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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2232/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
28.10.2024
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dagli Avv.ti SERNIA SABINO e LISO CELESTE, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il loro studio in Via O. Iannuzzi 21 - Andria
con tro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
– contumace -
O G G ETTO : carta do cente.
CO NC LU SIO NI
Per parte ricorrente:
1 1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00
annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente.
2) Per l'effetto, condannare il all'attribuzione in favore del ricorrente della Controparte_2
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per le annualità indicate in ricorso pari a € 500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Con vittoria di spese legali, in applicazione del principio di soccombenza, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente esponeva di avere ricevuto incarico di supplenza come docente nel corso dell'a.s. 2020/21 ed agiva in giudizio nei confronti del Controparte_3
lamentando la mancata corresponsione a suo favore, proprio in quanto titolare di
[...]
contratti a tempo determinato, della Carta Elettronica del Docente istituita dall'a.s.
2015/16 ex art. 1, co. 121, L. 107/15 invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo, sostenendo la contrarietà con l'ordinamento comunitario ed interno dell'esclusione tra i beneficiari del personale docente assunto a tempo determinato.
1.1 Concludeva affinché fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del
[...]
alla corresponsione a suo favore dell'importo nominale di valore Controparte_2
corrispondente, quale contributo alla formazione professionale, tramite accredito su detta Carta.
2. Il pur ritualmente notificato del ricorso-decreto Controparte_3
rimaneva contumace.
3. Depositata da parte ricorrente documentazione riferita all'a.s. in corso, la causa non necessitando di attività istruttoria veniva discussa all'udienza odierna.
2 § § § § § § § § § §
4. Il ricorso è fondato.
5. Va premesso che parte ricorrente lamenta il mancato accredito sulla “Carta elettronica”
del docente dell'importo di € 500,00 in relazione ai seguenti a.s. ed incarichi a tempo determinato:
a.s. 2020/21: supplenza fino al termine delle attività didattiche.
6. Dalla documentazione in atti risulta l'attuale inserimento di parte ricorrente nel cd.
“circuito scolastico”, in ragione dell'inserimento nelle graduatorie per l'accesso a supplenze.
7. In forza delle argomentazioni e conclusioni della CGUE di cui all'ordinanza 10.5.2022
resa nella causa C-450/2021 e della Corte di Cassazione, come espresse nella sentenza
29961/23, condivise dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche –
come nella fattispecie in esame -.
8. In conclusione, considerato l'attuale inserimento di parte ricorrente nel circuito scolastico da cui l'esigibilità attuale dell'adempimento, va accolta la pretesa svolta in ricorso, accertando il diritto all'accredito sulla Carta elettronica di € 500,00 per l'a.s.
2020/21, con conseguente condanna del a provvedere al relativo accredito a CP_2
suo favore, per € 500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (anche sul punto si veda Cass., 29961/23).
9. Le spese di lite, da contenere nel minimo a fronte della serialità del contenzioso e della scarsa attività processuale svolta, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dei procuratori di parte ricorrente che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto di parte ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica di € 500,00, e conseguentemente condanna il a CP_2
3 provvedere al relativo accredito, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Condanna il convenuto a rifondere ai procuratori di parte ricorrente – che si sono CP_2
dichiarati antistatari - le spese di lite, liquidate in € 515,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%, e le spese di contributo unificato per € 21,50.
Venezia, 11/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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