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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/03/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARETUSI Parte_1 C.F._1 CRISTIANO e dell'avv. NARDI IDA ( ) VIA VENERE, 1 PINETO;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA G.D'ANNUNZIO PINETOpresso il difensore avv. ARETUSI CRISTIANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARETUSI Parte_2 C.F._3
CRISTIANO e dell'avv. NARDI IDA ( ) VIA VENERE, 1 PINETO;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA G.D'ANNUNZIO PINETOpresso il difensore avv. ARETUSI
CRISTIANO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARETUSI Parte_3 C.F._4
CRISTIANO e dell'avv. NARDI IDA ( ) VIA VENERE, 1 PINETO;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA G.D'ANNUNZIO PINETOpresso il difensore avv. ARETUSI
CRISTIANO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARETUSI CRISTIANO e Parte_4 C.F._5 dell'avv. NARDI IDA ( ) VIA VENERE, 1 PINETO;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA G.D'ANNUNZIO PINETOpresso il difensore avv. ARETUSI CRISTIANO
ATTORE/I contro
Controparte_1
(C.F. ), con il
[...] patrocinio dell'avv. IOANNONI FIORE ENRICO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CAVACCHIOLI 1 64100 TERAMOpresso il difensore avv. IOANNONI FIORE ENRICO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IOANNONI FIORE Controparte_2 P.IVA_1
ENRICO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CAVACCHIOLI 1 64100 TERAMOpresso il difensore avv. IOANNONI FIORE ENRICO
INTERVENUTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, , e si sono Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_5 visti notificare mutuo in forma esecutiva con precetto, prestito concesso a e Parte_1
, tersi datori di ipoteca originaria mutuante Parte_2 Parte_6 CP_1 somma di 130 mila euro, da rimborsare in 144 rate tasso di preammortamento 5,05% nominale annuo, tasso di ammortamento 4,20 punti in più della media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere dell'euribor a sei mesi coefficiente 365 rilevata nel secondo mese immediatamente precedente ciascuna periodicità di applicazione, di norma pubblicato sul Sole 24 ore. Saggio di mora su ogni somma pagata in ritardo due punti in più del saggio di interesse in vigore nel periodo di ritardo. Gli ingiunti si oppongono in quanto il credito è privo di obiettiva certezza,liquidità ed esigibilità.nel contratto è errata la quantificazione dell'Euribor, tasso di interesse quindi non indicato in modo univoco, errata l'indicazione dell'indice sintetico di costo, occultato ai mutuatari con artifici contabili, sistematica applicazione dell'interesse composto, e pertanto nullità del precetto che contiene tassi usurari. I debitori sono stati dichiarati decaduti dal beneficio del termine arbitrariamente e fuori dalla logica contrattuale.
La banca popolare successore nel credito per trasformazione si costituisce chiedendo il rigetto CP_1 della opposizione. . Disposta consulenza tecnica, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Il consulente tecnico è stato incaricato di descrivere dettagliatamente il meccanismo previsto del contratto per il computo del capitale e degli interessi, accertare se vi sia corrispondenza tra l'indice Euribor indicato in contratto e quello effettivamente vigente all'epoca dei fatti, indicando la fonte di rilevazione;
accertare se l'isc indicato in contratto corrisponda a quello applicato dalla accertare se il tasso praticato CP_1 sia conforme a quello previsto dal contratto;
in caso di esito negativo il consulente doveva provvedere a quantificare gli importi addebitati in eccesso alla banca rispetto alle previsioni contrattuali;
doveva anche accertare se il tasso fosse usurario al momento della commissione, considerando qualsiasi commissione, spesa e remunerazione collegata escluse imposte e tasse e alla fine quantificare quanto dovuto dagli opponenti e determinare le rispettive partite dare ed avere tra le parti. Unico documento utile alla verifica dei tassi di interesse applicati dalla banca in esecuzione dei contratti di mutuo in atti è costituito dall'ammortamento apolitico delle rate pagate. È un mutuo ipotecario a tasso variabile, importo 130 mila euro, ipoteca per il doppio, anni 12 di durata, 144 rate mensili, tasso di preammortamento al 5,05%, indicizzazione ammortamento euribor 6 mesi coefficiente 365, spread
4,20, tasso di mora pattuito + 2,00 sul tasso corrispettivo, spese trattenute euro 3.359,50, 2,50 euro rimborso spese per comunicazioni, 5.00 € per sollecito di pagamento, indicatore sintetico di costo
5,68%. Nessuna commissione per anticipata estinzione. L'ultima rata pagata è del 30 giugno 2013, mutuo risolto il 3 marzo 2014.Le quote capitali sono predeterminate e crescenti, le quote interessi variabili in funzione dell'indice e decrescenti. Non c'è corrispondenza tra l'indice euribor indicato in contratto, 0,814, e l'indice euribor come calcolato all'epoca vigente, che era 0,790. Viceversa l' ISC applicato è inferiore a quello indicato, 5,61% contro il 5,68 applicato. Il che ha provocato pagamenti in eccesso per 1,67 euro, con tasso sempre inferiore al tasso soglia, e pertanto debito degli esecutati ricalcolato in euro 128.357,44. Sostiene il ctp degli opponenti che il calcolo è errato e che per la riscontrata discrepanza andava utilizzato il tasso sostitutivo. Come affermato dal Tribunale di Bologna con decisione 2242/24, in tema di lease back ma applicabile in linea di principio a tutti i contratti bancari, Nel contratto di 'lease-back' (o "leasing di ritorno'), ai fini del rispetto della normativa sulla trasparenza bancaria ciò che rileva, secondo un'interpretazione sostanzialistica, è che il concedente abbia fornito tutte le indicazioni per far comprendere all'utilizzatore l'entità degli oneri economici a suo carico, in rapporto al capitale erogato. In sostanza la normativa sulla trasparenza deve essere interpretata in chiave sostanzialistica, dovendosi escludere la rilevanza di eventuali non corrette pagina 2 di 4 rappresentazioni dell'ISC/TAEG (o del c.d. tasso "leasing") che si risolvano in scostamenti del tutto marginali. Qui, malgrado sia stato applicato un tasso euribor leggermente superiore a quanto dovuto, viceversa è stato applicato un Isc sensibilmente inferiore a quello dichiarato;
il che comporta un modesto scostamento, di appena un euro e 67 centesimi, che non rende nullo il precetto, che va emendato della somma indicata dal Ctu. Mai, peraltro, in concreto essendo stato superato il tasso soglia. per i tassi ed i prezzi propriamente intesi, soccorre la disposizione di cui all'art. 117, comma 6, TUB, ai sensi della quale « ;sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati;
», con riferimento alle clausole del contratto relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG indicato in contratto, la norma di riferimento è unicamente quella di cui all'art. 125-bis TUB, la quale sancisce, fra l'altro, la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege, secondo le modalità di cui al settimo comma della stessa disposizione.
Tale disciplina, tuttavia – introdotta dal legislatore con il d.lgs. n. 141/2010 (in vigore dal 19 settembre
2010) – è specificamente circoscritta alla clientela consumatrice: ne è espressamente esclusa, avuto riguardo anche alle altre disposizioni del Capo II del Titolo VI, TUB in materia di trasparenza nel credito al consumo (ratione temporis vigenti), l'applicazione ai contratti di finanziamento riferibili a situazioni - soggettive dei mutuatari o oggettive riguardo alla tipologia di finanziamento: ad es. importo e tipologia del mutuo - che esulano dal perimetro del credito dal consumo.
Al di fuori del perimetro di operatività dell'art. 125-bis TUB del tutto inappropriato/arbitrario è, dunque, il richiamo ai commi sesto e settimo dell'art. 117 TUB, atteso che la disciplina in essi contenuta (relativa alla pattuizione di interessi e prezzi, non costi, del finanziamento) non ha nulla a che vedere con la tematica del TAEG/ISC e le conseguenze della sua eventuale erronea indicazione nel contratto di mutuo (così Trib. Roma 3.1.2018; Trib. Monza 23.2.2018; Trib. Napoli 12.3.2018 e
26.4.2018; Trib. Bologna 8.2.2018; Trib. Torino 30.5.2018 e 14.11.2018; Trib. Treviso 22.3.2018 e
9.4.2018; Trib. Milano 11.12.2018).
L'art. 117, comma 6, TUB sanziona con la nullità le «clausole contrattuali (...) che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati». Siffatta disposizione di legge non è quindi applicabile quando non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, bensì il TAEG/ISC che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto (di mutuo), ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa. Pertanto, l'errata indicazione del TAEG/ISC non può essere sanzionata con la nullità prevista dal sesto comma dell'art. 117 TUB. Né tanto meno risulta applicabile il settimo comma del medesimo art. 117 TUB che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi (nei termini Trib. Roma 19.4.2017; conf. Trib. Roma 3.1.2018; Trib. Monza 23.2.2018; Trib. Napoli Nord 9.7.2018; App. Torino 5.5.2020; Trib. Napoli
28.9.2020; Trib. Lecco 1.6.2022). Per cui la invocata discrepanza non costituisce nullità, attesa anche la conseguenza concreta che ne è derivata. Non è nemmeno stata comprovata, a seguito di attenta analisi del Ctu, una imposizione di interessi composti. Nemmeno può sostenersi, atteso il minimo scostamento, che ove fosse stato applicato l'Euribor giusto i mutuatari sarebbero stati in grado di pagare secondo il piano di ammortamento, e quindi giustamente è stato dichiarato il contratto risolto.
Per i pagamenti concretamente effettuati il Ctu si è basato su quanto versato in atti, e ciò non è contestato. Ne consegue pertanto che il precetto, per somma leggermente inferiore, va confermato;
con spese.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione, conferma il precetto per la minor somma indicata in Ctu pari ad euro 128.135,44 quanto al debito, fermo il resto;
e condanna gli opponenti alle spese, che liquida in euro 14.103 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate, e rimborso forfetario 15%.
Teramo, 27 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARETUSI Parte_1 C.F._1 CRISTIANO e dell'avv. NARDI IDA ( ) VIA VENERE, 1 PINETO;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA G.D'ANNUNZIO PINETOpresso il difensore avv. ARETUSI CRISTIANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARETUSI Parte_2 C.F._3
CRISTIANO e dell'avv. NARDI IDA ( ) VIA VENERE, 1 PINETO;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA G.D'ANNUNZIO PINETOpresso il difensore avv. ARETUSI
CRISTIANO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARETUSI Parte_3 C.F._4
CRISTIANO e dell'avv. NARDI IDA ( ) VIA VENERE, 1 PINETO;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA G.D'ANNUNZIO PINETOpresso il difensore avv. ARETUSI
CRISTIANO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARETUSI CRISTIANO e Parte_4 C.F._5 dell'avv. NARDI IDA ( ) VIA VENERE, 1 PINETO;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA G.D'ANNUNZIO PINETOpresso il difensore avv. ARETUSI CRISTIANO
ATTORE/I contro
Controparte_1
(C.F. ), con il
[...] patrocinio dell'avv. IOANNONI FIORE ENRICO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CAVACCHIOLI 1 64100 TERAMOpresso il difensore avv. IOANNONI FIORE ENRICO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IOANNONI FIORE Controparte_2 P.IVA_1
ENRICO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CAVACCHIOLI 1 64100 TERAMOpresso il difensore avv. IOANNONI FIORE ENRICO
INTERVENUTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, , e si sono Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_5 visti notificare mutuo in forma esecutiva con precetto, prestito concesso a e Parte_1
, tersi datori di ipoteca originaria mutuante Parte_2 Parte_6 CP_1 somma di 130 mila euro, da rimborsare in 144 rate tasso di preammortamento 5,05% nominale annuo, tasso di ammortamento 4,20 punti in più della media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere dell'euribor a sei mesi coefficiente 365 rilevata nel secondo mese immediatamente precedente ciascuna periodicità di applicazione, di norma pubblicato sul Sole 24 ore. Saggio di mora su ogni somma pagata in ritardo due punti in più del saggio di interesse in vigore nel periodo di ritardo. Gli ingiunti si oppongono in quanto il credito è privo di obiettiva certezza,liquidità ed esigibilità.nel contratto è errata la quantificazione dell'Euribor, tasso di interesse quindi non indicato in modo univoco, errata l'indicazione dell'indice sintetico di costo, occultato ai mutuatari con artifici contabili, sistematica applicazione dell'interesse composto, e pertanto nullità del precetto che contiene tassi usurari. I debitori sono stati dichiarati decaduti dal beneficio del termine arbitrariamente e fuori dalla logica contrattuale.
La banca popolare successore nel credito per trasformazione si costituisce chiedendo il rigetto CP_1 della opposizione. . Disposta consulenza tecnica, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Il consulente tecnico è stato incaricato di descrivere dettagliatamente il meccanismo previsto del contratto per il computo del capitale e degli interessi, accertare se vi sia corrispondenza tra l'indice Euribor indicato in contratto e quello effettivamente vigente all'epoca dei fatti, indicando la fonte di rilevazione;
accertare se l'isc indicato in contratto corrisponda a quello applicato dalla accertare se il tasso praticato CP_1 sia conforme a quello previsto dal contratto;
in caso di esito negativo il consulente doveva provvedere a quantificare gli importi addebitati in eccesso alla banca rispetto alle previsioni contrattuali;
doveva anche accertare se il tasso fosse usurario al momento della commissione, considerando qualsiasi commissione, spesa e remunerazione collegata escluse imposte e tasse e alla fine quantificare quanto dovuto dagli opponenti e determinare le rispettive partite dare ed avere tra le parti. Unico documento utile alla verifica dei tassi di interesse applicati dalla banca in esecuzione dei contratti di mutuo in atti è costituito dall'ammortamento apolitico delle rate pagate. È un mutuo ipotecario a tasso variabile, importo 130 mila euro, ipoteca per il doppio, anni 12 di durata, 144 rate mensili, tasso di preammortamento al 5,05%, indicizzazione ammortamento euribor 6 mesi coefficiente 365, spread
4,20, tasso di mora pattuito + 2,00 sul tasso corrispettivo, spese trattenute euro 3.359,50, 2,50 euro rimborso spese per comunicazioni, 5.00 € per sollecito di pagamento, indicatore sintetico di costo
5,68%. Nessuna commissione per anticipata estinzione. L'ultima rata pagata è del 30 giugno 2013, mutuo risolto il 3 marzo 2014.Le quote capitali sono predeterminate e crescenti, le quote interessi variabili in funzione dell'indice e decrescenti. Non c'è corrispondenza tra l'indice euribor indicato in contratto, 0,814, e l'indice euribor come calcolato all'epoca vigente, che era 0,790. Viceversa l' ISC applicato è inferiore a quello indicato, 5,61% contro il 5,68 applicato. Il che ha provocato pagamenti in eccesso per 1,67 euro, con tasso sempre inferiore al tasso soglia, e pertanto debito degli esecutati ricalcolato in euro 128.357,44. Sostiene il ctp degli opponenti che il calcolo è errato e che per la riscontrata discrepanza andava utilizzato il tasso sostitutivo. Come affermato dal Tribunale di Bologna con decisione 2242/24, in tema di lease back ma applicabile in linea di principio a tutti i contratti bancari, Nel contratto di 'lease-back' (o "leasing di ritorno'), ai fini del rispetto della normativa sulla trasparenza bancaria ciò che rileva, secondo un'interpretazione sostanzialistica, è che il concedente abbia fornito tutte le indicazioni per far comprendere all'utilizzatore l'entità degli oneri economici a suo carico, in rapporto al capitale erogato. In sostanza la normativa sulla trasparenza deve essere interpretata in chiave sostanzialistica, dovendosi escludere la rilevanza di eventuali non corrette pagina 2 di 4 rappresentazioni dell'ISC/TAEG (o del c.d. tasso "leasing") che si risolvano in scostamenti del tutto marginali. Qui, malgrado sia stato applicato un tasso euribor leggermente superiore a quanto dovuto, viceversa è stato applicato un Isc sensibilmente inferiore a quello dichiarato;
il che comporta un modesto scostamento, di appena un euro e 67 centesimi, che non rende nullo il precetto, che va emendato della somma indicata dal Ctu. Mai, peraltro, in concreto essendo stato superato il tasso soglia. per i tassi ed i prezzi propriamente intesi, soccorre la disposizione di cui all'art. 117, comma 6, TUB, ai sensi della quale « ;sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati;
», con riferimento alle clausole del contratto relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG indicato in contratto, la norma di riferimento è unicamente quella di cui all'art. 125-bis TUB, la quale sancisce, fra l'altro, la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege, secondo le modalità di cui al settimo comma della stessa disposizione.
Tale disciplina, tuttavia – introdotta dal legislatore con il d.lgs. n. 141/2010 (in vigore dal 19 settembre
2010) – è specificamente circoscritta alla clientela consumatrice: ne è espressamente esclusa, avuto riguardo anche alle altre disposizioni del Capo II del Titolo VI, TUB in materia di trasparenza nel credito al consumo (ratione temporis vigenti), l'applicazione ai contratti di finanziamento riferibili a situazioni - soggettive dei mutuatari o oggettive riguardo alla tipologia di finanziamento: ad es. importo e tipologia del mutuo - che esulano dal perimetro del credito dal consumo.
Al di fuori del perimetro di operatività dell'art. 125-bis TUB del tutto inappropriato/arbitrario è, dunque, il richiamo ai commi sesto e settimo dell'art. 117 TUB, atteso che la disciplina in essi contenuta (relativa alla pattuizione di interessi e prezzi, non costi, del finanziamento) non ha nulla a che vedere con la tematica del TAEG/ISC e le conseguenze della sua eventuale erronea indicazione nel contratto di mutuo (così Trib. Roma 3.1.2018; Trib. Monza 23.2.2018; Trib. Napoli 12.3.2018 e
26.4.2018; Trib. Bologna 8.2.2018; Trib. Torino 30.5.2018 e 14.11.2018; Trib. Treviso 22.3.2018 e
9.4.2018; Trib. Milano 11.12.2018).
L'art. 117, comma 6, TUB sanziona con la nullità le «clausole contrattuali (...) che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati». Siffatta disposizione di legge non è quindi applicabile quando non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, bensì il TAEG/ISC che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto (di mutuo), ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa. Pertanto, l'errata indicazione del TAEG/ISC non può essere sanzionata con la nullità prevista dal sesto comma dell'art. 117 TUB. Né tanto meno risulta applicabile il settimo comma del medesimo art. 117 TUB che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi (nei termini Trib. Roma 19.4.2017; conf. Trib. Roma 3.1.2018; Trib. Monza 23.2.2018; Trib. Napoli Nord 9.7.2018; App. Torino 5.5.2020; Trib. Napoli
28.9.2020; Trib. Lecco 1.6.2022). Per cui la invocata discrepanza non costituisce nullità, attesa anche la conseguenza concreta che ne è derivata. Non è nemmeno stata comprovata, a seguito di attenta analisi del Ctu, una imposizione di interessi composti. Nemmeno può sostenersi, atteso il minimo scostamento, che ove fosse stato applicato l'Euribor giusto i mutuatari sarebbero stati in grado di pagare secondo il piano di ammortamento, e quindi giustamente è stato dichiarato il contratto risolto.
Per i pagamenti concretamente effettuati il Ctu si è basato su quanto versato in atti, e ciò non è contestato. Ne consegue pertanto che il precetto, per somma leggermente inferiore, va confermato;
con spese.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione, conferma il precetto per la minor somma indicata in Ctu pari ad euro 128.135,44 quanto al debito, fermo il resto;
e condanna gli opponenti alle spese, che liquida in euro 14.103 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate, e rimborso forfetario 15%.
Teramo, 27 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
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