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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/06/2025, n. 2135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2135 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2287/2016
Oggi, 26/06/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to IVONE BENEDETTO, per gli appellanti, il quale si riporta alle predisposte difese e chiede l'accoglimento dello spiegato gravame;
avv.to MARIA GRECO, per delega dell'avv. GIANPAOLO GRECO, per l'impresa assicuratrice, la quale si riporta alle approntate difese e chiede il rigetto del proposto appello;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 12
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2287/2016 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 765/2015 del Giudice di Pace di Mercato San Severino”, pendente
TRA
IVONE AVV. BENEDETTO, rappresentato e difeso, in forza dell'art. 86 c.p.c., da sé medesimo, nonché Parte_1 Parte_2
, , , rappresentati e
[...] Parte_3 Parte_4 difesi, come da mandato a margine dell'atto introduttivo, dall'Avv. Ivone
Benedetto, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Salerno al Corso G.
Garibaldi, n. 5;
- APPELLANTI -
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv. Giampaolo Greco, unitamente al quale elettivamente domicilia in Pagani alla Via Piave, n. 26, presso lo studio dell'Avv. Luigi Gagliardi;
- APPELLATA -
NONCHÉ
; Controparte_2
pagina 2 di 12 - APPELLATO CONTUMACE -
All'udienza celebrata in data 26.6.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione all'uopo notificato, il sig. aveva convenuto in giudizio Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Mercato San Severino il sig. , asserito proprietario Controparte_2 della vettura “Audi 3” tg. BM974ZX, nonché la compagnia
[...]
quale impresa assicuratrice per la RCA della predetta Controparte_1 automobile, onde sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento del danno biologico che avrebbe patito in conseguenza del sinistro stradale che sarebbe verificatosi in data 2.7.09, intorno alle ore 23:40, nel territorio del Comune di Fisciano. Segnatamente, la difesa del sig. aveva Parte_1 dedotto: che nel testé indicato frangente la vettura “Mercedes Classe A” di proprietà del sig. Pt_4
, nell'occasione condotta dal sig. , sarebbe stata intenta a procedere, con a
[...] Parte_3 bordo i sig.ri e , lungo via Contrada Lenze “nel proprio senso Parte_1 Parte_2 di marcia e a velocità consentita”, allorquando sarebbe stata “violentemente” urtata dall'“Audi 3” del sig. che, in conseguenza del dianzi descritto sinistro, il conducente ed i trasportati a bordo CP_2 dell'automobile di proprietà del sig. avrebbero “subito lesioni fisiche”; che, inoltre, per Pt_4
l'effetto della collisione, l'automobile del sig. avrebbe riportato “ingenti danni”; che, pur Pt_4 essendo stata formalmente costituita in mora, la compagnia
[...] non avrebbe formulato alcuna offerta risarcitoria, assumendo che Controparte_1 non sarebbe stato “provato il fatto storico”.
A suffragio della spiegata domanda, la difesa del sig. aveva affermato che la responsabilità Parte_1 del sinistro avrebbe dovuto essere ascritta esclusivamente al sig. , “quale Controparte_2 conducente e proprietario dell'autovettura Audi 3”.
Con comparsa di risposta all'uopo depositata, si era costituita nel giudizio di primo grado la compagnia invocando la reiezione della Controparte_1 domanda attorea. A fondamento del preteso rigetto, detta convenuta aveva in limine eccepito la nullità dell'atto introduttivo per l'asserita eccessiva indeterminatezza dell'editio actionis; sempre in via preliminare, aveva sollevato eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria, sostenendo che il dettato dell'art. 141 del codice delle assicurazioni private precluderebbe al terzo trasportato di esperire
“l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del presunto responsabile del sinistro”, giacché concederebbe allo stesso la facoltà di domandare il ristoro dei pregiudizi patiti esclusivamente nei pagina 3 di 12 confronti “dell'assicurazione che garantisce per la r.c.a. il vettore”; ancora in limine, aveva eccepito l'improcedibilità della domanda attorea per la – supposta – violazione del dettato degli artt. 145 e 148,
III comma, del codice delle assicurazioni private, esponendo che la richiesta risarcitoria inoltrata dal sig. non avrebbe osservato le prescrizioni contenutistiche dettate dal legislatore. Parte_1
Quanto al merito, aveva negato l'effettiva verificazione del sinistro, evidenziando che dagli accertamenti posti in essere nella fase stragiudiziale sarebbero “emerse numerose contraddizioni in merito all'evento dannoso e alla sua dinamica” e, in particolare: mentre dal modello CAI e dall'inoltrata messa in mora sarebbe risultato che al momento dell'incidente a bordo dell'automobile di proprietà del sig. stessero viaggiando tre persone, dalle dichiarazioni rilasciate dal sig. Pt_4
sarebbe emerso che nell'indicata occasione a bordo della predetta vettura vi fossero cinque Parte_1 persone;
mentre nel corpo dell'atto introduttivo sarebbe stato dedotto che l'incidente fosse occorso alle ore 23:40 del 2.7.09, l'allora attore avrebbe riferito che l'evento dannoso de quo si fosse “verificato nel periodo invernale dell'anno 2009”.
Ad onta della rituale notificazione dell'atto introduttivo, il sig. non aveva provveduto a CP_2 costituirsi.
All'esito dell'udienza di comparizione era stata disposta la riunione – in ragione della ravvisata connessione soggettiva ed oggettiva – al giudizio introdotto dal sig. Parte_1 contrassegnato dal n. 2027/11 R.G., di quello iscritto al n. 2029/11 R.G., nel quale il sig. Parte_2 aveva citato il sig. , asserito proprietario della vettura “Audi 3” tg.
[...] Controparte_2
BM974ZX, nonché la compagnia Controparte_1 quale impresa assicuratrice per la RCA della predetta automobile, onde sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento del danno biologico che avrebbe patito in conseguenza del sinistro stradale che sarebbe verificatosi in data 2.7.09.
All'esito dell'udienza celebrata in data 26.10.11 era stata disposta la riunione, in ragione della ritenuta connessione soggettiva ed oggettiva, al giudizio contrassegnato dal n. 2027/11 R.G. di quello iscritto al n. 2030/11 R.G., introdotto dal sig. al fine di sentir condannare il sig. Parte_3 CP_2
, asserito proprietario della vettura “Audi 3” tg. BM974ZX, nonché la compagnia
[...] [...]
quale impresa assicuratrice per la RCA Controparte_1 della predetta automobile, in solido tra loro, al risarcimento del danno biologico che avrebbe subito in conseguenza dell'incidente che sarebbe occorso in data 2.7.09.
All'esito dell'udienza tenuta in data 9.11.11 era stato riunito, per i ravvisati profili di connessione soggettiva ed oggettiva, al giudizio iscritto al n. 2027/11 R.G. quello contrassegnato dal n. 2032/11 pagina 4 di 12 R.G., nel quale il sig. aveva citato il sig. , supposto proprietario della Parte_4 Controparte_2 vettura “Audi 3” tg. BM974ZX, nonché la compagnia Controparte_1
quale impresa assicuratrice per la RCA della predetta automobile, affinché
[...] venissero condannati, in solido tra loro, al risarcimento del danno – all'uopo stimato nell'importo di euro 4.414,85 – che la propria vettura avrebbe subito in conseguenza della collisione con il veicolo di proprietà del sig. CP_2
Ammessa ed assunta l'articolata prova testimoniale, era stato disposto l'espletamento di una CTU medico-legale, nonché di una CTU preordinata a valutare la compatibilità causale tra la dinamica del sinistro ed i danni subiti dai veicoli coinvolti nello stesso;
all'esito dell'attività peritale, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assegnata a sentenza.
Con sentenza n. 765/15, pubblicata in data 19.10.15, il Giudice di Pace di Mercato San Severino, affermata la paritaria responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nella causazione del sinistro, ha accolto parzialmente le domande risarcitorie proposte dagli attori e, per l'effetto, ha: a) condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del sig. , dell'importo di euro Parte_4
1.589,34; b) condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del sig. Parte_2
dell'importo di euro 1.149,47; c) condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento,
[...] in favore del sig. , dell'importo di euro 1.360,00; d) condannato i convenuti, in Parte_3 solido tra loro, al pagamento, in favore del sig. dell'importo di euro 1.176,47; e) Parte_1 compensato per la metà le spese di lite e posto la frazione residua a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Avverso tale arresto hanno interposto gravame i sig.ri , Parte_1 Parte_2 [...]
e , nonché l'avv. Benedetto Ivone, con il ministero del quale gli originari attori Parte_3 Parte_4 si erano costituiti nel giudizio di prime cure, articolandolo sostanzialmente in due motivi.
Con la prima censura, la difesa degli appellanti si è doluto della violazione e della falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2054 c.c., assumendo che il giudice di prime cure avrebbe
“valutato erroneamente le risultanze probatorie”, in quanto gli originari attori avrebbero “ampiamente assolto all'onere di dimostrare la esclusiva responsabilità di parte convenuta”, nonché fornito elementi dai quali inferire l'avvenuto superamento della presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054
c.c., quali: le risultanze del modello CAI, dalle quali si evincerebbe che il sig. sarebbe CP_2 assuntosi l'esclusiva responsabilità del sinistro;
le deposizioni rese dai due testi escussi;
le conclusioni della CTU ricostruttiva espletata nel giudizio di primo grado, dalle quali sarebbe possibile ricostruire pagina 5 di 12 con precisione l'esatta dinamica del sinistro per cui è disputa.
Con la seconda doglianza, gli appellanti hanno lamentato – pur se implicitamente – la violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., deducendo che l'apparato motivazionale approntato dal primo giudicante non consentirebbe di “comprendere le ragioni poste a fondamento” della decisione.
Con comparsa di risposta depositata in data 28.9.16, si è costituita in giudizio la compagnia
[...]
invocando la reiezione del proposto Controparte_1 appello. A fondamento dell'avanzata pretesa, la difesa della predetta impresa ha in limine eccepito l'inammissibilità del gravame per la – ritenuta – inosservanza dell'art. 342 c.p.c.; sempre in via preliminare, ha sollevato eccezione d'inammissibilità del gravame proposto dall'avv. Benedetto Ivone, difensore degli attori nell'ambito del giudizio di primo grado, deducendo che questi non sarebbe legittimato ad impugnare “direttamente” la testé citata sentenza, nemmeno in relazione al capo concernente la regolamentazione delle spese, giacché estraneo al rapporto processuale instauratosi tra le parti del giudizio di prime cure;
quanto al merito, ha sostenuto l'infondatezza del proposto appello, deducendo che il giudice di prime cure avrebbe correttamente ritenuto non superata la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., giacché gli originari attori non avrebbero “dimostrato la esatta dinamica del sinistro per cui è causa, né la responsabilità esclusiva di ed Controparte_2 ancor meno la condotta di guida tenuta da , conducente dell'autovettura […] di Parte_3 proprietà del sig. ”: segnatamente, ha evidenziato che le dichiarazioni rese dai testi Parte_4 escussi sarebbero “generiche e non sufficienti a dare sostegno alle pretese risarcitorie”.
Nonostante il perfezionamento – avvenuto in data 18.4.16 – della notificazione dell'atto di appello, il sig. non si è costituito. CP_2
A scioglimento della riservata assunta all'udienza del 20.11.24, la causa è stata rinviata per la discussione orale.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, occorre in limine dichiarare la contumacia del sig. , il quale, pur se ritualmente evocato in giudizio, non ha Controparte_2 provveduto a costituirsi.
Sempre in via preliminare, deve indugiarsi sull'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dall'impresa assicuratrice, secondo la quale il proposto gravame sarebbe inammissibile in ragione della ritenuta violazione del disposto dell'art. 342 del codice di rito. In ordine a tale eccezione, non può tacersi che la formulazione ratione temporis applicabile della norma di cui si discorre prescrive che – secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato – l'atto che introduce il giudizio di gravame deve contenere l'individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata, nonché le relative pagina 6 di 12 doglianze, in tal guisa affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa preordinata a confutare e contrastare le determinazioni cui è approdato il giudice di prime cure. Resta, invece, del tutto escluso che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in tal senso, ex multis,
Cass. SS. UU. n. 18868/17).
Sulla scorta dell'impostazione interpretativa dianzi illustrata, la formulata eccezione deve essere rigettata, avendo parte appellante analiticamente indicato i punti del gravato arresto da riformare.
Ancora in limine, s'impone di scandagliare l'eccezione d'inammissibilità dell'appello proposto in proprio dall'avv. Benedetto Ivone, con il ministero del quale gli attori si sono costituiti nel giudizio di primo grado, a suffragio della quale l'impresa assicuratrice ha dedotto che il predetto procuratore non sarebbe legittimato ad impugnare “direttamente” la sentenza, nemmeno in relazione al capo concernente la regolamentazione delle spese. A tal fine, è necessario osservare che “la legittimazione a proporre l'impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali nonché alla titolarità del rapporto sostanziale, purché sia quella ritenuta dal giudice nella sentenza della cui impugnazione si tratta” (Cass. n. 20789/14).
Con specifico riguardo alla legittimazione ad impugnare del difensore di una delle parti, pare opportuno rilevare che, secondo l'indirizzo esegetico maggiormente accreditato in seno alla Suprema
Corte, il procuratore che “abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione, solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta, ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicché, ove il gravame riguardi solo l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata” (Cass. ord. n. 26945/24; analogamente,
Cass. n. 3290/22; Cass. 11919/15; Cass. 26089/14; Cass. n. 4792/06), giacché “l'erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d'opera professionale, bensì quelli della parte vittoriosa, che, a sua volta, è tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore e che è legittimata, pertanto, ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur in presenza di un provvedimento di distrazione” (Cass. n. 13516/17).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, l'appello proposto dall'avv. Benedetto Ivone non può che essere dichiarato inammissibile, in quanto detto procuratore, da un lato, non è stato parte del giudizio di prime cure;
dall'altro, lungi dall'essersi doluto dell'omessa pronuncia sull'istanza di pagina 7 di 12 distrazione (espressamente accolta dal primo giudicante), ha chiesto la riforma del capo della sentenza con il quale è stata affermata la concorrente responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, nonché del capo con il quale è stata disposta la parziale compensazione delle spese di lite.
Tanto atteso, deve scrutinarsi il gravame proposto dai sig.ri , Parte_1 Parte_2
e , esaminando congiuntamente, per ragioni di connessione logica, i Parte_3 Parte_4 motivi in cui si articola. A tal fine, non può prescindersi dal dettato dell'art. 2054 c.c., tratteggiante il regime della responsabilità dei conducenti in ipotesi di collisione tra veicoli: questa disposizione, al II comma, prevede che nell'ipotesi di scontro tra due o più veicoli debba ritenersi iuris tantum che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre i danni cagionati dall'incidente. Apertis verbis, tale norma pone una presunzione di pari responsabilità in capo a coloro che erano alla guida dei veicoli implicati;
presunzione che ha carattere sussidiario, dovendo trovare applicazione soltanto allorquando sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro oppure laddove non siano accertabili le cause e le modalità dell'incidente (così, da ultimo,
Cass. n. 7061/20; nello stesso senso, già Cass. ord. n. 8409/11; Cass. n. 15434/04).
Al riguardo, peraltro, deve osservarsi che, in ossequio al più recente indirizzo della Corte di nomofilachia, la prefata presunzione non può esser vinta semplicemente dando prova della colpa grave di uno dei conducenti coinvolti nell'incidente, occorrendo che si dimostri l'irreprensibilità della propria condotta: in altri termini, “anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l'obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell'altro conducente. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile” (Cass. n. 24860/10; analogamente, ex multis, Cass. n. 7479/20; Cass. n. 5219/14). Segnatamente, in relazione a tale ultimo profilo, non occorre la prova di una diligenza eccezionale, essendo sufficiente dimostrare di avere osservato tutte le norme della circolazione stradale e di avere adoperato le cautele dell'uomo di normale diligenza (Cass. n. 1724/87).
Alla luce della rammentata impostazione, anche allorquando sia emersa la responsabilità di uno dei conducenti, s'impone di procedere all'accertamento in concreto del comportamento tenuto dagli altri guidatori coinvolti nell'incidente stradale, in ragione del dettato dell'art. 2054, I comma, c.c., a tenore del quale “il conducente di un veicolo […] è obbligato a risarcire il danno […] se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo”: sicché, dimostrare in giudizio che l'altro conducente abbia incontrovertibilmente infranto una o più regole di condotta non determina ipso facto il superamento pagina 8 di 12 della presunzione di colpa immortalata nell'art. 2054 c.c., salvo che le violazioni perpetrate dal guidatore di cui è fornita prova della colpa – evincendosi dalle stesse una dinamica del sinistro dalla quale non può non desumersi l'esclusiva imputabilità dell'evento dannoso a un unico soggetto – escludano logicamente ogni responsabilità degli altri guidatori coinvolti. Detto altrimenti,
l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, idonea a liberare quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero dimostrando la conformità del suo contegno alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (Cass. ord. n.
6655/20; nello stesso senso, già Cass. ord. n. 13672/19; Cass. n. 9550/09).
Corollario dell'illustrato indirizzo interpretavo è quello per il quale, nel caso in cui una parte non sia stata in grado di provare di aver assunto una condotta di guida conforme alle regole della circolazione e, al contempo, il superamento della presunzione del concorso di colpa non sia stato posto in essere in via logica, dovrà applicarsi il principio del concorso tra la colpa specifica di un conducente con la colpa presunta dell'altro (si veda, in proposito, Cassazione n. 1161/92, ove si è espressamente affermato che
“l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria, che non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista, ma richiede il positivo accertamento in concreto dell'assenza di ogni addebito”; ancora, sul punto, Cass. n. 16759/14, secondo cui “ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c. quando sia accertata in concreto la colpa di uno dei conducenti, mentre nulla sia possibile stabilire in merito alla correttezza della condotta tenuta dall'altro, il giudice di legittimità deve ammettere che la colpa accertata in concreto da uno dei conducenti possa concorrere con la colpa presunta dell'altro”).
Sulla scorta della rammentata impostazione interpretativa, la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. non può ritenersi superata, tenuto conto che: nel corpo di ciascuno dei quattro atti di citazione – sostanzialmente sovrapponibili sotto il profilo contenutistico – con i quali sono stati introdotti i quattro giudizi di cui è stata disposta la riunione non è stata ricostruita con sufficiente precisione la dinamica dell'incidente stradale, essendosi gli istanti laconicamente limitati a dedurre che la vettura “Mercedes Classe A” di proprietà del sig. , mentre sarebbe stata intenta a Parte_4 procedere via Contrada Lenze “nel proprio senso di marcia e a velocità consentita”, sarebbe stata
“violentemente” urtata dall'“Audi 3”, nulla specificando circa il senso di marcia tenuto nell'occasione pagina 9 di 12 da tale ultimo veicolo;
i due testi escussi non hanno descritto in guisa sufficientemente minuziosa la dinamica del il sinistro e, comunque, non hanno offerto elementi da cui poter desumere l'irreprensibilità della condotta di guida del conducente della vettura di proprietà del sig. ; le Pt_4 conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato nel giudizio di primo grado non consentono di escludere responsabilità del conducente dell'automobile del sig. , avendo detto perito – peraltro, sulla Pt_4 base dei rilievi fotografici prodotti dalle parti – sostenuto che il guidatore dell'automobile di proprietà del sig. avesse allargato verso sinistra la propria traiettoria di marcia mentre la vettura del CP_2 sig. stesse eseguendo una manovra di soprasso a sinistra del primo veicolo, dal quale era nel Pt_4 frangente preceduta.
Con specifico riguardo alle deposizioni dei testi, il sig. , premesso che, tra le ore 23:00 Testimone_1
e le ore 00:00, stesse percorrendo via Contrada Lenze a bordo della propria automobile, nel frangente preceduta da un'Audi, ha riferito che tale ultima vettura si fosse “spostata da destra a sinistra repentinamente”, così “urtando un'altra auto”, precisando che, in conseguenza della collisione, l'Audi avesse riportato “ingenti danni sulla parte anteriore”; inoltre, ha affermato che il conducente dell'Audi si fosse “scusato dell'accaduto”.
Di tenore non dissimile le dichiarazioni rese dal teste , il quale, preliminarmente Testimone_2 evidenziato che, “quasi a mezzanotte”, fosse nella sua automobile, “nella strada che costeggia il campo sportivo”, ha riferito che un'Audi “A3” dal quale era nell'occasione preceduto si fosse “all'improvviso spostata da destra a sinistra, urtando una Mercedes classe A”, aggiungendo che, per l'effetto della descritta collisione, tale ultima vettura avesse “impattato contro il muro di recinzione del campo sportivo”.
Orbene, le narrazioni dei testi escussi – di là da non aver ricostruito in guisa sufficientemente precisa la dinamica del sinistro, nulla avendo i medesimi riferito in ordine alla direzione di marcia delle vetture o circa i punti d'impatto tra i veicoli – non consentono, in ragione del grado di genericità delle stesse, in alcun modo di affermare l'irreprensibilità della condotta di guida del conducente della vettura di proprietà del sig. né di ritenere che l'agere del guidatore dell'automobile di proprietà del sig. Pt_4 abbia avuto efficacia causale assorbente rispetto all'evento dannoso. CP_2
Né può ritenersi che la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054 c.c. sia stata superata dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato nell'ambito del giudizio di prime cure, giacché, se è vero che il predetto perito ha arguito – dai rilievi fotografici e da quanto riferito dai testi, non avendo avuto modo di esaminare i veicoli coinvolti nel sinistro – che l'impatto sarebbe “presumibilmente” verificatosi tra la fiancata destra dell'automobile di proprietà del sig. e la “porzione anteriore Pt_4 pagina 10 di 12 sinistra dell'Audi”, precisando che il conducente di tale ultima vettura avrebbe allargato verso sinistra la traiettoria di marcia non avvedendosi “del sopraggiungere da tergo dell'automobile di parte attrice”, parimenti irrefutabile è che dalla ricostruzione operata dal CTU nulla emerga circa la condotta di guida del conducente del veicolo di proprietà di uno degli appellanti: segnatamente, non si evince se questi avesse previamente azionato l'indicatore di direzione per segnalare l'intenzione di sorpassare la vettura da cui era preceduto né se avesse tentato di eseguire manovre di emergenza per evitare la collisione né, infine, se condizioni del traffico e la conformazione della carreggiata fossero tali da consentire di eseguire in sicurezza la manovra di sorpasso.
All'esito del tracciato iter argomentativo, l'appello proposto dai sig.ri Parte_1 Parte_2
e non può che essere rigettato.
[...] Parte_3 Parte_4
Peraltro, l'approdo cui si è testé pervenuti non potrebbe essere infirmato nemmeno sostenendo che dalle risultanze del modello CAI s'inferirebbe l'esclusiva responsabilità del sig. nella CP_2 causazione dell'incidente stradale. A tale argomentazione risulterebbe agevole replicare, da un lato, che
“la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo CID ovvero CAI, resa dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice” (Cass. n.
6601/23); dall'altro, che, in ogni caso, dalla sintetica descrizione del sinistro fornita nel modello CAI, pur emergendo con nitore l'imprudenza connotante la condotta del guidatore dell'automobile di proprietà del sig. non è possibile desumere elementi idonei a consentire di ritenere CP_2 irreprensibile il comportamento del conducente della vettura a bordo della quale viaggiavano gli appellanti.
In ordine, infine, alle spese di lite, s'impone di osservare che, secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato, “al rigetto dell'appello non consegue necessariamente la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, implicando pur sempre la relativa statuizione una valutazione dell'esito globale della lite” (Cass. n. 23769/24, che, facendo applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza di merito che, nel rigettare l'appello, aveva condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio, omettendo di considerare che la domanda dallo stesso formulata era stata accolta in primo grado, sia pure per una somma inferiore a quella richiesta).
Sulla scorta della testé rammentata impostazione, le spese del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate, tenuto conto del parziale accoglimento della proposta domanda risarcitoria nel giudizio di prime cure.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. Dichiara inammissibile l'appello proposto dall'avv. Benedetto Ivone;
3. Rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
; Parte_4
4. Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
5. Dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
Nocera Inferiore, lì 26.6.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
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Oggi, 26/06/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to IVONE BENEDETTO, per gli appellanti, il quale si riporta alle predisposte difese e chiede l'accoglimento dello spiegato gravame;
avv.to MARIA GRECO, per delega dell'avv. GIANPAOLO GRECO, per l'impresa assicuratrice, la quale si riporta alle approntate difese e chiede il rigetto del proposto appello;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
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TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2287/2016 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 765/2015 del Giudice di Pace di Mercato San Severino”, pendente
TRA
IVONE AVV. BENEDETTO, rappresentato e difeso, in forza dell'art. 86 c.p.c., da sé medesimo, nonché Parte_1 Parte_2
, , , rappresentati e
[...] Parte_3 Parte_4 difesi, come da mandato a margine dell'atto introduttivo, dall'Avv. Ivone
Benedetto, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Salerno al Corso G.
Garibaldi, n. 5;
- APPELLANTI -
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv. Giampaolo Greco, unitamente al quale elettivamente domicilia in Pagani alla Via Piave, n. 26, presso lo studio dell'Avv. Luigi Gagliardi;
- APPELLATA -
NONCHÉ
; Controparte_2
pagina 2 di 12 - APPELLATO CONTUMACE -
All'udienza celebrata in data 26.6.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione all'uopo notificato, il sig. aveva convenuto in giudizio Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Mercato San Severino il sig. , asserito proprietario Controparte_2 della vettura “Audi 3” tg. BM974ZX, nonché la compagnia
[...]
quale impresa assicuratrice per la RCA della predetta Controparte_1 automobile, onde sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento del danno biologico che avrebbe patito in conseguenza del sinistro stradale che sarebbe verificatosi in data 2.7.09, intorno alle ore 23:40, nel territorio del Comune di Fisciano. Segnatamente, la difesa del sig. aveva Parte_1 dedotto: che nel testé indicato frangente la vettura “Mercedes Classe A” di proprietà del sig. Pt_4
, nell'occasione condotta dal sig. , sarebbe stata intenta a procedere, con a
[...] Parte_3 bordo i sig.ri e , lungo via Contrada Lenze “nel proprio senso Parte_1 Parte_2 di marcia e a velocità consentita”, allorquando sarebbe stata “violentemente” urtata dall'“Audi 3” del sig. che, in conseguenza del dianzi descritto sinistro, il conducente ed i trasportati a bordo CP_2 dell'automobile di proprietà del sig. avrebbero “subito lesioni fisiche”; che, inoltre, per Pt_4
l'effetto della collisione, l'automobile del sig. avrebbe riportato “ingenti danni”; che, pur Pt_4 essendo stata formalmente costituita in mora, la compagnia
[...] non avrebbe formulato alcuna offerta risarcitoria, assumendo che Controparte_1 non sarebbe stato “provato il fatto storico”.
A suffragio della spiegata domanda, la difesa del sig. aveva affermato che la responsabilità Parte_1 del sinistro avrebbe dovuto essere ascritta esclusivamente al sig. , “quale Controparte_2 conducente e proprietario dell'autovettura Audi 3”.
Con comparsa di risposta all'uopo depositata, si era costituita nel giudizio di primo grado la compagnia invocando la reiezione della Controparte_1 domanda attorea. A fondamento del preteso rigetto, detta convenuta aveva in limine eccepito la nullità dell'atto introduttivo per l'asserita eccessiva indeterminatezza dell'editio actionis; sempre in via preliminare, aveva sollevato eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria, sostenendo che il dettato dell'art. 141 del codice delle assicurazioni private precluderebbe al terzo trasportato di esperire
“l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del presunto responsabile del sinistro”, giacché concederebbe allo stesso la facoltà di domandare il ristoro dei pregiudizi patiti esclusivamente nei pagina 3 di 12 confronti “dell'assicurazione che garantisce per la r.c.a. il vettore”; ancora in limine, aveva eccepito l'improcedibilità della domanda attorea per la – supposta – violazione del dettato degli artt. 145 e 148,
III comma, del codice delle assicurazioni private, esponendo che la richiesta risarcitoria inoltrata dal sig. non avrebbe osservato le prescrizioni contenutistiche dettate dal legislatore. Parte_1
Quanto al merito, aveva negato l'effettiva verificazione del sinistro, evidenziando che dagli accertamenti posti in essere nella fase stragiudiziale sarebbero “emerse numerose contraddizioni in merito all'evento dannoso e alla sua dinamica” e, in particolare: mentre dal modello CAI e dall'inoltrata messa in mora sarebbe risultato che al momento dell'incidente a bordo dell'automobile di proprietà del sig. stessero viaggiando tre persone, dalle dichiarazioni rilasciate dal sig. Pt_4
sarebbe emerso che nell'indicata occasione a bordo della predetta vettura vi fossero cinque Parte_1 persone;
mentre nel corpo dell'atto introduttivo sarebbe stato dedotto che l'incidente fosse occorso alle ore 23:40 del 2.7.09, l'allora attore avrebbe riferito che l'evento dannoso de quo si fosse “verificato nel periodo invernale dell'anno 2009”.
Ad onta della rituale notificazione dell'atto introduttivo, il sig. non aveva provveduto a CP_2 costituirsi.
All'esito dell'udienza di comparizione era stata disposta la riunione – in ragione della ravvisata connessione soggettiva ed oggettiva – al giudizio introdotto dal sig. Parte_1 contrassegnato dal n. 2027/11 R.G., di quello iscritto al n. 2029/11 R.G., nel quale il sig. Parte_2 aveva citato il sig. , asserito proprietario della vettura “Audi 3” tg.
[...] Controparte_2
BM974ZX, nonché la compagnia Controparte_1 quale impresa assicuratrice per la RCA della predetta automobile, onde sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento del danno biologico che avrebbe patito in conseguenza del sinistro stradale che sarebbe verificatosi in data 2.7.09.
All'esito dell'udienza celebrata in data 26.10.11 era stata disposta la riunione, in ragione della ritenuta connessione soggettiva ed oggettiva, al giudizio contrassegnato dal n. 2027/11 R.G. di quello iscritto al n. 2030/11 R.G., introdotto dal sig. al fine di sentir condannare il sig. Parte_3 CP_2
, asserito proprietario della vettura “Audi 3” tg. BM974ZX, nonché la compagnia
[...] [...]
quale impresa assicuratrice per la RCA Controparte_1 della predetta automobile, in solido tra loro, al risarcimento del danno biologico che avrebbe subito in conseguenza dell'incidente che sarebbe occorso in data 2.7.09.
All'esito dell'udienza tenuta in data 9.11.11 era stato riunito, per i ravvisati profili di connessione soggettiva ed oggettiva, al giudizio iscritto al n. 2027/11 R.G. quello contrassegnato dal n. 2032/11 pagina 4 di 12 R.G., nel quale il sig. aveva citato il sig. , supposto proprietario della Parte_4 Controparte_2 vettura “Audi 3” tg. BM974ZX, nonché la compagnia Controparte_1
quale impresa assicuratrice per la RCA della predetta automobile, affinché
[...] venissero condannati, in solido tra loro, al risarcimento del danno – all'uopo stimato nell'importo di euro 4.414,85 – che la propria vettura avrebbe subito in conseguenza della collisione con il veicolo di proprietà del sig. CP_2
Ammessa ed assunta l'articolata prova testimoniale, era stato disposto l'espletamento di una CTU medico-legale, nonché di una CTU preordinata a valutare la compatibilità causale tra la dinamica del sinistro ed i danni subiti dai veicoli coinvolti nello stesso;
all'esito dell'attività peritale, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assegnata a sentenza.
Con sentenza n. 765/15, pubblicata in data 19.10.15, il Giudice di Pace di Mercato San Severino, affermata la paritaria responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nella causazione del sinistro, ha accolto parzialmente le domande risarcitorie proposte dagli attori e, per l'effetto, ha: a) condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del sig. , dell'importo di euro Parte_4
1.589,34; b) condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del sig. Parte_2
dell'importo di euro 1.149,47; c) condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento,
[...] in favore del sig. , dell'importo di euro 1.360,00; d) condannato i convenuti, in Parte_3 solido tra loro, al pagamento, in favore del sig. dell'importo di euro 1.176,47; e) Parte_1 compensato per la metà le spese di lite e posto la frazione residua a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Avverso tale arresto hanno interposto gravame i sig.ri , Parte_1 Parte_2 [...]
e , nonché l'avv. Benedetto Ivone, con il ministero del quale gli originari attori Parte_3 Parte_4 si erano costituiti nel giudizio di prime cure, articolandolo sostanzialmente in due motivi.
Con la prima censura, la difesa degli appellanti si è doluto della violazione e della falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2054 c.c., assumendo che il giudice di prime cure avrebbe
“valutato erroneamente le risultanze probatorie”, in quanto gli originari attori avrebbero “ampiamente assolto all'onere di dimostrare la esclusiva responsabilità di parte convenuta”, nonché fornito elementi dai quali inferire l'avvenuto superamento della presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054
c.c., quali: le risultanze del modello CAI, dalle quali si evincerebbe che il sig. sarebbe CP_2 assuntosi l'esclusiva responsabilità del sinistro;
le deposizioni rese dai due testi escussi;
le conclusioni della CTU ricostruttiva espletata nel giudizio di primo grado, dalle quali sarebbe possibile ricostruire pagina 5 di 12 con precisione l'esatta dinamica del sinistro per cui è disputa.
Con la seconda doglianza, gli appellanti hanno lamentato – pur se implicitamente – la violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., deducendo che l'apparato motivazionale approntato dal primo giudicante non consentirebbe di “comprendere le ragioni poste a fondamento” della decisione.
Con comparsa di risposta depositata in data 28.9.16, si è costituita in giudizio la compagnia
[...]
invocando la reiezione del proposto Controparte_1 appello. A fondamento dell'avanzata pretesa, la difesa della predetta impresa ha in limine eccepito l'inammissibilità del gravame per la – ritenuta – inosservanza dell'art. 342 c.p.c.; sempre in via preliminare, ha sollevato eccezione d'inammissibilità del gravame proposto dall'avv. Benedetto Ivone, difensore degli attori nell'ambito del giudizio di primo grado, deducendo che questi non sarebbe legittimato ad impugnare “direttamente” la testé citata sentenza, nemmeno in relazione al capo concernente la regolamentazione delle spese, giacché estraneo al rapporto processuale instauratosi tra le parti del giudizio di prime cure;
quanto al merito, ha sostenuto l'infondatezza del proposto appello, deducendo che il giudice di prime cure avrebbe correttamente ritenuto non superata la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., giacché gli originari attori non avrebbero “dimostrato la esatta dinamica del sinistro per cui è causa, né la responsabilità esclusiva di ed Controparte_2 ancor meno la condotta di guida tenuta da , conducente dell'autovettura […] di Parte_3 proprietà del sig. ”: segnatamente, ha evidenziato che le dichiarazioni rese dai testi Parte_4 escussi sarebbero “generiche e non sufficienti a dare sostegno alle pretese risarcitorie”.
Nonostante il perfezionamento – avvenuto in data 18.4.16 – della notificazione dell'atto di appello, il sig. non si è costituito. CP_2
A scioglimento della riservata assunta all'udienza del 20.11.24, la causa è stata rinviata per la discussione orale.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, occorre in limine dichiarare la contumacia del sig. , il quale, pur se ritualmente evocato in giudizio, non ha Controparte_2 provveduto a costituirsi.
Sempre in via preliminare, deve indugiarsi sull'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dall'impresa assicuratrice, secondo la quale il proposto gravame sarebbe inammissibile in ragione della ritenuta violazione del disposto dell'art. 342 del codice di rito. In ordine a tale eccezione, non può tacersi che la formulazione ratione temporis applicabile della norma di cui si discorre prescrive che – secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato – l'atto che introduce il giudizio di gravame deve contenere l'individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata, nonché le relative pagina 6 di 12 doglianze, in tal guisa affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa preordinata a confutare e contrastare le determinazioni cui è approdato il giudice di prime cure. Resta, invece, del tutto escluso che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in tal senso, ex multis,
Cass. SS. UU. n. 18868/17).
Sulla scorta dell'impostazione interpretativa dianzi illustrata, la formulata eccezione deve essere rigettata, avendo parte appellante analiticamente indicato i punti del gravato arresto da riformare.
Ancora in limine, s'impone di scandagliare l'eccezione d'inammissibilità dell'appello proposto in proprio dall'avv. Benedetto Ivone, con il ministero del quale gli attori si sono costituiti nel giudizio di primo grado, a suffragio della quale l'impresa assicuratrice ha dedotto che il predetto procuratore non sarebbe legittimato ad impugnare “direttamente” la sentenza, nemmeno in relazione al capo concernente la regolamentazione delle spese. A tal fine, è necessario osservare che “la legittimazione a proporre l'impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali nonché alla titolarità del rapporto sostanziale, purché sia quella ritenuta dal giudice nella sentenza della cui impugnazione si tratta” (Cass. n. 20789/14).
Con specifico riguardo alla legittimazione ad impugnare del difensore di una delle parti, pare opportuno rilevare che, secondo l'indirizzo esegetico maggiormente accreditato in seno alla Suprema
Corte, il procuratore che “abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione, solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta, ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicché, ove il gravame riguardi solo l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata” (Cass. ord. n. 26945/24; analogamente,
Cass. n. 3290/22; Cass. 11919/15; Cass. 26089/14; Cass. n. 4792/06), giacché “l'erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d'opera professionale, bensì quelli della parte vittoriosa, che, a sua volta, è tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore e che è legittimata, pertanto, ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur in presenza di un provvedimento di distrazione” (Cass. n. 13516/17).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, l'appello proposto dall'avv. Benedetto Ivone non può che essere dichiarato inammissibile, in quanto detto procuratore, da un lato, non è stato parte del giudizio di prime cure;
dall'altro, lungi dall'essersi doluto dell'omessa pronuncia sull'istanza di pagina 7 di 12 distrazione (espressamente accolta dal primo giudicante), ha chiesto la riforma del capo della sentenza con il quale è stata affermata la concorrente responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, nonché del capo con il quale è stata disposta la parziale compensazione delle spese di lite.
Tanto atteso, deve scrutinarsi il gravame proposto dai sig.ri , Parte_1 Parte_2
e , esaminando congiuntamente, per ragioni di connessione logica, i Parte_3 Parte_4 motivi in cui si articola. A tal fine, non può prescindersi dal dettato dell'art. 2054 c.c., tratteggiante il regime della responsabilità dei conducenti in ipotesi di collisione tra veicoli: questa disposizione, al II comma, prevede che nell'ipotesi di scontro tra due o più veicoli debba ritenersi iuris tantum che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre i danni cagionati dall'incidente. Apertis verbis, tale norma pone una presunzione di pari responsabilità in capo a coloro che erano alla guida dei veicoli implicati;
presunzione che ha carattere sussidiario, dovendo trovare applicazione soltanto allorquando sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro oppure laddove non siano accertabili le cause e le modalità dell'incidente (così, da ultimo,
Cass. n. 7061/20; nello stesso senso, già Cass. ord. n. 8409/11; Cass. n. 15434/04).
Al riguardo, peraltro, deve osservarsi che, in ossequio al più recente indirizzo della Corte di nomofilachia, la prefata presunzione non può esser vinta semplicemente dando prova della colpa grave di uno dei conducenti coinvolti nell'incidente, occorrendo che si dimostri l'irreprensibilità della propria condotta: in altri termini, “anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l'obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell'altro conducente. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile” (Cass. n. 24860/10; analogamente, ex multis, Cass. n. 7479/20; Cass. n. 5219/14). Segnatamente, in relazione a tale ultimo profilo, non occorre la prova di una diligenza eccezionale, essendo sufficiente dimostrare di avere osservato tutte le norme della circolazione stradale e di avere adoperato le cautele dell'uomo di normale diligenza (Cass. n. 1724/87).
Alla luce della rammentata impostazione, anche allorquando sia emersa la responsabilità di uno dei conducenti, s'impone di procedere all'accertamento in concreto del comportamento tenuto dagli altri guidatori coinvolti nell'incidente stradale, in ragione del dettato dell'art. 2054, I comma, c.c., a tenore del quale “il conducente di un veicolo […] è obbligato a risarcire il danno […] se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo”: sicché, dimostrare in giudizio che l'altro conducente abbia incontrovertibilmente infranto una o più regole di condotta non determina ipso facto il superamento pagina 8 di 12 della presunzione di colpa immortalata nell'art. 2054 c.c., salvo che le violazioni perpetrate dal guidatore di cui è fornita prova della colpa – evincendosi dalle stesse una dinamica del sinistro dalla quale non può non desumersi l'esclusiva imputabilità dell'evento dannoso a un unico soggetto – escludano logicamente ogni responsabilità degli altri guidatori coinvolti. Detto altrimenti,
l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, idonea a liberare quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero dimostrando la conformità del suo contegno alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (Cass. ord. n.
6655/20; nello stesso senso, già Cass. ord. n. 13672/19; Cass. n. 9550/09).
Corollario dell'illustrato indirizzo interpretavo è quello per il quale, nel caso in cui una parte non sia stata in grado di provare di aver assunto una condotta di guida conforme alle regole della circolazione e, al contempo, il superamento della presunzione del concorso di colpa non sia stato posto in essere in via logica, dovrà applicarsi il principio del concorso tra la colpa specifica di un conducente con la colpa presunta dell'altro (si veda, in proposito, Cassazione n. 1161/92, ove si è espressamente affermato che
“l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria, che non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista, ma richiede il positivo accertamento in concreto dell'assenza di ogni addebito”; ancora, sul punto, Cass. n. 16759/14, secondo cui “ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c. quando sia accertata in concreto la colpa di uno dei conducenti, mentre nulla sia possibile stabilire in merito alla correttezza della condotta tenuta dall'altro, il giudice di legittimità deve ammettere che la colpa accertata in concreto da uno dei conducenti possa concorrere con la colpa presunta dell'altro”).
Sulla scorta della rammentata impostazione interpretativa, la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. non può ritenersi superata, tenuto conto che: nel corpo di ciascuno dei quattro atti di citazione – sostanzialmente sovrapponibili sotto il profilo contenutistico – con i quali sono stati introdotti i quattro giudizi di cui è stata disposta la riunione non è stata ricostruita con sufficiente precisione la dinamica dell'incidente stradale, essendosi gli istanti laconicamente limitati a dedurre che la vettura “Mercedes Classe A” di proprietà del sig. , mentre sarebbe stata intenta a Parte_4 procedere via Contrada Lenze “nel proprio senso di marcia e a velocità consentita”, sarebbe stata
“violentemente” urtata dall'“Audi 3”, nulla specificando circa il senso di marcia tenuto nell'occasione pagina 9 di 12 da tale ultimo veicolo;
i due testi escussi non hanno descritto in guisa sufficientemente minuziosa la dinamica del il sinistro e, comunque, non hanno offerto elementi da cui poter desumere l'irreprensibilità della condotta di guida del conducente della vettura di proprietà del sig. ; le Pt_4 conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato nel giudizio di primo grado non consentono di escludere responsabilità del conducente dell'automobile del sig. , avendo detto perito – peraltro, sulla Pt_4 base dei rilievi fotografici prodotti dalle parti – sostenuto che il guidatore dell'automobile di proprietà del sig. avesse allargato verso sinistra la propria traiettoria di marcia mentre la vettura del CP_2 sig. stesse eseguendo una manovra di soprasso a sinistra del primo veicolo, dal quale era nel Pt_4 frangente preceduta.
Con specifico riguardo alle deposizioni dei testi, il sig. , premesso che, tra le ore 23:00 Testimone_1
e le ore 00:00, stesse percorrendo via Contrada Lenze a bordo della propria automobile, nel frangente preceduta da un'Audi, ha riferito che tale ultima vettura si fosse “spostata da destra a sinistra repentinamente”, così “urtando un'altra auto”, precisando che, in conseguenza della collisione, l'Audi avesse riportato “ingenti danni sulla parte anteriore”; inoltre, ha affermato che il conducente dell'Audi si fosse “scusato dell'accaduto”.
Di tenore non dissimile le dichiarazioni rese dal teste , il quale, preliminarmente Testimone_2 evidenziato che, “quasi a mezzanotte”, fosse nella sua automobile, “nella strada che costeggia il campo sportivo”, ha riferito che un'Audi “A3” dal quale era nell'occasione preceduto si fosse “all'improvviso spostata da destra a sinistra, urtando una Mercedes classe A”, aggiungendo che, per l'effetto della descritta collisione, tale ultima vettura avesse “impattato contro il muro di recinzione del campo sportivo”.
Orbene, le narrazioni dei testi escussi – di là da non aver ricostruito in guisa sufficientemente precisa la dinamica del sinistro, nulla avendo i medesimi riferito in ordine alla direzione di marcia delle vetture o circa i punti d'impatto tra i veicoli – non consentono, in ragione del grado di genericità delle stesse, in alcun modo di affermare l'irreprensibilità della condotta di guida del conducente della vettura di proprietà del sig. né di ritenere che l'agere del guidatore dell'automobile di proprietà del sig. Pt_4 abbia avuto efficacia causale assorbente rispetto all'evento dannoso. CP_2
Né può ritenersi che la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054 c.c. sia stata superata dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato nell'ambito del giudizio di prime cure, giacché, se è vero che il predetto perito ha arguito – dai rilievi fotografici e da quanto riferito dai testi, non avendo avuto modo di esaminare i veicoli coinvolti nel sinistro – che l'impatto sarebbe “presumibilmente” verificatosi tra la fiancata destra dell'automobile di proprietà del sig. e la “porzione anteriore Pt_4 pagina 10 di 12 sinistra dell'Audi”, precisando che il conducente di tale ultima vettura avrebbe allargato verso sinistra la traiettoria di marcia non avvedendosi “del sopraggiungere da tergo dell'automobile di parte attrice”, parimenti irrefutabile è che dalla ricostruzione operata dal CTU nulla emerga circa la condotta di guida del conducente del veicolo di proprietà di uno degli appellanti: segnatamente, non si evince se questi avesse previamente azionato l'indicatore di direzione per segnalare l'intenzione di sorpassare la vettura da cui era preceduto né se avesse tentato di eseguire manovre di emergenza per evitare la collisione né, infine, se condizioni del traffico e la conformazione della carreggiata fossero tali da consentire di eseguire in sicurezza la manovra di sorpasso.
All'esito del tracciato iter argomentativo, l'appello proposto dai sig.ri Parte_1 Parte_2
e non può che essere rigettato.
[...] Parte_3 Parte_4
Peraltro, l'approdo cui si è testé pervenuti non potrebbe essere infirmato nemmeno sostenendo che dalle risultanze del modello CAI s'inferirebbe l'esclusiva responsabilità del sig. nella CP_2 causazione dell'incidente stradale. A tale argomentazione risulterebbe agevole replicare, da un lato, che
“la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo CID ovvero CAI, resa dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice” (Cass. n.
6601/23); dall'altro, che, in ogni caso, dalla sintetica descrizione del sinistro fornita nel modello CAI, pur emergendo con nitore l'imprudenza connotante la condotta del guidatore dell'automobile di proprietà del sig. non è possibile desumere elementi idonei a consentire di ritenere CP_2 irreprensibile il comportamento del conducente della vettura a bordo della quale viaggiavano gli appellanti.
In ordine, infine, alle spese di lite, s'impone di osservare che, secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato, “al rigetto dell'appello non consegue necessariamente la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, implicando pur sempre la relativa statuizione una valutazione dell'esito globale della lite” (Cass. n. 23769/24, che, facendo applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza di merito che, nel rigettare l'appello, aveva condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio, omettendo di considerare che la domanda dallo stesso formulata era stata accolta in primo grado, sia pure per una somma inferiore a quella richiesta).
Sulla scorta della testé rammentata impostazione, le spese del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate, tenuto conto del parziale accoglimento della proposta domanda risarcitoria nel giudizio di prime cure.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. Dichiara inammissibile l'appello proposto dall'avv. Benedetto Ivone;
3. Rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
; Parte_4
4. Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
5. Dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
Nocera Inferiore, lì 26.6.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
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