Articolo 12 della Legge 16 aprile 2009, n. 45
Articolo 11Articolo 13
Versione
9 maggio 2009
Art. 12. Alterazione o modificazione d'uso di beni culturali protetti 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque altera o modifica arbitrariamente l'uso di un bene protetto dalla Convenzione ovvero illecitamente effettua scavi archeologici, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
2. Se il fatto previsto dal comma 1 e' commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena e' della reclusione da due a sette anni.
3. La pena stabilita dai commi 1 e 2 e' aumentata se al fatto consegue il danneggiamento, il deterioramento o la distruzione del bene.
Entrata in vigore il 9 maggio 2009