrizia Carli, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale della stessa, come da procura alle liti in atti ER HI CONCLUSIONI: All'udienza del 27.10.2025, i procuratori delle parti hanno discusso e concluso come da verbale di udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/09.
La domanda proposta dal Sig. non risulta meritevole di accoglimento, non potendo Parte_1 ritenersi acquista al presente giudizio la prova della sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lamentato, oltre che la prova della assoluta responsabilità dell'animale di proprietà della convenuta nella causazione dell'evento.
Può ritenersi ormai consolidato, sia in giurisprudenza che in dottrina, l'orientamento secondo cui la fattispecie prevista dalla norma di cui al 2051 c.c. configura una responsabilità oggettiva: ciò comporta, di regola, che il danneggiato abbia l'onere di provare soltanto la sussistenza del nesso eziologico tra la pagina 2 di 4 cosa ed il danno, mentre, il danneggiante per esentarsi da responsabilità, non dovrà dimostrare la totale assenza di colpa, bensì dovrà provare la concreta esistenza di un caso fortuito, che può consistere, oltre che in un evento naturale, anche nel fatto del terzo o nella condotta (autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, nonché avente efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento – danno) dello stesso danneggiato. (cfr. Cass. civ., sez. III, 02/12/2022, n. 35558; Cass. civ., sez. III, 18 maggio 2015, n. 10129; Cass. civ., sez. VI, 7 gennaio 2016, n. 56).
Assume il Sig. di esser caduto, a casa della Sig.ra convenuta, in occasione di un Parte_1 CP_1 momento di convivialità, a causa della gatta di proprietà di questa ultima.
Afferma altresì di essersi recato, due giorni dopo l'evento, al Pronto Soccorso, riferendo, al triage, infortunio domestico.
Di quanto affermato, però, ne difetta completamente la prova.
Le testimonianze assunte, così come gli interrogatori formali delle parti, non hanno sufficiente prova persuasiva, da sostenere la versione dei fatti esposta in atti dall'attore, dalla quale non si discosta in alcun modo quella della convenuta, se non per la chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice.
Se infatti in atto di citazione, il Sig. espone che “Il giorno 27.05.2019 il sig. Parte_1 [...] si trovava assieme al sig. presso l'abitazione della sig.ra Parte_1 Persona_1 CP_1
…Terminato il pranzo, alle ore 15,00 circa, il sig. si alzava per riprendere il lavoro e Parte_1
Per_ all'improvviso la gatta della sig.ra passava tra le gambe dell'odierno attore il Parte_2 quale inevitabilmente vi inciampava, perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente a terra sul fianco destro”.
Al contrario, nella relazione medico legale a firma del Dott. del 03.09.2019, prodotta al Per_3 documento n. 2 allegato alla citazione, si legge che “mentre si trovava nella casa di un conoscente a
Santarcangelo di Romagna e camminava portando dei piatti in mano, improvvisamente inciampava in un gatto e cadeva a terra sul fianco destro…ma si rialzava da solo e faceva ritorno a casa”.
Pertanto, già solo dalla descrizione dei fatti, è difficile individuare un nesso di causalità tra l'evento e il danno lamentato.
Anche la circostanza che il Sig. si sia recato al Pronto Soccorso due giorni dopo il supposto Parte_1 evento, interrompe di per sé il nesso di causalità, essendo non nota l'evenienza che i danni lamentati siano stati cagionati da altra causa.
Non può sottacersi il fatto che la documentazione prodotta dalla Compagnia Assicuratrice, sebbene parte delle istanze istruttorie siano state rigettate, faccia sorgere dubbi sulla veridicità dei fatti come narrati dall'attore.
In conclusione, gli elementi acquisiti al presente giudizio non consentono di ritenere, in modo certo, la pagina 3 di 4 responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c., e quindi la responsabilità in manleva della chiamata in causa, difettando la prova in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra CP_2 la cosa in custodia e l'evento, non essendo la pretesa attorea assistita da una prova sufficientemente persuasiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice, limitatamente alla sola Compagnia
Assicuratrice, non avendo la Sig.ra svolto difesa contraria alla domanda attorea. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
3976/2020, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_3 lite, che si liquidano nell'importo di euro 5.077,00, a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- compensa le spese di lite con parte convenuta Sig.ra CP_1
- pone le spese della espletata c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice.
Dispone la trasmissione degli atti presente procedimento alla Procura della Repubblica con riferimento alla condotta posta in essere dalle parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alla quale nessuno ha presenziato ed allegazione al verbale.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Serena Bordoni Marostica
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