Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 2264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2264 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
19.02.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al R.G. n. 18288/2023, avente ad oggetto: impugnativa di licenziamento con reintegra.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in San _1 C.F._1
Giorgio a Cremano alla piazza Bernardo Tanucci n. 32, presso lo studio degli avv.ti Vittorio
Visone e Angela Sorrentino, che lo rappresentano e difendono;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t, elettivamente domiciliata in Roma alla via Ugo Bartolomei n. 23 presso lo studio degli avv. ti FR Saverio Ivella, Maria Astuto e Maria Antonietta Stefanucci, che la rappresentano e difendono;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : accertare e dichiarare che il ricorrente ha lavorato, senza _1 soluzione di continuità, alle dipendenze di (già ) dal Controparte_2 Controparte_3
02/11/1999 al 28/02/2009, del dal 01/03/2009 al Controparte_4
15/01/2012 e del dal 16/01/2012 al 30/10/2013, dal Controparte_5
31/10/2013 al 31/12/2019 alle dipendenze della cooperativa , dal 01/01/2020 al 31/07/2022 Pt_2
1
accertare e CP_1 dichiarare che i fatti di cui alle lettere di contestazione disciplinare non sussistono e/o risultano privi di rilevanza disciplinare e/o punibili dal CCNL di settore con la sanzione conservativa della sospensione;
accertare e dichiarare l'inefficacia del licenziamento per manifesta insussistenza del fatto e/o ovvero in quanto i fatti contestati sono punibili dal CCNL di settore con la sanzione conservativa della sospensione, per le causali di cui in premessa;
per l'effetto, ordinare al datore di lavoro la reintegra nel posto di lavoro e di condannare la convenuta al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del recesso fino all'effettiva reintegra, tenuto conto che l'ultima retribuzione mensile è stata di € 1.518,16; In subordine e per ipotesi di inefficacia del recesso per vizi procedurali, si chiede la condanna datore di lavoro al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui all'articolo 18 comma 6, L. 300/1970 e/o articolo 4, D. Lgs. 23/2015, tenuto conto che il ricorrente è addetto alle attività appaltate sin dal 1999; con vittoria di spese.
PER NUOVA : rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in Controparte_1 diritto;
con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 16.10.2023, esponeva di aver _1 lavorato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze di (già Controparte_2 CP_3
) dal 02/11/1999 al 28/02/2009, del dal
[...] Controparte_4
01/03/2009 al 15/01/2012 e del dal 16/01/2012 al Controparte_5
30/10/2013, dal 31/10/2013 al 31/12/2019 alle dipendenze della cooperativa , dal Pt_2
01/01/2020 al 31/07/2022 alle dipendenze del e per ultimo alle dipendenze della CP_6 dal 01/08/2022 al 19/04/2023, presso la sede operativa di San Controparte_1
Giorgio a Cremano.
Specificava di essere stato inquadrato al 4° livello (ora C1) del CCNL Cooperative Sociali, con le mansioni di operatore socio-assistenziale, provvedendo alle pulizie, cura, igiene personale,
e somministrazione del cibo, al disabile minore e/o anziano affidato. Attività queste da svolgere direttamente al domicilio dell'assistito.
Deduceva di aver prestato attività lavorativa articolata su due turni di lavoro, compresi tra le 8,00 e le 14,00 ovvero dalle 14,00 alle 18,00, da lunedì al sabato, per un totale di 38 ore settimanali.
Lamentava la mancata notifica della contestazione disciplinare del 22.02.2023, con cui la gli aveva contestato le assenze dal posto di lavoro per i giorni 18.02.2023 e CP_1
20.02.2023, oltre l'alterazione della timbratura per il rilevamento delle presenze;
Esponeva, inoltre, di aver ricevuto in data 04.03.2023 un'altra contestazione disciplinare, con cui la resistente gli aveva contestato le assenze per le giornate lavorative nei seguenti giorni:
10/02/2023, 13/02/2023, 15/02/2023, 17/02/2023, 18/02/2023, 20/02/2023, 21/02/2023, 24/02/2023
e 25/02/2023.
2 Deduceva che, in data 20.04.2023, veniva comunicato oralmente la risoluzione del rapporto di lavoro, cui seguiva contestazione del 24.04.2023.
Evidenziava di aver formulato una richiesta di chiarimenti nei confronti della società resistente, con pec del 08.05.2023, circa i motivi del licenziamento, cui seguiva risposta da parte della società, con pec del 10.05.2023, con cui gli veniva notificato copia del provvedimento di licenziamento disciplinare irrogato senza preavviso, a seguito delle due contestazioni disciplinari;
provvedimento tempestivamente impugnato in data 15.05.2023.
Eccepiva l'illegittimità del licenziamento, sostenendo lo svolgimento regolare delle prestazioni lavorative nei giorni oggetto delle due contestazioni disciplinari.
Deduceva la non corretta irrogazione del provvedimento di licenziamento in quanto, ai sensi dell'art. 42 del CCNL Cooperative Sociali, in caso di accertato inadempimento, si sarebbe dovuta irrogare la sanzione della sospensione.
Contestava, altresì, il provvedimento di licenziamento irrogato sotto il profilo formale avendo la società agito in violazione dell'art. 7 della legge n. 300/1970 e dell'art. 42 del CCNL
Cooperative Sociali, non rispettando i termini stabili in normativa, chiedendo pertanto la reintegra.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli _1 in funzione di Giudice del lavoro, la per: ”accertare e Controparte_1 dichiarare che il ricorrente abbia lavorato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze di
(già ) dal 02/11/1999 al 28/02/2009, del Controparte_2 Controparte_3 [...]
dal 01/03/2009 al 15/01/2012 e del Controparte_4 Controparte_5 dal 16/01/2012 al 30/10/2013, dal 31/10/2013 al 31/12/2019 alle dipendenze della
[...]
, dal 01/01/2020 al 31/07/2022 alle dipendenze del , e per CP_1 Pt_2 CP_6 ultimo alle dipendenze della cooperativa sociale dal 01/08/2022 al 19/04/2023 con CP_1 le modalità indicate in ricorso;
accertare e dichiarare che i fatti di cui alle lettere di contestazione disciplinare non sussistono e/o risultano privi di rilevanza disciplinare e/o punibili dal CCNL di settore con la sanzione conservativa della sospensione;
accertare e dichiarare
l'inefficacia del licenziamento per manifesta insussistenza del fatto e/o ovvero in quanto i fatti contestati sono punibili dal CCNL di settore con la sanzione conservativa della sospensione, per le causali di cui in premessa;
per l'effetto, ordinare al datore di lavoro la reintegra nel posto di lavoro e di condannare la convenuta al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del recesso fino all'effettiva reintegra, tenuto conto che l'ultima retribuzione mensile è stata di €
1.518,16; In subordine e per ipotesi di inefficacia del recesso per vizi procedurali, si chiede la condanna datore di lavoro al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui all'articolo 18 comma
6, L. 300/1970 e/o articolo 4, D. Lgs. 23/2015, tenuto conto che il ricorrente è addetto alle attività appaltate sin dal 1999”; con vittoria di spese.
3 Ritualmente instaurato il contraddittorio, la si costituiva Controparte_1 tempestivamente in giudizio resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Deduceva che il ricorrente era stato legittimamente licenziato, in quanto, a seguito di sopralluoghi di verifica delle presenze effettuati, il risultava non presente presso i _1 domicili degli utenti a lui assegnati nei giorni oggetto delle contestazioni, nonostante la sua timbratura risultasse effettuata tramite l'applicazione e il QR code preposto.
Esponeva che, a seguito di verifiche effettuare tramite i software delle timbrature, era emerso che il lavoratore era solito effettuare timbrature in luoghi diversi rispetto a quelli in cui si trovavano le abitazioni dei suoi assistiti.
Eccepiva la regolarità della notifica della prima contestazione disciplinare del 22.02.2023, restituita al mittente per compiuta giacenza in data 21.03.2023 (docc. 8 e 9), cui seguiva un'altra lettera di contestazioni disciplinare notificata il 04.03.2023 (avente ad oggetto altri giorni).
Provvedeva, pertanto, ad irrogare il provvedimento di licenziamento per giusta causa, notificato con raccomandata il 24.03.2023, missiva restituita al mittente per compiuta giacenza il 20.04.2023 (doc. 13). La datrice di lavoro contestava quanto sostenuto dal ricorrente circa la circostanza della pretesa irrogazione del licenziamento in forma orale ed evidenziava che alcuna giustificazione era stata formulata a seguito delle predette contestazioni disciplinari del
22.02.2023 e 04.03.2023.
Evidenziava, dunque, la regolarità formale del procedimento disciplinare stante la tempestività e specificità della contestazione, nonché la proporzionalità tra la gravità del fatto contestato e la misura sanzionatoria scelta, ai sensi dell'art. 42 CCNL di settore.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda, stante la regolarità formale del procedimento disciplinare stante la tempestività e specificità della contestazione, nonché la proporzionalità tra la gravità del fatto contestato e la misura sanzionatoria scelta, ai sensi dell'art. 42 CCNL di settore;
ribadendo la legittimità del licenziamento disciplinare alla luce dell'irregolarità delle operazioni compiute dal ricorrente e della conseguente irrimediabile lesione del rapporto fiduciario, in ciò integrandosi una giusta causa di licenziamento.
Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova testimoniale, l'udienza del
19.02.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c..
Lette le note e le conclusioni delle parti rassegnate nei rispettivi atti introduttivi ed illustrate da memorie conclusionali, la causa viene, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di illegittimità del licenziamento sotto il profilo formale.
A tal proposito, è utile ripercorrere cronologicamente la vicenda che ha portato al licenziamento disciplinare del lavoratore.
4 I fatti oggetto del licenziamento sono rappresentati da circostanze avvenute nei seguenti giorni: 10/02/2023, 13/02/2023, 15/02/2023, 17/02/2023, 18/02/2023, 20/02/2023, 21/02/2023,
24/02/2023 e 25/02/2023.
Una volta rilevate le anomalie dei rilevamenti delle presenze del lavoratore, riscontrate sia di persona dal personale addetto della società convenuta e sia tramite il software di timbrature, in data 22.02.2023 e 04.03.2023, la inviava al sig. lettere di contestazione CP_1 _1 disciplinare, chiedendogli di fornire opportune giustificazioni, cui non seguiva alcuna comunicazione da parte del lavoratore.
Infine, con nota del 24.03.2023, la irrogava la sanzione del licenziamento CP_1 disciplinare senza preavviso.
Ripercorso l'iter procedurale culminato nel licenziamento del ricorrente, occorre valutarne la regolarità formale.
Sul punto, come detto, il ricorrente ha eccepito vizi formali relativi al mancato rispetto dei termini prestiti dagli art. 7 della L. n. 300/70 e 42 del CCNL di settore.
Tale prospettazione, tuttavia, non merita di essere condivisa.
Nel caso di specie è emerso che la società ha irrogato il provvedimento di licenziamento correttamente e non oltre il termine stabilito, in quanto il lavoratore non ha provveduto ad inviare alcuna giustificazione alle due note disciplinari regolarmente notificate e, pertanto, il termine di cui all'art. 42 CCNL che recita testualmente: “Il provvedimento disciplinare non potrà essere applicato prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato corso, nel corso dei quali la lavoratrice e il lavoratore potranno presentare le loro giustificazioni. Trascorso il predetto termine di 5 giorni, ove l'azienda non abbia ritenuto valide le giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore o in assenza di giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore, la stessa potrà dare applicazione alle sanzioni disciplinari dandone motivata comunicazione all'interessata o all'interessato. Se il provvedimento non verrà comunicato entro i 10 giorni successivi a quello della presentazione delle giustificazioni, le stesse si riterranno accolte “, non è applicabile al caso de quo.
In merito all'immediatezza della contestazione disciplinare.
Com'è noto, l'immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la sua tardività, da un lato, può indurre a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto a sanzionare il lavoratore (cfr., per tutte Cass.
1.7.2010 n. 15649); dall'altro, il rispetto di un termine ragionevole è funzionale a garantire al dipendente un congruo esercizio del diritto di difesa, potendo prendere specifica posizione sui fatti addebitati.
Tale requisito va pacificamente inteso in senso relativo “potendo essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque
5 riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo” (cfr., ex multis, Cass. 10.09.2013 n. 20719).
Inoltre, “la definizione del concetto di immediatezza non può prescindere, poi, dal rilievo che il giudizio su di essa postula l'accertamento del tempo in cui il datore di lavoro sia venuto a conoscenza della riprovevole condotta del dipendente, di guisa che, come affermato da questa
Corte in numerosi approdi (cfr. Cass. 26/11/2007 n.24584, Cass. 15/10/2007 n. 21546, Cass.
10/1/2008 n.282), il lasso temporale tra i fatti e la loro contestazione deve decorrere dall'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dall'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi, non potendosi ragionevolmente imputare al datore medesimo, legittimato all'esercizio del potere disciplinare a seguito dell'accertamento dei fatti addebitati al dipendente, la possibilità di conoscere questi fatti in precedenza e di contestarli immediatamente al lavoratore” (cfr., ex multis, Cass., sent. n.
28974/2017).
Nel caso di specie, è emerso che la società, a seguito del sopralluogo effettuato in data
20.02.2023, in cui non veniva rinvenuto né il lavoratore né l'assistito a lui assegnato, e successivamente ai controlli attuati tramite il sistema software di timbrature in cui venivano rilevate timbrature effettuate in luoghi diversi rispetto ai domicili degli assistiti, ha prontamente notificato in data 22.02.203 e 11.03.2023 le contestazioni disciplinari.
Al riguardo le doglianze del ricorrente circa una pretesa omessa comunicazione delle stesse non sono condivisibili.
Infatti per la prima lettera datata 22.2.2023, spedita il 23.2.2023 con raccomandata, la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza non avendo il destinatario, avvisato il 27.2.2023 dall' agente postale addetto al recapito , curato il ritiro (atto restituito al mittente il 20.3.2023).
La seconda contestazione datata 1.3.2023 è stata recapitata regolarmente al domicilio del lavoratore e consegnata in data 11.3.2023 a familiare convivente (vedi raccomandata a.r. “Uno” in atti).
Ne consegue che alcun vizio di notificazione delle contestazioni disciplinari è ravvisabile.
Egualmente il licenziamento è stato ritualmente notificato in forma scritta.
In assenza di giustificazioni veniva infatti irrogato il provvedimento di licenziamento datato 24.3.2023 , spedito in pari data con raccomandata “Uno” restituita al mittente per compiuta giacenza in data 20.04.2023; peraltro l'atto veniva nuovamente comunicato a mezzo pec in data 10.05.2023 come ammesso dal ricorrente a seguito di richiesta dell'8.5.2023 a firma congiunta con il legale.
Pertanto, a parere del giudicante, tra il momento in cui la società è venuta a conoscenza delle presunte irregolarità e quello di formalizzazione della contestazione disciplinare, è decorso un lasso di tempo più che ragionevole. In ogni caso trattasi di un periodo temporale tale da non precludere al lavoratore un esercizio efficace del proprio diritto di difesa.
Del resto, l'esame della documentazione in atti conferma che la contestazione degli addebiti è avvenuta in stretta successione temporale alla conseguita disponibilità datoriale degli
6 elementi di fatto posti a fondamento del procedimento disciplinare e ciò anche in ragione delle necessarie verifiche che imponeva il sistema delle timbrature effettuate dal lavoratore non presso la sede aziendale ma “a distanza” presso i domicili degli assistiti.
Pertanto, l'eccezione di tardività va rigettata.
3. Accertata la regolarità formale della procedura di licenziamento, va valutata la rilevanza dei fatti addebitati.
Come detto, nella specie, la società resistente ha contestato al ricorrente specifiche condotte irregolari, nello specifico timbrature effettuate in luoghi diversi rispetto ai domicili dei propri assistiti e il mancato rinvenimento sul luogo di lavoro del lavoratore nonostante la sua timbratura.
Parte attorea ha contestato tale ricostruzione, deducendo l'insussistenza dei fatti contestati e, in ogni caso, la mancanza sia dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari alla configurazione della giusta causa di licenziamento, sia della proporzionalità tra condotta e sanzione disciplinare.
Tale assunto, tuttavia, non merita di essere condiviso.
La convenuta, infatti, attraverso le deposizioni dei testi e Testimone_1 Tes_2
dipendenti della cooperativa, impiegati per le attività di controllo e coordinamento del
[...] servizio di assistenza dalla stessa società, ha dimostrato in giudizio i fatti contestati ed esposti nelle due note disciplinari e riportati nel provvedimento di licenziamento.
Si riportano le deposizioni rese durante l'istruttoria.
riferiva: “ADR sono coordinatore del servizio di assistenza domiciliare Testimone_1 svolto dalla cooperativa per conto dei comuni di San Giorgio a Cremano e al Parte_3
Vesuvio, in forza di una gara di appalto. Ciò dal 1° agosto 2022. è transitato CP_7 dalla precedente azienda, a cui siamo subentrati, con le stesse mansioni e qualifica. ADR il servizio prevede che, trasmesso l'elenco dei soggetti da assistere da parte del comune, ciascun operatore viene inviato, secondo una programmazione su base mensile o settimanale, presso
l'utente a domicilio;
mediamente ogni operatore segue giornalmente 2/3 utenti. Aggiungo che il servizio viene disciplinato da un software dal mese di febbraio 2023. ADR il sistema prevede che all'operatore venga assegnato uno smartphone con sim e applicazione che consente di individuare gli utenti e anche il domicilio;
al domicilio di ogni assistito viene collocato un adesivo QRcode, per cui l'operatore con il suo dispositivo legge il QRcode, all'inizio e alla fine del servizio, così da realizzare una timbratura telematica. Tale sistema consente anche di individuare il luogo di timbratura che deve coincidere con quello del domicilio dell'utente. ADR non ci sono stati grandi problemi nella localizzazione della timbratura tenuto conto che il sistema segnala come “alert” l'eventuale distanza dal domicilio dell'assistito laddove essa superi i 300 mt., che è la distanza di tolleranza del sistema. ADR preciso che l'adesivo, che viene posizionato all'interno dell'abitazione (all'ingresso o su una porta), viene collocato direttamente dall'operatore il primo giorno di servizio. ADR in ordine al , posso dire _1 che, in data 20 Febbraio 2023, l'assistente sociale della cooperativa nella persona di RT
, accompagnata dal sig. , si erano recati per il servizio di monitoraggio
[...] Testimone_2 all'abitazione del sig. e ivi non avevano rinvenuto l'assistito, il quale, da notizia RS
7 assunta dal portiere dello stabile, risultava essersi allontanato sin dal 17 Febbraio;
preciso che il portiere riferì che il sarebbe rientrato il 21 Febbraio in quanto era dalla sorella RS
a . Tale notizia mi fu riferita dalla nell'immediatezza e io verificai che il Pt_5 Pt_4 sabato 18 Febbraio il sistema segnalava che il servizio era stato regolarmente effettuato presso tale domicilio, anche se le timbrature telematiche risultavano effettuate oltre il limite tollerato dal sistema. Nella stessa giornata del 20 Febbraio verificai che lo stesso risultava _1 aver fatto un altro accesso allo stesso domicilio, sempre con timbratura a distanza. Nella stessa giornata del 20 Febbraio, mandai presso l'abitazione e lo stesso verificò, era dopo le Tes_2
16:00, che il sig. non era presente in casa. Aggiungo che io mi recai nuovamente, RS insieme a , presso la stessa abitazione verso le 17:30 e rimasi in attesa fuori all'ingresso Tes_2 del parco sino alle 18:10, verificando l'eventuale termine della prestazione. In quell'occasione, dall'ufficio mi segnalarono che risultava essere giunta una timbratura in uscita (fine prestazione) alle ore 18:00, sempre a distanza fuori dal limite tollerato. Provvidi a citofonare all'abitazione e non ci fu nessuna risposta e la stessa vicina di casa mi riferì che l'utente era assente da diversi giorni. Preciso che anche il portiere confermò la permanente assenza dell'utente. ADR dell'accaduto del 20 Febbraio io feci segnalazione all'ufficio competente di
Roma, allegando le relazioni di e . ADR la settimana successiva feci una Pt_4 Tes_2 verifica del sistema, controllando le timbrature telematiche di relative ai vari utenti _1 che doveva visitare. Verificai, in particolare, che quelle realizzate presso utenti in cui _1 si era recato con altro collega erano regolari, che altre erano irregolari quanto all'ingresso mentre conformi all'uscita o viceversa, altre totalmente a distanza sia in ingresso che in uscita.
Di tale verifica è stata fatta altra contestazione al tramite l'ufficio di Roma. ADR _1 posso dire che in merito alle contestazioni il non ha reso giustificazioni;
ricordo che _1 il sig. dopo qualche giorno ha rinunciato al servizio di assistenza. ADR in caso di RS assenza dell'utente, il regolamento prevede che l'operatore venga compensato per il servizio laddove non vi è stata una comunicazione preventiva da parte dell'utente, con anticipo di almeno
24h e motivo dell'assenza. ADR nel caso di assenza dell'utente, è prassi che l'operatore comunichi all'ufficio mediante whatsapp o chiamata. Non si è verificato nessuna comunicazione in questi casi da parte del . ADR non vi è stata nessuna contestazione da parte degli _1 utenti circa il servizio che il era chiamato a svolgere, né sono stati fatti rilievi da parte _1 delle stazioni appaltanti.”.
dichiarava: “ADR sono dipendente della cooperativa da 2 anni e mezzo. Testimone_2
Lavoro in ufficio a supporto del coordinamento dell'attività domiciliare. ADR io mi occupavo di verificare tra l'altro il corretto funzionamento del sistema di rilevazione della timbratura presso
i vari utenti, recandomi per i controlli insieme all'assistente sociale dott.ssa . Preciso Per_2 che tutti gli operatori erano stati dotati di un cellulare con il quale badgavano l'orario di servizio scansionando il QR che veniva collocato al domicilio dell'utente e lì fissato con adesivo. ADR posso dire nel caso del il sistema segnalò un'anomalia nel senso che risultava la _1 timbratura effettuata in una località distante circa 500/600 mt. dall'indirizzo del domicilio. In
8 tal caso, in compagnia della Dallura mi sono immediatamente recato dalla sede dell'ufficio di
San Giorgio all'abitazione dell'utente posta nello stesso comune. Era ora di pranzo, verso mezzogiorno, il vigilantes di servizio ci disse che l'utente non era in casa. RS
Comunque, citofonai e non rispose nessuno. Il vigilantes ci disse che l'utente era al mare a casa di un parente, mi sembra che disse o . ADR successivamente, nella stessa Per_3 Pt_5 giornata, mi recai nuovamente presso lo stesso domicilio avendo rilevato un'altra timbratura proveniente dal QR di sempre con una distanza rispetto all'abitazione. Anche in RS questa occasione la stessa guardia giurata riferì che l'utente non vi era;
anzi ricordo che bussammo anche ad una vicina, la quale mi confermò che l'utente non era in casa ed era assente da tempo in quanto a casa di una parente fuori San Giorgio. Io feci la segnalazione al coordinatore che in questa seconda occasione mi raggiunse presso la via in questione per verificare l'accaduto. Ricordo che con il coordinatore, , rimanemmo per tutta la Tes_1 durata prevista per l'assistenza domiciliare, circa 2 ore/2 ore e mezza. Verso le 18:00/18:30 siamo andati via e non abbiamo visto sopraggiungere il . ADR successivamente, su _1 indicazione della direttrice, provvidi a convocare il per ritirare il cellulare aziendale. _1
Cosa che feci, comunicandolo alla direzione. ADR aggiungo che abbiamo provato a contattare
l'utente , ma non ricevemmo risposta. Non abbiamo contattato il ”. RS _1
affermava: “ ADR ho conosciuto il ricorrente circa una decina di anni Testimone_3 fa, lui veniva per fare assistenza a mio figlio affetto da una tetraparesi Persona_4 spastica ed impossibilitato a deambulare se non con sedia a rotelle. Io chiesi assistenza al Contr comune e veniva per la cooperativa. veniva 3-4 volte a settimana e il
Pt_1
Pt_1 sabato di più. ADR ricordo che qualche anno fa posizionò un adesivo QR-Code vicino
Pt_1 al frigo per verificare la presenza. ADR ricordo che una volta è venuta la società con un suo rappresentante che chiese l'andamento del servizio svolto da;
così successe anche da
Pt_1 parte del comune di San Giorgio. Ciò è successo l'anno scorso e cioè un paio di mesi prima che
non venisse più. ADR mi sono recata a con mio figlio, anzi preciso Pt_1 Pt_5
, presso la villa di mia sorella. Ciò è successo in vari periodi dell'anno in quanto Persona_5 mia sorella ci abita;
comunque io rientravo con mio figlio quando doveva venire Per_6
in quanto lui aveva dei giorni prestabiliti in cui prestava il servizio. ADR escludo che Pt_1 il QR-Code sia stato tolto dal frigo. In caso di assenza da parte mia e di mio figlio perché stavamo
a , io avvertivo sia che la società. ADR preciso che quando vado a Persona_5 Pt_1
vengo accompagnato da mia sorella o da mio nipote che abita a San Persona_5 Per_7
Giorgio. ADR preciso che è ho chiesto che il servizio di assistenza venisse sospeso in quanto mio figlio non vuole altri operatori. ADR non ho mai fatto rilievi alla società circa l'operato di Contr
. ha sempre fatto l'assistenza a mio figlio da circa 10 anni. ADR il Pt_1 _1 portiere dello stabile ha orario pieno fino alle 19:00, con pausa tra le 13:00 e le 15:00.
FR è il portiere dello stabile da un paio d'anni. riportava: “ ADR sono dipendente di con mansioni di OS Testimone_4 CP_1 identiche a quelle svolte all'epoca dei fatti da . ADR ogni operatore ha in genere i suoi _1
9 utenti per un determinato periodo, può capitare che per assenze ci sono delle sostituzioni. ADR non ho mai prestato assistenza al sig. . ADR la procedura prevede che la cooperativa RS assegna all'operatore l'utente o più utenti da seguire secondo un turno predeterminato.
L'operatore si reca dall'utente posizionando un badge adesivo all'interno dell'abitazione, così da passare il proprio dispositivo fornito dalla cooperativa sul badge per registrare l'inizio e la fine della prestazione. ADR non conosco i servizi che ha svolto . Preciso che si sono Pt_1 verificati spesso dei malfunzionamenti del sistema, nel senso che al passaggio del dispositivo lo stesso segnalava un indirizzo non corrispondente a quello dell'utente. Preciso che comunque sul dispositivo compare il nome dell'utente e l'indirizzo, quest'ultimo talvolta errato. ADR inizialmente segnalavo questa disfunzione, successivamente non l'ho più fatto in quanto consapevole della problematica ricorrente.”.
Alla luce delle deposizioni testimoniali e documentali, è emerso che tutti i lavoratori addetti al servizio domiciliare, compreso il ricorrente, avevano ricevuto in dotazione uno smartphone aziendale e una sim grazie ai quali effettuavano la scansione di un QR code applicato su di un cartoncino da posizionare all'interno dell'abitazione dell'utente assegnato.
In particolare, dal 07.02.2023, tutti gli operatori, compreso il ricorrente, hanno utilizzato il software rilevazione presenze tramite applicazione installata sullo smartphone aziendale consegnato loro.
I QR code venivano stampati su carta adesiva e consegnati agli operatori, con la disposizione di collocarli in casa degli utenti, all'ingresso dell'abitazione, ( ad esempio sul frigorifero) o comunque in un posto facilmente accessibile agli operatori.
La scansione del Qr code doveva essere effettuata all'inizio ed alla fine della prestazione lavorativa.
Tale sistema consentiva un sistema di controllo a distanza delle presenze dell'operatore ovvero della corretta somministrazione della prestazione all'utente quantomeno in termini di durata della stessa (orario di inizio e fine).
Dalle deposizioni testimoniali riportate, risulta confermato il modus operandi contestato al lavoratore, relativo al sistema di timbratura adottato, non residuando alcun dubbio sulla riferibilità dei fatti contestati al ricorrente.
In effetti, l'istruttoria ha confermato l'oggetto della contestazione disciplinare, ossia che il sig. , non veniva rinvenuto presso il domicilio dell'assistito assistito a lui affidato _1
( ), durante il sopralluogo di verifica effettuato a campione da parte della Persona_4 cooperativa, nonostante sul sistema elettronico adottato dalla società risultasse la timbratura effettuata tramite la scansione del QR code affisso presso l'abitazione.
Ma vi è di più, è emerso che al momento del sopralluogo non veniva rinvenuto nemmeno l'assistito affidato al ricorrente.
Inoltre, è stato provato che le timbrature venivano effettuate presso luoghi diversi rispetto ai domicili degli assistiti, con una distanza di circa 1 km, come si evince non solo dalle relazioni
10 effettuate dal sig. e dalla dott.ssa , ma anche da quanto i testi Testimone_2 RT di parte resistente hanno riferito in sede testimoniale.
In sostanza, è stato provato dalla società che il lavoratore effettuava delle timbrature non presso i domicili in cui doveva effettuare la propria attività lavorativa;
in particolare il giorno
20.02.2023 il medesimo non veniva rinvenuto presso il domicilio dei suoi assistiti, _1 nonostante che dalla timbratura risultasse essere in quel luogo.
Accertati i fatti nella loro storicità, la verifica giudiziale si sposta sul piano della idoneità e proporzionalità degli stessi ad integrare la sanzione del licenziamento disciplinare senza preavviso ai sensi dell'art. 42 CCNL cooperative sociali.
Il citato art. 42, dispone che: “D) Sospensione. Vi si incorre per: - inosservanza ripetuta per oltre 3 volte dell'orario di lavoro;
- assenza arbitraria di durata superiore a 1 giorno e non superiore a 3; - inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposi- zioni emanate dall'azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
- presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti;
- abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto dal punto 3) del provvedimento di licenziamento;
- insubordinazione verso i superiori;
- irregolarità volontaria nelle formalità per il controllo delle presenze quando non costituisca recidiva;
- assunzione di un contegno scorretto e offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni, i colleghi, atti o molestie anche di carattere sessuale che siano lesivi della dignità della persona;
- rifiuti ad eseguire incarichi affidati e/o mansioni impartite.
La recidiva in provvedimento di sospensione non prescritti può fare incorrere la lavoratrice e il lavoratore nel provvedimento di cui al punto successivo (licenzia-mento). E) Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro: - assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi;
- assenze ingiustificate, ripetute 3 volte in 1 anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie;
- abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicu-rezza degli ambienti affidati;
- inosservanza delle norme mediche per malattia;
- grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto;
- danneggiamento volontario all'eventuale attrezzatura affidata;
- litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro;
- furto nell'azienda di beni a chiunque appartenenti;
- esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro;
- contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione ine-rente all'assunzione; - azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa;
- gravi comportamenti lesivi della dignità della persona”.
Ebbene, nel caso di specie, è evidente che la condotta contestata al sig. è _1 particolarmente rilevante sotto il profilo disciplinare, in ciò realizzandosi l'idoneità e la proporzionalità della sanzione disciplinare adottata, venendo senza dubbio meno il rapporto fiduciario tra le parti.
Del resto, si tratta di condotte connotate da un rilevante carattere di antigiuridicità che, in
11 quanto tali, integrano una ripetuta e consapevole violazione del principio generale fiduciario su cui si fonda il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore.
Ciò detto, premesso che la nozione di giusta causa di licenziamento affonda le sue radici direttamente nella legge e che l'elencazione delle ipotesi di giusta causa contenute nei contratti collettivi ha valenza semplificativa e non tassativa, per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa (che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario), occorre valutare, da un lato, la gravità intrinseca dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, dall'altro, le specifiche circostanze nelle quali gli stessi sono stati commessi nonché
l'intensità dell'elemento intenzionale.
Nella specie, da un parte si deve tener conto che il ricorrente ha preferito rimanere inerte rispetto alle contestazioni disciplinari notificate, prodromiche al provvedimento di licenziamento irrogato, e dall'altra occorre rilevare il comportamento addebitato al sig. che denota _1 una cosciente volontà di eludere il sistema di controllo della presenza effettiva sul posto di lavoro.
Nella specie , in particolare , non può sottacersi che le modalità “itineranti” di espletamento della prestazione, comunque lontano dalla sede della cooperativa e con oggettiva difficoltà di verifica del corretto adempimento, rendono ancor di più elevato il grado di responsabilità ( e quindi di colpa in caso di inosservanza) del lavoratore in relazione proprio al maggiore affidamento che il datore di lavoro è indotto ad accreditare al suo dipendente chiamato a svolgere il lavoro presso i domicili dei vari utenti .
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopraesposte, deve ritenersi integrato il grave inadempimento dell'obbligo di diligenza del ricorrente che giustifica, senz'altro, l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, tenuto conto anche dell'inevitabile incidenza che eventuali condotte di tal genere possano avere sulla regolarità e correttezza del servizio fornito.
Alla stregua di tutto quanto suesposto, il ricorso va rigettato.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022 in base al valore della controversia.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, 20.3.2025 Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
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