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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 26/11/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa RI ON, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 602 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: cessione crediti
TRA
c.f. , con sede in Milano, in persona del Procuratore dott. Parte_1 P.IVA_1
, legale rappresentante pro tempore, in virtù dei poteri conferitigli con Parte_2 scrittura privata autenticata dal Notaio in data 23 Persona_1 marzo 2022, rep. 26916, racc. 11416, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata all'atto di citazione, dagli Avv.ti Paolo Bonalume, VA Gomez Paloma e Michele Del
Bene, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Corso Magenta n. 84;
- parte attrice -
E
c.f. , in persona del Sindaco Avv. Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come da Controparte_2 procura in calce alle liti allegata in atti e DGC del 06.09.2022 n. 65, dall'Avv. Bruno
VA CA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Filadelfia (CZ), alla Via
Napoli n. 23;
- parte convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbali in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec, la citava in giudizio Parte_1 il , in persona del l.r.p.t. e premetteva: di essere cessionaria Controparte_1 dei crediti vantati ab origine da che la somma dovuta era pari a € Controparte_3
36.730,22 per sorte capitale come da fatture emesse dalla soc. oltre interessi CP_3 moratori maturati e maturandi, interessi anatocistici ed oltre € 2.360,00 dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D. lgs n. 192/12.
Deduceva, che il credito traeva origine da fatture emesse dalla cedente e dovute a titolo di corrispettivo di prestazioni di servizi di energia elettrica erogate in favore dell'Ente convenuto;
che tale credito era stato ceduto alla parte istante a seguito di intervenuto contratto di cessione dei crediti, avente ad oggetto sia crediti esistenti sia crediti futuri
“cosiddetta cessione LIR”, redatto con scrittura privata autenticata dal Notaio rogante e notificato all'Ente.
Tanto premesso concludeva come in atti, in subordine vantava la richiesta creditoria anche ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Si costituiva il , in persona del l.r.p.t., con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta che impugnava e contestava la pretesa creditoria vantata dalla parte attrice e ne chiedeva il rigetto.
Eccepiva l'inefficacia della cessione e il difetto di legittimazione attiva;
l'improcedibilità della domanda giudiziale per omesso tentativo di mediazione/negoziazione, l'inesistenza della prova del credito e l'improcedibilità dell'azione di indennizzo per ingiustificato arricchimento.
Deduceva che il aveva provveduto al pagamento delle fatture esborsando la CP_1 somma di € 26.255,77 come dimostrato dal mandato di pagamento n. 991 e da altri mandati riferiti agli anni 2022 e 2021, che provvedeva ad allegare.
Chiedeva, quindi, alla luce del comportamento in mala fede assunto dall'attrice, la condanna nei suoi confronti del risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Assegnato il presente fascicolo al sottoscritto giudice in virtù di delega del 30.05.2022; concessi i termini ex art. 183 comma 6, c.p.c.; fissata udienza di precisazione delle conclusioni;
precisate le conclusioni, all'udienza del 16.07.2025 la causa è stata trattenuta a sentenza con concessione dei termini ordinari ex art. 190 co.1, c.p.c.; alla scadenza dei termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va evidenziato che la domanda è procedibile essendo stato esperito (con esito negativo) il tentativo di mediazione obbligatoria.
2 In relazione alla cessione del credito va premesso in punto di diritto che la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ciò perché la prova può essere integrata. Tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare: a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto;
b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui è stata data adeguata notizia di cessione;
d) le dichiarazioni confessorie del cedente. La Corte di Cassazione ha ritenuto efficace la cessione, purché risultino soddisfatte due distinti criteri: il primo, a carattere sostanziale è che risulti provata la cessione e il secondo, a carattere temporale, è che la cessione si sia perfezionata prima dell'intimazione proposta nei confronti del debitore ceduto.
Nel caso di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria, non è sufficiente provare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione, ma occorre altresì
“dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale”, pertanto, chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di blocco ex art. 58 D. lgs n. 385/1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione.
Premesso ciò e passando all'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal si evince che parte attrice ha depositato in atti il contratto di cessione, le relative CP_1 notifiche effettuate via pec nei confronti del le fatture di pagamento, l'elenco dei CP_1 documenti estratti ecc..
Ne consegue che l'attrice, in base ai principi generali in materia di prova, ha assolto all'onere su di essa gravante.
Al contrario la parte convenuta, sebbene abbia allegato un mandato di pagamento (n. 991)
e altri mandati riferiti agli anni 2021 e 2022, dalla disamina degli atti si evince che tali documenti non riportano i numeri identificativi delle fatture reclamate dall'attrice (cfr. numeri tra fatture di cui è richiesto il pagamento ed allegate nel fascicolo di parte attrice e quelle riportate dal nei propri mandati di pagamento). CP_1
Ne consegue che la domanda proposta da va accolta in quanto il Parte_1 CP_1 non ha provveduto al pagamento delle fatture in contestazione bensì al pagamento di altri documenti fiscali riportanti numeri identificativi diversi.
3 Il , pertanto, va condannato al pagamento in favore della Controparte_1 parte attrice della somma di € 36.730,22 per mancato pagamento delle fatture inerenti a servizi di prestazioni di energia elettrica forniti da per come allegate in Controparte_3 atti nel fascicolo di parte attrice, oltre interessi moratori decorrenti dalla scadenza di ogni singola fattura, oltre interessi anatocistici nei limiti di quanto previsto dall'art. 1283 c.c..
In riferimento alla richiesta degli interessi ex art. 6 D. lgs n. 192/2012 si osserva che in caso di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, gli interessi decorrono automaticamente senza necessità di costituzione in mora, il tasso è quello della BCE + 8 punti e il creditore ha diritto anche al risarcimento dei costi di recupero, inclusi euro 40,00 di indennizzo forfettario.
Nel caso di specie, anche tali interessi vanno riconosciuti in favore dell'attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta di quanto disposto con D.M. n. 147/2022 valori minimi (fasi studio, introduttiva, trattazione e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona Giudice Onorario dott.ssa
RI ON, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n.
602/2022, pendente tra in persona del l. r. p.t. -parte attrice- contro Parte_1
, in persona del Sindaco Avv. , l.r.p.t., - Controparte_1 Controparte_2 parte convenuta-ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la parte convenuta
[...]
in persona del Sindaco l.r.p.t., al pagamento in favore di parte Controparte_1 attrice della somma di € 36.730,22 oltre interessi moratori D.lgs. n. 231/02 decorrenti dalla scadenza di ogni singola fattura, oltre interessi anatocistici nei limiti dell'art. 1283
c.c. e fino al soddisfo;
b) condanna la parte convenuta in persona del Sindaco Controparte_1
l.r.p.t., al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 2.360,00 ex art. 6 comma 2 D.lgs. n. 231/02;
c) condanna il in persona del Sindaco, l.r.p.t. al Controparte_1 pagamento in favore della parte attrice delle spese del giudizio che liquida in € 5.077,00 per onorario, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori come per legge.
Lamezia Terme, 25.11.2025.
Il Giudice Onorario
dott.ssa RI ON
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa RI ON, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 602 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: cessione crediti
TRA
c.f. , con sede in Milano, in persona del Procuratore dott. Parte_1 P.IVA_1
, legale rappresentante pro tempore, in virtù dei poteri conferitigli con Parte_2 scrittura privata autenticata dal Notaio in data 23 Persona_1 marzo 2022, rep. 26916, racc. 11416, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata all'atto di citazione, dagli Avv.ti Paolo Bonalume, VA Gomez Paloma e Michele Del
Bene, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Corso Magenta n. 84;
- parte attrice -
E
c.f. , in persona del Sindaco Avv. Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come da Controparte_2 procura in calce alle liti allegata in atti e DGC del 06.09.2022 n. 65, dall'Avv. Bruno
VA CA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Filadelfia (CZ), alla Via
Napoli n. 23;
- parte convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbali in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec, la citava in giudizio Parte_1 il , in persona del l.r.p.t. e premetteva: di essere cessionaria Controparte_1 dei crediti vantati ab origine da che la somma dovuta era pari a € Controparte_3
36.730,22 per sorte capitale come da fatture emesse dalla soc. oltre interessi CP_3 moratori maturati e maturandi, interessi anatocistici ed oltre € 2.360,00 dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D. lgs n. 192/12.
Deduceva, che il credito traeva origine da fatture emesse dalla cedente e dovute a titolo di corrispettivo di prestazioni di servizi di energia elettrica erogate in favore dell'Ente convenuto;
che tale credito era stato ceduto alla parte istante a seguito di intervenuto contratto di cessione dei crediti, avente ad oggetto sia crediti esistenti sia crediti futuri
“cosiddetta cessione LIR”, redatto con scrittura privata autenticata dal Notaio rogante e notificato all'Ente.
Tanto premesso concludeva come in atti, in subordine vantava la richiesta creditoria anche ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Si costituiva il , in persona del l.r.p.t., con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta che impugnava e contestava la pretesa creditoria vantata dalla parte attrice e ne chiedeva il rigetto.
Eccepiva l'inefficacia della cessione e il difetto di legittimazione attiva;
l'improcedibilità della domanda giudiziale per omesso tentativo di mediazione/negoziazione, l'inesistenza della prova del credito e l'improcedibilità dell'azione di indennizzo per ingiustificato arricchimento.
Deduceva che il aveva provveduto al pagamento delle fatture esborsando la CP_1 somma di € 26.255,77 come dimostrato dal mandato di pagamento n. 991 e da altri mandati riferiti agli anni 2022 e 2021, che provvedeva ad allegare.
Chiedeva, quindi, alla luce del comportamento in mala fede assunto dall'attrice, la condanna nei suoi confronti del risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Assegnato il presente fascicolo al sottoscritto giudice in virtù di delega del 30.05.2022; concessi i termini ex art. 183 comma 6, c.p.c.; fissata udienza di precisazione delle conclusioni;
precisate le conclusioni, all'udienza del 16.07.2025 la causa è stata trattenuta a sentenza con concessione dei termini ordinari ex art. 190 co.1, c.p.c.; alla scadenza dei termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va evidenziato che la domanda è procedibile essendo stato esperito (con esito negativo) il tentativo di mediazione obbligatoria.
2 In relazione alla cessione del credito va premesso in punto di diritto che la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ciò perché la prova può essere integrata. Tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare: a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto;
b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui è stata data adeguata notizia di cessione;
d) le dichiarazioni confessorie del cedente. La Corte di Cassazione ha ritenuto efficace la cessione, purché risultino soddisfatte due distinti criteri: il primo, a carattere sostanziale è che risulti provata la cessione e il secondo, a carattere temporale, è che la cessione si sia perfezionata prima dell'intimazione proposta nei confronti del debitore ceduto.
Nel caso di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria, non è sufficiente provare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione, ma occorre altresì
“dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale”, pertanto, chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di blocco ex art. 58 D. lgs n. 385/1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione.
Premesso ciò e passando all'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal si evince che parte attrice ha depositato in atti il contratto di cessione, le relative CP_1 notifiche effettuate via pec nei confronti del le fatture di pagamento, l'elenco dei CP_1 documenti estratti ecc..
Ne consegue che l'attrice, in base ai principi generali in materia di prova, ha assolto all'onere su di essa gravante.
Al contrario la parte convenuta, sebbene abbia allegato un mandato di pagamento (n. 991)
e altri mandati riferiti agli anni 2021 e 2022, dalla disamina degli atti si evince che tali documenti non riportano i numeri identificativi delle fatture reclamate dall'attrice (cfr. numeri tra fatture di cui è richiesto il pagamento ed allegate nel fascicolo di parte attrice e quelle riportate dal nei propri mandati di pagamento). CP_1
Ne consegue che la domanda proposta da va accolta in quanto il Parte_1 CP_1 non ha provveduto al pagamento delle fatture in contestazione bensì al pagamento di altri documenti fiscali riportanti numeri identificativi diversi.
3 Il , pertanto, va condannato al pagamento in favore della Controparte_1 parte attrice della somma di € 36.730,22 per mancato pagamento delle fatture inerenti a servizi di prestazioni di energia elettrica forniti da per come allegate in Controparte_3 atti nel fascicolo di parte attrice, oltre interessi moratori decorrenti dalla scadenza di ogni singola fattura, oltre interessi anatocistici nei limiti di quanto previsto dall'art. 1283 c.c..
In riferimento alla richiesta degli interessi ex art. 6 D. lgs n. 192/2012 si osserva che in caso di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, gli interessi decorrono automaticamente senza necessità di costituzione in mora, il tasso è quello della BCE + 8 punti e il creditore ha diritto anche al risarcimento dei costi di recupero, inclusi euro 40,00 di indennizzo forfettario.
Nel caso di specie, anche tali interessi vanno riconosciuti in favore dell'attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta di quanto disposto con D.M. n. 147/2022 valori minimi (fasi studio, introduttiva, trattazione e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona Giudice Onorario dott.ssa
RI ON, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n.
602/2022, pendente tra in persona del l. r. p.t. -parte attrice- contro Parte_1
, in persona del Sindaco Avv. , l.r.p.t., - Controparte_1 Controparte_2 parte convenuta-ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la parte convenuta
[...]
in persona del Sindaco l.r.p.t., al pagamento in favore di parte Controparte_1 attrice della somma di € 36.730,22 oltre interessi moratori D.lgs. n. 231/02 decorrenti dalla scadenza di ogni singola fattura, oltre interessi anatocistici nei limiti dell'art. 1283
c.c. e fino al soddisfo;
b) condanna la parte convenuta in persona del Sindaco Controparte_1
l.r.p.t., al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 2.360,00 ex art. 6 comma 2 D.lgs. n. 231/02;
c) condanna il in persona del Sindaco, l.r.p.t. al Controparte_1 pagamento in favore della parte attrice delle spese del giudizio che liquida in € 5.077,00 per onorario, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori come per legge.
Lamezia Terme, 25.11.2025.
Il Giudice Onorario
dott.ssa RI ON
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