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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/06/2025, n. 2049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2049 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4116/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Antonio Losco
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Controparte_1
Falcone
APPELLATO
, avente ultimo domicilio in Controparte_2
Sarno, Via De Liguori n. 58
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 242/2017,
[...] pubblicata il 21.02.2017, del Giudice di Pace di Sarno che aveva accolto la domanda risarcitoria proposta in primo grado da
, condannando l' in Controparte_1 Parte_1 solido con il responsabile civile, sig. , al pagamento CP_2 della somma di euro 5800,00 oltre interessi legali dal sinistro al soddisfo, oltre spese di lite per euro 1600,00 e accessori di legge tra cui il compenso liquidato al ctu. Esponeva che in primo grado aveva lamentato danni alla propria autovettura Controparte_1
Fiat 500 targata EC821WL in quanto tamponata dall'autovettura Ford Fiesta targata BW481CS di , assicurata con la CP_2
quantificando i danni in euro 8617,21 Controparte_3
e precisando la dinamica del sinistro nel senso che la Fiat 500, mentre percorreva via Bracigliano, era stata urtata alla fiancata posteriore sinistra dalla Ford Fiesta che proveniva dalla direzione opposta, andando poi a collidere con la parte anteriore il guard-rail posto al margine della carreggiata.
In quel giudizio l' aveva depositato agli atti del Parte_1 processo documentazione riguardante altro giudizio intentato dal medesimo attore per il risarcimento di danni alla stessa vettura inerenti parti del veicolo corrispondenti parzialmente a quelle oggetto della presente controversia, per cui il giudice aveva prima ritenuto opportuno di chiedere chiarimenti al ctu e disporre un supplemento di perizia e poi aveva sospeso la causa ai sensi dell'art. 295 c.p.c. stante la pendenza del procedimento n. 13/2013 incardinato successivamente ma per un sinistro anteriore. Il procedimento n. 13/2013 si concludeva riconoscendo al sig.
il pagamento della somma di euro 500,00 oltre Controparte_1 accessori e spese a carico di previo Controparte_4 accertamento del verificarsi del danno lamentato.
Emessa la suddetta sentenza appellata, la compagnia assicuratrice appellante deduceva a motivi di appello l'erronea valutazione delle prove acquisite in giudizio, l'erronea e falsa applicazione delle norme sull'onere della prova, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione. In particolare l'appellante riteneva che il non avesse provato il fatto CP_1 storico, la responsabilità del nella causazione del sinistro, CP_2 tentando di ottenere il pagamento di danni inerenti la sua autovettura riportati in epoca antecedente a quella a cui intendeva far risalire l'evento e solo parzialmente corrispondenti, per il quale aveva instaurato il secondo giudizio, atteso che i fotogrammi che raffiguravano un urto al parafango posteriore sinistro della Fiat 500 erano esattamente gli stessi contenuti nei fotogrammi depositati nel processo recante R.G. 13/2013, con cui lo stesso Controparte_1 intendeva essere risarcito del sinistro precedente, a suo dire accaduto con la vettura Fiat Panda targata BF098AE di proprietà di in data 1.12.2010. Per tali motivi chiedeva la Parte_2 riforma dell'impugnata sentenza con rigetto della domanda risarcitoria proposta in primo grado, con condanna del CP_1
alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, ivi
[...] comprese le spese di ctu.
Costituitosi in giudizio, chiedeva in via Controparte_1 preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt.
342 e 348 bis c.p.c. e nel merito di rigettarlo, con conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto.
Non si costituiva in giudizio , già rimasto contumace CP_2 in primo grado, né si costituivano in giudizio gli eredi dello stesso, dopo la morte del primo in corso di giudizio, sebbene ritualmente instaurato il contraddittorio, per cui si procedeva in contumacia di detti eredi appellati.
Il giudice dell'appello, fatte precisare le conclusioni, riservava in decisione la causa.
L'appello è in parte fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che l'appellante ha indicato la parte della sentenza da riformare, esplicitandone i motivi in fatto e in diritto, tanto che l'appellato si è difeso in modo completo. Riguardo al merito, alla luce dell'istruttoria svolta in primo grado, risulta provata la dinamica del sinistro come allegata dal , CP_1 per cui non vi sono dubbi circa la riconducibilità dell'esclusiva responsabilità del sinistro alla condotta imprudente ed imperita del conducente della Ford Fiesta, che andò a tamponare la Fiat 500. Sul punto il teste escusso in primo grado, signor Testimone_1 ha confermato la dinamica dell'incidente, già evidenziata nell'atto di citazione, riferendo: “ricordo che il sinistro per cui è causa è avvenuto il 24.06.2011, alle ore 22.30 se ben ricordo, in Sarno, alla via Bracigliano. Seguivo con la mia autovettura un'autovettura Ford Fiesta di colore grigio e percorrevamo la medesima via
Bracigliano, con direzione Sarno – Bracigliano. All'altezza di un ponte vi è [...] un doppio tornante ed è in quel punto che
l'autovettura Ford Fiesta, allargandosi in curva, ha invaso la corsia opposta, mentre sopraggiungeva l'auto Fiat 500. Preciso che l'auto Ford Fiesta, allargandosi in curva, impattava l'auto Fiat 500 alla parte posteriore sinistra, all'altezza della ruota posteriore sinistra;
questa, per effetto dell'urto subito sbandava e finiva la propria corsa contro il guard rail ivi esistente”. Il teste, interrogato in merito, ebbe a descrivere i veicoli, indicandone la marca, il modello ed i colori e indicando le ragioni per cui era a conoscenza dei fatti: “Ho visto un'autovettura Fiat 500 di colore nero [...] Seguivo...un'autovettura Ford Fiesta di colore grigio”.
La dinamica del sinistro riferita in citazione e le dichiarazioni testimoniali hanno trovato ulteriore conferma nelle indagini svolte dal ctu , cui venne conferito l'incarico due volte, Persona_1 di cui la seconda con il seguente mandato: “1) Mediante
l'accostamento dei veicoli coinvolti nel sinistro de quo, o similari, il CTU si esprima circa la compatibilità degli urti, laddove possibile, oppure, in merito alla compatibilità delle quote altimetriche. 2) dal confronto delle foto prodotte nel giudizio recante n° 13/2013 dinanzi a codesto Giudice di Pace, dott.
con le foto prodotte nel presente giudizio, il CTU Persona_2 fornisca parere sulla identità dei danni in esse riportate alla parte posteriore sinistra”. Invero, già nel primo elaborato peritale, il ctu ebbe a riferire che “...dagli elementi acquisiti e da quelli contenenti agli atti, lo scrivente ritiene che le avarie riportate dal veicolo attoreo potrebbero presumibilmente, essere ricondotte tecnicamente all'incidente per cui è lite”, ma con il secondo incarico integrativo il ctu ebbe ad essere più preciso: “Dopo
l'accostamento statico sul campo del sinistro tra i due veicoli protagonisti per il sinistro de quo (urto diretto), oltre a comparare le quote altimetriche della parte anteriore del veicolo attoreo contro il guard-rail (urto indiretto), si ritiene che dalle risultanze dell'urto diretto, facendo un confronto con le foto in produzione attorea le altezze ben si conciliano tra loro e pertanto posso riferire con molta serenità che i danni possano trovare compatibilità tra loro … L'urto indiretto contro il guard-rail ben si concilia con l'altezza della parte anteriore sofferta dalla Fiat 500 da tener presente che l'accostamento è avvenuto in fase statica che è ben altra cosa dalla fase dinamica”. E inoltre: “Lo scrivente durante le operazioni peritali acquisisce dal sig. n° 2 foto Controparte_1 stampate su carta, ritraente la Fiat 500 mancante di foto targa danno;
lo stesso riferisce che risultano essere le stesse della produzione dell'avv. ovvero prodotta nell'altro CP_5 giudizio. Dopo aver confrontato dette foto con quelle in produzione attorea, lo scrivente ritiene che trattasi delle stesse ed identiche foto;
per una maggiore precisazione alla foto N°10 e 13”.
Orbene, anche a seguito delle tardive ammissioni del CP_1
, è risultato effettivamente che i rilievi fotografici dei danni,
[...] pressoché identici, furono prodotti in due giudizi differenti, azionati per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di due distinti incidenti, avvenuti a distanza di diversi mesi l'uno dall'altro.
Il ctu, infatti, ebbe a rilevare la corrispondenza parziale dei danni riportati nei due diversi sinistri, per cui nel supplemento di consulenza ridusse la quantificazione dei danni riportati dalla Fiat
500 attorea di circa euro 200,00 determinandoli in euro 5.883,87.
Rimane il fatto che , non correttamente, solo prima Controparte_1 di procedere all'accostamento dei veicoli sul luogo del sinistro, ebbe a dichiarare che il veicolo attoreo, acquistato il 24.06.2010, era rimasto coinvolto in due sinistri nell'arco di poco più di sei mesi;
il primo, in data 01.12.2010, riportando una piccola ammaccatura al parafango posteriore sinistro;
il secondo, in data 24.06.2011, oggetto del presente giudizio, precisando che in seguito al sinistro del 2010, non furono effettuati rilievi fotografici, stante l'esiguità dei danni riportati, mentre, viceversa, in seguito al sinistro del 2011, data la gravità dei danni riportati, furono ritratti tutti i danni presenti sulla Fiat 500, ivi compresa l'ammaccatura al parafango posteriore sinistro, il lato interessato anche dall'urto della Ford Fiesta.
L'accertata circostanza induce questo giudice, quale peritus peritorum, a ridurre l'entità del risarcimento danni statuito nell'impugnata sentenza di euro 300,00 ritenendo insufficiente la correzione dei danni come operata dall'ausiliario del giudice nella ctu integrativa, atteso che altrimenti si opererebbe un inammissibile duplice indennizzo del danno riportato dalla Fiat 500 nel primo sinistro non oggetto del presente procedimento.
Il danno risarcito in primo grado va dunque ridotto da euro 5.800,00 ad euro 5.500,00 a cui vanno aggiunti i soli interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo come statuito dal Giudice di Pace.
Il parziale minimo accoglimento dell'appello costituisce giusto motivo per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna in solido l'
[...]
e gli appellati contumaci al pagamento in Parte_1 favore di della minor somma di euro 5.500,00 Controparte_1 oltre interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo.
2) Conferma per il resto l'impugnata sentenza.
3) Compensa tra le parti le spese del giudizio di appello.
Così deciso in Nocera Inferiore in data 15.06.2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4116/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Antonio Losco
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Controparte_1
Falcone
APPELLATO
, avente ultimo domicilio in Controparte_2
Sarno, Via De Liguori n. 58
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 242/2017,
[...] pubblicata il 21.02.2017, del Giudice di Pace di Sarno che aveva accolto la domanda risarcitoria proposta in primo grado da
, condannando l' in Controparte_1 Parte_1 solido con il responsabile civile, sig. , al pagamento CP_2 della somma di euro 5800,00 oltre interessi legali dal sinistro al soddisfo, oltre spese di lite per euro 1600,00 e accessori di legge tra cui il compenso liquidato al ctu. Esponeva che in primo grado aveva lamentato danni alla propria autovettura Controparte_1
Fiat 500 targata EC821WL in quanto tamponata dall'autovettura Ford Fiesta targata BW481CS di , assicurata con la CP_2
quantificando i danni in euro 8617,21 Controparte_3
e precisando la dinamica del sinistro nel senso che la Fiat 500, mentre percorreva via Bracigliano, era stata urtata alla fiancata posteriore sinistra dalla Ford Fiesta che proveniva dalla direzione opposta, andando poi a collidere con la parte anteriore il guard-rail posto al margine della carreggiata.
In quel giudizio l' aveva depositato agli atti del Parte_1 processo documentazione riguardante altro giudizio intentato dal medesimo attore per il risarcimento di danni alla stessa vettura inerenti parti del veicolo corrispondenti parzialmente a quelle oggetto della presente controversia, per cui il giudice aveva prima ritenuto opportuno di chiedere chiarimenti al ctu e disporre un supplemento di perizia e poi aveva sospeso la causa ai sensi dell'art. 295 c.p.c. stante la pendenza del procedimento n. 13/2013 incardinato successivamente ma per un sinistro anteriore. Il procedimento n. 13/2013 si concludeva riconoscendo al sig.
il pagamento della somma di euro 500,00 oltre Controparte_1 accessori e spese a carico di previo Controparte_4 accertamento del verificarsi del danno lamentato.
Emessa la suddetta sentenza appellata, la compagnia assicuratrice appellante deduceva a motivi di appello l'erronea valutazione delle prove acquisite in giudizio, l'erronea e falsa applicazione delle norme sull'onere della prova, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione. In particolare l'appellante riteneva che il non avesse provato il fatto CP_1 storico, la responsabilità del nella causazione del sinistro, CP_2 tentando di ottenere il pagamento di danni inerenti la sua autovettura riportati in epoca antecedente a quella a cui intendeva far risalire l'evento e solo parzialmente corrispondenti, per il quale aveva instaurato il secondo giudizio, atteso che i fotogrammi che raffiguravano un urto al parafango posteriore sinistro della Fiat 500 erano esattamente gli stessi contenuti nei fotogrammi depositati nel processo recante R.G. 13/2013, con cui lo stesso Controparte_1 intendeva essere risarcito del sinistro precedente, a suo dire accaduto con la vettura Fiat Panda targata BF098AE di proprietà di in data 1.12.2010. Per tali motivi chiedeva la Parte_2 riforma dell'impugnata sentenza con rigetto della domanda risarcitoria proposta in primo grado, con condanna del CP_1
alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, ivi
[...] comprese le spese di ctu.
Costituitosi in giudizio, chiedeva in via Controparte_1 preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt.
342 e 348 bis c.p.c. e nel merito di rigettarlo, con conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto.
Non si costituiva in giudizio , già rimasto contumace CP_2 in primo grado, né si costituivano in giudizio gli eredi dello stesso, dopo la morte del primo in corso di giudizio, sebbene ritualmente instaurato il contraddittorio, per cui si procedeva in contumacia di detti eredi appellati.
Il giudice dell'appello, fatte precisare le conclusioni, riservava in decisione la causa.
L'appello è in parte fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che l'appellante ha indicato la parte della sentenza da riformare, esplicitandone i motivi in fatto e in diritto, tanto che l'appellato si è difeso in modo completo. Riguardo al merito, alla luce dell'istruttoria svolta in primo grado, risulta provata la dinamica del sinistro come allegata dal , CP_1 per cui non vi sono dubbi circa la riconducibilità dell'esclusiva responsabilità del sinistro alla condotta imprudente ed imperita del conducente della Ford Fiesta, che andò a tamponare la Fiat 500. Sul punto il teste escusso in primo grado, signor Testimone_1 ha confermato la dinamica dell'incidente, già evidenziata nell'atto di citazione, riferendo: “ricordo che il sinistro per cui è causa è avvenuto il 24.06.2011, alle ore 22.30 se ben ricordo, in Sarno, alla via Bracigliano. Seguivo con la mia autovettura un'autovettura Ford Fiesta di colore grigio e percorrevamo la medesima via
Bracigliano, con direzione Sarno – Bracigliano. All'altezza di un ponte vi è [...] un doppio tornante ed è in quel punto che
l'autovettura Ford Fiesta, allargandosi in curva, ha invaso la corsia opposta, mentre sopraggiungeva l'auto Fiat 500. Preciso che l'auto Ford Fiesta, allargandosi in curva, impattava l'auto Fiat 500 alla parte posteriore sinistra, all'altezza della ruota posteriore sinistra;
questa, per effetto dell'urto subito sbandava e finiva la propria corsa contro il guard rail ivi esistente”. Il teste, interrogato in merito, ebbe a descrivere i veicoli, indicandone la marca, il modello ed i colori e indicando le ragioni per cui era a conoscenza dei fatti: “Ho visto un'autovettura Fiat 500 di colore nero [...] Seguivo...un'autovettura Ford Fiesta di colore grigio”.
La dinamica del sinistro riferita in citazione e le dichiarazioni testimoniali hanno trovato ulteriore conferma nelle indagini svolte dal ctu , cui venne conferito l'incarico due volte, Persona_1 di cui la seconda con il seguente mandato: “1) Mediante
l'accostamento dei veicoli coinvolti nel sinistro de quo, o similari, il CTU si esprima circa la compatibilità degli urti, laddove possibile, oppure, in merito alla compatibilità delle quote altimetriche. 2) dal confronto delle foto prodotte nel giudizio recante n° 13/2013 dinanzi a codesto Giudice di Pace, dott.
con le foto prodotte nel presente giudizio, il CTU Persona_2 fornisca parere sulla identità dei danni in esse riportate alla parte posteriore sinistra”. Invero, già nel primo elaborato peritale, il ctu ebbe a riferire che “...dagli elementi acquisiti e da quelli contenenti agli atti, lo scrivente ritiene che le avarie riportate dal veicolo attoreo potrebbero presumibilmente, essere ricondotte tecnicamente all'incidente per cui è lite”, ma con il secondo incarico integrativo il ctu ebbe ad essere più preciso: “Dopo
l'accostamento statico sul campo del sinistro tra i due veicoli protagonisti per il sinistro de quo (urto diretto), oltre a comparare le quote altimetriche della parte anteriore del veicolo attoreo contro il guard-rail (urto indiretto), si ritiene che dalle risultanze dell'urto diretto, facendo un confronto con le foto in produzione attorea le altezze ben si conciliano tra loro e pertanto posso riferire con molta serenità che i danni possano trovare compatibilità tra loro … L'urto indiretto contro il guard-rail ben si concilia con l'altezza della parte anteriore sofferta dalla Fiat 500 da tener presente che l'accostamento è avvenuto in fase statica che è ben altra cosa dalla fase dinamica”. E inoltre: “Lo scrivente durante le operazioni peritali acquisisce dal sig. n° 2 foto Controparte_1 stampate su carta, ritraente la Fiat 500 mancante di foto targa danno;
lo stesso riferisce che risultano essere le stesse della produzione dell'avv. ovvero prodotta nell'altro CP_5 giudizio. Dopo aver confrontato dette foto con quelle in produzione attorea, lo scrivente ritiene che trattasi delle stesse ed identiche foto;
per una maggiore precisazione alla foto N°10 e 13”.
Orbene, anche a seguito delle tardive ammissioni del CP_1
, è risultato effettivamente che i rilievi fotografici dei danni,
[...] pressoché identici, furono prodotti in due giudizi differenti, azionati per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di due distinti incidenti, avvenuti a distanza di diversi mesi l'uno dall'altro.
Il ctu, infatti, ebbe a rilevare la corrispondenza parziale dei danni riportati nei due diversi sinistri, per cui nel supplemento di consulenza ridusse la quantificazione dei danni riportati dalla Fiat
500 attorea di circa euro 200,00 determinandoli in euro 5.883,87.
Rimane il fatto che , non correttamente, solo prima Controparte_1 di procedere all'accostamento dei veicoli sul luogo del sinistro, ebbe a dichiarare che il veicolo attoreo, acquistato il 24.06.2010, era rimasto coinvolto in due sinistri nell'arco di poco più di sei mesi;
il primo, in data 01.12.2010, riportando una piccola ammaccatura al parafango posteriore sinistro;
il secondo, in data 24.06.2011, oggetto del presente giudizio, precisando che in seguito al sinistro del 2010, non furono effettuati rilievi fotografici, stante l'esiguità dei danni riportati, mentre, viceversa, in seguito al sinistro del 2011, data la gravità dei danni riportati, furono ritratti tutti i danni presenti sulla Fiat 500, ivi compresa l'ammaccatura al parafango posteriore sinistro, il lato interessato anche dall'urto della Ford Fiesta.
L'accertata circostanza induce questo giudice, quale peritus peritorum, a ridurre l'entità del risarcimento danni statuito nell'impugnata sentenza di euro 300,00 ritenendo insufficiente la correzione dei danni come operata dall'ausiliario del giudice nella ctu integrativa, atteso che altrimenti si opererebbe un inammissibile duplice indennizzo del danno riportato dalla Fiat 500 nel primo sinistro non oggetto del presente procedimento.
Il danno risarcito in primo grado va dunque ridotto da euro 5.800,00 ad euro 5.500,00 a cui vanno aggiunti i soli interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo come statuito dal Giudice di Pace.
Il parziale minimo accoglimento dell'appello costituisce giusto motivo per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna in solido l'
[...]
e gli appellati contumaci al pagamento in Parte_1 favore di della minor somma di euro 5.500,00 Controparte_1 oltre interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo.
2) Conferma per il resto l'impugnata sentenza.
3) Compensa tra le parti le spese del giudizio di appello.
Così deciso in Nocera Inferiore in data 15.06.2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo