Art. 39.
La vedova dell'iscritto alla Cassa non separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato, pronunziata per di lei colpa, quando l'iscritto sia morto in conseguenza di uno degli eventi di servizio considerati nella lettera d) del precedente art. 32, avveratosi dopo il matrimonio, ha diritto alla pensione indiretta, qualunque sia la durata dei servizi prestati dall'iscritto, in misura eguale a quella che sarebbe spettata o che fu liquidata al salariato.
In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione indiretta, nella misura di cui al comma precedente, spetta agli orfani minorenni e alle orfane nubili minorenni nati o legittimati da matrimonio antecedente all'evento di servizio o legittimati per decreto Reale di efficacia anteriore all'evento stesso.
Agli effetti dei due commi precedenti l'evento non dipendente da causa violenta ed esterna si presume avverato nel giorno della prima constatazione da parte delle Autorita', amministrative o sanitarie, se questa avvenne durante il servizio, altrimenti si presume avverato nel giorno della cessazione del rapporto di servizio.
Quando si verifichi il caso di cui al quarto comma del precedente art. 36, la pensione viene ripartita per meta' alla vedova e per l'altra meta' in parti eguali agli orfani, oppure, se ve ne sia uno solo, per tre quarti alla vedova e per un quarto all'orfano. La vedova percepisce, insieme con 1a sua quota, quelle dei propri figli non separati di interessi; al diminuire del numero dei compartecipi il riparto della pensione e' variato nelle proporzioni sopraindicate.
La domanda per il conseguimento della pensione di cui nei commi precedenti deve essere presentata alla Prefettura o alla Cassa di previdenza nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione del rapporto di servizio. Per i superstiti del salariato che abbia conseguito il diritto alla pensione di cui alla lettera d) del precedente art. 32, detto termine decorre dalla data della morte del salariato.
La vedova del salariato il quale abbia conseguito il diritto alla pensione di cui alla lettera d) dell'art. 32, qualora non le competa la pensione di cui al primo comma del presente articolo, ha diritto alla riversibilita' della pensione del marito alle condizioni e nelle proporzioni stabilite dagli articoli 37 e 38 quand'anche il matrimonio, contratto dal salariato dopo compiuti i 50 anni di eta', rimonti a meno di due anni anteriori alla cessazione del rapporto di servizio; in mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto, la riversibilita' della predetta pensione spetta agli orfani alle condizioni e nelle proporzioni stabilite dagli articoli 37 e 38.
La vedova dell'iscritto alla Cassa non separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato, pronunziata per di lei colpa, quando l'iscritto sia morto in conseguenza di uno degli eventi di servizio considerati nella lettera d) del precedente art. 32, avveratosi dopo il matrimonio, ha diritto alla pensione indiretta, qualunque sia la durata dei servizi prestati dall'iscritto, in misura eguale a quella che sarebbe spettata o che fu liquidata al salariato.
In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione indiretta, nella misura di cui al comma precedente, spetta agli orfani minorenni e alle orfane nubili minorenni nati o legittimati da matrimonio antecedente all'evento di servizio o legittimati per decreto Reale di efficacia anteriore all'evento stesso.
Agli effetti dei due commi precedenti l'evento non dipendente da causa violenta ed esterna si presume avverato nel giorno della prima constatazione da parte delle Autorita', amministrative o sanitarie, se questa avvenne durante il servizio, altrimenti si presume avverato nel giorno della cessazione del rapporto di servizio.
Quando si verifichi il caso di cui al quarto comma del precedente art. 36, la pensione viene ripartita per meta' alla vedova e per l'altra meta' in parti eguali agli orfani, oppure, se ve ne sia uno solo, per tre quarti alla vedova e per un quarto all'orfano. La vedova percepisce, insieme con 1a sua quota, quelle dei propri figli non separati di interessi; al diminuire del numero dei compartecipi il riparto della pensione e' variato nelle proporzioni sopraindicate.
La domanda per il conseguimento della pensione di cui nei commi precedenti deve essere presentata alla Prefettura o alla Cassa di previdenza nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione del rapporto di servizio. Per i superstiti del salariato che abbia conseguito il diritto alla pensione di cui alla lettera d) del precedente art. 32, detto termine decorre dalla data della morte del salariato.
La vedova del salariato il quale abbia conseguito il diritto alla pensione di cui alla lettera d) dell'art. 32, qualora non le competa la pensione di cui al primo comma del presente articolo, ha diritto alla riversibilita' della pensione del marito alle condizioni e nelle proporzioni stabilite dagli articoli 37 e 38 quand'anche il matrimonio, contratto dal salariato dopo compiuti i 50 anni di eta', rimonti a meno di due anni anteriori alla cessazione del rapporto di servizio; in mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto, la riversibilita' della predetta pensione spetta agli orfani alle condizioni e nelle proporzioni stabilite dagli articoli 37 e 38.